Articolo 2822 del Codice civile
Articolo 2623Articolo 2625
Versione
19 aprile 1942
Art. 2822.

(Ipoteca su beni altrui).

Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente.

Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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