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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 13433/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAPONARA CARLO
PARTE RICORRENTE
1/4
(C.F./ P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive di cui in premessa e per l'effetto
NEL MERITO
Condannare, la società (C.F./P.I ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano (MI), Piazzale
Biancamano n.8, al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo lordo di €.4.318,38=(quattromilatrecentodiciotto /38) o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, che sarà accertata in corso di causa anche ex art 36
Cost e 2099 c.c., per i seguenti titoli: €.1.853,67 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria;
€.205,96 a titolo di differenze sulla retribuzione delle festività;
€.694,78 a titolo di indennità di malattia;
€.480,58 a titolo di differenze sulla retribuzione della 13^ mensilità; €.480,77 a titolo di differenze sulla retribuzione delle ore di ferie;
€.137,31 a titolo di differenze sulla retribuzione delle ore di permessi e rol;
€.465,31 a titolo di TFR, con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 Disp. att. c.c., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”; con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della difesa di parte ricorrente.
2/4 rimaneva contumace nel presente processo. Controparte_1
2. All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il procuratore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione della lettera di assunzione, della comunicazione di assunzione a tempo determinato, di certificazione medica, Parte_1
provava la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso tra e dal Parte_1 Controparte_1
6.2.2024 al 31.5.2024.
Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
3/4 l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di provare di avere Controparte_1
assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente per non avere ricevuto il pagamento delle somme e per i titoli sopra indicati.
deve essere condannata quindi a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma pari a € 4.318,38 (di cui € 465,31 a titolo Parte_1
di trattamento di fine rapporto) per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. In quanto soccombente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
[...]
va poi condannata al pagamento delle spese di lite liquidate Controparte_1 come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 4.318,38 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna a Controparte_1
rimborsare al procuratore della parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.300,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19/03/2025
La Giudice del Lavoro
Eleonora De Carlo
4/4