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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/05/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
V.G. n. 652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 652/2023 r.g. tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Vallone, elettivamente domiciliato in Calenzano (FI), via Puccini, n. 216 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Anna Lucia Mereu, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 179 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI Le parti congiuntamente all'udienza del 15/05/2024: Modifica delle condizioni della separazione con la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie in €
350,00 al mese a decorrere dal deposito del ricorso e a prescindere dal reperimento di un'attività lavorativa retribuita con almeno € 1.000,00 al mese;
Pubblico Ministero: «Visto» del 26/05/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2023 nei confronti della moglie Parte_2 [...]
ha chiesto che siano modificate le condizioni della loro separazione personale, Pt_1
formulando le seguenti conclusioni: «In tesi: voglia revocare totalmente, con decorrenza dal
Giugno 2020 o da diversa data che verrà accertata nel corso del giudizio, il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della moglie, lasciando invariate le Pt_1 ulteriori condizioni pattuite con l'accordo di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla ripetizione in favore del marito delle somme Parte_2
indebitamente percepite;
In ipotesi: voglia revocare totalmente, con decorrenza dal Giugno
2020 o da diversa data che verrà accertata nel corso del giudizio, il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della moglie, lasciando invariate le Pt_1 ulteriori condizioni pattuite con l'accordo di negoziazione assistita;
In ulteriore ipotesi: voglia ridurre nella misura che verrà ritenuta di Giustizia il contributo al mantenimento a carico del sig. tenendo conto delle mutate condizioni economiche del coniuge Pt_1 beneficiario del contributo, lasciando invariate le ulteriori condizioni pattuite con l'accordo di negoziazione assistita e per l'effetto condannare la sig.ra alla ripetizione in Parte_2
favore del marito delle somme indebitamente percepite. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze».
Il ricorrente, premesso di essersi sposato con la convenuta il 13/01/1980 e di essersi da lei con accordo concluso a seguito di negoziazione assistita il 19/06/2019, trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune di Montemurlo, con il quale si era obbligato a versare alla stessa, per il suo mantenimento, l'importo di € 500,00 al mese fino a quando non fosse stata assunta con contratto di lavoro subordinato e uno stipendio base netto mensile maggiore di € 1.000,00, escluso il compenso percepito per eventuale lavoro straordinario, a fondamento delle suddette domande ha allegato il mutamento delle condizioni patrimoniali della sig.ra per Parte_2
instaurazione di una stabile relazione affettiva con il sig. e, in Parte_3
relazione alla situazione lavorativa, in quanto la convenuta, dotata di capacità lavorativa specifica, dopo la separazione, pur essendo formalmente disoccupata, ha svolto attività di lavoro subordinato non contrattualizzato (c.d. in nero). Si è costituita in giudizio chiedendo che le domande avversarie siano Parte_2
rigettate.
La convenuta ha contestato i fatti allegati nel ricorso e, in particolare, ha allegato di essere stata licenziata da dopo la separazione e di non essere Organizzazione_1
riuscita a reperire una nuova occupazione;
quanto alla relazione con il sig. ha Parte_3
contestato di avere instaurato con lui una convivenza more uxorio, trattandosi di una frequentazione in cui ciascuno ha continuato a vivere a casa propria. In ordine alla ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, ha evidenziato che la decorrenza non potrebbe mai precedere la data di deposito del ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 4/10/2023, fallito il tentativo di conciliazione e sentiti personalmente i coniugi, il giudice delegato ha ammesso parzialmente le prove richieste e ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., che le parti hanno accettato proponendo conclusioni congiunte.
***
L'accordo delle parti, conforme alla proposta conciliativa del giudice delegato, può essere recepito dal Collegio, non essendo contrario all'ordinamento giuridico, tenuto conto della disponibilità del diritto al mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c. una volta venuto ad inesistenza.
Stante l'esito della controversia, le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- modifica l'accordo di separazione personale tra coniugi concluso tra Parte_1
e a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, decreto- Parte_2
legge n. 132/2014, conv., con mod.ni, dalla legge n. 162/2014, depositato davanti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato in data 19/06/2019, disponendo che il contributo al mantenimento della moglie a carico del marito Parte_2
sia rideterminato in € 350,00 con decorrenza dal deposito del Parte_1
ricorso e a prescindere dal reperimento di un'attività lavorativa retribuita con almeno €
1.000,00 al mese;
per l'effetto riformula come segue il punto 2) del predetto accordo: il marito verserà in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento di € 350,00 mensili mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie IBAN [...], importo che sarà annualmente rivalutato;
- dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di diffusione siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice relatore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 652/2023 r.g. tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Vallone, elettivamente domiciliato in Calenzano (FI), via Puccini, n. 216 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Anna Lucia Mereu, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 179 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI Le parti congiuntamente all'udienza del 15/05/2024: Modifica delle condizioni della separazione con la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie in €
350,00 al mese a decorrere dal deposito del ricorso e a prescindere dal reperimento di un'attività lavorativa retribuita con almeno € 1.000,00 al mese;
Pubblico Ministero: «Visto» del 26/05/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2023 nei confronti della moglie Parte_2 [...]
ha chiesto che siano modificate le condizioni della loro separazione personale, Pt_1
formulando le seguenti conclusioni: «In tesi: voglia revocare totalmente, con decorrenza dal
Giugno 2020 o da diversa data che verrà accertata nel corso del giudizio, il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della moglie, lasciando invariate le Pt_1 ulteriori condizioni pattuite con l'accordo di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla ripetizione in favore del marito delle somme Parte_2
indebitamente percepite;
In ipotesi: voglia revocare totalmente, con decorrenza dal Giugno
2020 o da diversa data che verrà accertata nel corso del giudizio, il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della moglie, lasciando invariate le Pt_1 ulteriori condizioni pattuite con l'accordo di negoziazione assistita;
In ulteriore ipotesi: voglia ridurre nella misura che verrà ritenuta di Giustizia il contributo al mantenimento a carico del sig. tenendo conto delle mutate condizioni economiche del coniuge Pt_1 beneficiario del contributo, lasciando invariate le ulteriori condizioni pattuite con l'accordo di negoziazione assistita e per l'effetto condannare la sig.ra alla ripetizione in Parte_2
favore del marito delle somme indebitamente percepite. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze».
Il ricorrente, premesso di essersi sposato con la convenuta il 13/01/1980 e di essersi da lei con accordo concluso a seguito di negoziazione assistita il 19/06/2019, trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune di Montemurlo, con il quale si era obbligato a versare alla stessa, per il suo mantenimento, l'importo di € 500,00 al mese fino a quando non fosse stata assunta con contratto di lavoro subordinato e uno stipendio base netto mensile maggiore di € 1.000,00, escluso il compenso percepito per eventuale lavoro straordinario, a fondamento delle suddette domande ha allegato il mutamento delle condizioni patrimoniali della sig.ra per Parte_2
instaurazione di una stabile relazione affettiva con il sig. e, in Parte_3
relazione alla situazione lavorativa, in quanto la convenuta, dotata di capacità lavorativa specifica, dopo la separazione, pur essendo formalmente disoccupata, ha svolto attività di lavoro subordinato non contrattualizzato (c.d. in nero). Si è costituita in giudizio chiedendo che le domande avversarie siano Parte_2
rigettate.
La convenuta ha contestato i fatti allegati nel ricorso e, in particolare, ha allegato di essere stata licenziata da dopo la separazione e di non essere Organizzazione_1
riuscita a reperire una nuova occupazione;
quanto alla relazione con il sig. ha Parte_3
contestato di avere instaurato con lui una convivenza more uxorio, trattandosi di una frequentazione in cui ciascuno ha continuato a vivere a casa propria. In ordine alla ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, ha evidenziato che la decorrenza non potrebbe mai precedere la data di deposito del ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 4/10/2023, fallito il tentativo di conciliazione e sentiti personalmente i coniugi, il giudice delegato ha ammesso parzialmente le prove richieste e ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., che le parti hanno accettato proponendo conclusioni congiunte.
***
L'accordo delle parti, conforme alla proposta conciliativa del giudice delegato, può essere recepito dal Collegio, non essendo contrario all'ordinamento giuridico, tenuto conto della disponibilità del diritto al mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c. una volta venuto ad inesistenza.
Stante l'esito della controversia, le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- modifica l'accordo di separazione personale tra coniugi concluso tra Parte_1
e a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, decreto- Parte_2
legge n. 132/2014, conv., con mod.ni, dalla legge n. 162/2014, depositato davanti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato in data 19/06/2019, disponendo che il contributo al mantenimento della moglie a carico del marito Parte_2
sia rideterminato in € 350,00 con decorrenza dal deposito del Parte_1
ricorso e a prescindere dal reperimento di un'attività lavorativa retribuita con almeno €
1.000,00 al mese;
per l'effetto riformula come segue il punto 2) del predetto accordo: il marito verserà in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento di € 350,00 mensili mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie IBAN [...], importo che sarà annualmente rivalutato;
- dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di diffusione siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice relatore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni