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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 982/2024 tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
ATTORI - opponenti
e
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
Gruppo IVA ) P.IVA_3
, in persona del proprio Controparte_3 legale rappresentante p.t., (C.F. ) P.IVA_4
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._4
CONVENUTI - opposti
Per l'udienza del 7 maggio 2025 tenutasi in modalità c.d. cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno tempestivamente depositato le note sostitutive dell'udienza e, in particolare;
- In data 24.04.2025, e per essa Controparte_1 Controparte_2 rappresentata dall'avv. Giuseppe F.M. La Scala, ha concluso riportandosi alle proprie note conclusive, da intendersi integralmente trascritte, chiedendone l'accoglimento.
Le suddette note si riportano per comodità:
“In via pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo in quanto tardiva;
pagina 1 di 11 In via preliminare
Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione RGE 49/2018 - Tribunale di Tempio Pausania con conseguente prosecuzione delle attività esecutive;
In via principale
Respingere le domande e le pretese formulate da parte reclamante in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni addotte;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
- In data 28.04.2025, gli attori, rappresentati dall'avv. Alessandro Ritossa, hanno concluso come segue: “Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, autorizzare l'immediata sospensione dell'esecuzione nanti il Tribunale di Tempio Pausania n. 49/2018 ex art. 1253 c.c. ed in merito dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dei ricorrenti per effetto della risoluzione del contratto di vendita in favore della debitrice esecutata e, di conseguenza nullo e privo di effetti il pignoramento trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Tempio Pausania 28.03.2018 cas. 2654 art. 1873 e l'ipoteca iscritta in data 04.08.2009 cas.
8803 art. 1375 limitatamente ai beni immobili oggetto del presente ricorso con ordine di restrizione del pignoramento e dell'ipoteca limitatamente agli immobili siti in Olbia, Frazione San Pantaleo, censito in
Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69 (ex 2).con vittoria delle spese di lite, del presente procedimento e di entrambe le fasi cautelari.”
La Giudice, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_3 CodiceFiscale_3
Rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ritossa, giusta procura agli atti, presso il cui studio in Cagliari sono elettivamente domiciliati
ATTORI - opponenti
e
(C.F. ) con sede in Conegliano (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1 e per essa (C.F. Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_2
) con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del P.IVA_3
Procuratore Dott.ssa nata ad [...] il [...], giusta procura CP_6 generale del 2 novembre 2020, a rogito Notaio dott. di Pordenone, n. Persona_1
305876 di rep., n. 37067 di fasc. registrata a Pordenone il 4 novembre 2020 al n.14166 serie
1T,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, del foro di Milano, in forza di procura alle liti agli atti, ed elettivamente e telematicamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Correggio, 43, e presso lo studio dell'avv. Gloriana Verga, via Rasenti n.8, Olbia
(SS)
CONVENUTA - opposta
, in persona del proprio Controparte_3 legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA_4
pagina 3 di 11 CONVENUTA –debitrice esecutata opposta
CF-09746431007 Controparte_4
, Controparte_5 C.F._4
CONVENUTE opposte non costituite
OGGETTO: Opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 7 maggio 2025 e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 49/2018 RGE dell'intestato
Tribunale, i terzi , e con ricorso depositato in Parte_1 Parte_3 Parte_2 data 31.05.2023, hanno proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo a fondamento della stessa che: uno dei beni pignorati e oggetto della succitata procedura esecutiva – segnatamente, la proprietà del tratto di terreno agricolo posto in Olbia, Frazione
San Pantaleo, censito in Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69
(ex 2) - aveva formato oggetto del contratto di compravendita stipulato dagli odierni opponenti (venditori) con la società esecutata (acquirente), con rateizzazione mensile di una parte del corrispettivo;
che la società tuttavia, si era resa Controparte_3 inadempiente dei ratei del residuo prezzo ancora dovuto, pertanto i venditori avevano provveduto a trascrivere la domanda giudiziale di risoluzione del contratto contro la predetta società e a favore dei sig.ri che la risoluzione del succitato contratto era stata poi Pt_1 dichiarata con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, e successivamente confermata dalla
Corte d'Appello di Cagliari (Sez. di Sassari); che gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta in data anteriore al pignoramento, renderebbero opponibile ai terzi e dunque alla procedura la pronunciata risoluzione, non essendo più i beni pignorati di proprietà della società esecutata con effetto a far data dalla trascrizione della suddetta domanda giudiziale. Chiedevano dunque la sospensione dell'esecuzione limitatamente al suddetto terreno agricolo, con ordine di restrizione del pignoramento.
Ha concluso chiedendo “che la S.V. Ill.ma Voglia, previa sospensione dell'esecuzione limitatamente agli immobili oggetto del presente ricorso, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dei ricorrenti per effetto della risoluzione del contratto di vendita in favore della pagina 4 di 11 debitrice esecutata e, di conseguenza nullo e privo di effetti il pignoramento trascritto presso l'Agenzia del Pt_ Territorio di Tempio Pausania 28.03.2018 2654 art. 1873, limitatamente ai beni immobili oggetto del presente ricorso con ordine di restrizione del pignoramento limitatamente agli immobili siti in Olbia, Frazione
San Pantaleo, censito in Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69 (ex 2).
