Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.637 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.637 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato il [...] a [...] e residente in [...]
Donizetti n. 14 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicoletta Bonci,
E la sig.ra nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucilla Fabi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20 dicembre 2024, i ricorrenti, esponevano:
“- I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 21 aprile 2012, optando per il regime di separazione dei beni.
Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Urbino in pari data al numero 4 parte I dell'anno 2012 .
ed in Urbino il 19/2/2014, C.F.: C.F._1 Persona_2
. C.F._2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 11/06/2019, ritualmente omologato in data 21/06/2019.
La comunione materiale e spirituale non si è ricostituita e la separazione legale si è protratta ininterrottamente sino ad oggi.
Le parti hanno raggiunto l'accordo su tutte le questioni concernenti il divorzio, pertanto, premesso quanto sopra, i Sig.ri e intendono proporre domanda Parte_2 Parte_1
di divorzio”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte di pronunciare, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“ 1) Le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione presso la madre.
2) La casa coniugale sita in Urbino, Via Donizetti n. 14, di proprietà esclusiva del Sig. viene assegnata con tutti gli arredi, alla Sig.ra quale Parte_1 Parte_2
collocataria delle figlie.
3) La sig.a si impegna ed obbliga a provvedere alla cura e manutenzione a proprie Parte
spese del giardino-area esterna dell'abitazione. L'assegnazione della casa coniugale verrà meno nel caso in cui la Sig.ra contragga un nuovo matrimonio o vi instauri una Parte
convivenza more uxorio.
4) In considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, con particolare riferimento alla professione di autotrasportatore del Sig. i genitori concordano che il padre potrà Pt_1
vedere e tenere con sé le figlie, una settimana, dalle 14:30 del venerdì allorché le stesse si recheranno presso l'abitazione della nonna paterna, per poi, al rientro dal lavoro del fermarsi a casa del padre fino alle 14:00 del sabato;
la settimana successiva il padre Pt_1
terrà presso di sé ed dalle 14:30 del venerdì allorché le stesse si recheranno Per_1 Per_2
presso l'abitazione della nonna paterna, per poi, al rientro dal lavoro del fermarsi a Pt_1
casa del padre fino al lunedì mattina. Inoltre le figlie, una volta durante la settimana, quando il padre rientrerà dal lavoro in anticipo e previa comunicazione ed accordo con la madre, consumeranno la cena e pernotteranno presso l'abitazione del suddetto.
Durante le vacanze Natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 25 e con l'altro il 26 dicembre, con uno il 31 dicembre e con l'altro il 1 gennaio, nonché almeno sette giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la madre;
durante le vacanze
Pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato ad occuparsi delle figlie nelle giornate di domenica o per le festività, prima di affidarle a familiari o terze persone dovrà preventivamente informare l'altro genitore, che potrà decidere di tenerle con sé.
Il Sig. entro il giorno 5 di ogni mese verserà a favore della Sig.ra n Parte_1 Parte
assegno di euro 550,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento delle figlie (275,00 euro per ciascuna). La signora ontinuerà a percepire l'assegno unico e universale per Parte
entrambe le figlie, quale collocataria delle medesime.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Il Sig. provvederà a rimborsare alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_1 Parte
scolastiche, mediche e ludiche sostenute per le figlie purchè debitamente documentate in base al seguente specifico elenco:
A) SPESE SCOLASTICHE STRAORDINARIE
Saranno rimborsabili, anche in assenza di accordo, le spese di seguito elencate: tasse scolastiche previste da istituti pubblici per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
libri di testo, assicurazione, materiale scolastico e cancelleria di inizio anno per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori (sia in istituti pubblici che privati), con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dalla scuola (anche in relazione a programmi di studio differenziati) per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
libri di testo universitari nonché materiale tecnico ed informatico richiesto da istituti universitari sia pubblici che privati, qualora la scelta di frequentare l'università sia stata oggetto di accordo tra i genitori, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dall'Università per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
uscite didattiche e gite scolastiche senza pernottamento;
intero importo mensile della mensa scolastica (comprensivo di quota fissa e costo dei pasti); trasporto pubblico (bus, metro, treno). Saranno rimborsabili soltanto previo preventivo accordo, le spese di seguito elencate:
-tasse scolastiche previste da istituti privati per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
gite scolastiche con pernottamento, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, soggiorni e corsi anche all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
ripetizioni private e corsi di recupero;
tasse di iscrizione ad istituti universitari privati o pubblici;
alloggio universitario;
corsi di lingue straniere, informatica e spese per le relative certificazioni.
B) SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA SALUTE:
Saranno rimborsabili anche in assenza di accordo: interventi chirurgici, visite anche specialistiche (ivi comprese cure dentistiche e oculistiche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci o parafarmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista;
ticket sanitari;
occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi (con esclusione di montature o lenti particolarmente costose).
Saranno rimborsabili soltanto previo preventivo accordo: interventi chirurgici, visite anche specialistiche e spese sanitarie non indifferibili o non urgenti;
cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche ed apparecchi ortodontici, se non indifferibili o urgenti;
visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) non prescritti dal medico o pediatra di famiglia e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
presidi ortopedici.
C) SPESE STRAORDINARIE PER SPORT E ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE:
Saranno rimborsabili anche in assenza di accordo le spese inerenti all'iscrizione a centri estivi per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Saranno rimborsabili esclusivamente, previo preventivo accordo, le spese relative ad attività sportive, artistiche (es. musica o danza), scoutistiche, ricreative, comprensive dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento.
Per quanto non previsto le parti dichiarano di uniformarsi integralmente al protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Urbino il 10/07/2024 che si allega quale parte integrante al presente ricorso (doc. 7).
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo già definito ogni questione patrimoniale,
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie minori.”.
All'esito del deposito, in data 23-24.03.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Decreto di omologa, n. Cron. n. cronol. n. 2052/2019 del 21/06/2019 pronunciato dal Tribunale di
Urbino nel procedimento iscritto a ruolo RG n. 245/2019;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori ed sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_1 Per_2
Soddisfacente per l'interesse delle minori e conforme ai principi regolatori della materia appare quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con le figlie ed Per_1 Per_2
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.; - la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Urbino in data 21 aprile 2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Urbino, numero 4 parte I Anno 2012 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 21.5.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone