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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/04/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1107/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1107/2020 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P. I.V.A. Parte_1
), quale procuratrice di (P. I.V.A. ), rappresen- P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
tata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Dugo Roberto, sito in Gorizia, alla via V.
Bellini n. 16.
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Monfal- Controparte_1 C.F._1
cone, alla via Duca D'Aosta n 97, presso lo studio dell'Avv. FABBRO PIERLUIGI, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
NONCHÉ
(p. i.v.a. ), in persona del ti- Controparte_2 P.IVA_3
tolare
- CONVENUTO CONTUMACE
-
OGGETTO: contratto di finanziamento finalizzato.
CONCLUSIONI: nelle note scritte depositate il 15.4.2024, il difensore dell'attrice ha chiesto, nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 cod. civ.
l'inadempimento contrattuale di , in persona suo Controparte_2 titolare, per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore dell'istante del- la somma di € 10.000,00, oltre alla penale contrattuale pari all'1,5% mensile dal- la data di erogazione dell'anticipo al saldo effettivo (e/o nella diversa misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia) e con vittoria di spese e competenze di
1
lite, oltre a rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
- in via subordinata, accertato l'indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ. da parte della odierna convenuta per l'effetto CP_2 condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore a re- stituire la somma di €. 10.000,00 oltre interessi legali dalla data di erogazione al- la domanda ed interessi moratori legali ex art. 1284 comma 4 Cod. Civ. dalla domanda al saldo a favore di e con vittoria di spese e Parte_1
competenze di lite, oltre a rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
- in via ulteriormente subordinata, in ogni caso, accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento dell'odierna convenuta, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2041 Cod.
Civ. alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1
10.000,00 erogata in via di anticipo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario
IVA e CPA come per legge.
Nelle note scritte depositate il 15.4.2024, il difensore di ha chiesto, in Controparte_1
via preliminare:
1) accertato il mancato rispetto del termine minimo di 90 giorni tra la notifica dall'atto di citazione e la data della prima udienza di comparizione, dichiarare che Parte_3
non è decaduto dal termine decadenziale di cui all'art. 166 c.p.c. e che conseguen-
[...]
temente la presente costituzione è tempestiva;
2) accertato che il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 166 c.p.c. per il deposito della comparsa di costituzione e risposta è dipeso da causa non imputabile a
, disporre la rimessione in termini dello stesso, ai sensi degli artt. 153 Controparte_1
e 294 c.p.c.
Nel merito, il convenuto ha chiesto:
3) accertato che le firme apposte sul contratto n.19200921 dd. 28.05.2018 (doc.3 attrice) non sono state apposte da e sono quindi apocrife, accertare e dichiara- Controparte_1
re che nulla deve all'attrice in base a detto contratto;
Controparte_1
4) accertato che l'attrice ha espressamente riconosciuto con le missive depositate agli at- ti (docc.2 e 3) che il contratto n.19200921 dd. 28.05.2018 (doc.3 attrice) è frutto di un suo errore, dichiarare che nulla deve all'attrice in base a detto contrat- Controparte_1
to;
5) rigettare, in ogni caso, le domande tutte dell'attrice, perché infondate in fatto e in di-
2
ritto;
6) condannare l'attrice al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
Il difensore del convenuto ha, infine, reiterato le istanze istruttorie, come meglio preci- sato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle con- clusioni e discussione orale della causa, cui si si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società nella qua- Parte_1 lità di procuratrice della quest'ultima resasi cessionaria dei crediti derivan- Parte_2
ti da contratti di credito a consumo, originariamente vantati dalla e in- Parte_1
caricata dalla a provvedere alla gestione, alla riscossione e al recupero di Parte_2
detti crediti, in virtù di un contratto servicing, ha adito il Tribunale di Gorizia, esponen- do:
- di aver stipulato con il contratto n. 19200921, finalizzato Controparte_1 all'esecuzione di lavori di ristrutturazione del bagno e impianto radiante presso l'immobile di sua proprietà, da restituire in n. 60 rate mensili, dell'importo di €
201,57 ciascuna;
- di aver erogato, in favore della di , quale terzo con- CP_2 CP_2 venzionato, l'importo di € 10.000,00, avendo concluso con quest'ultima, in data
26.10.2016, un contratto per regolare il rapporto di collaborazione (v. doc. 10 di parte attrice);
- che si sarebbe reso inadempiente, avendo provveduto al pa- Controparte_1 gamento solo di n. 14 rate, l'ultima delle quali risalente al mese di agosto del
2019.
La ha, dunque, chiesto, in via principale, la condanna di al Pt_1 Controparte_1
pagamento del residuo importo di € 9.341,22, di cui € 7.999,56 per capitale, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data di deposito della domanda di mediazione e ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
In via alternativa, l'attrice ha chiesto la condanna della , ai Controparte_2 sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre alla penale con- trattualmente prevista, nella misura dell'1,5% mensile dalla data di erogazione dell'anticipo al saldo, o in quella diversa ritenuta di giustizia. In via subordinata, la ha chiesto condannarsi la alla restituzione dell'importo di € Pt_1 CP_2
3
10.000,00, ai sensi dell'art. 2033 c.c., maggiorato degli interessi o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituito in data 29.9.2021 , il quale, in via preliminare, ha ecce- Controparte_1 pito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 1 c.p.c., stante il mancato rispetto del termine a comparire, e nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, eccependo la nullità del contratto di finanziamento n.19200921 posto a fondamento della domanda attorea, per mancanza di accordo, stante la falsità delle proprie sottoscrizioni, espressa- mente disconosciute.
Il convenuto ha, inoltre, contestato sia di aver provveduto al rimborso delle prime quat- tordici rate che di aver realizzato lavori di ristrutturazione del bagno e dell'impianto ra- diante dell'immobile di sua proprietà, di cui alla fattura n. 27 del 26.05.2018, emessa dalla , deducendo di aver ottenuto dall'attrice il finanzia- Controparte_2 mento n.18741285, dell'importo di € 1.500,00, regolarmente rimborsato, e che la Org_1
sia a mezzo e-mail che per lettera del 29.5.2018, avrebbe ammesso che il finan-
[...]
ziamento n.19200921 sarebbe stato erroneamente intestato a e che, Controparte_1
pertanto, nulla era da questo dovuto (v. doc. 2 e 3 del convenuto).
La è, invece, rimasta contumace, come dichiarato con or- Controparte_2
dinanza del 30.11.2021.
Ciò posto, vanno, innanzitutto, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte depositate il 15.4.2024, con conferma della propria ordinanza del 7.8.2022, alla cui mo- tivazione si rinvia, e della successiva ordinanza del 5.3.2024, essendo la causa sufficien- temente istruita.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.
1 c.p.c., sollevata dalla difesa di , essendo decorsi oltre 90 giorni tra la Controparte_1
notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 27.11.2020, e la prima udienza del
19.4.2021, differita al 20.4.2021, ex art. 168 bis. 4 c.p.c.
Non può essere, inoltre, accolta l'istanza di rimessione in termini formulata, nel proprio atto introduttivo, da , costituitosi tardivamente, in assenza dei relativi Controparte_1
presupposti, atteso che l'atto di citazione risulta essere stato consegnato alla moglie del convenuto.
Nel merito, si rileva, in linea generale, che, tra i contratti di credito al consumo finaliz- zati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ri- corre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
4
Orbene, a fronte del disconoscimento, da parte di , delle firme apposte Controparte_1
al contratto di finanziamento n. 19200921 e dell'istanza di verificazione formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., è stata espletata una C.T.U. grafo- logica, con il conferimento dell'incarico alla dott.ssa la quale ha accer- Persona_1
tato che tutte le firme prodotte sul contratto di finanziamento citato non fanno parte del- la grafomotricità di , pertanto non possono essere attribuite alla mano Controparte_1 di quest'ultimo.