Con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di contestazione delle controparti.”
Con provvedimento del 6.07.2023, il G.E. aveva accolto inaudita altera parte l'istanza di sospensione, fissando l'udienza del 14.11.2023, successivamente rinviata d'ufficio al
14.05.2024.
In data 14.05.2024 si è costituita nella fase cautelare dell' opposizione la creditrice procedente opposta e per essa quale mandataria la Controparte_1 [...] breviter subentrata nella procedura esecutiva a seguito Controparte_2 Controparte_2 di fusione con la originaria creditrice procedente deducendo in fatto: Controparte_7 che in data 31.07.2009 la aveva stipulato con Parte_5 [...] un contratto di mutuo fondiario (all. 2) e che in data 4.08.2009, a garanzia Controparte_8 del capitale e degli accessori, era stata iscritta ipoteca volontaria ai nn. 8803/1275 a favore dell'istituto di credito, avente ad oggetto altresì i beni oggetto dell'odierna opposizione di terzo
(cfr. doc. 3, certificazione notarile); che soltanto in data 28.07.2010 veniva trascritta la domanda giudiziale di risoluzione contrattuale della vendita avvenuta con gli odierni opponenti, a favore degli stessi e contro la debitrice. In diritto, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione, in quanto tardivo rispetto al termine individuato dall'art. 619 c.p.c.; nel merito ne ha eccepito l'infondatezza, atteso che l'ipoteca volontaria
(risultante sia dalle note ipotecarie che dalla relazione notarile depositata ex art. 567 c.p.c.) era stata iscritta in data 4.08.2009, anteriore rispetto alla data di trascrizione della domanda di risoluzione.
Ha concluso chiedendo: “In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, in quanto promossa oltre il termine perentorio previsto per legge;
In via preliminare, Revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso in data 6/7/2023 inaudita altera parte;
In via principale, Respingere le domande e le pretese formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni addotte;
e per l'effetto, disporre la prosecuzione delle attività esecutive;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024, gli odierni attori hanno introdotto il giudizio di merito nel rispetto del termine perentorio assegnato dal GE con la succitata ordinanza, confermando i pagina 5 di 11 motivi di opposizione già dedotti nella fase cautelare e deducendo che il GE avrebbe errato, nel rigettare l'istanza di sospensione, a non aver accertato l'efficacia retroattiva della condizione di risoluzione della vendita in capo alla debitrice esecutata. Infatti, secondo la prospettazione di parte attrice, l'inadempimento all'obbligazione del pagamento del corrispettivo sarebbe stato dedotto ad oggetto di vera e propria condizione risolutiva (ex art. 1363 c.c.). L'inadempimento, pertanto, avrebbe determinato la risoluzione del contratto con efficacia ex tunc alla data dell'atto di vendita e non della trascrizione della domanda, stante l'efficacia reale ed erga omnes della condizione pattuita dalle parti e riportata nel quadro D della nota di trascrizione dell'atto. Per tali ragioni, l'iscrizione ipotecaria del 4.08.2009 nn.
8803/1275 a favore della a garanzia del mutuo concesso alla Controparte_8 debitrice e titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva, non sarebbe opponibile agli odierni opponenti venditori dell'immobile, sia per la tempestiva trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, sia per l'efficacia retroattiva della risoluzione, in conseguenza della quale l'ipoteca sarebbe nulla ex art. 2822 c.c. rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, in primo luogo:
Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, autorizzare l'immediata sospensione dell'esecuzione nanti il Tribunale di Tempio Pausania n. 49/2018 ex art. 1253 c.c. ed in merito dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dei ricorrenti per effetto della risoluzione del contratto di vendita in favore della debitrice esecutata e, di conseguenza nullo e privo di effetti il pignoramento trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Tempio Pausania 28.03.2018 cas. 2654 art. 1873 e l'ipoteca iscritta in data 04.08.2009 cas. 8803 art.
1375 limitatamente ai beni immobili oggetto del presente ricorso con ordine di restrizione del pignoramento e dell'ipoteca limitatamente agli immobili siti in Olbia, Frazione San Pantaleo, censito in Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69 (ex 2). con vittoria delle spese di lite, del presente procedimento e di entrambe le fasi cautelari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.10.2024, si è costituita in giudizio l'opposta confermando le conclusioni rassegnate nella fase Controparte_1 cautelare
Le altre convenute opposte, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti, non si sono costituite in giudizio.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza ex art. 183 c.p.c. si sono riportate ai propri scritti difensivi.
