TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1939 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Biella presso lo studio dell'avvocato Giovanni Rinaldi Parte_1
che la rappresenta e difende, con gli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri in virtù di procura speciale come in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del , in Controparte_1 Controparte_2
persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari delegati Antonio Cardia, Ivana Wronka e Paolo Atzori, domiciliato in Cagliari nella Via Giudice
Gugliemo n. 46 presso l' ; Controparte_3
Convenuto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 ha esposto di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
del convenuto dal settembre 2021 al giugno 2022 quale docente a tempo determinato la CP_1
scuola primaria di Villamar e di prestare servizio all'attualità presso l'I.C. di Capoterra.
Lamenta in questa sede la mancata percezione per l'anno scolastico 2021/2022 della cd.
Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e dall'art. 25 del pagina 1 di 4 CCNI del 3 agosto 1999.
L'importo di tale voce accessoria, ha soggiunto la stessa ricorrente, è pari a 174,50 euro lordi mensili e dall'1 gennaio 2022 a 184,50 euro lordi mensili, talchè per il periodo di lavoro per cui è causa il credito che ella intende azionare è pari ad euro 1.559,85 lordi, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda ha richiamato le anzidette clausole contenute negli accordi collettivi, l'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 recente il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, ove si prevede che il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assicurare a coloro che vengono assunti a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato con costoro comparabili, salvo ricorrano ragioni obiettive legittimanti un trattamento differenziato, nonché la giurisprudenza comunitaria e quella interna, sia di merito che di legittimità ormai orientata a riconoscere a tali lavoratori la voce per cui è causa.
Sotto altro profilo, a sostegno delle ragioni esposte in ricorso ha menzionato la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale, segnatamente della Corte di Cassazione, la quale è concordemente orientata al riconoscimento del beneficio per cui è causa anche ai docenti assunti a tempo determinato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.I. del 31.8.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_1
- Per l'effetto condannare il al pagamento delle Controparte_1
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.559,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto si è costituito in giudizio onde contestare la fondatezza della domanda CP_1
ovvero, in caso di accoglimento del ricorso per la minor somma di euro 1.525,91, al fine di domandare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna, previo scambio di note sostitutive, consentito dal giudice fino al 17 dicembre 2024.
*
1. Il ricorso proposto da è fondato e merita pertanto di essere accolto nei limiti e per Parte_1
pagina 2 di 4 le ragioni che si passa ad esporre.
2. Non è in contestazione lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio quale docente per il periodo che va dal 23 settembre 2021 al 10 giugno 2022 (escluso il giorno 9 giugno 2022) peraltro debitamente documentato in atti mediante la produzione dello stato matricolare (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente e doc. produzioni parte convenuta):
2.1. Va rettificato il dato contabile risultante dai conteggi delle somme rivendicate in causa posto che per il 2021 risultano complessivi 98 giorni di effettiva presenza in servizio (al netto di 2 giorni di assenza per malattia) e per il 2022 risultano 157 giorni di effettiva presenza in servizio (al netto di 3 giorni di congedo non remunerato);
L'importo complessivo per cui è causa è quindi pari ad euro 1.525,91 lordi, oltre accessori di legge.
3. Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal 2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 20015/2018 ed in conformità Cass. ord.
n. 6293/2020) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito (compresa quella elaborata da questo Ufficio, cfr. sul punto sentenza n. 609/2024 est. Bernardino nonché, tra le tante, Tribunale Cassino, sezione lavoro sent. n. 95/2024 est. Gualtieri).
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato, salva la ricorrenza di ragioni pagina 3 di 4 obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che nella specie non ricorrono.
4. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
di complessivi euro 1.525,91 lordi, oltre interessi o rivalutazione monetaria, se maggiore, fino
[...]
al saldo effettivo.
5. Le spese di lite restano a carico del convenuto, tenuto conto dell'esistenza di un CP_1
orientamento interpretativo sfavorevole rispetto alle sue difese fin dal 2018 (cfr. Cass. sent. n.
2001/2018) dunque in data ben anteriore alla introduzione del ricorso nel presente giudizio, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna il al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
euro 1.525,91 lordi, oltre accessori di legge come da parte motiva;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidandole in misura pari ad euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed Parte_1
oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al capo 2) in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1939 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Biella presso lo studio dell'avvocato Giovanni Rinaldi Parte_1
che la rappresenta e difende, con gli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri in virtù di procura speciale come in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del , in Controparte_1 Controparte_2
persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari delegati Antonio Cardia, Ivana Wronka e Paolo Atzori, domiciliato in Cagliari nella Via Giudice
Gugliemo n. 46 presso l' ; Controparte_3
Convenuto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 ha esposto di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
del convenuto dal settembre 2021 al giugno 2022 quale docente a tempo determinato la CP_1
scuola primaria di Villamar e di prestare servizio all'attualità presso l'I.C. di Capoterra.
Lamenta in questa sede la mancata percezione per l'anno scolastico 2021/2022 della cd.
Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e dall'art. 25 del pagina 1 di 4 CCNI del 3 agosto 1999.
L'importo di tale voce accessoria, ha soggiunto la stessa ricorrente, è pari a 174,50 euro lordi mensili e dall'1 gennaio 2022 a 184,50 euro lordi mensili, talchè per il periodo di lavoro per cui è causa il credito che ella intende azionare è pari ad euro 1.559,85 lordi, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda ha richiamato le anzidette clausole contenute negli accordi collettivi, l'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 recente il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, ove si prevede che il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assicurare a coloro che vengono assunti a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato con costoro comparabili, salvo ricorrano ragioni obiettive legittimanti un trattamento differenziato, nonché la giurisprudenza comunitaria e quella interna, sia di merito che di legittimità ormai orientata a riconoscere a tali lavoratori la voce per cui è causa.
Sotto altro profilo, a sostegno delle ragioni esposte in ricorso ha menzionato la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale, segnatamente della Corte di Cassazione, la quale è concordemente orientata al riconoscimento del beneficio per cui è causa anche ai docenti assunti a tempo determinato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.I. del 31.8.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_1
- Per l'effetto condannare il al pagamento delle Controparte_1
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.559,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto si è costituito in giudizio onde contestare la fondatezza della domanda CP_1
ovvero, in caso di accoglimento del ricorso per la minor somma di euro 1.525,91, al fine di domandare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna, previo scambio di note sostitutive, consentito dal giudice fino al 17 dicembre 2024.
*
1. Il ricorso proposto da è fondato e merita pertanto di essere accolto nei limiti e per Parte_1
pagina 2 di 4 le ragioni che si passa ad esporre.
2. Non è in contestazione lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio quale docente per il periodo che va dal 23 settembre 2021 al 10 giugno 2022 (escluso il giorno 9 giugno 2022) peraltro debitamente documentato in atti mediante la produzione dello stato matricolare (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente e doc. produzioni parte convenuta):
2.1. Va rettificato il dato contabile risultante dai conteggi delle somme rivendicate in causa posto che per il 2021 risultano complessivi 98 giorni di effettiva presenza in servizio (al netto di 2 giorni di assenza per malattia) e per il 2022 risultano 157 giorni di effettiva presenza in servizio (al netto di 3 giorni di congedo non remunerato);
L'importo complessivo per cui è causa è quindi pari ad euro 1.525,91 lordi, oltre accessori di legge.
3. Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal 2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 20015/2018 ed in conformità Cass. ord.
n. 6293/2020) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito (compresa quella elaborata da questo Ufficio, cfr. sul punto sentenza n. 609/2024 est. Bernardino nonché, tra le tante, Tribunale Cassino, sezione lavoro sent. n. 95/2024 est. Gualtieri).
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato, salva la ricorrenza di ragioni pagina 3 di 4 obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che nella specie non ricorrono.
4. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
di complessivi euro 1.525,91 lordi, oltre interessi o rivalutazione monetaria, se maggiore, fino
[...]
al saldo effettivo.
5. Le spese di lite restano a carico del convenuto, tenuto conto dell'esistenza di un CP_1
orientamento interpretativo sfavorevole rispetto alle sue difese fin dal 2018 (cfr. Cass. sent. n.
2001/2018) dunque in data ben anteriore alla introduzione del ricorso nel presente giudizio, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna il al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
euro 1.525,91 lordi, oltre accessori di legge come da parte motiva;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidandole in misura pari ad euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed Parte_1
oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al capo 2) in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
pagina 4 di 4