Ciò posto, alla luce degli esiti della C.T.U., si ritiene che l'attrice abbia inteso rinunciare alle domande formulate nei confronti di , alla luce del contenuto delle Controparte_1
note scritte contenenti le conclusioni, in cui non risultano riproposte, e delle ulteriori no- te conclusive, entrambe depositate in data 15.4.2024.
In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria svolta, posto che non è contestato - ed an- che provato sulla base de documenti in atti - l'erogazione dell'importo di € 10.000,00 direttamente in favore del terzo convenzionato, mediante bonifico bancario eseguito dalla il 30.5.2018 (doc. 6 di parte attrice), il convenuto ha dimostrato di non Pt_1
aver eseguito le opere per le quali il finanziamento era stato concesso, come confermato dai testi e , rispettivamente la moglie e il figlio di Testimone_1 Testimone_2
. Controparte_1
Merita, invece, accoglimento la domanda attorea di condanna della Controparte_3
alla restituzione di una somma corrispondente all'anticipazione ricevuta, in
[...] virtù dell'art. 6 delle condizioni particolari della convenzione stipulata il 26.10.2016 (v. doc. 10 attrice), pari ad € 10.000,00, ricorrendo i presupposti di cui alla lett. a) dell'art. 6 cit., oltre al pagamento della penale prevista al medesimo articolo 6, pari all'1,50%
“calcolata per ogni mese o frazione di mese sull'importo dell'anticipazione stessa”, in favore della Parte_1
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate. Le spese per la C.T.U., come liquidate con separato decreto di pari data, vanno definitivamente poste a carico di ciascuna parte per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la , in persona del titolare p.t., per le Controparte_2
causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore della Parte_1
5
dell'importo di pari ad € 10.000,00, oltre alla penale pari all'1,50%, calcolata per ogni mese o frazione di mese sull'importo di € 10.000,00;
- pone definitivamente, a carico di ciascuna parte, nella misura di 1/3, le spese per la CTU, come liquidate con separato decreto;
- compensa le spese di lite.
Gorizia, 16.4.2024.
Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1107/2020 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P. I.V.A. Parte_1
), quale procuratrice di (P. I.V.A. ), rappresen- P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
tata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Dugo Roberto, sito in Gorizia, alla via V.
Bellini n. 16.
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Monfal- Controparte_1 C.F._1
cone, alla via Duca D'Aosta n 97, presso lo studio dell'Avv. FABBRO PIERLUIGI, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
NONCHÉ
(p. i.v.a. ), in persona del ti- Controparte_2 P.IVA_3
tolare
- CONVENUTO CONTUMACE
-
OGGETTO: contratto di finanziamento finalizzato.
CONCLUSIONI: nelle note scritte depositate il 15.4.2024, il difensore dell'attrice ha chiesto, nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 cod. civ.
l'inadempimento contrattuale di , in persona suo Controparte_2 titolare, per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore dell'istante del- la somma di € 10.000,00, oltre alla penale contrattuale pari all'1,5% mensile dal- la data di erogazione dell'anticipo al saldo effettivo (e/o nella diversa misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia) e con vittoria di spese e competenze di
1
lite, oltre a rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
- in via subordinata, accertato l'indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ. da parte della odierna convenuta per l'effetto CP_2 condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore a re- stituire la somma di €. 10.000,00 oltre interessi legali dalla data di erogazione al- la domanda ed interessi moratori legali ex art. 1284 comma 4 Cod. Civ. dalla domanda al saldo a favore di e con vittoria di spese e Parte_1
competenze di lite, oltre a rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
- in via ulteriormente subordinata, in ogni caso, accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento dell'odierna convenuta, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2041 Cod.
Civ. alla restituzione in favore di della somma di € Parte_1
10.000,00 erogata in via di anticipo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario
IVA e CPA come per legge.