La causa è stata istruita documentalmente e con ordinanza del 16.02.2025 resa a scioglimento pagina 6 di 11 della riserva assunta l'8.01.2025, la scrivente Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma c.d. “Cartolare” ex art. 127 ter ss c.p.c..
Le parti hanno quindi provveduto al tempestivo deposito delle note di udienza, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
*** *** ***
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione proposta non è tardiva, stante la pacifica interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità in merito al termine previsto dal testo dell'art. 619 c.p.c.
Infatti: “La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.” (Cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8205 del 4 aprile
2013).
Pertanto, non essendo ancora intervenuto il decreto di trasferimento, l'opposizione deve ritenersi tempestiva e ammissibile.
Ciò detto, sempre sul piano dell'ammissibilità, deve rilevarsi che i motivi di opposizione rilevati con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito non corrispondono pienamente con quelli sollevati nella fase cautelare.
Ed infatti, come già risulta evidenziato in narrativa, il ricorso in opposizione si limita ad evidenziare l'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla trascrizione dell'atto di pignoramento, nulla rilevando, viceversa, in ordine all'asserito effetto retroattivo della risoluzione, dichiarata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, al momento della stipulazione del contratto, con asserita prevalenza dei diritti degli opponenti rispetto al creditore che abbia iscritto l' ipoteca prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Tanto è vero che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, in modo del tutto coerente, argomenta il rigetto proprio evidenziando l'anteriorità – alla trascrizione della domanda pagina 7 di 11 giudiziaria – dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente inopponibilità alla procedente della pronuncia di risoluzione, nonostante gli effetti prenotativi della trascrizione.
E' stato infatti argomentato in sede esecutiva che, se è vero che l'art. 1458 c.c. fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione rispetto ai diritti acquistati dai terzi sul bene oggetto del contratto, è anche vero che ai sensi dell'art. 2652 co.
1. n. 2) seconda parte:
“Le sentenze che accolgono tali domande (tra cui quelle di risoluzione del contratto) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2644,
2655]”. E' evidente, pertanto, che l'iscrizione di ipoteca effettuata in data anteriore rispetto alla data di trascrizione della domanda giudiziale prevale rispetto a quest'ultima, in base al principio del prior in tempore potior in iure.
L'atto di citazione, dunque, introduce un motivo di opposizione nuovo, nella misura in cui – confrontandosi con l'ordinanza cautelare – eccepisce per la prima volta la retroattività dell'effetto risolutivo (non più al momento della trascrizione della domanda, bensì a quello della) stipula dell'atto di vendita, con conseguente travolgimento dell'iscrizione ipotecaria medio tempore intervenuta.
Per giungere a tale risultato, parte attrice ha fornito una ricostruzione giuridica dell'inadempimento quale evento che le parti avrebbero inteso dedurre in condizione (ex art. 1360 c.c.), con conseguente retroattività della risoluzione al momento della stipula dell'atto ed efficacia erga omnes della stessa. Tale efficacia, com'è noto, distingue il suddetto istituto dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., la cui retroattività è meramente obbligatoria e attiene ai rapporti tra le parti (art. 1458 c.c.), in quanto finalizzata ad eliminare l'assetto giuridico-economico di interessi creatosi in seguito alla conclusione del contratto.
Nell'elaborazione di questa ricostruzione, tuttavia, è l'attore stesso che cade spesso in evidente contraddizione con il lapalissiano dato testuale della clausola contrattuale de qua, così come peraltro annotata nel quadro D della nota di trascrizione dell'atto: inequivocabile appare il richiamo espresso all'art. 1456 c.c., che non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo in ordine alla corretta qualificazione giuridica della stessa quale clausola risolutiva espressa.
Parimenti, le pronunce di primo e secondo grado agli atti che dichiarano con efficacia di giudicato la risoluzione del contratto consentono di pervenire alla stessa conclusione, pur non essendo la circostanza oggetto di specifica contestazione nel relativo giudizio.
Sostiene ancora parte attrice che “il creditore ipotecario oggi pignorante non poteva essere certo e non sapere che l'acquisto a favore della società debitrice, alla data dell'iscrizione ipotecaria del 04.08.2009, poteva essere soggetto a risoluzione ex tunc, senza neanche prima pretendere che fosse stato redatto un atto di quietanza del prezzo dilazionato e/o aspettare pagina 8 di 11 che non fosse stata trascritta una domanda giudiziaria nei termini contrattuali prima del
28.07.2010.”
In altri termini, secondo gli opponenti, il creditore ipotecario non avrebbe potuto iscrivere ipoteca sul bene che risultava in capo all'odierna esecutata al momento dell'iscrizione, in quanto avrebbe dovuto avvedersi che il titolo d'acquisto era soggetto a risoluzione ex tunc per inadempimento, dovendosi pretendere a tal fine un atto di quietanza del prezzo e che non vi fosse una domanda giudiziaria di risoluzione nei termini previsti dalle parti.
