Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 165/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da da
, elett.te dom.to in Nardò, alla via B. Acquaviva n. Parte_1
45, c/o studio dell' avv Francesco Polo che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti.
– ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elett. dom. in Lecce, alla via Oberdan n.11, c/o studio dell' avv.
Salvatore Spano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti, unitamente all'avv Giuseppe Gentile.
– resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.01.2024 esponeva: di Parte_1 essere stato dipendente della dal 19.06.2019 con Controparte_1 la qualifica di operatore di esercizio posizione 1, parametro 140, con mansioni di guida di automezzi aziendali per l'effettuazione di servizi di linea, di servizi specializzati, di servizi fuori linea, di servizi noleggio, con prestazioni di servizio di agente unico e altre operazioni accessorie alla guida;
che inizialmente il rapporto
che si recava presso la residenza lavorativa con mezzo proprio e che iniziava e terminava la propria giornata lavorativa presso il deposito sito in Nardò alla via Pagani;
che aveva osservato i turni di servizio aventi inizio e fine negli orari indicati in ricorso;
che aveva sempre lavorato dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo alla settimana non sempre coincidente con la domenica;
che all'ordinario orario di lavoro doveva aggiungersi il tempo necessario per svolgere operazioni accessorie e complementari alla guida del veicolo (non meno di mezz'ora); che prestava numerose ore di lavoro straordinario e notturno che non venivano retribuite;
che non riceveva quanto dovuto a titolo di indennità di trasferta e diaria, di indennità di agente unico, di indennità fuori nastro;
che non godeva regolarmente dei tempi di riposo previsti dai regolamenti comunitari in materia di lavoro degli autoferrotranvieri.
Ciò premesso, lamentando che le retribuzioni percepite fossero inferiori a quelle spettanti, il ricorrente deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessivi euro 41.706,01 a titolo di differenze retributive, ivi comprese indennità non corrisposte per lavoro straordinario, indennità di pernottamento e indennità di diaria ridotta, lavoro supplementare, indennità di superamento nastro e indennità di agente unico, indennità di turno, indennità domenica, indennità di mensa e indennità di trasferta, indennità di ferie, tredicesima mensilità e quant'altro maturato per legge e contratto, oltre interessi e rivalutazione.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro svoltosi secondo le modalità dedotte nel ricorso introduttivo nonché la mancata corresponsione di una retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte. Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio si costituiva parte convenuta evidenziando, preliminarmente, la inammissibilità/nullità della richiesta delle differenze retributive, attesa la genericità ed indeterminatezza della domanda e, comunque, contestando nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie.
Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale decideva con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e con assorbimento di ogni ulteriore questione, il ricorso risulta affetto da nullità, poiché carente dei requisiti essenziali previsti dall'art. 414 c.p.c. riguardo all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (c.d. causa petendi).
Sotto tale profilo, giova, infatti, rammentare come nel processo del lavoro, improntato ai principi di concentrazione e immediatezza, sia necessario che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa vengano esposti in modo chiaro e specifico, in modo da consentire, per un verso, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, per altro verso, al convenuto di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Correlativamente, la mancata o insufficiente esposizione delle anzidette circostanze, sulle quali si fonda la domanda, si traduce nella nullità del ricorso, per inidoneità a raggiungere gli scopi sopra individuati, tanto più che nella presente materia vige il regime delle preclusioni, che rende impossibile una successiva integrazione della domanda, salvo che non ricorrano gravi motivi.
A tale riguardo, occorre, poi, aggiungere che, secondo il condivisibile orientamento del giudice di legittimità (vds. Cass.
Civile sez. lavoro n. 14292, 5.10.2002), l'atto introduttivo non è idoneo a dar luogo ad un valido rapporto processuale allorquando si riduca ad una mera elencazione di spettanze previste dal contratto collettivo di categoria, senza indicazione dei fatti costitutivi e senza l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa.
Nel caso di specie, il ricorrente afferma di aver “effettuato i seguenti turni di servizio, in andata e ritorno, aventi inizio e fine agli orari di seguito rispettivamente indicati – Parte_2 partenza ore 04:00/ arrivo ore 18:00; - Parma-Nardò: partenza ore
08:00/arrivo ore 22:00; Gallipoli- Torino: partenza ore 16:00/ arrivo ore 09:30; - Torino-Gallipoli: partenza ore 18:30/ arrivo ore 11:00;
– Gallipoli-Arezzo: partenza ore 19:00/ arrivo ore 09:30; - Arezzo-
Gallipoli: partenza ore 19:00/ arrivo ore 09:30; - Gallipoli-Milano: partenza ore 16:00/ arrivo ore 07:00; - Milano-Gallipoli: partenza ore 19:35/arrivo ore 11.00; […]” puntualizzando “con riferimento di sopradescritti orari, occorre precisare che agli stessi va ad aggiungersi il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare le operazioni accessorie e complementari alla guida del veicolo, come il trasferimento del mezzo dal centro sito in Nardò alla via Pagani alle varie fermate di partenza collocate nel territorio pugliese, per le quali impiegava non meno di mezz'ora”.
In particolare, aggiungeva:
“11. Pertanto, avendo rispettato i predetti turni ha costantemente prestato numerose ore di lavoro straordinario e notturno che non gli sono state retribuite.
12. Allo stesso modo, nonostante il ricorrente abbia prestato la propria attività quasi sempre in regime di trasferta, non ha ricevuto quanto contrattualmente dovuto a titolo di indennità di trasferta
(intera) e diaria (intera o ridotta).
13. Il ricorrente non ha correttamente percepito l'indennità di agente unico per numerosi giorni in cui è stato presente in servizio ed ha prestato la propria attività.
14. Egli ha prestato la propria attività oltre il nastro lavorativo di 12 ore ma non ha correttamente percepito l'indennità fuori nastro.
15. Il ricorrente, inoltre, ha prestato la propria attività lavorativa oltre il periodo indicato in contratto, quindi di fatto svolgendo la propria prestazione lavorativa a tempo pieno, senza ricevere la retribuzione per lo straordinario svolto;
13. Avendo rispettato i turni indicati nei conteggi nelle cedole di corsa allegate al presente ricorso ed essendo sempre stato addetto ai suddetti turni di linee extraurbane aventi tutti corse di lunghezza superiore a 50 Km, il ricorrente non ha regolarmente goduto dei tempi di riposo previsti dai regolamenti comunitari in materia di lavoro degli autoferrotranvieri: 11 ore consecutive di riposo giornaliero e
45 ore consecutive di riposo settimanale, come si evince dal dettaglio del conteggio.
14. Il ricorrente ha lavorato anche nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, tra cui Natale, Capodanno, Epifania, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, senza percepire alcuna maggiorazione o alcun compenso sostitutivo.”
Tanto quanto sopra premesso, il ricorrente riteneva di non essere stato correttamente retribuito, rivendicando pertanto “la corresponsione delle somme spettanti a titolo di differenza tra quanto percepito e quanto dovuto mensilmente in base alle norme di legge, anche comunitarie, e del CCNL Autoferrotranvieri, così come risulta in dettaglio dal conteggio analitico che fa parte integrante del presente ricorso.”.
Orbene, anche a voler ritenere che la genericità dei riferimenti temporali sull'orario di lavoro osservato dal di cui a Parte_1 pagg. 2 e ss. del ricorso introduttivo (segnatamente privi di ogni specificazione in ordine alle singole date di effettuazione delle prestazioni lavorative in questione) possa essere validamente colmata con il richiamo ai “turni di servizio” risultanti dai fogli presenza allegati ai cedolini paga versati in atti, occorre, in ogni caso, considerare come i medesimi riferimenti temporali si correlino (come correttamente segnalato dalla parte resistente) alla complessiva percorrenza (da capolinea a capolinea) dei singoli servizi che vengono in rilievo e non tengano, pertanto, conto del fatto che la stessa percorrenza si sia “svolta nella maggior parte dei casi in doppio agente”, ovvero con due conducenti che si alternano alla guida del mezzo (come, peraltro, evincibile dalle stesse allegazioni attoree, laddove - cfr. pag. 8 – segnatamente si censura il fatto che
“al ricorrente non sono stati mai retribuiti i tempi di lavoro svolti
a bordo di autobus in attesa di alternarsi alla guida con altro conducente (c.d. multi presenza)”, nonostante “costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ritiene che il tempo trascorso dal lavoratore, dopo aver lasciato la guida al compagno, vada comunque retribuito non essendo qualificabile come periodo di riposo”) e, più in generale, non consentano di discernere
- nell'ambito dell'orario di ogni singolo turno – le ore di lavoro dai periodi di interruzione dalla guida, quindi verosimilmente da escludere dal computo dell'orario di lavoro.
L'art. 3, D. Lgs. n. 234/07 (di attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti) a tale ultimo riguardo, infatti, prevede che:
“
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro,
a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)
561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,
i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) …”.
In ragione di quanto dappresso evidenziato, le allegazioni attoree che, come detto, si limitano a richiamare del tutto genericamente i turni di servizio risultanti dai cedolini paga, in difetto di specifiche indicazioni in ordine all'effettivo orario di lavoro prestato dal (nelle più ampie cornici temporali di Parte_1 riferimento considerate nel ricorso), non possono, quindi, che precludere ogni ricostruzione inerente allo svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo (di cui, del tutto significativamente, non è presente nel ricorso alcuna quantificazione) e agli ulteriori presupposti a fondamento degli altri emolumenti oggetto della domanda giudiziale (non a caso, indistintamente rivendicati dal sulla base delle generiche Parte_1 indicazioni appresso virgolettate: “Indennità di trasferta […] poiché il ricorrente, per ordine ricevuto e per ragioni di servizio, si è recato fuori della residenza assegnatagli, egli ha diritto all'indennità di trasferta per come calcolata nel conteggio allegato.
[…] Indennità Fuori nastro: Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Poiché la prestazione è stata resa dal lavoratore eccedendo tale limite per comprovate esigenze di esercizio spetta al ricorrente la relativa indennità.
[…] Indennità domenicale: questa voce viene riconosciuta quale elemento della retribuzione dall'art. 5 lett. B) dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 ed è stata corrisposta in misura inferiore al ricorrente, come si evince dalla documentazione allegata in atti”. Né vi è, al contempo, modo di addivenire alla quantificazione a fondamento delle rivendicazioni attoree sulla base dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, ove si consideri che gli stessi, altrettanto significativamente, non recano alcuna indicazione in ordine all'orario di lavoro considerato per determinare le differenze mensili di retribuzione assertivamente dovute (limitandosi a riportarne partitamente, senza alcuna ulteriore specificazione, i relativi importi).
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il mancato assolvimento dell'onere di determinazione dei fatti costitutivi della domanda non può, dunque, che risolversi nella nullità dell'atto introduttivo, che pecca, quindi, del requisito della c.d. autosufficienza.
La natura preliminare della questione scrutinata giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
04.01.2024 da contro , così decide: Parte_1 Controparte_1
a) – dichiara la nullità del ricorso;
b) – compensa le spese processuali.
Lecce, 14.03.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa
Provvedimento redatto dalla dott.ssa Angela Perrone, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario, dott.ssa Francesca Costa.