Nelle note scritte depositate il 15.4.2024, il difensore di ha chiesto, in Controparte_1
via preliminare:
1) accertato il mancato rispetto del termine minimo di 90 giorni tra la notifica dall'atto di citazione e la data della prima udienza di comparizione, dichiarare che Parte_3
non è decaduto dal termine decadenziale di cui all'art. 166 c.p.c. e che conseguen-
[...]
temente la presente costituzione è tempestiva;
2) accertato che il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 166 c.p.c. per il deposito della comparsa di costituzione e risposta è dipeso da causa non imputabile a
, disporre la rimessione in termini dello stesso, ai sensi degli artt. 153 Controparte_1
e 294 c.p.c.
Nel merito, il convenuto ha chiesto:
3) accertato che le firme apposte sul contratto n.19200921 dd. 28.05.2018 (doc.3 attrice) non sono state apposte da e sono quindi apocrife, accertare e dichiara- Controparte_1
re che nulla deve all'attrice in base a detto contratto;
Controparte_1
4) accertato che l'attrice ha espressamente riconosciuto con le missive depositate agli at- ti (docc.2 e 3) che il contratto n.19200921 dd. 28.05.2018 (doc.3 attrice) è frutto di un suo errore, dichiarare che nulla deve all'attrice in base a detto contrat- Controparte_1
to;
5) rigettare, in ogni caso, le domande tutte dell'attrice, perché infondate in fatto e in di-
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ritto;
6) condannare l'attrice al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
Il difensore del convenuto ha, infine, reiterato le istanze istruttorie, come meglio preci- sato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle con- clusioni e discussione orale della causa, cui si si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società nella qua- Parte_1 lità di procuratrice della quest'ultima resasi cessionaria dei crediti derivan- Parte_2
ti da contratti di credito a consumo, originariamente vantati dalla e in- Parte_1
caricata dalla a provvedere alla gestione, alla riscossione e al recupero di Parte_2
detti crediti, in virtù di un contratto servicing, ha adito il Tribunale di Gorizia, esponen- do:
- di aver stipulato con il contratto n. 19200921, finalizzato Controparte_1 all'esecuzione di lavori di ristrutturazione del bagno e impianto radiante presso l'immobile di sua proprietà, da restituire in n. 60 rate mensili, dell'importo di €
201,57 ciascuna;
- di aver erogato, in favore della di , quale terzo con- CP_2 CP_2 venzionato, l'importo di € 10.000,00, avendo concluso con quest'ultima, in data
26.10.2016, un contratto per regolare il rapporto di collaborazione (v. doc. 10 di parte attrice);
- che si sarebbe reso inadempiente, avendo provveduto al pa- Controparte_1 gamento solo di n. 14 rate, l'ultima delle quali risalente al mese di agosto del
2019.
La ha, dunque, chiesto, in via principale, la condanna di al Pt_1 Controparte_1
pagamento del residuo importo di € 9.341,22, di cui € 7.999,56 per capitale, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data di deposito della domanda di mediazione e ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
In via alternativa, l'attrice ha chiesto la condanna della , ai Controparte_2 sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre alla penale con- trattualmente prevista, nella misura dell'1,5% mensile dalla data di erogazione dell'anticipo al saldo, o in quella diversa ritenuta di giustizia. In via subordinata, la ha chiesto condannarsi la alla restituzione dell'importo di € Pt_1 CP_2
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10.000,00, ai sensi dell'art. 2033 c.c., maggiorato degli interessi o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituito in data 29.9.2021 , il quale, in via preliminare, ha ecce- Controparte_1 pito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 1 c.p.c., stante il mancato rispetto del termine a comparire, e nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, eccependo la nullità del contratto di finanziamento n.19200921 posto a fondamento della domanda attorea, per mancanza di accordo, stante la falsità delle proprie sottoscrizioni, espressa- mente disconosciute.
Il convenuto ha, inoltre, contestato sia di aver provveduto al rimborso delle prime quat- tordici rate che di aver realizzato lavori di ristrutturazione del bagno e dell'impianto ra- diante dell'immobile di sua proprietà, di cui alla fattura n. 27 del 26.05.2018, emessa dalla , deducendo di aver ottenuto dall'attrice il finanzia- Controparte_2 mento n.18741285, dell'importo di € 1.500,00, regolarmente rimborsato, e che la Org_1
sia a mezzo e-mail che per lettera del 29.5.2018, avrebbe ammesso che il finan-
[...]
ziamento n.19200921 sarebbe stato erroneamente intestato a e che, Controparte_1
pertanto, nulla era da questo dovuto (v. doc. 2 e 3 del convenuto).