Ricostruita nei termini suesposti, l'opposizione è in parte inammissibile, per i motivi articolati per la prima volta con l'atto di citazione, in parte infondata, per le argomentazioni di cui al ricorso della fase cautelare e qui riproposte.
Quanto all'inammissibilità dei motivi nuovi, è noto che la stessa consegua dal consolidato principio della necessaria articolazione bifasica dell'opposizione esecutiva. Quest'ultimo, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Più precisamente, in base al principio richiamato, la fase sommaria preliminare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 618 e 619
c.p.c., è considerata non solo necessaria, ma anche non derogabile, al fine di tutelare non solo gli interessi delle parti coinvolte, ma anche per garantire il corretto svolgimento dell'intero processo esecutivo, soddisfacendo esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del procedimento, e contribuendo alla riduzione del contenzioso ordinario.
Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario (cfr. Trib. Latina 1810/2023).
Sulla base di tali premesse, la nuova contestazione in esame, fondata sulla operatività di una condizione di inadempimento del contratto che determinerebbe la risoluzione dello stesso con efficacia ex tunc ed erga omnes al momento della stipula, dev'essere dichiarata inammissibile.
Ritenuto il suddetto motivo inammissibile, nel merito l'opposizione si appalesa viceversa pagina 9 di 11 infondata sotto il profilo dei motivi articolati nel ricorso, per quanto richiamati in questa sede: la disciplina dell'opponibilità ai creditori (e dunque all'aggiudicatario) della domanda di risoluzione per inadempimento ( nel caso di specie con efficacia meramente dichiarativa della sentenza, stante l'operatività stragiudiziale della clausola risolutiva espressa) del contratto di compravendita, dev'essere ricostruita alla luce del combinato disposto dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 2652 co.1 n.2) seconda parte, secondo cui “Le sentenze che accolgono tali domande – tra cui quella di risoluzione del contratto) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
Appare pertanto dirimente che l'iscrizione ipotecaria, effettuata in data anteriore rispetto alla data di trascrizione della domanda giudiziale, prevalga rispetto a quest'ultima in base al principio della priorità temporale che governa il regime di opponibilità degli atti trascrivibili.
Peraltro, va osservato che il creditore che ha iscritto ipoteca contro l'attuale società esecutata lo ha fatto correttamente sulla base delle risultanze dei registri immobiliari come emergenti al momento dell'iscrizione stessa;
né può pretendersi che il creditore dovesse avvedersi della
“condizione” dedotta nel contratto e richiedere la quietanza del pagamento di tutte le rate per verificare che il contratto di compravendita avesse prodotto effetti e che la proprietà del bene fosse passata effettivamente in titolarità alla società. Non può che ribadirsi, infatti, l'operatività del principio del consenso traslativo, per cui il contratto produce i propri effetti reali nel momento in cui le parti si scambiano i consensi, mentre diventa opponibile erga omnes mediante la trascrizione nei registri immobiliari. Viceversa, l'inadempimento di una delle obbligazioni dedotte in contratto, nel caso di specie il pagamento del prezzo, è una causa di risoluzione del contratto stesso.
Va dichiarata parimenti inammissibile l'istanza di sospensione riproposta sia nell'atto introduttivo del giudizio che nei successivi scritti difensivi.
Infatti, come efficacemente statuito dalla Corte di legittimità, la stessa formulata nel giudizio di merito “non ha alcun senso o giuridico fondamento […]: non si ha cioè una sorta di persistente o immanente diritto ad una nuova mera presa in considerazione dell' istanza stessa originaria, una volta che sulla medesima il giudice, nella sede effettivamente ed esclusivamente pertinente, si sia pronunciato, quando sia mancata
l'impugnativa o la contestazione del relativo provvedimento, vuoi con l'apposito strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, vuoi con la sottoposizione al giudice della fase di merito di elementi a confutazione specifica di quelli posti a fondamento della prima decisione” (cfr. Cass. Cit. 5676/2015).
Sul punto, risulta dagli atti che una delibazione sull'infondatezza dell'istanza di sospensione sia stata operata dal G.E. a conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del
16.01.2024 (RGE 49.1/2018). pagina 10 di 11 Per tutte le ragioni fin qui illustrate, l'opposizione dev'essere in parte dichiarata inammissibile, così come l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, irritualmente riproposta nell'atto introduttivo del presente giudizio, in parte rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00. con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per la fase decisoria (in quanto svoltasi ai sensi del 281 sexies c.p.c.), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da , , nell'ambito Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'esecuzione immobiliare n. 49/2018 RGE innanzi all'intestato Tribunale, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione con riferimento ai motivi meglio precisati in parte motiva;
- RIGETTA l'opposizione con riferimento ai motivi meglio precisati in parte motiva;
- CONDANNA gli opponenti , e al rimborso, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 15.06.2025
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 982/2024 tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
ATTORI - opponenti
e
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
Gruppo IVA ) P.IVA_3
, in persona del proprio Controparte_3 legale rappresentante p.t., (C.F. ) P.IVA_4
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._4
CONVENUTI - opposti
Per l'udienza del 7 maggio 2025 tenutasi in modalità c.d. cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno tempestivamente depositato le note sostitutive dell'udienza e, in particolare;
- In data 24.04.2025, e per essa Controparte_1 Controparte_2 rappresentata dall'avv. Giuseppe F.M. La Scala, ha concluso riportandosi alle proprie note conclusive, da intendersi integralmente trascritte, chiedendone l'accoglimento.
