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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4203/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4203/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. DEL PICCHIA SIMONETTA
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CATTABIANI Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per i motivi tutti di cui alle premesse dell'atto di citazione e per la mancanza assoluta dei minimi requisiti di legge alle delibere stesse, dichiarare nulle, annullabili, illegittime o come meglio le delibere impugnate e relative ai punti 4, 5, 7 all'Ordine del Giorno, pagina 1 di 7 adottate in data 30.6.2020 dall'Assemblea ordinaria del sito in Parma, Via Bezzecca n. Controparte_1
8, in persona del suo Amministratore, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge, con condanna del ex art. 8, 4bis, D.lgs 28/2010 e con vittoria di spese di lite, compensi professionali e spese, Controparte_1 anche della fase di mediazione, rimborso forfettario oltre a cpa ed iva come per legge.
Per parte convenuta:
IN VIA ISTRUTTORIA: rimettere la causa in istruttoria limitatamente alla prova dell'esistenza delle deleghe all'assemblea condominiale del 30.06.2020 (acquisizione dei docc. 11 – 12), ma altresì per le produzioni documen- tali di cui al presente scritto, le quali risultano, a parere, indispensabili per una corretta decisione del presente giudi- zio (acquisizione dei docc. 13 – 14 – 15).
Si insta per l'ammissione dei mezzi di prova formulati e richiesti nella memoria autorizzata ex art. 183, co. 6, nr.
2 c.p.c. del 03.05.2021;
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare e pronunciare la cessazione della materia del contendere;
IN VIA SUBORDINATA: rigettare ogni domanda proposta da parte attrice con atto di citazione perché infon- data, non provata o quanto meglio e diverso;
SPESE DI LITE: con vittoria di compensi e spese di lite, maggiorate di spese generali, Iva come per legge e C.p.a., anche in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e premettendo di essere proprietari di Parte_4 Parte_5 Parte_6 unità immobiliari ad uso abitazione facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Con- dominio Toscanini” sito a Parma, Via Bezzecca n. 8, hanno impugnato la delibera dell'assemblea condominiale del 30/06/2020 con riferimento ai punti 4 (discussione ed approvazione consuntivo
2019/2020), 5 (discussione ed approvazione preventivo 2020/2021) e 7 (esame preventivi ed even- tuale delibera lavori straordinari lastrico solare) dell'ordine del giorno.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno lamentato l'invalidità delle suddette delibera- zioni, adottate dall'assemblea in loro assenza, in quanto:
- l'approvazione del consuntivo 2019/2020 e del preventivo 2020/2021, di cui ai punti 4 e 5 della delibera, era stata operata con riserva sulla base di tabelle millesimali relative alla sud- divisione tra i condomini delle spese di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria dichiara- tamente errate;
pagina 2 di 7 - l'approvazione dell'esecuzione delle opere sul lastrico solare, di cui al punto 7 della delibera, era stata operata: i) in assenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, comma 2, c.c. per le opere straordinarie;
ii) senza la preventiva costituzione del fondo speciale obbligatoria- mente richiesto al punto 4 del comma 1 dell'art. 1135 c.c.
Con comparsa depositata nel corso della prima udienza del 2/03/2021, si costituiva in giudizio il contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.1. La causa era istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
A seguito del decesso del difensore di parte convenuta, il si costituiva volontariamen- CP_1 te per la prosecuzione con comparsa depositata in data 9/12/2022.
1.2. Indi, a seguito di plurimi rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, con decre- to ex art. 127 ter del 31/07/2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. È pacifico che, a seguito della instaurazione del giudizio, con delibera del 10/06/2021 (doc.
10 parte convenuta) l'assemblea del sia andata ad approvare i bilanci con- Controparte_1 suntivi per gli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, sulla base di nuove tabelle millesimali corrette rela- tive al riparto delle spese del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria.
Altrettanto pacifico è che, nel corso del giudizio, i lavori di ristrutturazione del lastrico solare deli- berati dall'assemblea in data 30/06/2020 (punto 7 dell'ordine del giorno) siano stati integralmente eseguiti e saldati alla ditta appaltatrice, senza che siano state poste questioni in ordine alla parteci- pazione degli attori ai relativi costi.
Le sopravvenienze sopra richiamate portano indubbiamente a ravvisare il venir meno di un interes- se degli attori ad una pronuncia di annullamento delle delibere condominiali impugnate nel presen- te giudizio.
È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di annullamento delle deli- bere delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condo- mini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (cfr. Cass. n. 15434/2020 cita- ta da parte degli attori).
pagina 3 di 7 Occorre, tuttavia, considerare che la delibera del 10/06/2021, pur non operandone tecnicamente una sostituzione, rimuove di fatto gli effetti della precedente delibera del 30/06/2020 nella parte in cui approva il consuntivo 2019/2020 e il preventivo 2020/2021 (punti 4 e 5 dell'ordine del giorno), giacché, allo stato, il riparto delle spese tra i condomini relativamente agli esercizi in questione non può che essere operato sulla base della più recente deliberazione, di cui peraltro non è messa in al- cun modo in discussione la correttezza.
Allo stesso modo, gli effetti della delibera del 30/06/2020, nella parte in cui approva i lavori di ri- facimento del lastrico solare, possono ritenersi ad oggi sostanzialmente esauriti, senza che si ravvisi alcuna utilità ulteriore per gli attori derivante da una rimozione della delibera stessa.
In questo contesto, l'interesse degli attori alla impugnazione delle delibere assembleari non può che esaurirsi (per l'appunto) nel solo accertamento della loro eventuale illegittimità, anche ai fini delle spese di lite.
Ciò tenuto anche conto del disaccordo tra le parti in ordine alla intervenuta cessazione della mate- ria del contendere, che impone la necessità di vagliare nel merito in questa sede la fondatezza delle pretese originariamente azionate dagli attori nei limiti in cui ne residui per gli stessi un'utilità.
Come chiarito da parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del conten- dere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza vir- tuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezza- mento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'in- teresse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento del- la sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. n. 21757/2021; cfr. anche Cass. n.
30251/2023; n. 11962/2005)
2.2. Nella prospettiva sopra indicata, occorre rilevare come le delibere impugnate nel presente giu- dizio presentino indubbiamente i profili di illegittimità dedotti dagli attori.
2.2.1. In particolare, con riguardo ai punti 4 e 5 della delibera del 30/06/2020 (doc. 2 di parte attri-
pagina 4 di 7 ce), è incontestato e risulta per tabulas che il riparto delle spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria contemplato nel consuntivo 2019/2020 e nel preventivo 2020/2021 sia stato operato sulla base di tabelle millesimali errate.
Tale circostanza comporta, inevitabilmente, l'illegittimità dell'approvazione “con riserva” dei sud- detti bilanci deliberata dall'assemblea, in quanto, nel caso di specie, non si sta trattando di un anti- cipo su importi effettivamente dovuti, con riserva di successivo conguaglio (come prospettato da parte del in sede di costituzione in giudizio), bensì dell'imposizione nei confronti di CP_1 tutti i condomini di una posta passiva sulla base di presupposti errati, che rende potenzialmente inde- bita la relativa pretesa.
Il fatto che sia apparentemente minimo lo scostamento tra le tabelle millesimali utilizzate per la ri- partizione delle spese nei bilanci approvati e quelle corrette, come sostenuto agli atti dalla difesa del
, non esclude il suddetto rilievo, giacché la lesione dell'interesse dei condomini si so- CP_1 stanzia proprio nella impossibilità di valutare precisamente la correttezza delle pretese che diven- gono esigibili nei loro confronti per effetto della delibera assembleare.
Ne segue che, a prescindere dalla pronuncia di invalidità della delibera in esame, deve essere in- dubbiamente dichiarata in questa sede la sua illegittimità.