La è, invece, rimasta contumace, come dichiarato con or- Controparte_2
dinanza del 30.11.2021.
Ciò posto, vanno, innanzitutto, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte depositate il 15.4.2024, con conferma della propria ordinanza del 7.8.2022, alla cui mo- tivazione si rinvia, e della successiva ordinanza del 5.3.2024, essendo la causa sufficien- temente istruita.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.
1 c.p.c., sollevata dalla difesa di , essendo decorsi oltre 90 giorni tra la Controparte_1
notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 27.11.2020, e la prima udienza del
19.4.2021, differita al 20.4.2021, ex art. 168 bis. 4 c.p.c.
Non può essere, inoltre, accolta l'istanza di rimessione in termini formulata, nel proprio atto introduttivo, da , costituitosi tardivamente, in assenza dei relativi Controparte_1
presupposti, atteso che l'atto di citazione risulta essere stato consegnato alla moglie del convenuto.
Nel merito, si rileva, in linea generale, che, tra i contratti di credito al consumo finaliz- zati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ri- corre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
4
Orbene, a fronte del disconoscimento, da parte di , delle firme apposte Controparte_1
al contratto di finanziamento n. 19200921 e dell'istanza di verificazione formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., è stata espletata una C.T.U. grafo- logica, con il conferimento dell'incarico alla dott.ssa la quale ha accer- Persona_1
tato che tutte le firme prodotte sul contratto di finanziamento citato non fanno parte del- la grafomotricità di , pertanto non possono essere attribuite alla mano Controparte_1 di quest'ultimo.
Ciò posto, alla luce degli esiti della C.T.U., si ritiene che l'attrice abbia inteso rinunciare alle domande formulate nei confronti di , alla luce del contenuto delle Controparte_1
note scritte contenenti le conclusioni, in cui non risultano riproposte, e delle ulteriori no- te conclusive, entrambe depositate in data 15.4.2024.
In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria svolta, posto che non è contestato - ed an- che provato sulla base de documenti in atti - l'erogazione dell'importo di € 10.000,00 direttamente in favore del terzo convenzionato, mediante bonifico bancario eseguito dalla il 30.5.2018 (doc. 6 di parte attrice), il convenuto ha dimostrato di non Pt_1
aver eseguito le opere per le quali il finanziamento era stato concesso, come confermato dai testi e , rispettivamente la moglie e il figlio di Testimone_1 Testimone_2
. Controparte_1
Merita, invece, accoglimento la domanda attorea di condanna della Controparte_3
alla restituzione di una somma corrispondente all'anticipazione ricevuta, in
[...] virtù dell'art. 6 delle condizioni particolari della convenzione stipulata il 26.10.2016 (v. doc. 10 attrice), pari ad € 10.000,00, ricorrendo i presupposti di cui alla lett. a) dell'art. 6 cit., oltre al pagamento della penale prevista al medesimo articolo 6, pari all'1,50%
“calcolata per ogni mese o frazione di mese sull'importo dell'anticipazione stessa”, in favore della Parte_1
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate. Le spese per la C.T.U., come liquidate con separato decreto di pari data, vanno definitivamente poste a carico di ciascuna parte per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la , in persona del titolare p.t., per le Controparte_2
causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore della Parte_1
5
dell'importo di pari ad € 10.000,00, oltre alla penale pari all'1,50%, calcolata per ogni mese o frazione di mese sull'importo di € 10.000,00;
- pone definitivamente, a carico di ciascuna parte, nella misura di 1/3, le spese per la CTU, come liquidate con separato decreto;
- compensa le spese di lite.
Gorizia, 16.4.2024.
Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro )
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