Le suddette note si riportano per comodità:
“In via pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo in quanto tardiva;
pagina 1 di 11 In via preliminare
Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione RGE 49/2018 - Tribunale di Tempio Pausania con conseguente prosecuzione delle attività esecutive;
In via principale
Respingere le domande e le pretese formulate da parte reclamante in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni addotte;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
- In data 28.04.2025, gli attori, rappresentati dall'avv. Alessandro Ritossa, hanno concluso come segue: “Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, autorizzare l'immediata sospensione dell'esecuzione nanti il Tribunale di Tempio Pausania n. 49/2018 ex art. 1253 c.c. ed in merito dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dei ricorrenti per effetto della risoluzione del contratto di vendita in favore della debitrice esecutata e, di conseguenza nullo e privo di effetti il pignoramento trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Tempio Pausania 28.03.2018 cas. 2654 art. 1873 e l'ipoteca iscritta in data 04.08.2009 cas.
8803 art. 1375 limitatamente ai beni immobili oggetto del presente ricorso con ordine di restrizione del pignoramento e dell'ipoteca limitatamente agli immobili siti in Olbia, Frazione San Pantaleo, censito in
Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69 (ex 2).con vittoria delle spese di lite, del presente procedimento e di entrambe le fasi cautelari.”
La Giudice, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_3 CodiceFiscale_3
Rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ritossa, giusta procura agli atti, presso il cui studio in Cagliari sono elettivamente domiciliati
ATTORI - opponenti
e
(C.F. ) con sede in Conegliano (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1 e per essa (C.F. Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_2
) con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del P.IVA_3
Procuratore Dott.ssa nata ad [...] il [...], giusta procura CP_6 generale del 2 novembre 2020, a rogito Notaio dott. di Pordenone, n. Persona_1
305876 di rep., n. 37067 di fasc. registrata a Pordenone il 4 novembre 2020 al n.14166 serie
1T,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, del foro di Milano, in forza di procura alle liti agli atti, ed elettivamente e telematicamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Correggio, 43, e presso lo studio dell'avv. Gloriana Verga, via Rasenti n.8, Olbia
(SS)
CONVENUTA - opposta
, in persona del proprio Controparte_3 legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA_4
pagina 3 di 11 CONVENUTA –debitrice esecutata opposta
CF-09746431007 Controparte_4
, Controparte_5 C.F._4
CONVENUTE opposte non costituite
OGGETTO: Opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 7 maggio 2025 e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 49/2018 RGE dell'intestato
Tribunale, i terzi , e con ricorso depositato in Parte_1 Parte_3 Parte_2 data 31.05.2023, hanno proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo a fondamento della stessa che: uno dei beni pignorati e oggetto della succitata procedura esecutiva – segnatamente, la proprietà del tratto di terreno agricolo posto in Olbia, Frazione
San Pantaleo, censito in Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69
(ex 2) - aveva formato oggetto del contratto di compravendita stipulato dagli odierni opponenti (venditori) con la società esecutata (acquirente), con rateizzazione mensile di una parte del corrispettivo;
che la società tuttavia, si era resa Controparte_3 inadempiente dei ratei del residuo prezzo ancora dovuto, pertanto i venditori avevano provveduto a trascrivere la domanda giudiziale di risoluzione del contratto contro la predetta società e a favore dei sig.ri che la risoluzione del succitato contratto era stata poi Pt_1 dichiarata con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, e successivamente confermata dalla
Corte d'Appello di Cagliari (Sez. di Sassari); che gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta in data anteriore al pignoramento, renderebbero opponibile ai terzi e dunque alla procedura la pronunciata risoluzione, non essendo più i beni pignorati di proprietà della società esecutata con effetto a far data dalla trascrizione della suddetta domanda giudiziale. Chiedevano dunque la sospensione dell'esecuzione limitatamente al suddetto terreno agricolo, con ordine di restrizione del pignoramento.
Ha concluso chiedendo “che la S.V. Ill.ma Voglia, previa sospensione dell'esecuzione limitatamente agli immobili oggetto del presente ricorso, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dei ricorrenti per effetto della risoluzione del contratto di vendita in favore della pagina 4 di 11 debitrice esecutata e, di conseguenza nullo e privo di effetti il pignoramento trascritto presso l'Agenzia del Pt_ Territorio di Tempio Pausania 28.03.2018 2654 art. 1873, limitatamente ai beni immobili oggetto del presente ricorso con ordine di restrizione del pignoramento limitatamente agli immobili siti in Olbia, Frazione
San Pantaleo, censito in Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69 (ex 2).
