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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
appresentata e difesa dall'avv. PESCOLLA GIANLUCA presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatina PULCINO, nel cui Controparte_1
studio, sito in Campobasso alla via Mazzini n. 107, è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 6.11.2024, rappresentava: di Controparte_1 essere stata assunta alle dipendenze della società in data 11.08.2021 con Parte_1 contratto di lavoro part-time e a tempo indeterminato, con un orario di lavoro fissato a trenta ore settimanali;
che il rapporto lavorativo si era interrotto in data 13.03.2024; che il datore di lavoro non aveva consegnato gran parte dei cedolini paga spettanti alla lavoratrice, nonostante la pec di richiesta avanzata in tal senso;
chiedeva quindi la consegna delle buste paga, ad pagina 1 di 4 esclusione di quelle inerenti al periodo gennaio 2023- ottobre 2023, già in possesso della lavoratrice.
Con decreto ingiuntivo n. 352/2024, questo Tribunale ingiungeva alla di Parte_2 consegnare alla ricorrente, entro 40 giorni, le buste paga dell'intero rapporto lavorativo, con esclusione del periodo gennaio/ottobre 2023, condannando l'ingiunta al pagamento delle spese della procedura.
La roponeva opposizione, assumendo: di essersi adoperata costantemente Parte_1 per mettere a disposizione dei propri lavoratori i cedolini paga, nel rispetto della normativa vigente;
che la , nel corso del proprio rapporto di lavoro, aveva ricevuto ogni CP_1 mese la copia dei cedolini paga, mediante consegna a mani;
che costei non si era “mai curata di ritirare le buste paga citate, ben pensando di lasciarle nella disponibilità della Datrice di lavoro, non mostrando il benché minimo interesse a trattenere la sua copia”.
Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva la resistente , contestando il fatto, sostenuto dalla società, che la CP_1 mancata consegna era addebitabile all'opposta ed al suo disinteresse, circostanza fattuale priva di fondamento e non veritiera, atteso che prima di intraprendere l'azione monitoria ella aveva richiesto espressamente, e senza alcun riscontro, tramite il proprio legale, la consegna della documentazione in esame, come poteva evincersi dalla mail pec del 25.09.2024, allegata al fascicolo monitorio.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
___
L'opposizione va rigettata.
E' opportuno premettere che, secondo consolidato orientamento di legittimità (tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) e che, comunque, detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.
Pertanto, grava sul datore di lavoro l'obbligo imposto dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n.
4 di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un pagina 2 di 4 prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima
(Cass. ord. n. 27749 del 3.12.2020).
Inoltre, non vi è dubbio che, secondo i principi generali di ripartizione dell'onere della prova, spetta al debitore, convenuto per l'adempimento, fornire la prova del fatto estintivo del diritto
(v. Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
Tanto premesso, si osserva che il datore di lavoro, odierno opponente, su cui gravava l'obbligo di consegnare le buste paga e, nel presente processo, l'onere di dimostrare di aver tempestivamente adempiuto a tale incombenza, non ha provato di aver effettuato la consegna delle buste paga al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione e/o, comunque, prima della proposizione del presente processo (si ricorda, introdotto in data
6.11.2024 con deposito del ricorso monitorio).
Si segnala che i capitoli di prova formulati dalla ricorrente, la cui ammissione è stata rigettata, apparivano generici e contraddittori, così come, a monte, le allegazioni sul fatto che la opposta avrebbe omesso di ritirare le buste paga.
Nello specifico: quanto al capitolo n. 1 “La Società consegna mensilmente copia della busta Parte_1 paga a tutti i suoi dipendenti, mediante consegna a mani”, esso era volto a comprovare una prassi relativa a tutto il personale, ossia che la consegna della busta paga avveniva “a mani”; quanto al capitolo 2, in cui si domandava “La sig.ra , così come tutti gli altri CP_1 dipendenti, ha ricevuto ogni mese, per tutto il periodo lavorativo, copia delle buste paga, ma ha omesso di ritirarle”, si osserva che tali circostanze avevano valenza contraddittoria (si postula, infatti, che le buste paga siano state “ricevute”, sebbene colpevolmente “non ritirate”), anche rispetto al precedente capitolo, dato che neppure si comprendono le modalità di consegna o di ricezione (consegna effettuata a mani? da parte di chi? dove?) e/o quelle dell' “omesso ritiro” (non si indica quale fosse il luogo deputato al ritiro e/o se vi fosse una prassi di lasciare le buste paga da qualche parte in azienda).
Dunque, non è chiaro, anche sotto il profilo delle allegazioni effettuate dal ricorrente, come avvenisse la consegna a mani e dove -in ipotesi- avrebbe dovuto essere curato il ritiro da parte del lavoratore: quindi, tali capitoli non avevano valenza dirimente, né sarebbero stati sufficienti a ritenere integrato l'onere probatorio di cui era gravato il datore di lavoro e/o a ritenere assolto il suo obbligo di consegna delle buste paga.
In altre parole, se effettivamente la consegna della busta paga avveniva “a mani”, sarebbe stato onere del datore di lavoro documentare adeguatamente tale intervenuta consegna (ad pagina 3 di 4 esempio, con sottoscrizione per ricevuta o simili) e, comunque, le modalità della consegna, di cui non vi alcuna specificazione, neppure in termini di allegazione;
in caso di rifiuto di consegna, lo stesso datore avrebbe dovuto dimostrare detto rifiuto in modo idoneo (ad es. tramite annotazione del rifiuto, sottoscrizione della lavoratrice sotto la dicitura “rifiuta di ricevere la busta paga”).
In caso di omessa consegna per qualsiasi altra causa, il datore di lavoro ben avrebbe potuto -
e dovuto- inviargliene una copia, ad esempio via mail o via posta ordinaria, così da assolvere il proprio obbligo di legge, dato che si trattava di condotta dovuta e facilmente esigibile, pure rispondente ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale.
Inoltre, visto anche il lasso di tempo in cui si è protratto il rapporto di lavoro ed il rilevante numero di buste paga di cui si chiede nella presente sede la consegna, non appare neppure credibile che, a fronte di un ipotetico e non meglio precisato asserito “omesso ritiro”, la società non si sia diligentemente attivata per effettuare una consegna delle buste paga con modalità di ricezione oggettive e comprovabili.
A ciò si aggiunga che la pregressa diffida del lavoratore (del 25.09.2024, inviata prima della introduzione del presente processo) è risultata inevasa e non ottemperata e, quindi, non si vede il motivo per il quale il datore, sebbene formalmente richiesto della consegna delle buste paga, non le abbia -neppure allora- consegnate e, sotto altro profilo, non si comprende la ragione per la quale la lavoratrice avrebbe dovuto far inoltrare al suo legale una diffida volta alla consegna delle buste paga mancanti, ove le avesse già effettivamente ricevute.
Le spese processuali seguono quindi la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il D.I. n. Parte_1
352/2024, di cui dichiara l'esecutività;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto,
spese che liquida in euro 900,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 24.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
appresentata e difesa dall'avv. PESCOLLA GIANLUCA presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatina PULCINO, nel cui Controparte_1
studio, sito in Campobasso alla via Mazzini n. 107, è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 6.11.2024, rappresentava: di Controparte_1 essere stata assunta alle dipendenze della società in data 11.08.2021 con Parte_1 contratto di lavoro part-time e a tempo indeterminato, con un orario di lavoro fissato a trenta ore settimanali;
che il rapporto lavorativo si era interrotto in data 13.03.2024; che il datore di lavoro non aveva consegnato gran parte dei cedolini paga spettanti alla lavoratrice, nonostante la pec di richiesta avanzata in tal senso;
chiedeva quindi la consegna delle buste paga, ad pagina 1 di 4 esclusione di quelle inerenti al periodo gennaio 2023- ottobre 2023, già in possesso della lavoratrice.
Con decreto ingiuntivo n. 352/2024, questo Tribunale ingiungeva alla di Parte_2 consegnare alla ricorrente, entro 40 giorni, le buste paga dell'intero rapporto lavorativo, con esclusione del periodo gennaio/ottobre 2023, condannando l'ingiunta al pagamento delle spese della procedura.
La roponeva opposizione, assumendo: di essersi adoperata costantemente Parte_1 per mettere a disposizione dei propri lavoratori i cedolini paga, nel rispetto della normativa vigente;
che la , nel corso del proprio rapporto di lavoro, aveva ricevuto ogni CP_1 mese la copia dei cedolini paga, mediante consegna a mani;
che costei non si era “mai curata di ritirare le buste paga citate, ben pensando di lasciarle nella disponibilità della Datrice di lavoro, non mostrando il benché minimo interesse a trattenere la sua copia”.
Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva la resistente , contestando il fatto, sostenuto dalla società, che la CP_1 mancata consegna era addebitabile all'opposta ed al suo disinteresse, circostanza fattuale priva di fondamento e non veritiera, atteso che prima di intraprendere l'azione monitoria ella aveva richiesto espressamente, e senza alcun riscontro, tramite il proprio legale, la consegna della documentazione in esame, come poteva evincersi dalla mail pec del 25.09.2024, allegata al fascicolo monitorio.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
___
L'opposizione va rigettata.
E' opportuno premettere che, secondo consolidato orientamento di legittimità (tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994), “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) e che, comunque, detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.
Pertanto, grava sul datore di lavoro l'obbligo imposto dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n.
4 di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un pagina 2 di 4 prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima
(Cass. ord. n. 27749 del 3.12.2020).
Inoltre, non vi è dubbio che, secondo i principi generali di ripartizione dell'onere della prova, spetta al debitore, convenuto per l'adempimento, fornire la prova del fatto estintivo del diritto
(v. Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
Tanto premesso, si osserva che il datore di lavoro, odierno opponente, su cui gravava l'obbligo di consegnare le buste paga e, nel presente processo, l'onere di dimostrare di aver tempestivamente adempiuto a tale incombenza, non ha provato di aver effettuato la consegna delle buste paga al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione e/o, comunque, prima della proposizione del presente processo (si ricorda, introdotto in data
6.11.2024 con deposito del ricorso monitorio).
Si segnala che i capitoli di prova formulati dalla ricorrente, la cui ammissione è stata rigettata, apparivano generici e contraddittori, così come, a monte, le allegazioni sul fatto che la opposta avrebbe omesso di ritirare le buste paga.
Nello specifico: quanto al capitolo n. 1 “La Società consegna mensilmente copia della busta Parte_1 paga a tutti i suoi dipendenti, mediante consegna a mani”, esso era volto a comprovare una prassi relativa a tutto il personale, ossia che la consegna della busta paga avveniva “a mani”; quanto al capitolo 2, in cui si domandava “La sig.ra , così come tutti gli altri CP_1 dipendenti, ha ricevuto ogni mese, per tutto il periodo lavorativo, copia delle buste paga, ma ha omesso di ritirarle”, si osserva che tali circostanze avevano valenza contraddittoria (si postula, infatti, che le buste paga siano state “ricevute”, sebbene colpevolmente “non ritirate”), anche rispetto al precedente capitolo, dato che neppure si comprendono le modalità di consegna o di ricezione (consegna effettuata a mani? da parte di chi? dove?) e/o quelle dell' “omesso ritiro” (non si indica quale fosse il luogo deputato al ritiro e/o se vi fosse una prassi di lasciare le buste paga da qualche parte in azienda).
Dunque, non è chiaro, anche sotto il profilo delle allegazioni effettuate dal ricorrente, come avvenisse la consegna a mani e dove -in ipotesi- avrebbe dovuto essere curato il ritiro da parte del lavoratore: quindi, tali capitoli non avevano valenza dirimente, né sarebbero stati sufficienti a ritenere integrato l'onere probatorio di cui era gravato il datore di lavoro e/o a ritenere assolto il suo obbligo di consegna delle buste paga.
In altre parole, se effettivamente la consegna della busta paga avveniva “a mani”, sarebbe stato onere del datore di lavoro documentare adeguatamente tale intervenuta consegna (ad pagina 3 di 4 esempio, con sottoscrizione per ricevuta o simili) e, comunque, le modalità della consegna, di cui non vi alcuna specificazione, neppure in termini di allegazione;
in caso di rifiuto di consegna, lo stesso datore avrebbe dovuto dimostrare detto rifiuto in modo idoneo (ad es. tramite annotazione del rifiuto, sottoscrizione della lavoratrice sotto la dicitura “rifiuta di ricevere la busta paga”).
In caso di omessa consegna per qualsiasi altra causa, il datore di lavoro ben avrebbe potuto -
e dovuto- inviargliene una copia, ad esempio via mail o via posta ordinaria, così da assolvere il proprio obbligo di legge, dato che si trattava di condotta dovuta e facilmente esigibile, pure rispondente ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale.
Inoltre, visto anche il lasso di tempo in cui si è protratto il rapporto di lavoro ed il rilevante numero di buste paga di cui si chiede nella presente sede la consegna, non appare neppure credibile che, a fronte di un ipotetico e non meglio precisato asserito “omesso ritiro”, la società non si sia diligentemente attivata per effettuare una consegna delle buste paga con modalità di ricezione oggettive e comprovabili.
A ciò si aggiunga che la pregressa diffida del lavoratore (del 25.09.2024, inviata prima della introduzione del presente processo) è risultata inevasa e non ottemperata e, quindi, non si vede il motivo per il quale il datore, sebbene formalmente richiesto della consegna delle buste paga, non le abbia -neppure allora- consegnate e, sotto altro profilo, non si comprende la ragione per la quale la lavoratrice avrebbe dovuto far inoltrare al suo legale una diffida volta alla consegna delle buste paga mancanti, ove le avesse già effettivamente ricevute.
Le spese processuali seguono quindi la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1.Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il D.I. n. Parte_1
352/2024, di cui dichiara l'esecutività;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto,
spese che liquida in euro 900,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 24.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI pagina 4 di 4