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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102073 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102073 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102073 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II. DD. pro 2016 a suo carico, quale socio di Società_1 Srl in liquidazione, dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, che ha dapprima accertato maggiori ricavi in capo alla predetta società e successivamente maggiori redditi di capitale in capo ai tre soci.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) Illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto sottoscritti da funzionario privo di potere;
2) Violazione dell'art. 42, secondo comma, ultimo periodo, del DPR n. 600/1973 e dell'art. 7 Statuto del
Contribuente;
3) Violazione degli artt. 1 e 5 ter del d. lgs. n. 218/1997 – conseguente invalidità dell'avviso di accertamento notificato;
4) Carenza di prova in ordine a tutte le allegazioni avversarie – violazione dell'art. 2697 cod. civ. – omessa rituale notifica di atto presupposto;
5) Carenza di motivazione dell'atto impugnato e contraddittorietà della condotta dell'Agenzia delle
Entrate – violazione dell'art. 42, comma 2, del DPR n. 600/1973;
6) Assenza dei presupposti per l'operatività della presunzione relativa di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati – violazione dell'onere probatorio, anche presuntivo, da parte dell'Ufficio;
7) Assenza di prova dell'avvenuta distribuzione utili;
8) Inesistenza di alcun legame fra i soci, e specialmente con il socio di maggioranza e amministratore - estraneità del sig. Ricorrente_1 alla gestione e conduzione societaria;
9) Ancora sull'inoperatività della presunzione in presenza di accertamenti di costi indeducibili – Violazione dell'art. 47 T.U.I.R.;
10) Illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'avviso di accertamento impugnato origina da altro atto impositivo emesso a carico della Società_1 Srl - in liquidazione, che, nella specie, è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Si evidenzia, altresì, che gli altri due soci, Nominativo_1 e Nominativo_2, destinatari di avvisi analoghi a quello in contestazione, non li hanno impugnati: il primo lo ha lasciato divenire definitivo ed il secondo lo ha definito con atto di adesione che ha confermato integralmente i valori dell'avviso
(totalmente adesiva).
2. Tanto premesso, e tenendo, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare le questioni sollevate con il primo motivo in riferimento all'evocata nullità dell'atto impositivo, ove il deducente lamenta l'omessa sottoscrizione dell'avviso da parte del direttore dell'ufficio o di altro soggetto da questi legittimamente delegato.
Al riguardo, il Collegio osserva come l'art. 42, comma 1, DPR 600/73 preveda che “gli accertamenti in rettifica e d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Ora, la circostanza che, nella specie, l'atto censurato sia stato comunque sottoscritto non comporta la sua nullità, presentando esso elementi idonei all'individuazione del soggetto da cui proviene.
E, del resto, trattasi di delega di firma, che comporta semplicemente l'autorizzazione del dirigente al funzionario di apporre la firma in calce ai provvedimenti oggetto di delega.
In definitiva, la legittimità della sottoscrizione del funzionario va confermata pienamente, in quanto lo stesso era stato appositamente delegato dal Direttore Provinciale alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in questione.
3. Nei motivi secondo e quinto, da trattarsi congiuntamente, viene contestata la violazione dell'art.42, secondo comma, DPR n.600/1973 e dell'art. 7 Statuto del Contribuente, nonché, con riferimento ad un asserito difetto di motivazione, in particolare, la mancata allegazione di tutti gli atti concernenti l'istruttoria eseguita nei confronti della società Società_1.
Ora, devesi anzitutto rilevare che, nella specie, l'avviso emesso nei confronti della società è stato notificato al contribuente insieme all'avviso a suo carico e che quest'ultimo riporta dettagliatamente anche gli elementi di indagine a carico della società.
Occorre, inoltre, rilevare come le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere alla ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. (cfr. Cass. n. 20784/2020). Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire alla ricorrente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo.
Di qui l'inconsistenza delle doglianze.
4. Nel terzo mezzo si eccepisce l'invalidità dell'avviso, perché non preceduto dalla notifica dell'avviso ex art.5 ter D. Lgs.218/97.
Al visto rilievo è sufficiente replicare che trattasi di accertamento parziale, che la norma espressamente esclude dall'ambito di applicazione del citato comma 1 dell'art.
5-ter.
Le dedotte censure sono quindi prive di pregio.
5. Nel quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza di prove a sostegno della ripresa a carico della società, che si ripercuoterebbe sulla validità dell'avviso nei confronti del socio.
Il Collegio osserva che detto mezzo attiene all'illegittimità derivata dell'avviso impugnato e, pertanto, si appalesa inammissibile, posto che l'accertamento societario non è stato oggetto di separata e tempestiva impugnazione, risultando quindi definitivo e inoppugnabile.
6. Con il sesto, settimo, ottavo e nono mezzo - trattati congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra gli stessi, il ricorrente contesta l'illegittimità dell'accertamento per assenza della prova della distribuzione degli utili, negando, altresì, la possibilità di un accertamento presuntivo della distribuzione dei maggiori utili induttivamente accertati in capo ad una società di capitali, ancorché a ristretta base azionaria, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto).
L'attuale, consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questa Sezione si è uniformata e dal quale non ritiene di potersi discostare, è di diverso tenore.
Considerando che nella specie la ristrettezza della base sociale appare pacifica (tre soli soci), è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. nn.
9519/2009, 9894/2011 e SS.UU. n. 18640/2008).
