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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/12/2024, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1383/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: Danni a cose promossa da:
-attrice- Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Bernardi
Contro
-convenuto- CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Galli
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. ex art. 2051 c.c. o, in CP_1 subordine, ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivati alla Sig.ra dal sinistro descritto in premessa, nella misura di € 14.150,90, per danni subiti Pt_1 dall'autovettura, € 850,12 per spese per un totale di € 15.001,00 o nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre a rivalutazioni ed interessi, dal dì del dovuto al saldo,
Vinte le spese di lite”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere integralmente le domande tutte formulate nei confronti del convenuto perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
respingere le domande perché il fatto è esclusivamente ascrivibile alla condotta della danneggiata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice, dichiarare il concorso colposo della danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.. con conseguente proporzionale riduzione delle pretese risarcitorie.
Vinte le spese e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti di chiedendo la condanna di CP_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 07.11.2019. Nello specifico, in quella data, un albero presente nel terreno di proprietà del convenuto andava ad impattare l'autovettura di ivi parcheggiata, cagionando ingenti danni al Parte_1 veicolo.
In particolare, l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
-in data 07.11.2019 il veicolo Volkswagen Polo targato FJ643XT, di proprietà di Parte_1 si trovava parcheggiato in un'area antistante l'abitazione di proprietà della stessa, sita in La Spezia, Via delle Cave n. 45 quando, alle ore 8 circa, un albero presente nel terreno di proprietà del convenuto, antistante la predetta area adibita a parcheggio, pure di proprietà del andava a CP_1 schiantarsi sulla sopracitata autovettura (docc.1,2,3);
-intervenivano in loco i vigili del fuoco del Comando della Spezia, i quali, dopo aver liberato l'autovettura dai rami, redigevano apposito verbale in cui intimavano al convenuto di effettuare la potatura degli alberi che sporgevano sul parcheggio (doc.4). Inoltre l'autovettura era prelevata dal carroattrezzi e collocata, per le necessarie riparazioni, presso l'officina ”; CP_2
-l'attrice provvedeva immediatamente ad informare del sinistro e a denunciare lo CP_1 stesso presso la compagnia assicurativa del convenuto, facendo presente che l'autovettura danneggiata era a disposizione, presso l'autofficina , per essere visionata (docc. 5 e 6); CP_2
provvedeva altresì a sottoporre il proprio veicolo danneggiato ad una perizia Parte_1 tecnica, dalla quale emergeva un danno complessivo di € 14.150,90 (doc. 7). L'attrice quindi, vista la notevole entità del danno e l'impossibilità di sostenere la cifra sopraindicata, si vedeva costretta a vendere il rottame (doc.8),
-infine la difesa di parte attrice evidenziava che l'autovettura era stata immatricolata nell'anno 2017 ed un mese prima del sinistro, la proprietaria aveva provveduto ad effettuare il cambio gomme, sostenendo una spesa di € 185,00 (doc. 9), nonché la revisione dell'auto, sostenendo la spesa di € 248,00 (doc. 10), affermava inoltre di avere sostenuto la spesa di € 120,00 per il ricovero del mezzo presso l' autofficina ( doc. 11) e di € 297,12 per il noleggio di auto sostitutiva (doc. 12); CP_2
NI e la sua compagnia assicurativa rigettavano la richiesta di risarcimento danni - CP_1 formulata dall'attrice- per difetto di responsabilità del convenuto, atteso che quest'ultimo non avrebbe potuto in alcun modo evitare la caduta dell'albero (doc. 13);
quindi, a seguito del mancato riscontro all'invito a stipulare una convenzione di Parte_1 negoziazione assistita inviato a in data 03.01.2021 (doc.14), conveniva in giudizio CP_1 quest'ultimo chiedendo il risarcimento dei danni occorsi alla propria autovettura a seguito del sinistro avvenuto in data 07.11.2019;
-si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, atteso che l'albero era caduto a causa delle forti piogge che si erano verificate nei giorni antecedenti il sinistro ed in ogni caso affermando che i danni fossero ascrivibili esclusivamente alla condotta della danneggiata, pertanto - in subordine - in caso di accoglimento della domanda attorea, invocava l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento del danno;
- evidenziava in particolare il convenuto come l'autovettura attorea si trovasse in sosta in un'area privata di sua proprietà priva di destinazione urbanistica - stradale a parcheggio, riteneva pertanto nella specie la sussistenza di una situazione di auto-responsabilità della danneggiata la quale - lasciando la propria autovettura in un area coperta da vegetazione - si era assunta il rischio di eventuali eventi avversi. La difesa di parte convenuta sottolineava che lo stato dei luoghi era agevolmente percepibile in un contesto che l'attrice ben conosceva essendo in prossimità della sua dimora abituale da anni;
-in fase istruttoria veniva espletata una CTU in ordine al seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti per cui è causa, se sussista compatibilità tra i danni subiti dal veicolo, in relazione alla dinamica del sinistro;
in caso positivo li accerti e quantifichi;
specifichi quale fosse il valore della vettura prima del sinistro”.
Sulla responsabilità del proprietario dell'albero
Prima di entrare nel merito della presente vertenza occorre svolgere un breve disamina dell'istituto del “danno cagionato da cose in custodia”.
Sul punto si deve segnalare che l'art. 2051 c.c., nel riconoscere la responsabilità di ciascuno per i danni cagionati dalle cose che abbia in custodia, prevede l'esclusione di detta responsabilità qualora ricorra la prova -da parte del custode- del “caso fortuito”. Si deve quindi ritenere che, affinché possa escludersi l'applicazione dell'art. 2051 c.c., il custode deve dimostrare l'esistenza di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sua sfera di controllo.
Il caso fortuito, quindi, corrisponde ad un evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Infine il “danno da cosa in custodia” risulta correlato alla natura del bene, ossia alla sua concreta potenzialità dannosa ovvero al suo dinamismo intrinseco.
Fatta questa premessa occorre segnalare che, nel presente giudizio, non risulta in alcun modo contestato -e deve quindi ritenersi pacifico- il rapporto di custodia, rilevante ex art. 2051 c.c., intercorrente tra e l'albero che ha cagionato i danni all'autovettura dell'attrice (di cui CP_1 alla parte in fatto), atteso che detta pianta si trovava nel terreno di proprietà del convenuto;
risulta altresì incontestata la dinamica del sinistro in esame, consistente nella caduta del suddetto albero (oggetto di custodia) sull'autovettura di proprietà di parcheggiata nel terreno di Parte_1 proprietà del convenuto (si veda la parte in fatto).
Si deve inoltre osservare che, se da un lato ha assolto al suo onere probatorio Parte_1 riguardo al nesso causale tra la cosa in custodia (l'albero presente nel terreno di proprietà di CP_1
e l'evento dannoso, parte convenuta non ha invece raggiunto la prova (come era suo onere)
[...] in ordine all'esistenza del “caso fortuito”, quale condizione richiesta dalla legge ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
La difesa di parte convenuta, infatti, evidenzia l'esistenza, nel caso di specie, di un evento atmosferico (forti piogge nei giorni precedenti al sinistro) qualificabile come “fattore eccezionale ed inevitabile, da ritenersi estraneo alla sfera di controllo del proprietario e, in quanto tale, idoneo ad integrare il caso fortuito.” Sul punto si deve osservare che gli eventi atmosferici, affinché possano integrare l'ipotesi di caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che essi rivestano caratteri di eccezionalità e il conseguente accertamento, “in particolare quello della ricorrenza di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale, presuppone un giudizio da formulare -in relazione alla peculiarità del fenomeno- non sulla base di una nozione di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” ( si veda Cass. Civ. Sent. n. 30521/2019).
Ebbene, nel presente giudizio si è limitato ad indicare quanto hanno rilevato i vigili CP_1 del fuoco al momento del sopralluogo ( doc. 4 pag 2: “caduta di un grosso albero a causa di forte pioggia dei giorni precedenti” ) e ad allegare un rapporto dell' attestante una diramata allerta Pt_2 meteo con un'intensità di precipitazioni prevista in misura superiore a 200 mm su tutto il territorio del levante ligure nei giorni concomitanti all'incidente oggetto di giudizio, senza allegare la concreta, oggettiva e scientifica conferma dell'effettivo verificarsi di un fenomeno atmosferico eccezionale, dovendosi peraltro osservare come, dalla relazione depositata da parte attrice emerga che – nonostante la diramata allerta meteo – l'intensità delle precipitazioni fosse risultata in concreto inferiore.
Appare dunque evidente che le deduzioni di parte convenuta non corrispondano in alcun modo ad uno studio di tipo scientifico-statistico che comprovi l'esistenza di un evento atmosferico del tutto eccezionale e peculiare rispetto alle precipitazioni che hanno interessato, nei periodi antecedenti al
07.11.2019, i luoghi ove è avvenuto il sinistro. Pertanto non può in alcun modo ritenersi esistente, nel caso di specie, il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Oltre a ciò al fine di escludere la propria responsabilità, asserisce che la pianta CP_1 oggetto di custodia risultava priva di segnali di sofferenza, tali da richiedere un intervento di potatura onde evitare situazioni di pericolo;
pertanto la caduta dell'albero dovrebbe considerarsi imprevedibile.
