TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6806/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6806/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Carla LAURETANO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Positano (Sa) alla Via S. Giovanni n.10 attore-opponente contro
(C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2
e
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi CP_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Candeloro ARPAIA ( ), elettivamente domiciliati in C.F._4
Pompei (Na) alla Via Sant'Abbondio n. 30/B convenuti-opposti OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti in data 22.08.2022, il proponeva opposizione all'atto di precetto, notificatogli presso il Parte_1 protocollo dell'Ente col n. 0008839 in data 11.07.2022, per mezzo del quale gli veniva intimato da e il pagamento della complessiva somma di euro CP_1 CP_2
17.774,17, giusta sentenza del Tribunale di Salerno n. 2732/2018, pubblicata il 17.07.2018 e resa nell'ambito del procedimento R.G. 6489/2014. Eccepiva il attore come i Pt_1 precettanti non avessero diritto a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti, stante l'avvenuto pagamento della somma di € 1.794,50 in data 18.03.2022, a mezzo due bonifici di € 897,25 ciascuno, tanto in virtù dell'accordo intervenuto il 01.06.2021 tra esso e e (eredi di deceduto Pt_1 CP_3 CP_1 CP_2 Persona_1 nelle more del giudizio esitato nella sentenza in parole) a tacitazione di ogni pretesa degli istanti, tra cui gli odierni opposti. Soggiungeva che il precetto de quo non era stato preceduto dalla notifica in forma esecutiva della sentenza azionata, posto che la notifica di essa, avvenuta in data 17.02.2022, era stata effettuata su istanza di uno solo dei presunti creditori, ovvero della sola inoltre, si doleva dell'inserimento in precetto CP_3 dell'imposta di registro di € 3.129,00, senza che vi fosse prova del pagamento di essa. Concludeva, dunque, instando per la preliminare sospensione dell'efficacia del precetto opposto e per l'accoglimento della dispiegata opposizione non sussistendo il diritto ad agire dei precettanti, vinte le spese. Instava, infine, per l'ammissione di prova testimoniale, indicandone i testi ed i capitoli di prova. 1.1 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione degli opposti, i quali preliminarmente rappresentavano il mancato adempimento, da parte del Parte_1
, di tutti gli obblighi dallo stesso assunti con la scrittura transattiva innanzi riferita,
[...] ciò determinando la sua risoluzione di essa ai sensi dell'art. 1976 c.c.., con consequenziale legittimità dell'azione esecutiva minacciata. Evidenziavano, ancora, la ritualità della notifica del titolo così come eseguita, atteso che l'art. 479 c.p.c., nel prescrivere la preventiva notificazione del titolo in forma esecutiva, non precisa, nel caso di una pluralità di creditori, a nome di chi debba essere richiesta la notificazione. Quanto poi alle spese di registrazione, precisavano come l'annotazione presente su di esso fosse sufficiente a comprovare l'avvenuta anticipazione dell'onere fiscale da parte degli intimanti e gravante sul soccombente. Concludevano, quindi, testualmente: “1) in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione; 2) in via pregiudiziale, dichiarare l'avvenuta risoluzione della scrittura privata transattiva dell'1/6/2022; 3) nel merito, dichiarare che e hanno diritto CP_1 CP_2 di eseguire, in danno del la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2732/2018 e Parte_1 rigettare l'opposizione; 4) condannare il al pagamento delle spese di lite, con Parte_1 attribuzione al procuratore”.
