Sentenza 12 maggio 1986
Massime • 2
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto agrari ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, è sufficiente che il terreno, oggetto della compravendita, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di uno strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, ecc.) che, sebbene non ancora approvato dai competenti organi di controllo, sia pervenuto ad un grado di completezza e di perfezione amministrativa tale da far ritenere esistente - e non solo in via di formazione - un atto della pubblica amministrazione di per sè idoneo, per la sua natura giuridica e per la sua Rilevanza esterna, ad imprimere alle zone considerate quella destinazione. Siffatti caratteri di determinatezza, stabilità ed imperatività non possono, invece, rinvenirsi ne' in programmi, studi preparatori o attività non trasfusi in alcuna deliberazione, ne' nella mera imposizione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1965, ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione di definire i perimetri dei centri abitati. ( Conf 6649/82, mass n 424281; ( Conf 799/81, mass n 411285).*
In tema di prelazione e riscatto agrari, ai fini della ricorrenza della condizione, richiesta dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, della "coltivazione da almeno quattro anni" da parte dello affittuario, è sufficiente la coltivazione di fatto per il cennato periodo, senza necessità che il correlativo titolo giuridico (affittanza, mezzadria, Colonia e compartecipazione) risulti provato per altrettanto tempo, ben potendo l'affittuario invocare la circostanza della mera coltivazione del terreno anche nel periodo precedente, pur in difetto di un coevo titolo giuridico. ( Conf 3569/80, mass n 407425; ( Conf 4432/79, mass n 400981; ( Conf 2536/77, mass n 386256).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1986, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1986 |
Testo completo
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto agrari ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, è sufficiente che il terreno, oggetto della compravendita, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di uno strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, ecc.) che, sebbene non ancora approvato dai competenti organi di controllo, sia pervenuto ad un grado di completezza e di perfezione amministrativa tale da far ritenere esistente - e non solo in via di formazione - un atto della pubblica amministrazione di per sè idoneo, per la sua natura giuridica e per la sua Rilevanza esterna, ad imprimere alle zone considerate quella destinazione. Siffatti caratteri di determinatezza, stabilità ed imperatività non possono, invece, rinvenirsi ne' in programmi, studi preparatori o attività non trasfusi in alcuna deliberazione, ne' nella mera imposizione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1965, ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione di definire i perimetri dei centri abitati. ( Conf 6649/82, mass n 424281; ( Conf 799/81, mass n 411285).*