Tale assunto deve ritenersi privo di rilievo in ordine alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. attesa -si ribadisce- l'insussistenza nel caso de quo del “caso fortuito”. Si deve infatti segnalare che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.18518 del 08.07.2024, ha statuito che “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità”, perciò “la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo cod. pen., come causa esclusiva di tale evento.”
Peraltro è opportuno evidenziare che i vigili del fuoco, nel redigere l'apposito verbale al momento del sopralluogo subito dopo l'incidente, hanno intimato al convenuto di provvedere all'esecuzione della potatura degli altri alberi adiacenti a quello che ha provocato, con la propria caduta, i danni all'autovettura di Appare quindi verosimile che anche la pianta oggetto del Parte_1 presente giudizio necessitasse, al momento del sinistro, di adeguati interventi di potatura, al fine di evitare eventuali incidenti (come invece è accaduto nel caso di specie). Per ultimo, parte convenuta deduce l'esistenza di una condotta priva dei canoni di diligenza, rilevante ex art. 1227 cc., che avrebbe assunto in occasione dell'incidente. Ella, Parte_1 secondo la difesa di non avrebbe dovuto parcheggiare la propria vettura nel punto CP_1 ove è avvenuta la caduta dell'albero in quanto troppo vicino alla boscaglia che circonda il piazzale teatro del sinistro. Peraltro detto piazzale, di proprietà del convenuto, non sarebbe in alcun modo adibito a parcheggio.
In merito a ciò occorre evidenziare che ha depositato un documento (doc. 21), non Parte_1 contestato, relativo ad un atto di compravendita risalente al 1939, in cui si attesta l'esistenza di una servitù di passaggio insistente sul terreno -attualmente di proprietà di che CP_1
l'area teatro del sinistro. Pertanto si può ragionevolmente dedurre che, Parte_3 nel caso di specie, l'utilizzo del piazzale de quo come parcheggio costituisca una facoltà correlata all'esercizio del diritto di servitù spettante all'attrice.
Peraltro la difesa di parte attrice ha depositato in giudizio alcune fotografie (docc. 15 e 16) ritraenti la suddetta area -collocata vicino all'abitazione di in cui risultano parcheggiati Parte_1 motoveicoli ed autovetture verosimilmente di soggetti terzi (considerando che parte convenuta non ha dedotto in giudizio la proprietà dei veicoli raffigurati). Infine, a riprova dell'utilizzo quotidiano e prolungato del piazzale oggetto di giudizio (come parcheggio), giova segnalare che un motoveicolo raffigurato nel documento n.16 appare coperto da un telo antipioggia. Anche i vigili del fuoco intervenuti nel loro verbale hanno definito l'area interessata quale “parcheggio”.
Siffatta documentazione, quindi, dimostra come il luogo ove è avvenuto l'incidente sia abitualmente utilizzato come parcheggio, non solo dall'attrice -che vanta una servitù di passaggio- ma probabilmente anche da soggetti terzi.
L'accesso all'area in questione da parte dell'attrice e/o di terzi soggetti, non risulta peraltro in alcun modo interdetto da parte del proprietario mediante cartelli, paletti, catene e simili.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che nessuna condotta imprudente possa essere ascritta ad ai sensi dell'art. 1227 c.c.. attesa la destinazione a “parcheggio” che nel tempo Parte_1 ha assunto l'area teatro del sinistro e del fatto che certamente nel corso degli anni si erano già verificate piogge - anche abbondanti - nella zona in questione. Si deve altresì aggiungere che le circostanze appena esposte avrebbero dovuto indurre l'odierno convenuto ad assumere maggiore attenzione nella manutenzione e cura delle piante sporgenti sul piazzale onde evitare possibili incidenti.
Alla luce di quanto esposto, attesa l'inesistenza del caso fortuito e di una condotta imprudente di parte attrice, deve ritenersi interamente responsabile in ordine ai danni occorsi CP_1 all'autovettura di proprietà di Parte_1
Sul quantum risarcitorio
In merito al quantum risarcitorio si deve osservare che la CTU espletata nel presente giudizio, il cui metodo e conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo giudicante e devono ritenersi qui integralmente trascritte, ha quantificato i danni -accertati alla luce della documentazione in atti- in € 10.404,61 Iva inclusa. Il CTU al fine di stimare il valore dell'autovettura al momento del sinistro, ha utilizzato criteri che si ritengono del tutto corretti, facendo riferimento alla fonte sicuramente più attendibile, come spiegato in sede di risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, detto valore è pari ad € 10.000,00. Riguardo alla contestazione formulata da parte convenuta, secondo cui L'Iva non dovrebbe essere calcolata nella quantificazione del risarcimento dovuto, atteso che le riparazioni non sono state materialmente eseguite ed il relitto dell'automobile è stato venduto successivamente al sinistro, si deve osservare che, come giustamente dedotto da parte attrice, ha ritenuto Parte_1 opportuno provvedere alla vendita del suddetto relitto a causa degli ingenti costi delle riparazioni necessarie, calcolati tenendo conto anche dell'Iva che certamente avrebbe dovuto sostenere qualora avesse optato per la riparazione. Peraltro l'attrice ha dovuto acquistare un nuovo autoveicolo, pagando quindi anche l'Iva, che non avrebbe acquistato qualora non si fosse verificato il sinistro, dal momento che la propria autovettura danneggiata aveva, al momento dell'incidente, “2 anni, 2 mesi e 17 giorni di vita” .
Attesa il valore pressochè simile dei due importi si ritiene corretto riconoscere l'importo inferiore di
€ 10.000,00 corrispondente al valore del veicolo al momento del sinistro, dal momento che le riparazioni non sono state effettuate.
La difesa di parte convenuta ritiene altresì che - nel caso di specie - non debbano essere calcolati, come preteso da i costi relativi alla revisione e al cambio degli pneumatici Parte_1 avvenuti un mese prima del sinistro dal momento che tali spese afferiscono ad attività di ordinaria manutenzione del veicolo. Tale assunto deve ritenersi fondato.
Occorre sul punto evidenziare che la revisione dell'autovettura, costituendo un'attività di manutenzione ordinaria prescritta obbligatoriamente dalla legge, non può costituire una perdita economica correlata all'evento dannoso oggetto di giudizio. Inoltre, in ordine al cambio degli pneumatici avvenuto un mese prima dell'incidente, si deve precisare che gli stessi, come giustamente osservato da parte convenuta e confermato dalla CTU disposta in corso di causa – che non ne ha previsto la sostituzione tra i costi di riparazione - non risultavano danneggiati a seguito della collisione con l'albero, pertanto potevano essere venduti separatamente in ossequio al dovere del danneggiato ex art. 1227 c.c. di evitare ulteriori conseguenze dannose.
Riguardo alle spese sostenute da parte attrice concernenti la sosta del veicolo danneggiato presso l'autofficina e il noleggio dell'auto sostitutiva, pari rispettivamente ad € 120,00 ed € CP_2
297,12, si deve precisare che le stesse risultano documentate nel presente giudizio (docc.11 e 12), a differenza di quanto asserito dalla difesa di In particolare è stato depositato il CP_1 contratto denominato “contratto di noleggio a fine noleggio” concluso con la società AVIS in calce al quale risulta il saldo effettuato tramite carta di credito ( si veda doc. 12 di parte attrice ).
Tali importi quindi, essendo causalmente correlati al sinistro de quo, devono aggiungersi al calcolo complessivo del risarcimento dovuto da parte convenuta.
Per ultimo occorre segnalare che, a seguito dell'incidente, parte attrice ha posto in vendita il relitto del veicolo ricavando un prezzo pari ad € 2.600,00. Tale cifra dovrà essere detratta dal risarcimento complessivamente calcolato.
Alla luce di quanto sin qui delineato, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a parte convenuta in ordine ai danni occorsi all'autovettura dovrà Parte_1 CP_1 corrispondere a favore di quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno, la somma pari ad € 10.000,00 corrispondente al valore del veicolo al momento del sinistro, atteso che nel caso di specie non è stata eseguita alcuna riparazione, a cui si devono aggiungere € 120,00 (spesa relativa alla sosta del veicolo) ed € 297,12 (spesa relativa al noleggio dell'auto sostitutiva). Per un totale di € 10.417,12, da cui deve detrarsi la somma di € 2.600,00 quale prezzo del relitto incassato da parte attrice, per un totale di € 7.817,12, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi. Con spese di
CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 di per i danni occorsi CP_1 all'autovettura di proprietà di n conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
07.11.2019;
-accerta e dichiara che il valore dell'autovettura di proprietà di al Parte_1 momento dell'incidente, era pari ad € 10.000,00;
-accerta e dichiara che i danni patiti da in occasione del sinistro occorso Parte_1 alla propria autovettura il giorno 07.11.2019, risultano pari ad € 10.417,12;
-accerta e dichiara che ha ricavato la somma di € 2.600,00 dalla vendita Parte_1 del relitto;
per l'effetto
-condanna l pagamento, a favore di della somma di € CP_1 Parte_1
7.817,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
-condanna l pagamento, a favore di delle spese del CP_1 Parte_4 presente giudizio che liquida in complessivi € 5077,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
La Spezia, 13/12/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1383/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: Danni a cose promossa da:
-attrice- Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Bernardi
Contro
-convenuto- CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Galli
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. ex art. 2051 c.c. o, in CP_1 subordine, ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivati alla Sig.ra dal sinistro descritto in premessa, nella misura di € 14.150,90, per danni subiti Pt_1 dall'autovettura, € 850,12 per spese per un totale di € 15.001,00 o nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre a rivalutazioni ed interessi, dal dì del dovuto al saldo,
Vinte le spese di lite”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere integralmente le domande tutte formulate nei confronti del convenuto perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
respingere le domande perché il fatto è esclusivamente ascrivibile alla condotta della danneggiata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice, dichiarare il concorso colposo della danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.. con conseguente proporzionale riduzione delle pretese risarcitorie.
Vinte le spese e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti di chiedendo la condanna di CP_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 07.11.2019. Nello specifico, in quella data, un albero presente nel terreno di proprietà del convenuto andava ad impattare l'autovettura di ivi parcheggiata, cagionando ingenti danni al Parte_1 veicolo.
In particolare, l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
-in data 07.11.2019 il veicolo Volkswagen Polo targato FJ643XT, di proprietà di Parte_1 si trovava parcheggiato in un'area antistante l'abitazione di proprietà della stessa, sita in La Spezia, Via delle Cave n. 45 quando, alle ore 8 circa, un albero presente nel terreno di proprietà del convenuto, antistante la predetta area adibita a parcheggio, pure di proprietà del andava a CP_1 schiantarsi sulla sopracitata autovettura (docc.1,2,3);
-intervenivano in loco i vigili del fuoco del Comando della Spezia, i quali, dopo aver liberato l'autovettura dai rami, redigevano apposito verbale in cui intimavano al convenuto di effettuare la potatura degli alberi che sporgevano sul parcheggio (doc.4). Inoltre l'autovettura era prelevata dal carroattrezzi e collocata, per le necessarie riparazioni, presso l'officina ”; CP_2
-l'attrice provvedeva immediatamente ad informare del sinistro e a denunciare lo CP_1 stesso presso la compagnia assicurativa del convenuto, facendo presente che l'autovettura danneggiata era a disposizione, presso l'autofficina , per essere visionata (docc. 5 e 6); CP_2
provvedeva altresì a sottoporre il proprio veicolo danneggiato ad una perizia Parte_1 tecnica, dalla quale emergeva un danno complessivo di € 14.150,90 (doc. 7). L'attrice quindi, vista la notevole entità del danno e l'impossibilità di sostenere la cifra sopraindicata, si vedeva costretta a vendere il rottame (doc.8),
-infine la difesa di parte attrice evidenziava che l'autovettura era stata immatricolata nell'anno 2017 ed un mese prima del sinistro, la proprietaria aveva provveduto ad effettuare il cambio gomme, sostenendo una spesa di € 185,00 (doc. 9), nonché la revisione dell'auto, sostenendo la spesa di € 248,00 (doc. 10), affermava inoltre di avere sostenuto la spesa di € 120,00 per il ricovero del mezzo presso l' autofficina ( doc. 11) e di € 297,12 per il noleggio di auto sostitutiva (doc. 12); CP_2
NI e la sua compagnia assicurativa rigettavano la richiesta di risarcimento danni - CP_1 formulata dall'attrice- per difetto di responsabilità del convenuto, atteso che quest'ultimo non avrebbe potuto in alcun modo evitare la caduta dell'albero (doc. 13);
quindi, a seguito del mancato riscontro all'invito a stipulare una convenzione di Parte_1 negoziazione assistita inviato a in data 03.01.2021 (doc.14), conveniva in giudizio CP_1 quest'ultimo chiedendo il risarcimento dei danni occorsi alla propria autovettura a seguito del sinistro avvenuto in data 07.11.2019;
-si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, atteso che l'albero era caduto a causa delle forti piogge che si erano verificate nei giorni antecedenti il sinistro ed in ogni caso affermando che i danni fossero ascrivibili esclusivamente alla condotta della danneggiata, pertanto - in subordine - in caso di accoglimento della domanda attorea, invocava l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento del danno;
- evidenziava in particolare il convenuto come l'autovettura attorea si trovasse in sosta in un'area privata di sua proprietà priva di destinazione urbanistica - stradale a parcheggio, riteneva pertanto nella specie la sussistenza di una situazione di auto-responsabilità della danneggiata la quale - lasciando la propria autovettura in un area coperta da vegetazione - si era assunta il rischio di eventuali eventi avversi. La difesa di parte convenuta sottolineava che lo stato dei luoghi era agevolmente percepibile in un contesto che l'attrice ben conosceva essendo in prossimità della sua dimora abituale da anni;
-in fase istruttoria veniva espletata una CTU in ordine al seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti per cui è causa, se sussista compatibilità tra i danni subiti dal veicolo, in relazione alla dinamica del sinistro;
in caso positivo li accerti e quantifichi;
specifichi quale fosse il valore della vettura prima del sinistro”.