1.2 Celebrata la prima udienza in modalità scritta, in data 18.01.2023 era emessa ordinanza di rigetto, tra l'altro, della proposta istanza cautelare (non sussistendone i presupposti di legge e, peraltro, considerato l'esiguo importo ingiunto che non esponeva neanche la opponente ad un irrimediabile pregiudizio) ed autorizzazione dello scambio di memorie ex art. 183 VI comma cpc. Con successiva ordinanza del 28.06.2023, il G.I. disponeva il rigetto della istanza di riunione di giudizi avanzata dall'opponente nelle autorizzate memorie, giacché concernente giudizio di posteriore iscrizione (di talché andava rimessa al giudicante di quest'ultimo ogni valutazione in ordine alla trasmissione al Presidente di Sezione); ritenuto il giudizio maturo per la decisione, in ragione delle circostanze dedotte dalle parti e per le quali si rendeva superflua l'invocata prova costituenda, era rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 30.04.25, all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Ciò premesso, questo Giudicante, non può che prendere atto che, nelle note predisposte per l'udienza da ultimo tenutasi, entrambi i difensori abbiano riferito che nelle more del presente giudizio sia intervenuto tra le parti qui in lite un accordo transattivo;
pertanto, va necessariamente dichiarata cessata la materia del contendere. Deve ritenersi, infatti, che la transazione con cui le parti formalmente ratificano il venir meno della loro posizione di contrasto sia più che sufficiente a provocare l'effetto estintivo del giudizio, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulle questioni preliminari concernenti l'atto con cui si era incardinato il giudizio stesso : “la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo avuto riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cassazione con la sentenza n. 3598/15). La formula del cessato contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini: può agevolmente definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l'interesse a proseguire il giudizio. Quanto alle spese di lite, si evidenzia che la cessazione della materia del contendere comporta che il giudice debba disporre in ordine ad esse secondo il principio della soccombenza virtuale, tranne se le parti abbiano pattuito anche in ordine alle spese: per consolidato e pacifico orientamento Giurisprudenziale, infatti, solo, nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo anche in merito alle spese di giudizio, il Giudice deve pronunciarsi sulle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale (in tal senso Cass. Civ. Ord. 8034/2020; Cass. Civ. Sez. I, 24/10/2012 n. 18195; Cass. Civ. Sez. III, 25/02/2009, n. 4483). Ebbene, osservato che nel caso che ci occupa entrambe le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di causa, non sussistono ragioni per diversamente disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6806/2022, promossa dal , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., contro e , definitivamente CP_1 CP_2 pronunciando così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Salerno, il 6 maggio 2025 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6806/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Carla LAURETANO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Positano (Sa) alla Via S. Giovanni n.10 attore-opponente contro
(C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2
e
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi CP_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Candeloro ARPAIA ( ), elettivamente domiciliati in C.F._4
Pompei (Na) alla Via Sant'Abbondio n. 30/B convenuti-opposti OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti in data 22.08.2022, il proponeva opposizione all'atto di precetto, notificatogli presso il Parte_1 protocollo dell'Ente col n. 0008839 in data 11.07.2022, per mezzo del quale gli veniva intimato da e il pagamento della complessiva somma di euro CP_1 CP_2
17.774,17, giusta sentenza del Tribunale di Salerno n. 2732/2018, pubblicata il 17.07.2018 e resa nell'ambito del procedimento R.G. 6489/2014. Eccepiva il attore come i Pt_1 precettanti non avessero diritto a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti, stante l'avvenuto pagamento della somma di € 1.794,50 in data 18.03.2022, a mezzo due bonifici di € 897,25 ciascuno, tanto in virtù dell'accordo intervenuto il 01.06.2021 tra esso e e (eredi di deceduto Pt_1 CP_3 CP_1 CP_2 Persona_1 nelle more del giudizio esitato nella sentenza in parole) a tacitazione di ogni pretesa degli istanti, tra cui gli odierni opposti. Soggiungeva che il precetto de quo non era stato preceduto dalla notifica in forma esecutiva della sentenza azionata, posto che la notifica di essa, avvenuta in data 17.02.2022, era stata effettuata su istanza di uno solo dei presunti creditori, ovvero della sola inoltre, si doleva dell'inserimento in precetto CP_3 dell'imposta di registro di € 3.129,00, senza che vi fosse prova del pagamento di essa. Concludeva, dunque, instando per la preliminare sospensione dell'efficacia del precetto opposto e per l'accoglimento della dispiegata opposizione non sussistendo il diritto ad agire dei precettanti, vinte le spese. Instava, infine, per l'ammissione di prova testimoniale, indicandone i testi ed i capitoli di prova. 1.1 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione degli opposti, i quali preliminarmente rappresentavano il mancato adempimento, da parte del Parte_1
, di tutti gli obblighi dallo stesso assunti con la scrittura transattiva innanzi riferita,
[...] ciò determinando la sua risoluzione di essa ai sensi dell'art. 1976 c.c.., con consequenziale legittimità dell'azione esecutiva minacciata. Evidenziavano, ancora, la ritualità della notifica del titolo così come eseguita, atteso che l'art. 479 c.p.c., nel prescrivere la preventiva notificazione del titolo in forma esecutiva, non precisa, nel caso di una pluralità di creditori, a nome di chi debba essere richiesta la notificazione. Quanto poi alle spese di registrazione, precisavano come l'annotazione presente su di esso fosse sufficiente a comprovare l'avvenuta anticipazione dell'onere fiscale da parte degli intimanti e gravante sul soccombente. Concludevano, quindi, testualmente: “1) in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione; 2) in via pregiudiziale, dichiarare l'avvenuta risoluzione della scrittura privata transattiva dell'1/6/2022; 3) nel merito, dichiarare che e hanno diritto CP_1 CP_2 di eseguire, in danno del la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2732/2018 e Parte_1 rigettare l'opposizione; 4) condannare il al pagamento delle spese di lite, con Parte_1 attribuzione al procuratore”.
1.2 Celebrata la prima udienza in modalità scritta, in data 18.01.2023 era emessa ordinanza di rigetto, tra l'altro, della proposta istanza cautelare (non sussistendone i presupposti di legge e, peraltro, considerato l'esiguo importo ingiunto che non esponeva neanche la opponente ad un irrimediabile pregiudizio) ed autorizzazione dello scambio di memorie ex art. 183 VI comma cpc. Con successiva ordinanza del 28.06.2023, il G.I. disponeva il rigetto della istanza di riunione di giudizi avanzata dall'opponente nelle autorizzate memorie, giacché concernente giudizio di posteriore iscrizione (di talché andava rimessa al giudicante di quest'ultimo ogni valutazione in ordine alla trasmissione al Presidente di Sezione); ritenuto il giudizio maturo per la decisione, in ragione delle circostanze dedotte dalle parti e per le quali si rendeva superflua l'invocata prova costituenda, era rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 30.04.25, all'esito della quale la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Ciò premesso, questo Giudicante, non può che prendere atto che, nelle note predisposte per l'udienza da ultimo tenutasi, entrambi i difensori abbiano riferito che nelle more del presente giudizio sia intervenuto tra le parti qui in lite un accordo transattivo;
pertanto, va necessariamente dichiarata cessata la materia del contendere. Deve ritenersi, infatti, che la transazione con cui le parti formalmente ratificano il venir meno della loro posizione di contrasto sia più che sufficiente a provocare l'effetto estintivo del giudizio, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulle questioni preliminari concernenti l'atto con cui si era incardinato il giudizio stesso : “la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo avuto riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cassazione con la sentenza n. 3598/15). La formula del cessato contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini: può agevolmente definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l'interesse a proseguire il giudizio. Quanto alle spese di lite, si evidenzia che la cessazione della materia del contendere comporta che il giudice debba disporre in ordine ad esse secondo il principio della soccombenza virtuale, tranne se le parti abbiano pattuito anche in ordine alle spese: per consolidato e pacifico orientamento Giurisprudenziale, infatti, solo, nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo anche in merito alle spese di giudizio, il Giudice deve pronunciarsi sulle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale (in tal senso Cass. Civ. Ord. 8034/2020; Cass. Civ. Sez. I, 24/10/2012 n. 18195; Cass. Civ. Sez. III, 25/02/2009, n. 4483). Ebbene, osservato che nel caso che ci occupa entrambe le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di causa, non sussistono ragioni per diversamente disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6806/2022, promossa dal , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., contro e , definitivamente CP_1 CP_2 pronunciando così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Salerno, il 6 maggio 2025 Il Giudice Alessia Pecoraro