2.2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'approvazione dei lavori di ri- facimento del lastrico solare di cui al punto 7 della delibera del 30/06/2020.
Invero, è indubbio che tali lavori, come esplicitato chiaramente nella stessa delibera (doc. 2 di parte attrice), si riferiscano a riparazioni straordinarie la cui approvazione avrebbe dovuto esser delibera- ta dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1136, comma 4, c.c., con la maggioranza di cui al secondo com- ma della medesima disposizione, ossia con un numero di voti favorevoli che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
Il richiamo operato dalla difesa del ai principi giurisprudenziali in materia Controparte_1 di condominio parziario - secondo cui, come noto, il computo delle maggioranze assembleari deve essere operato tenendo conto dei soli condomini interessati dalla deliberazione -, non risulta perti- nente nel caso di specie, giacché parte convenuta nel presente giudizio non ha offerto agli atti alcu- na prova del fatto che il lastrico solare di cui trattasi sia di proprietà esclusiva soltanto di alcuni condomini, interessando la copertura soltanto alcune unità immobiliari, sì da superare la presun- zione di comproprietà posta dall'art. 1117 c.c.
In questo contesto, l'approvazione da parte dell'assemblea dei lavori di rifacimento del lastrico so-
pagina 5 di 7 lare operata, secondo quanto indicato nel verbale prodotto dagli attori (doc. 1), con una maggio- ranza di soli 227,34 millesimi risulta indubbiamente illegittima, non raggiungendo il quorum delibe- rativo sopra indicato (500 millesimi) richiesto per tale tipo di deliberazioni.
Sono, peraltro, palesemente tardive le deduzioni e produzioni documentali operate da parte conve- nuta sin dalla costituzione a mezzo di un nuovo difensore nel presente giudizio, volte a far rilevare il raggiungimento, in sede assembleare, di una maggioranza più elevata di quella riportata sul sud- detto verbale, ai fini dell'approvazione della delibera in esame, a causa di un presunto errore di cal- colo.
È appena il caso di rilevare, d'altra parte, che, anche ad ammettere tali deduzioni, esse evidenzie- rebbero comunque il raggiungimento di una maggioranza (469,37 millesimi) inferiore a quella ri- chiesta dalla legge per l'approvazione di lavori di riparazione straordinaria quali quelli in esame.
Il riscontro del suddetto vizio porta a ritenere assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità della deli- bera in esame (per mancata costituzione del fondo straordinario previsto dall'art. 1135 c.c.) dedotto agli atti da parte degli attori.
2.3. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, deve riconoscersi l'illegittimità delle delibere im- pugnate da parte degli attori, affermandosi, al contempo, il difetto di interesse ad agire degli stessi ai fini del loro annullamento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte convenuta.
La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con appli- cazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività di- fensiva svolta (cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori medi per fase di studio, in- troduttiva, istruttoria e decisionale) e dell'assistenza prestata a più parti (aumento del 10% ex art. 4, comma 2, del D.M. cit.).
L'esito del giudizio e la mancata partecipazione senza giustificato motivo del Condominio al pro- cedimento di mediazione instaurato, prima della proposizione della domanda, da parte degli attori
(doc. 3 di parte attrice), giustifica, altresì, la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di assistenza legale sostenute dagli attori in relazione a tale procedimento (doc. 6 di parte attrice), oltre che al versamento a favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n.