Affinché, però tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, che sussista un valido e definitivo accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce, come nel caso in esame, il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
7. Infine, sulle contestazioni relative alle pretese sanzionatorie di cui all'ultimo motivo, è sufficiente replicare ai formulati rilievi, evidenziando che le sanzioni irrogate trovano giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
8. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102073 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102073 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A102073 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II. DD. pro 2016 a suo carico, quale socio di Società_1 Srl in liquidazione, dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, che ha dapprima accertato maggiori ricavi in capo alla predetta società e successivamente maggiori redditi di capitale in capo ai tre soci.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) Illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto sottoscritti da funzionario privo di potere;
2) Violazione dell'art. 42, secondo comma, ultimo periodo, del DPR n. 600/1973 e dell'art. 7 Statuto del
Contribuente;
3) Violazione degli artt. 1 e 5 ter del d. lgs. n. 218/1997 – conseguente invalidità dell'avviso di accertamento notificato;
4) Carenza di prova in ordine a tutte le allegazioni avversarie – violazione dell'art. 2697 cod. civ. – omessa rituale notifica di atto presupposto;
5) Carenza di motivazione dell'atto impugnato e contraddittorietà della condotta dell'Agenzia delle
Entrate – violazione dell'art. 42, comma 2, del DPR n. 600/1973;
6) Assenza dei presupposti per l'operatività della presunzione relativa di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati – violazione dell'onere probatorio, anche presuntivo, da parte dell'Ufficio;
7) Assenza di prova dell'avvenuta distribuzione utili;
8) Inesistenza di alcun legame fra i soci, e specialmente con il socio di maggioranza e amministratore - estraneità del sig. Ricorrente_1 alla gestione e conduzione societaria;
9) Ancora sull'inoperatività della presunzione in presenza di accertamenti di costi indeducibili – Violazione dell'art. 47 T.U.I.R.;
10) Illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'avviso di accertamento impugnato origina da altro atto impositivo emesso a carico della Società_1 Srl - in liquidazione, che, nella specie, è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Si evidenzia, altresì, che gli altri due soci, Nominativo_1 e Nominativo_2, destinatari di avvisi analoghi a quello in contestazione, non li hanno impugnati: il primo lo ha lasciato divenire definitivo ed il secondo lo ha definito con atto di adesione che ha confermato integralmente i valori dell'avviso
(totalmente adesiva).
2. Tanto premesso, e tenendo, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare le questioni sollevate con il primo motivo in riferimento all'evocata nullità dell'atto impositivo, ove il deducente lamenta l'omessa sottoscrizione dell'avviso da parte del direttore dell'ufficio o di altro soggetto da questi legittimamente delegato.
Al riguardo, il Collegio osserva come l'art. 42, comma 1, DPR 600/73 preveda che “gli accertamenti in rettifica e d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Ora, la circostanza che, nella specie, l'atto censurato sia stato comunque sottoscritto non comporta la sua nullità, presentando esso elementi idonei all'individuazione del soggetto da cui proviene.
E, del resto, trattasi di delega di firma, che comporta semplicemente l'autorizzazione del dirigente al funzionario di apporre la firma in calce ai provvedimenti oggetto di delega.
In definitiva, la legittimità della sottoscrizione del funzionario va confermata pienamente, in quanto lo stesso era stato appositamente delegato dal Direttore Provinciale alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in questione.
3. Nei motivi secondo e quinto, da trattarsi congiuntamente, viene contestata la violazione dell'art.42, secondo comma, DPR n.600/1973 e dell'art. 7 Statuto del Contribuente, nonché, con riferimento ad un asserito difetto di motivazione, in particolare, la mancata allegazione di tutti gli atti concernenti l'istruttoria eseguita nei confronti della società Società_1.
Ora, devesi anzitutto rilevare che, nella specie, l'avviso emesso nei confronti della società è stato notificato al contribuente insieme all'avviso a suo carico e che quest'ultimo riporta dettagliatamente anche gli elementi di indagine a carico della società.
Occorre, inoltre, rilevare come le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere alla ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. (cfr. Cass. n. 20784/2020). Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire alla ricorrente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo.
Di qui l'inconsistenza delle doglianze.
4. Nel terzo mezzo si eccepisce l'invalidità dell'avviso, perché non preceduto dalla notifica dell'avviso ex art.5 ter D. Lgs.218/97.
Al visto rilievo è sufficiente replicare che trattasi di accertamento parziale, che la norma espressamente esclude dall'ambito di applicazione del citato comma 1 dell'art.
5-ter.
Le dedotte censure sono quindi prive di pregio.
5. Nel quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza di prove a sostegno della ripresa a carico della società, che si ripercuoterebbe sulla validità dell'avviso nei confronti del socio.
Il Collegio osserva che detto mezzo attiene all'illegittimità derivata dell'avviso impugnato e, pertanto, si appalesa inammissibile, posto che l'accertamento societario non è stato oggetto di separata e tempestiva impugnazione, risultando quindi definitivo e inoppugnabile.
6. Con il sesto, settimo, ottavo e nono mezzo - trattati congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra gli stessi, il ricorrente contesta l'illegittimità dell'accertamento per assenza della prova della distribuzione degli utili, negando, altresì, la possibilità di un accertamento presuntivo della distribuzione dei maggiori utili induttivamente accertati in capo ad una società di capitali, ancorché a ristretta base azionaria, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto).
L'attuale, consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questa Sezione si è uniformata e dal quale non ritiene di potersi discostare, è di diverso tenore.
Considerando che nella specie la ristrettezza della base sociale appare pacifica (tre soli soci), è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. nn.
9519/2009, 9894/2011 e SS.UU. n. 18640/2008).
Affinché, però tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, che sussista un valido e definitivo accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce, come nel caso in esame, il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
7. Infine, sulle contestazioni relative alle pretese sanzionatorie di cui all'ultimo motivo, è sufficiente replicare ai formulati rilievi, evidenziando che le sanzioni irrogate trovano giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
8. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).