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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3144 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, nata in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Via Libia 20/3, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al presente atto, dall'Avv. Cinzia Verucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via IV Novembre n. 14 parte attrice contro
, nato il [...] in [...] e residente a [...], Controparte_1
via Marco Polo n. 73 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta De Renzo con studio in Bologna, via Cesare Battisti n. 33, ove è elettivamente domiciliato parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 26/06/2024.
Pm parere favorevole
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 01/03/2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Tunisia il 6/7/2003 con , unione dalla quale nascevano due Controparte_1
figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970
n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 29/09/2020, data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con sentenza del
Tribunale di Bologna resa in data 29/11/2022. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , che non si opponeva alla declaratoria di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata in data 26/06/2024 comparivano personalmente entrambi i coniugi. Le parti raggiungevano un accordo sul contributo economico e per il resto il resistente aderiva alle domande di cui al ricorso. Le parti rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica e il
Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
§
La separazione dei coniugi, uniti in matrimonio civile a Kelibia, in Tunisia il
06.07.2003 è stata definita da sentenza n. 2958/2022 emessa dal Tribunale di
Bologna in data 21/11/2022 .
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per oltre un anno e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di pagina 2 di 4 scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento dei figli nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/07/2003 in tra
, nata in [...] il [...]) e Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...]), come risulta dal certificato CP_1
anagrafico di matrimonio del Comune di Bologna.
2) dispone rre l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli ( Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e ancora Per_2 minorenne), mediante: a) versamento dell'importo mensile pari ad euro 100,00 pr ogni figlio , anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della ricorrente, importo revisionabile secondo gli indici Istat della
Camera di Commercio di Bologna oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale civile di Bologna del 09.08.2017;
pagina 3 di 4 4) dispone che il padre possa vedere il minore liberamente, previo accordo con la sig.ra e tenuto conto della volontà del ragazzo e dei suoi impegni. Parte_1
5) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5.11.2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
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