28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie), di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'illegittimità della delibera dell'assemblea del del 30/06/2020 Controparte_1
con riferimento ai punti 4, 5 e 7 dell'ordine del giorno;
2. accerta la sopravvenuta carenza di interesse degli attori ai fini dell'annullamento della suddetta delibera;
3. condanna parte convenuta al rimborso nei confronti degli attori delle spese del presente giudi- zio che liquida in complessivi € 8.377,60 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, oltre ad € 48,80 per spese di assistenza legale relative alla fase di media- zione;
4. condanna parte convenuta al versamento a favore del bilancio dello stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Parma, 15/02/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4203/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. DEL PICCHIA SIMONETTA
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CATTABIANI Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per i motivi tutti di cui alle premesse dell'atto di citazione e per la mancanza assoluta dei minimi requisiti di legge alle delibere stesse, dichiarare nulle, annullabili, illegittime o come meglio le delibere impugnate e relative ai punti 4, 5, 7 all'Ordine del Giorno, pagina 1 di 7 adottate in data 30.6.2020 dall'Assemblea ordinaria del sito in Parma, Via Bezzecca n. Controparte_1
8, in persona del suo Amministratore, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge, con condanna del ex art. 8, 4bis, D.lgs 28/2010 e con vittoria di spese di lite, compensi professionali e spese, Controparte_1 anche della fase di mediazione, rimborso forfettario oltre a cpa ed iva come per legge.
Per parte convenuta:
IN VIA ISTRUTTORIA: rimettere la causa in istruttoria limitatamente alla prova dell'esistenza delle deleghe all'assemblea condominiale del 30.06.2020 (acquisizione dei docc. 11 – 12), ma altresì per le produzioni documen- tali di cui al presente scritto, le quali risultano, a parere, indispensabili per una corretta decisione del presente giudi- zio (acquisizione dei docc. 13 – 14 – 15).
Si insta per l'ammissione dei mezzi di prova formulati e richiesti nella memoria autorizzata ex art. 183, co. 6, nr.
2 c.p.c. del 03.05.2021;
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare e pronunciare la cessazione della materia del contendere;
IN VIA SUBORDINATA: rigettare ogni domanda proposta da parte attrice con atto di citazione perché infon- data, non provata o quanto meglio e diverso;
SPESE DI LITE: con vittoria di compensi e spese di lite, maggiorate di spese generali, Iva come per legge e C.p.a., anche in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e premettendo di essere proprietari di Parte_4 Parte_5 Parte_6 unità immobiliari ad uso abitazione facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Con- dominio Toscanini” sito a Parma, Via Bezzecca n. 8, hanno impugnato la delibera dell'assemblea condominiale del 30/06/2020 con riferimento ai punti 4 (discussione ed approvazione consuntivo
2019/2020), 5 (discussione ed approvazione preventivo 2020/2021) e 7 (esame preventivi ed even- tuale delibera lavori straordinari lastrico solare) dell'ordine del giorno.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno lamentato l'invalidità delle suddette delibera- zioni, adottate dall'assemblea in loro assenza, in quanto:
- l'approvazione del consuntivo 2019/2020 e del preventivo 2020/2021, di cui ai punti 4 e 5 della delibera, era stata operata con riserva sulla base di tabelle millesimali relative alla sud- divisione tra i condomini delle spese di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria dichiara- tamente errate;
pagina 2 di 7 - l'approvazione dell'esecuzione delle opere sul lastrico solare, di cui al punto 7 della delibera, era stata operata: i) in assenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, comma 2, c.c. per le opere straordinarie;
ii) senza la preventiva costituzione del fondo speciale obbligatoria- mente richiesto al punto 4 del comma 1 dell'art. 1135 c.c.
Con comparsa depositata nel corso della prima udienza del 2/03/2021, si costituiva in giudizio il contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Controparte_1
1.1. La causa era istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
A seguito del decesso del difensore di parte convenuta, il si costituiva volontariamen- CP_1 te per la prosecuzione con comparsa depositata in data 9/12/2022.
1.2. Indi, a seguito di plurimi rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, con decre- to ex art. 127 ter del 31/07/2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. È pacifico che, a seguito della instaurazione del giudizio, con delibera del 10/06/2021 (doc.
10 parte convenuta) l'assemblea del sia andata ad approvare i bilanci con- Controparte_1 suntivi per gli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, sulla base di nuove tabelle millesimali corrette rela- tive al riparto delle spese del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria.
Altrettanto pacifico è che, nel corso del giudizio, i lavori di ristrutturazione del lastrico solare deli- berati dall'assemblea in data 30/06/2020 (punto 7 dell'ordine del giorno) siano stati integralmente eseguiti e saldati alla ditta appaltatrice, senza che siano state poste questioni in ordine alla parteci- pazione degli attori ai relativi costi.
Le sopravvenienze sopra richiamate portano indubbiamente a ravvisare il venir meno di un interes- se degli attori ad una pronuncia di annullamento delle delibere condominiali impugnate nel presen- te giudizio.
È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di annullamento delle deli- bere delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condo- mini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (cfr. Cass. n. 15434/2020 cita- ta da parte degli attori).
pagina 3 di 7 Occorre, tuttavia, considerare che la delibera del 10/06/2021, pur non operandone tecnicamente una sostituzione, rimuove di fatto gli effetti della precedente delibera del 30/06/2020 nella parte in cui approva il consuntivo 2019/2020 e il preventivo 2020/2021 (punti 4 e 5 dell'ordine del giorno), giacché, allo stato, il riparto delle spese tra i condomini relativamente agli esercizi in questione non può che essere operato sulla base della più recente deliberazione, di cui peraltro non è messa in al- cun modo in discussione la correttezza.
Allo stesso modo, gli effetti della delibera del 30/06/2020, nella parte in cui approva i lavori di ri- facimento del lastrico solare, possono ritenersi ad oggi sostanzialmente esauriti, senza che si ravvisi alcuna utilità ulteriore per gli attori derivante da una rimozione della delibera stessa.
In questo contesto, l'interesse degli attori alla impugnazione delle delibere assembleari non può che esaurirsi (per l'appunto) nel solo accertamento della loro eventuale illegittimità, anche ai fini delle spese di lite.
Ciò tenuto anche conto del disaccordo tra le parti in ordine alla intervenuta cessazione della mate- ria del contendere, che impone la necessità di vagliare nel merito in questa sede la fondatezza delle pretese originariamente azionate dagli attori nei limiti in cui ne residui per gli stessi un'utilità.
Come chiarito da parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del conten- dere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza vir- tuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezza- mento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'in- teresse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento del- la sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. n. 21757/2021; cfr. anche Cass. n.
30251/2023; n. 11962/2005)
2.2. Nella prospettiva sopra indicata, occorre rilevare come le delibere impugnate nel presente giu- dizio presentino indubbiamente i profili di illegittimità dedotti dagli attori.
2.2.1. In particolare, con riguardo ai punti 4 e 5 della delibera del 30/06/2020 (doc. 2 di parte attri-
pagina 4 di 7 ce), è incontestato e risulta per tabulas che il riparto delle spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria contemplato nel consuntivo 2019/2020 e nel preventivo 2020/2021 sia stato operato sulla base di tabelle millesimali errate.
Tale circostanza comporta, inevitabilmente, l'illegittimità dell'approvazione “con riserva” dei sud- detti bilanci deliberata dall'assemblea, in quanto, nel caso di specie, non si sta trattando di un anti- cipo su importi effettivamente dovuti, con riserva di successivo conguaglio (come prospettato da parte del in sede di costituzione in giudizio), bensì dell'imposizione nei confronti di CP_1 tutti i condomini di una posta passiva sulla base di presupposti errati, che rende potenzialmente inde- bita la relativa pretesa.
Il fatto che sia apparentemente minimo lo scostamento tra le tabelle millesimali utilizzate per la ri- partizione delle spese nei bilanci approvati e quelle corrette, come sostenuto agli atti dalla difesa del
, non esclude il suddetto rilievo, giacché la lesione dell'interesse dei condomini si so- CP_1 stanzia proprio nella impossibilità di valutare precisamente la correttezza delle pretese che diven- gono esigibili nei loro confronti per effetto della delibera assembleare.
Ne segue che, a prescindere dalla pronuncia di invalidità della delibera in esame, deve essere in- dubbiamente dichiarata in questa sede la sua illegittimità.
2.2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'approvazione dei lavori di ri- facimento del lastrico solare di cui al punto 7 della delibera del 30/06/2020.
Invero, è indubbio che tali lavori, come esplicitato chiaramente nella stessa delibera (doc. 2 di parte attrice), si riferiscano a riparazioni straordinarie la cui approvazione avrebbe dovuto esser delibera- ta dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1136, comma 4, c.c., con la maggioranza di cui al secondo com- ma della medesima disposizione, ossia con un numero di voti favorevoli che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
Il richiamo operato dalla difesa del ai principi giurisprudenziali in materia Controparte_1 di condominio parziario - secondo cui, come noto, il computo delle maggioranze assembleari deve essere operato tenendo conto dei soli condomini interessati dalla deliberazione -, non risulta perti- nente nel caso di specie, giacché parte convenuta nel presente giudizio non ha offerto agli atti alcu- na prova del fatto che il lastrico solare di cui trattasi sia di proprietà esclusiva soltanto di alcuni condomini, interessando la copertura soltanto alcune unità immobiliari, sì da superare la presun- zione di comproprietà posta dall'art. 1117 c.c.
In questo contesto, l'approvazione da parte dell'assemblea dei lavori di rifacimento del lastrico so-
pagina 5 di 7 lare operata, secondo quanto indicato nel verbale prodotto dagli attori (doc. 1), con una maggio- ranza di soli 227,34 millesimi risulta indubbiamente illegittima, non raggiungendo il quorum delibe- rativo sopra indicato (500 millesimi) richiesto per tale tipo di deliberazioni.
Sono, peraltro, palesemente tardive le deduzioni e produzioni documentali operate da parte conve- nuta sin dalla costituzione a mezzo di un nuovo difensore nel presente giudizio, volte a far rilevare il raggiungimento, in sede assembleare, di una maggioranza più elevata di quella riportata sul sud- detto verbale, ai fini dell'approvazione della delibera in esame, a causa di un presunto errore di cal- colo.
È appena il caso di rilevare, d'altra parte, che, anche ad ammettere tali deduzioni, esse evidenzie- rebbero comunque il raggiungimento di una maggioranza (469,37 millesimi) inferiore a quella ri- chiesta dalla legge per l'approvazione di lavori di riparazione straordinaria quali quelli in esame.
Il riscontro del suddetto vizio porta a ritenere assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità della deli- bera in esame (per mancata costituzione del fondo straordinario previsto dall'art. 1135 c.c.) dedotto agli atti da parte degli attori.
2.3. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, deve riconoscersi l'illegittimità delle delibere im- pugnate da parte degli attori, affermandosi, al contempo, il difetto di interesse ad agire degli stessi ai fini del loro annullamento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte convenuta.
La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con appli- cazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività di- fensiva svolta (cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori medi per fase di studio, in- troduttiva, istruttoria e decisionale) e dell'assistenza prestata a più parti (aumento del 10% ex art. 4, comma 2, del D.M. cit.).
L'esito del giudizio e la mancata partecipazione senza giustificato motivo del Condominio al pro- cedimento di mediazione instaurato, prima della proposizione della domanda, da parte degli attori
(doc. 3 di parte attrice), giustifica, altresì, la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di assistenza legale sostenute dagli attori in relazione a tale procedimento (doc. 6 di parte attrice), oltre che al versamento a favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n.
28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie), di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'illegittimità della delibera dell'assemblea del del 30/06/2020 Controparte_1
con riferimento ai punti 4, 5 e 7 dell'ordine del giorno;
2. accerta la sopravvenuta carenza di interesse degli attori ai fini dell'annullamento della suddetta delibera;
3. condanna parte convenuta al rimborso nei confronti degli attori delle spese del presente giudi- zio che liquida in complessivi € 8.377,60 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, oltre ad € 48,80 per spese di assistenza legale relative alla fase di media- zione;
4. condanna parte convenuta al versamento a favore del bilancio dello stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Parma, 15/02/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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