Sulla responsabilità del proprietario dell'albero
Prima di entrare nel merito della presente vertenza occorre svolgere un breve disamina dell'istituto del “danno cagionato da cose in custodia”.
Sul punto si deve segnalare che l'art. 2051 c.c., nel riconoscere la responsabilità di ciascuno per i danni cagionati dalle cose che abbia in custodia, prevede l'esclusione di detta responsabilità qualora ricorra la prova -da parte del custode- del “caso fortuito”. Si deve quindi ritenere che, affinché possa escludersi l'applicazione dell'art. 2051 c.c., il custode deve dimostrare l'esistenza di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sua sfera di controllo.
Il caso fortuito, quindi, corrisponde ad un evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Infine il “danno da cosa in custodia” risulta correlato alla natura del bene, ossia alla sua concreta potenzialità dannosa ovvero al suo dinamismo intrinseco.
Fatta questa premessa occorre segnalare che, nel presente giudizio, non risulta in alcun modo contestato -e deve quindi ritenersi pacifico- il rapporto di custodia, rilevante ex art. 2051 c.c., intercorrente tra e l'albero che ha cagionato i danni all'autovettura dell'attrice (di cui CP_1 alla parte in fatto), atteso che detta pianta si trovava nel terreno di proprietà del convenuto;
risulta altresì incontestata la dinamica del sinistro in esame, consistente nella caduta del suddetto albero (oggetto di custodia) sull'autovettura di proprietà di parcheggiata nel terreno di Parte_1 proprietà del convenuto (si veda la parte in fatto).
Si deve inoltre osservare che, se da un lato ha assolto al suo onere probatorio Parte_1 riguardo al nesso causale tra la cosa in custodia (l'albero presente nel terreno di proprietà di CP_1
e l'evento dannoso, parte convenuta non ha invece raggiunto la prova (come era suo onere)
[...] in ordine all'esistenza del “caso fortuito”, quale condizione richiesta dalla legge ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
La difesa di parte convenuta, infatti, evidenzia l'esistenza, nel caso di specie, di un evento atmosferico (forti piogge nei giorni precedenti al sinistro) qualificabile come “fattore eccezionale ed inevitabile, da ritenersi estraneo alla sfera di controllo del proprietario e, in quanto tale, idoneo ad integrare il caso fortuito.” Sul punto si deve osservare che gli eventi atmosferici, affinché possano integrare l'ipotesi di caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che essi rivestano caratteri di eccezionalità e il conseguente accertamento, “in particolare quello della ricorrenza di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale, presuppone un giudizio da formulare -in relazione alla peculiarità del fenomeno- non sulla base di una nozione di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” ( si veda Cass. Civ. Sent. n. 30521/2019).
Ebbene, nel presente giudizio si è limitato ad indicare quanto hanno rilevato i vigili CP_1 del fuoco al momento del sopralluogo ( doc. 4 pag 2: “caduta di un grosso albero a causa di forte pioggia dei giorni precedenti” ) e ad allegare un rapporto dell' attestante una diramata allerta Pt_2 meteo con un'intensità di precipitazioni prevista in misura superiore a 200 mm su tutto il territorio del levante ligure nei giorni concomitanti all'incidente oggetto di giudizio, senza allegare la concreta, oggettiva e scientifica conferma dell'effettivo verificarsi di un fenomeno atmosferico eccezionale, dovendosi peraltro osservare come, dalla relazione depositata da parte attrice emerga che – nonostante la diramata allerta meteo – l'intensità delle precipitazioni fosse risultata in concreto inferiore.
Appare dunque evidente che le deduzioni di parte convenuta non corrispondano in alcun modo ad uno studio di tipo scientifico-statistico che comprovi l'esistenza di un evento atmosferico del tutto eccezionale e peculiare rispetto alle precipitazioni che hanno interessato, nei periodi antecedenti al
07.11.2019, i luoghi ove è avvenuto il sinistro. Pertanto non può in alcun modo ritenersi esistente, nel caso di specie, il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Oltre a ciò al fine di escludere la propria responsabilità, asserisce che la pianta CP_1 oggetto di custodia risultava priva di segnali di sofferenza, tali da richiedere un intervento di potatura onde evitare situazioni di pericolo;
pertanto la caduta dell'albero dovrebbe considerarsi imprevedibile.
Tale assunto deve ritenersi privo di rilievo in ordine alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. attesa -si ribadisce- l'insussistenza nel caso de quo del “caso fortuito”. Si deve infatti segnalare che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.18518 del 08.07.2024, ha statuito che “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità”, perciò “la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo cod. pen., come causa esclusiva di tale evento.”
Peraltro è opportuno evidenziare che i vigili del fuoco, nel redigere l'apposito verbale al momento del sopralluogo subito dopo l'incidente, hanno intimato al convenuto di provvedere all'esecuzione della potatura degli altri alberi adiacenti a quello che ha provocato, con la propria caduta, i danni all'autovettura di Appare quindi verosimile che anche la pianta oggetto del Parte_1 presente giudizio necessitasse, al momento del sinistro, di adeguati interventi di potatura, al fine di evitare eventuali incidenti (come invece è accaduto nel caso di specie). Per ultimo, parte convenuta deduce l'esistenza di una condotta priva dei canoni di diligenza, rilevante ex art. 1227 cc., che avrebbe assunto in occasione dell'incidente. Ella, Parte_1 secondo la difesa di non avrebbe dovuto parcheggiare la propria vettura nel punto CP_1 ove è avvenuta la caduta dell'albero in quanto troppo vicino alla boscaglia che circonda il piazzale teatro del sinistro. Peraltro detto piazzale, di proprietà del convenuto, non sarebbe in alcun modo adibito a parcheggio.
In merito a ciò occorre evidenziare che ha depositato un documento (doc. 21), non Parte_1 contestato, relativo ad un atto di compravendita risalente al 1939, in cui si attesta l'esistenza di una servitù di passaggio insistente sul terreno -attualmente di proprietà di che CP_1
l'area teatro del sinistro. Pertanto si può ragionevolmente dedurre che, Parte_3 nel caso di specie, l'utilizzo del piazzale de quo come parcheggio costituisca una facoltà correlata all'esercizio del diritto di servitù spettante all'attrice.
Peraltro la difesa di parte attrice ha depositato in giudizio alcune fotografie (docc. 15 e 16) ritraenti la suddetta area -collocata vicino all'abitazione di in cui risultano parcheggiati Parte_1 motoveicoli ed autovetture verosimilmente di soggetti terzi (considerando che parte convenuta non ha dedotto in giudizio la proprietà dei veicoli raffigurati). Infine, a riprova dell'utilizzo quotidiano e prolungato del piazzale oggetto di giudizio (come parcheggio), giova segnalare che un motoveicolo raffigurato nel documento n.16 appare coperto da un telo antipioggia. Anche i vigili del fuoco intervenuti nel loro verbale hanno definito l'area interessata quale “parcheggio”.
Siffatta documentazione, quindi, dimostra come il luogo ove è avvenuto l'incidente sia abitualmente utilizzato come parcheggio, non solo dall'attrice -che vanta una servitù di passaggio- ma probabilmente anche da soggetti terzi.
L'accesso all'area in questione da parte dell'attrice e/o di terzi soggetti, non risulta peraltro in alcun modo interdetto da parte del proprietario mediante cartelli, paletti, catene e simili.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che nessuna condotta imprudente possa essere ascritta ad ai sensi dell'art. 1227 c.c.. attesa la destinazione a “parcheggio” che nel tempo Parte_1 ha assunto l'area teatro del sinistro e del fatto che certamente nel corso degli anni si erano già verificate piogge - anche abbondanti - nella zona in questione. Si deve altresì aggiungere che le circostanze appena esposte avrebbero dovuto indurre l'odierno convenuto ad assumere maggiore attenzione nella manutenzione e cura delle piante sporgenti sul piazzale onde evitare possibili incidenti.
Alla luce di quanto esposto, attesa l'inesistenza del caso fortuito e di una condotta imprudente di parte attrice, deve ritenersi interamente responsabile in ordine ai danni occorsi CP_1 all'autovettura di proprietà di Parte_1
Sul quantum risarcitorio
In merito al quantum risarcitorio si deve osservare che la CTU espletata nel presente giudizio, il cui metodo e conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo giudicante e devono ritenersi qui integralmente trascritte, ha quantificato i danni -accertati alla luce della documentazione in atti- in € 10.404,61 Iva inclusa. Il CTU al fine di stimare il valore dell'autovettura al momento del sinistro, ha utilizzato criteri che si ritengono del tutto corretti, facendo riferimento alla fonte sicuramente più attendibile, come spiegato in sede di risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, detto valore è pari ad € 10.000,00. Riguardo alla contestazione formulata da parte convenuta, secondo cui L'Iva non dovrebbe essere calcolata nella quantificazione del risarcimento dovuto, atteso che le riparazioni non sono state materialmente eseguite ed il relitto dell'automobile è stato venduto successivamente al sinistro, si deve osservare che, come giustamente dedotto da parte attrice, ha ritenuto Parte_1 opportuno provvedere alla vendita del suddetto relitto a causa degli ingenti costi delle riparazioni necessarie, calcolati tenendo conto anche dell'Iva che certamente avrebbe dovuto sostenere qualora avesse optato per la riparazione. Peraltro l'attrice ha dovuto acquistare un nuovo autoveicolo, pagando quindi anche l'Iva, che non avrebbe acquistato qualora non si fosse verificato il sinistro, dal momento che la propria autovettura danneggiata aveva, al momento dell'incidente, “2 anni, 2 mesi e 17 giorni di vita” .
Attesa il valore pressochè simile dei due importi si ritiene corretto riconoscere l'importo inferiore di
€ 10.000,00 corrispondente al valore del veicolo al momento del sinistro, dal momento che le riparazioni non sono state effettuate.
La difesa di parte convenuta ritiene altresì che - nel caso di specie - non debbano essere calcolati, come preteso da i costi relativi alla revisione e al cambio degli pneumatici Parte_1 avvenuti un mese prima del sinistro dal momento che tali spese afferiscono ad attività di ordinaria manutenzione del veicolo. Tale assunto deve ritenersi fondato.
Occorre sul punto evidenziare che la revisione dell'autovettura, costituendo un'attività di manutenzione ordinaria prescritta obbligatoriamente dalla legge, non può costituire una perdita economica correlata all'evento dannoso oggetto di giudizio. Inoltre, in ordine al cambio degli pneumatici avvenuto un mese prima dell'incidente, si deve precisare che gli stessi, come giustamente osservato da parte convenuta e confermato dalla CTU disposta in corso di causa – che non ne ha previsto la sostituzione tra i costi di riparazione - non risultavano danneggiati a seguito della collisione con l'albero, pertanto potevano essere venduti separatamente in ossequio al dovere del danneggiato ex art. 1227 c.c. di evitare ulteriori conseguenze dannose.
Riguardo alle spese sostenute da parte attrice concernenti la sosta del veicolo danneggiato presso l'autofficina e il noleggio dell'auto sostitutiva, pari rispettivamente ad € 120,00 ed € CP_2
297,12, si deve precisare che le stesse risultano documentate nel presente giudizio (docc.11 e 12), a differenza di quanto asserito dalla difesa di In particolare è stato depositato il CP_1 contratto denominato “contratto di noleggio a fine noleggio” concluso con la società AVIS in calce al quale risulta il saldo effettuato tramite carta di credito ( si veda doc. 12 di parte attrice ).
Tali importi quindi, essendo causalmente correlati al sinistro de quo, devono aggiungersi al calcolo complessivo del risarcimento dovuto da parte convenuta.
Per ultimo occorre segnalare che, a seguito dell'incidente, parte attrice ha posto in vendita il relitto del veicolo ricavando un prezzo pari ad € 2.600,00. Tale cifra dovrà essere detratta dal risarcimento complessivamente calcolato.
Alla luce di quanto sin qui delineato, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a parte convenuta in ordine ai danni occorsi all'autovettura dovrà Parte_1 CP_1 corrispondere a favore di quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno, la somma pari ad € 10.000,00 corrispondente al valore del veicolo al momento del sinistro, atteso che nel caso di specie non è stata eseguita alcuna riparazione, a cui si devono aggiungere € 120,00 (spesa relativa alla sosta del veicolo) ed € 297,12 (spesa relativa al noleggio dell'auto sostitutiva). Per un totale di € 10.417,12, da cui deve detrarsi la somma di € 2.600,00 quale prezzo del relitto incassato da parte attrice, per un totale di € 7.817,12, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi. Con spese di
CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 di per i danni occorsi CP_1 all'autovettura di proprietà di n conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
07.11.2019;
-accerta e dichiara che il valore dell'autovettura di proprietà di al Parte_1 momento dell'incidente, era pari ad € 10.000,00;
-accerta e dichiara che i danni patiti da in occasione del sinistro occorso Parte_1 alla propria autovettura il giorno 07.11.2019, risultano pari ad € 10.417,12;
-accerta e dichiara che ha ricavato la somma di € 2.600,00 dalla vendita Parte_1 del relitto;
per l'effetto
-condanna l pagamento, a favore di della somma di € CP_1 Parte_1
7.817,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
-condanna l pagamento, a favore di delle spese del CP_1 Parte_4 presente giudizio che liquida in complessivi € 5077,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
La Spezia, 13/12/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi