Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5535/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. LUPO Parte_1
MARIA);
E
nata a [...] il [...] (avv. BUTTELLI Controparte_1
ALESSANDRO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza dell'01/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 31/08/1991 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 22/06/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. a titolo di assegno divorzile, il IG. verserà alla IG.ra la somma di € CP_1 Parte_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00) per i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e la somma di € 300,00 (euro trecento/00) per i mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre, e così per complessivi € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00) annui;
somme che saranno versate alla OR anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
e rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT.
2. Il IG. provvederà al pagamento di tutte le fatture/bollette AMAP S.p.A. già emesse CP_1
e rimaste insolute, o da emettersi, e concernenti l'utenza n. 59501433 (Matricola contatore n.
23701028 - USO DOMESTICO NON RESIDENTE PROVINCIA), che sebbene siano formalmente intestate alla IG.ra sono relative alla fornitura di acqua Parte_1 presso l'immobile ubicato in Via F. Crispi n. 145 a Balestrate (PA) di cui il IG. era CP_1 proprietario ed esclusivo possessore, e di cui ha incassato, di volta in volta e per l'intero, il canone di locazione. Il IG. , infatti, dopo la separazione legale non ha provveduto alla CP_1 voltura a suo nome pur mantenendo il possesso dell'immobile ed essendo l'utilizzatore effettivo del servizio idrico.
Il IG. , inoltre, sarà tenuto a pagare la metà delle spese riguardanti la tassa sui rifiuti CP_1
(TARES/TARI/TARSU), relative al periodo precedente la separazione, dall'anno 2010 al 15 giugno 2021, atteso che le relative bollette sono rimaste insolute, ed attengono all'immobile (di proprietà esclusiva della IG.ra ) sito in Palermo via San Martino n. 270 piano 5 int. Parte_1
10, adibito – nel periodo di convivenza matrimoniale – ad abitazione coniugale.
In particolare, il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra il 50% degli CP_1 Parte_1 importi richiestigli dall a titolo di TARES/TARI/TARSU Controparte_2
(per l'immobile suindicato e sito in Palermo, Via San Martino n. 270 piano 5 int. 10) con l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90063347 02/000 per gli anni dal 2010 al 2018 per l'importo complessivo di € 2.513,28 (comprensivo di interessi di mora ed oneri di riscossione) alla data del 24/02/2023. Con diritto di rivalsa della IG.ra qualora, nelle more, subisca Parte_1 azione esecutive da parte dell' ed il IG. non abbia Controparte_2 CP_1 provveduto al pagamento del dovuto. Qualora la sig.ra fosse costretta a richiedere Parte_1 all' la rateizzazione per il suddetto importo di € 2.513,28, il Controparte_2
IG. si obbliga al rimborso del 50% per ciascuna rata che la sig.ra provvederà a pagare. CP_1
3. Le parti rinunciano altresì ad impugnare l'emananda sentenza” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 03/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfusi nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti allo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data 31/08/1991, da , Parte_1 nata a [...] il [...], e da nato a [...]_1
(PA) il 03/10/1965, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte
I, dell'anno 1991, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 1/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.