Con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di contestazione delle controparti.”
Con provvedimento del 6.07.2023, il G.E. aveva accolto inaudita altera parte l'istanza di sospensione, fissando l'udienza del 14.11.2023, successivamente rinviata d'ufficio al
14.05.2024.
In data 14.05.2024 si è costituita nella fase cautelare dell' opposizione la creditrice procedente opposta e per essa quale mandataria la Controparte_1 [...] breviter subentrata nella procedura esecutiva a seguito Controparte_2 Controparte_2 di fusione con la originaria creditrice procedente deducendo in fatto: Controparte_7 che in data 31.07.2009 la aveva stipulato con Parte_5 [...] un contratto di mutuo fondiario (all. 2) e che in data 4.08.2009, a garanzia Controparte_8 del capitale e degli accessori, era stata iscritta ipoteca volontaria ai nn. 8803/1275 a favore dell'istituto di credito, avente ad oggetto altresì i beni oggetto dell'odierna opposizione di terzo
(cfr. doc. 3, certificazione notarile); che soltanto in data 28.07.2010 veniva trascritta la domanda giudiziale di risoluzione contrattuale della vendita avvenuta con gli odierni opponenti, a favore degli stessi e contro la debitrice. In diritto, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione, in quanto tardivo rispetto al termine individuato dall'art. 619 c.p.c.; nel merito ne ha eccepito l'infondatezza, atteso che l'ipoteca volontaria
(risultante sia dalle note ipotecarie che dalla relazione notarile depositata ex art. 567 c.p.c.) era stata iscritta in data 4.08.2009, anteriore rispetto alla data di trascrizione della domanda di risoluzione.
Ha concluso chiedendo: “In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, in quanto promossa oltre il termine perentorio previsto per legge;
In via preliminare, Revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso in data 6/7/2023 inaudita altera parte;
In via principale, Respingere le domande e le pretese formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni addotte;
e per l'effetto, disporre la prosecuzione delle attività esecutive;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024, gli odierni attori hanno introdotto il giudizio di merito nel rispetto del termine perentorio assegnato dal GE con la succitata ordinanza, confermando i pagina 5 di 11 motivi di opposizione già dedotti nella fase cautelare e deducendo che il GE avrebbe errato, nel rigettare l'istanza di sospensione, a non aver accertato l'efficacia retroattiva della condizione di risoluzione della vendita in capo alla debitrice esecutata. Infatti, secondo la prospettazione di parte attrice, l'inadempimento all'obbligazione del pagamento del corrispettivo sarebbe stato dedotto ad oggetto di vera e propria condizione risolutiva (ex art. 1363 c.c.). L'inadempimento, pertanto, avrebbe determinato la risoluzione del contratto con efficacia ex tunc alla data dell'atto di vendita e non della trascrizione della domanda, stante l'efficacia reale ed erga omnes della condizione pattuita dalle parti e riportata nel quadro D della nota di trascrizione dell'atto. Per tali ragioni, l'iscrizione ipotecaria del 4.08.2009 nn.
8803/1275 a favore della a garanzia del mutuo concesso alla Controparte_8 debitrice e titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva, non sarebbe opponibile agli odierni opponenti venditori dell'immobile, sia per la tempestiva trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, sia per l'efficacia retroattiva della risoluzione, in conseguenza della quale l'ipoteca sarebbe nulla ex art. 2822 c.c. rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, in primo luogo:
Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, autorizzare l'immediata sospensione dell'esecuzione nanti il Tribunale di Tempio Pausania n. 49/2018 ex art. 1253 c.c. ed in merito dichiarare i beni rivendicati di esclusiva proprietà dei ricorrenti per effetto della risoluzione del contratto di vendita in favore della debitrice esecutata e, di conseguenza nullo e privo di effetti il pignoramento trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Tempio Pausania 28.03.2018 cas. 2654 art. 1873 e l'ipoteca iscritta in data 04.08.2009 cas. 8803 art.
1375 limitatamente ai beni immobili oggetto del presente ricorso con ordine di restrizione del pignoramento e dell'ipoteca limitatamente agli immobili siti in Olbia, Frazione San Pantaleo, censito in Catasto al foglio 17, mappali 2, 7, 46, 66 (ex 2), 67 (ex 2), 68 (ex 2), 69 (ex 2). con vittoria delle spese di lite, del presente procedimento e di entrambe le fasi cautelari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.10.2024, si è costituita in giudizio l'opposta confermando le conclusioni rassegnate nella fase Controparte_1 cautelare
Le altre convenute opposte, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti, non si sono costituite in giudizio.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza ex art. 183 c.p.c. si sono riportate ai propri scritti difensivi.
La causa è stata istruita documentalmente e con ordinanza del 16.02.2025 resa a scioglimento pagina 6 di 11 della riserva assunta l'8.01.2025, la scrivente Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma c.d. “Cartolare” ex art. 127 ter ss c.p.c..
Le parti hanno quindi provveduto al tempestivo deposito delle note di udienza, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
*** *** ***
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione proposta non è tardiva, stante la pacifica interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità in merito al termine previsto dal testo dell'art. 619 c.p.c.
Infatti: “La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.” (Cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8205 del 4 aprile
2013).
Pertanto, non essendo ancora intervenuto il decreto di trasferimento, l'opposizione deve ritenersi tempestiva e ammissibile.
Ciò detto, sempre sul piano dell'ammissibilità, deve rilevarsi che i motivi di opposizione rilevati con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito non corrispondono pienamente con quelli sollevati nella fase cautelare.
Ed infatti, come già risulta evidenziato in narrativa, il ricorso in opposizione si limita ad evidenziare l'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla trascrizione dell'atto di pignoramento, nulla rilevando, viceversa, in ordine all'asserito effetto retroattivo della risoluzione, dichiarata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, al momento della stipulazione del contratto, con asserita prevalenza dei diritti degli opponenti rispetto al creditore che abbia iscritto l' ipoteca prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Tanto è vero che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, in modo del tutto coerente, argomenta il rigetto proprio evidenziando l'anteriorità – alla trascrizione della domanda pagina 7 di 11 giudiziaria – dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente inopponibilità alla procedente della pronuncia di risoluzione, nonostante gli effetti prenotativi della trascrizione.
E' stato infatti argomentato in sede esecutiva che, se è vero che l'art. 1458 c.c. fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione rispetto ai diritti acquistati dai terzi sul bene oggetto del contratto, è anche vero che ai sensi dell'art. 2652 co.
1. n. 2) seconda parte:
“Le sentenze che accolgono tali domande (tra cui quelle di risoluzione del contratto) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2644,
2655]”. E' evidente, pertanto, che l'iscrizione di ipoteca effettuata in data anteriore rispetto alla data di trascrizione della domanda giudiziale prevale rispetto a quest'ultima, in base al principio del prior in tempore potior in iure.
L'atto di citazione, dunque, introduce un motivo di opposizione nuovo, nella misura in cui – confrontandosi con l'ordinanza cautelare – eccepisce per la prima volta la retroattività dell'effetto risolutivo (non più al momento della trascrizione della domanda, bensì a quello della) stipula dell'atto di vendita, con conseguente travolgimento dell'iscrizione ipotecaria medio tempore intervenuta.
Per giungere a tale risultato, parte attrice ha fornito una ricostruzione giuridica dell'inadempimento quale evento che le parti avrebbero inteso dedurre in condizione (ex art. 1360 c.c.), con conseguente retroattività della risoluzione al momento della stipula dell'atto ed efficacia erga omnes della stessa. Tale efficacia, com'è noto, distingue il suddetto istituto dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., la cui retroattività è meramente obbligatoria e attiene ai rapporti tra le parti (art. 1458 c.c.), in quanto finalizzata ad eliminare l'assetto giuridico-economico di interessi creatosi in seguito alla conclusione del contratto.
Nell'elaborazione di questa ricostruzione, tuttavia, è l'attore stesso che cade spesso in evidente contraddizione con il lapalissiano dato testuale della clausola contrattuale de qua, così come peraltro annotata nel quadro D della nota di trascrizione dell'atto: inequivocabile appare il richiamo espresso all'art. 1456 c.c., che non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo in ordine alla corretta qualificazione giuridica della stessa quale clausola risolutiva espressa.
Parimenti, le pronunce di primo e secondo grado agli atti che dichiarano con efficacia di giudicato la risoluzione del contratto consentono di pervenire alla stessa conclusione, pur non essendo la circostanza oggetto di specifica contestazione nel relativo giudizio.
Sostiene ancora parte attrice che “il creditore ipotecario oggi pignorante non poteva essere certo e non sapere che l'acquisto a favore della società debitrice, alla data dell'iscrizione ipotecaria del 04.08.2009, poteva essere soggetto a risoluzione ex tunc, senza neanche prima pretendere che fosse stato redatto un atto di quietanza del prezzo dilazionato e/o aspettare pagina 8 di 11 che non fosse stata trascritta una domanda giudiziaria nei termini contrattuali prima del
28.07.2010.”
In altri termini, secondo gli opponenti, il creditore ipotecario non avrebbe potuto iscrivere ipoteca sul bene che risultava in capo all'odierna esecutata al momento dell'iscrizione, in quanto avrebbe dovuto avvedersi che il titolo d'acquisto era soggetto a risoluzione ex tunc per inadempimento, dovendosi pretendere a tal fine un atto di quietanza del prezzo e che non vi fosse una domanda giudiziaria di risoluzione nei termini previsti dalle parti.
Ricostruita nei termini suesposti, l'opposizione è in parte inammissibile, per i motivi articolati per la prima volta con l'atto di citazione, in parte infondata, per le argomentazioni di cui al ricorso della fase cautelare e qui riproposte.
Quanto all'inammissibilità dei motivi nuovi, è noto che la stessa consegua dal consolidato principio della necessaria articolazione bifasica dell'opposizione esecutiva. Quest'ultimo, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Più precisamente, in base al principio richiamato, la fase sommaria preliminare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 618 e 619
c.p.c., è considerata non solo necessaria, ma anche non derogabile, al fine di tutelare non solo gli interessi delle parti coinvolte, ma anche per garantire il corretto svolgimento dell'intero processo esecutivo, soddisfacendo esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del procedimento, e contribuendo alla riduzione del contenzioso ordinario.
Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario (cfr. Trib. Latina 1810/2023).
Sulla base di tali premesse, la nuova contestazione in esame, fondata sulla operatività di una condizione di inadempimento del contratto che determinerebbe la risoluzione dello stesso con efficacia ex tunc ed erga omnes al momento della stipula, dev'essere dichiarata inammissibile.
Ritenuto il suddetto motivo inammissibile, nel merito l'opposizione si appalesa viceversa pagina 9 di 11 infondata sotto il profilo dei motivi articolati nel ricorso, per quanto richiamati in questa sede: la disciplina dell'opponibilità ai creditori (e dunque all'aggiudicatario) della domanda di risoluzione per inadempimento ( nel caso di specie con efficacia meramente dichiarativa della sentenza, stante l'operatività stragiudiziale della clausola risolutiva espressa) del contratto di compravendita, dev'essere ricostruita alla luce del combinato disposto dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 2652 co.1 n.2) seconda parte, secondo cui “Le sentenze che accolgono tali domande – tra cui quella di risoluzione del contratto) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
Appare pertanto dirimente che l'iscrizione ipotecaria, effettuata in data anteriore rispetto alla data di trascrizione della domanda giudiziale, prevalga rispetto a quest'ultima in base al principio della priorità temporale che governa il regime di opponibilità degli atti trascrivibili.
Peraltro, va osservato che il creditore che ha iscritto ipoteca contro l'attuale società esecutata lo ha fatto correttamente sulla base delle risultanze dei registri immobiliari come emergenti al momento dell'iscrizione stessa;
né può pretendersi che il creditore dovesse avvedersi della
“condizione” dedotta nel contratto e richiedere la quietanza del pagamento di tutte le rate per verificare che il contratto di compravendita avesse prodotto effetti e che la proprietà del bene fosse passata effettivamente in titolarità alla società. Non può che ribadirsi, infatti, l'operatività del principio del consenso traslativo, per cui il contratto produce i propri effetti reali nel momento in cui le parti si scambiano i consensi, mentre diventa opponibile erga omnes mediante la trascrizione nei registri immobiliari. Viceversa, l'inadempimento di una delle obbligazioni dedotte in contratto, nel caso di specie il pagamento del prezzo, è una causa di risoluzione del contratto stesso.
Va dichiarata parimenti inammissibile l'istanza di sospensione riproposta sia nell'atto introduttivo del giudizio che nei successivi scritti difensivi.
Infatti, come efficacemente statuito dalla Corte di legittimità, la stessa formulata nel giudizio di merito “non ha alcun senso o giuridico fondamento […]: non si ha cioè una sorta di persistente o immanente diritto ad una nuova mera presa in considerazione dell' istanza stessa originaria, una volta che sulla medesima il giudice, nella sede effettivamente ed esclusivamente pertinente, si sia pronunciato, quando sia mancata
l'impugnativa o la contestazione del relativo provvedimento, vuoi con l'apposito strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, vuoi con la sottoposizione al giudice della fase di merito di elementi a confutazione specifica di quelli posti a fondamento della prima decisione” (cfr. Cass. Cit. 5676/2015).
Sul punto, risulta dagli atti che una delibazione sull'infondatezza dell'istanza di sospensione sia stata operata dal G.E. a conclusione della fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del
16.01.2024 (RGE 49.1/2018). pagina 10 di 11 Per tutte le ragioni fin qui illustrate, l'opposizione dev'essere in parte dichiarata inammissibile, così come l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, irritualmente riproposta nell'atto introduttivo del presente giudizio, in parte rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00. con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per la fase decisoria (in quanto svoltasi ai sensi del 281 sexies c.p.c.), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da , , nell'ambito Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'esecuzione immobiliare n. 49/2018 RGE innanzi all'intestato Tribunale, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione con riferimento ai motivi meglio precisati in parte motiva;
- RIGETTA l'opposizione con riferimento ai motivi meglio precisati in parte motiva;
- CONDANNA gli opponenti , e al rimborso, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 15.06.2025
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 11 di 11