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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato
Appellante
CONTRO
), in RT P.IVA_2
persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tornabene
Appellata
OGGETTO: appello - opposizione avviso di addebito.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 745 pubblicata l'1 luglio 2022 il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, annullava l'avviso di addebito n. 597 2021 RT 00005625 68 000 con cui l aveva richiesto il pagamento di € 2.446,43 a Pt_1
titolo di contributi aziende con dipendenti per il periodo da 11/2019 a 1/2020.
Il primo giudice riteneva fondata l'eccezione formulata dalla società opponente di nullità della notifica dell'atto opposto in quanto proveniente da casella di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri.
Rilevava che, nella specie, l aveva provveduto alla notifica dell'avviso Pt_1
di addebito dall'account “ t”, non Email_1
registrato presso IPA, in violazione delle norme in tema di notifiche a mezzo
PEC. Rilevava che, ai sensi degli artt. 6 bis e 57 bis del d.lgs. n. 82/2005, gli unici indirizzi PEC da utilizzare per la trasmissione di documenti avente valore legale di notificazione tra P.A. e privati erano quelli registrati presso i “pubblici elenchi” di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, ossia INIPEC, per imprese e professionisti, e IPA, per le Pubbliche Amministrazioni.
Avverso la sentenza proponeva appello l' con atto depositato il Pt_1
2.01.2023. Resisteva al gravame la società appellata, che in via preliminare chiedeva dichiararsi improcedibile l'impugnazione per non avere l
[...]
provveduto alla notifica dell'appello e del decreto di fissazione CP_2
dell'udienza entro i dieci giorni successivi alla pronuncia del decreto stesso.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notifica dell'avviso di addebito opposto poiché trasmesso da indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
Sostiene che il Tribunale, erroneamente applicando le norme in tema di notifiche a mezzo PEC, ha omesso di considerare che, per le notifiche degli avvisi di addebito, la legge ha previsto una “modalità semplificata”. Deduce che, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n.
122/2010, gli avvisi di addebito possono essere notificati a mezzo raccomandata A/R, tramite PEC o mediante messo comunale, previa apposita convenzione tra e Pt_1 CP_3
Ricostruito il quadro normativo di riferimento in tema di comunicazioni a mezzo PEC, l'appellante assume che, ai sensi delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, ciò che rileva ai fini della validità delle notificazioni è che le stesse siano effettuate verso un domicilio digitale certamente riferibile al destinatario. Di contro, per il mittente, è lo stesso contenuto del messaggio che ne “identifica l'identità”.
Indi, premesso che nessuna norma impone che la PEC sia inviata da indirizzo risultante dai pubblici registri, l' ribadisce la validità della notifica Pt_1
effettuata nei confronti della società odierna appellata, ritualmente inviata all'indirizzo PEC riferibile alla stessa, come risultante dal Registro delle
Imprese. Deduce, altresì, che controparte ha proposto tempestivo ricorso non avendo avuto dubbi sulla provenienza della PEC e che pertanto la notifica ha raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 cpc.
1.1 Con il secondo motivo chiede conseguentemente condannarsi parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Così riassunti i motivi di gravame, va anzitutto disattesa la preliminare eccezione formulata da parte appellata. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 435 c.p.c. - a mente del quale “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” - non è certamente un termine perentorio bensì meramente ordinatorio;
l'eventuale inosservanza dello stesso non determina pertanto l'improcedibilità del gravame, come erroneamente sostenuto dalla difesa dell'appellata.
2.1. Ciò posto, l'appello proposto dall' è fondato. Pt_1 Come già osservato da questa Corte nei propri precedenti conformi (cfr. ex multis sentenza n. 694/2024, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), il fatto che la notifica in questione non sia stata effettuata da un indirizzo PEC di provenienza non risultante dai pubblici elenchi non determina alcuna nullità, avendo la notifica raggiunto lo scopo ed essendo gli atti oggetto di notifica entrati nella sfera di conoscibilità della destinataria (si veda Cassazione civile sez. II, 13/06/2023, n.16778 - che in motivazione richiama SS.UU n. 23620 del 28/09/2018 -, secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale).
Sul punto, la recente sentenza n. 18684/2023 della Suprema Corte ha altresì osservato (in ipotesi analoga, relativa alla notifica di una cartella da parte di
: “questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della CP_4
riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica …”; “… poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/ 2023)”.
Sarebbe stato, pertanto, onere della società odierna appellata - rimasto nella specie inadempiuto - provare quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa sarebbero dipesi dalla notifica degli atti da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri. 3. In definitiva e tenuto conto altresì che parte appellata non ha riproposto ex art. 346 cpc le altre doglianze formulate in primo grado rimaste non esaminate,
l'appello dell' dev'essere accolto e, in riforma della sentenza di primo Pt_1
grado, l'opposizione originariamente proposta dalla RT
, dev'essere rigettata.
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla . RT
Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell' che liquida in € 1.300,00, oltre rimborso Pt_1
forfetario spese generali (15%) quanto al primo grado, e in € 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), quanto al secondo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 10 aprile 2025.
La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese