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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 49843/2022 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LI RO ( ) VIA CARLO MIRABELLO, C.F._2
34 00192 ROMA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv.to CIRIACO TERESA , con elezione di domicilio in Roma, PIAZZA PIO XI N.13 00185 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21.7.2022 a chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in India, in data 08/02/2002, precisando che dalla detta unione erano nati due figli nata il [...] e , nato il [...], Per_1 Persona_2 formulando domanda di addebito della separazione al marito, di assegnazione della casa coniugale, di affidamento esclusivo del figlio minorenne, e di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé oltre che per la prole. La ricorrente spiegava inoltre domanda di risarcimento danni con conseguente condanna del resistente al pagamento in suo favore della somma pari ad Euro
100.000.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha contestato ogni avverso assunto chiedendo il rigetto delle domande di controparte e formulando domanda di addebito della separazione nei confronti di Il resistente chiedeva l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 minore con collocamento di entrambi i figli presso il padre, dichiarandosi disponibile a corrispondere mensilmente per il mantenimento della moglie la somma pari ad euro 350,00.
All'udienza del 12.12.2022 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto il collocamento del figlio minore presso la madre, già allontanatasi dalla casa familiare unitamente alla prole unitamente alla prole, ha stabilito l'obbligo del resistente di corrispondere in favore della moglie la somma mensile pari ad
Euro 900,00 di cui Euro 300,00 per il mantenimento di ed euro Parte_1
600,00 per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data 10.1.2023 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere Parte_1 accolta, atteso che dalla complessiva istruttoria svolta è merso che il resistente ha usato violenza economica e fisica nei confronti della moglie, sottoponendola durante il matrimonio, peraltro “combinato” in India, ad un regime di sudditanza e vessazione, costringendola una volta giunti in Italia a lavorare presso la sua attività di ristorazione, senza riconoscerle alcuna spettanza economica, e ponendo in essere nei riguardi della medesima condotte di violenza fisica e psicologica.
Il teste escusso nel corso del giudizio ha riferito di avere personalmente verificato che il resistente e la madre del medesimo picchiavano la quale Parte_1 lavorava senza retribuzione alle dipendenze del marito. La domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti della moglie non Controparte_1 merita accoglimento. Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso infatti che l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare è stato determinato dalla violenza perpetrata dal resistente e dalla di lui madre nei confronti della odierna ricorrente, la quale ha sporto denuncia per le condotte maltrattanti subite.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali attinenti alla prole, deve in primo luogo segnalarsi la pendenza dei procedimenti n.12/22 e 136/22 promossi dal PM innanzi al Tribunale per i Minorenni per la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, allo stato non definiti. In ragione di ciò deve confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ed Persona_2 il collocamento presso la madre. Nelle more del giudizio la figlia Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, si è trasferita a vivere con il padre come risulta non contestato tra le parti.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano quindi sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore, oltre che in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in via
Cardinale Lualdi n.6 sc.A int.18.
Dalla disamina degli atti risulta che mentre il resistente svolge attività di ristoratore (titolare della sas SERENA)e di guida turistica, con entrate mensili pari ad Euro 1500,00 circa, la ricorrente non ha mai svolto durante il matrimonio attività lavorativa retribuita, avendo profuso le proprie energie lavorative per aiutare l'attività del marito ed accudire i due figli. Attualmente svolge l'attività di badante con stipendio mensile pari ad euro 1000,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 8.1.2024). Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene equo determinare in euro 150,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie ed in Euro 250,00 l'assegno di mantenimento dovuto da a per il mantenimento del figlio oltre al Parte_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00 a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. Pt_2
si occuperà inoltre del mantenimento della figlia con lui
[...] Per_1 convivente. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda di risarcimento danni formulata da deve essere Parte_1 dichiarata inammissibile.
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in Controparte_1 favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a Delhi in India, in data 08/02/2002; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto 169, parte 2, serie C55); dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1 respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte resistente;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Cardinale Lualdi n.6; dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30; a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20,30; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
determina in euro 150,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento della moglie, da corrispondere a presso il di lei CP_2 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dovrà sostenere economicamente la figlia , con lui Controparte_1 Per_1 convivente, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_2 Pt_1 da corrispondere in favore dell'Erario, nella misura pari ad euro 3000,00
[...] oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 49843/2022 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LI RO ( ) VIA CARLO MIRABELLO, C.F._2
34 00192 ROMA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv.to CIRIACO TERESA , con elezione di domicilio in Roma, PIAZZA PIO XI N.13 00185 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21.7.2022 a chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in India, in data 08/02/2002, precisando che dalla detta unione erano nati due figli nata il [...] e , nato il [...], Per_1 Persona_2 formulando domanda di addebito della separazione al marito, di assegnazione della casa coniugale, di affidamento esclusivo del figlio minorenne, e di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé oltre che per la prole. La ricorrente spiegava inoltre domanda di risarcimento danni con conseguente condanna del resistente al pagamento in suo favore della somma pari ad Euro
100.000.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha contestato ogni avverso assunto chiedendo il rigetto delle domande di controparte e formulando domanda di addebito della separazione nei confronti di Il resistente chiedeva l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 minore con collocamento di entrambi i figli presso il padre, dichiarandosi disponibile a corrispondere mensilmente per il mantenimento della moglie la somma pari ad euro 350,00.
All'udienza del 12.12.2022 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto il collocamento del figlio minore presso la madre, già allontanatasi dalla casa familiare unitamente alla prole unitamente alla prole, ha stabilito l'obbligo del resistente di corrispondere in favore della moglie la somma mensile pari ad
Euro 900,00 di cui Euro 300,00 per il mantenimento di ed euro Parte_1
600,00 per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data 10.1.2023 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere Parte_1 accolta, atteso che dalla complessiva istruttoria svolta è merso che il resistente ha usato violenza economica e fisica nei confronti della moglie, sottoponendola durante il matrimonio, peraltro “combinato” in India, ad un regime di sudditanza e vessazione, costringendola una volta giunti in Italia a lavorare presso la sua attività di ristorazione, senza riconoscerle alcuna spettanza economica, e ponendo in essere nei riguardi della medesima condotte di violenza fisica e psicologica.
Il teste escusso nel corso del giudizio ha riferito di avere personalmente verificato che il resistente e la madre del medesimo picchiavano la quale Parte_1 lavorava senza retribuzione alle dipendenze del marito. La domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti della moglie non Controparte_1 merita accoglimento. Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso infatti che l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare è stato determinato dalla violenza perpetrata dal resistente e dalla di lui madre nei confronti della odierna ricorrente, la quale ha sporto denuncia per le condotte maltrattanti subite.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali attinenti alla prole, deve in primo luogo segnalarsi la pendenza dei procedimenti n.12/22 e 136/22 promossi dal PM innanzi al Tribunale per i Minorenni per la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, allo stato non definiti. In ragione di ciò deve confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ed Persona_2 il collocamento presso la madre. Nelle more del giudizio la figlia Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, si è trasferita a vivere con il padre come risulta non contestato tra le parti.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano quindi sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore, oltre che in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in via
Cardinale Lualdi n.6 sc.A int.18.
Dalla disamina degli atti risulta che mentre il resistente svolge attività di ristoratore (titolare della sas SERENA)e di guida turistica, con entrate mensili pari ad Euro 1500,00 circa, la ricorrente non ha mai svolto durante il matrimonio attività lavorativa retribuita, avendo profuso le proprie energie lavorative per aiutare l'attività del marito ed accudire i due figli. Attualmente svolge l'attività di badante con stipendio mensile pari ad euro 1000,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 8.1.2024). Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene equo determinare in euro 150,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie ed in Euro 250,00 l'assegno di mantenimento dovuto da a per il mantenimento del figlio oltre al Parte_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00 a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. Pt_2
si occuperà inoltre del mantenimento della figlia con lui
[...] Per_1 convivente. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda di risarcimento danni formulata da deve essere Parte_1 dichiarata inammissibile.
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in Controparte_1 favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a Delhi in India, in data 08/02/2002; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto 169, parte 2, serie C55); dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1 respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte resistente;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Cardinale Lualdi n.6; dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30; a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20,30; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
determina in euro 150,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento della moglie, da corrispondere a presso il di lei CP_2 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dovrà sostenere economicamente la figlia , con lui Controparte_1 Per_1 convivente, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_2 Pt_1 da corrispondere in favore dell'Erario, nella misura pari ad euro 3000,00
[...] oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi