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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079 /2022 R.G.L. promossa da
(cod fisc. ) e (cod fisc Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quale eredi di ( c.f. C.F._2 Persona_1 C.F._3
deceduto a Milazzo in data 27.11.2023, rappresentati e difesi dall'Avv. SANTAGADA MARIA
VITTORIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/10/2022, formulava opposizione avverso l' Persona_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, avente diritto alla indennità di accompagnamento per un anno dalla domanda amministrativa ( da maggio 2021 a maggio 2022). Chiedeva, nella presenta fase, riconoscersi il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra data che risulterà in corso di causa. CP_ Non si è costituito in giudizio l'
Intervenuto il decesso del ricorrente (27.11.2023), si sono costituiti in prosecuzione e Parte_1
, quali eredi del ricorrente . Parte_2 Persona_1 La causa è stata istruita con il richiamo del c.t.u. affinché rispondesse alle osservazioni e ai rilievi di parte ricorrente.
2- Il c.t.u., dott. , richiamato nella presenta fase, ha osservato che “sette (7) giorni dopo il Per_2 deposito dell' elaborato ATP per via telematica , avvenuto il 09.8.2022, il de cuius è stato ricoverato presso la divisione di Urologia del policlinico di IN , come attesta la relazione di dimissione del policlinico di IN del 19.8.2022 . VI è stato un continuo e progressivo peggioramento del quadro clinico esitato nei ricoveri sopracitati sino al decesso avvenuto 27.11.2023. In base alla storia clinica ritengo che al de cuius competeva il diritto all' accompagnatore , dalla data della
DOMANDA AMMINISTRATIVA (03.5.21 ) sino al DECESSO 27.11.2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Va dichiarato, pertanto, che sussisteva, in capo a il requisito sanitario utile al Persona_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa sino al decesso.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2079/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (03.05.2021) e fino al decesso
(27.11.2023), sussistevano, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla Persona_1 legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano per la prima fase in euro 1.170,00 e per la presente fase di merito in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Maria
Vittoria Santagada;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/06/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079 /2022 R.G.L. promossa da
(cod fisc. ) e (cod fisc Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quale eredi di ( c.f. C.F._2 Persona_1 C.F._3
deceduto a Milazzo in data 27.11.2023, rappresentati e difesi dall'Avv. SANTAGADA MARIA
VITTORIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/10/2022, formulava opposizione avverso l' Persona_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, avente diritto alla indennità di accompagnamento per un anno dalla domanda amministrativa ( da maggio 2021 a maggio 2022). Chiedeva, nella presenta fase, riconoscersi il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra data che risulterà in corso di causa. CP_ Non si è costituito in giudizio l'
Intervenuto il decesso del ricorrente (27.11.2023), si sono costituiti in prosecuzione e Parte_1
, quali eredi del ricorrente . Parte_2 Persona_1 La causa è stata istruita con il richiamo del c.t.u. affinché rispondesse alle osservazioni e ai rilievi di parte ricorrente.
2- Il c.t.u., dott. , richiamato nella presenta fase, ha osservato che “sette (7) giorni dopo il Per_2 deposito dell' elaborato ATP per via telematica , avvenuto il 09.8.2022, il de cuius è stato ricoverato presso la divisione di Urologia del policlinico di IN , come attesta la relazione di dimissione del policlinico di IN del 19.8.2022 . VI è stato un continuo e progressivo peggioramento del quadro clinico esitato nei ricoveri sopracitati sino al decesso avvenuto 27.11.2023. In base alla storia clinica ritengo che al de cuius competeva il diritto all' accompagnatore , dalla data della
DOMANDA AMMINISTRATIVA (03.5.21 ) sino al DECESSO 27.11.2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Va dichiarato, pertanto, che sussisteva, in capo a il requisito sanitario utile al Persona_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa sino al decesso.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2079/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (03.05.2021) e fino al decesso
(27.11.2023), sussistevano, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla Persona_1 legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano per la prima fase in euro 1.170,00 e per la presente fase di merito in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Maria
Vittoria Santagada;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/06/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano