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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R.
Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232/2018
PROMOSSA DA
, (c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Parte_1 C.F._1
in data 21.05.2020, cui è subentrato quale erede per successione testamentaria Per_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.:
[...]
), quale erede della defunta attrice (c.f.: C.F._2 Parte_1
), nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 21.05.2020, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciaramella (c.f.: ), C.F._1
giusta procura in calce alla memoria di costituzione del 16.09.2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, via Senatore Damaggio n.4
-attore-
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_1
); , nato a [...] il [...] e residente in C.F._3 Parte_2
Mira (VE) in via Mar Tirreno n.1 (c.f.: ); C.F._4 Parte_3
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.:
[...]
); tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giudice Giuseppe C.F._5
(c.f.: e Francesco Morgano (c.f.: , C.F._6 C.F._7 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giudice sito in Gela, Corso V. Emanuele n.94,
p.2
-convenuti-
Conclusioni per l'attore: “ Ritenere e dichiarare la domanda fondata;
Ritenere e dichiarare lo stato di occupazione abusiva della striscia di terreno ubicato in Gela nella contrada
Giardinelli ed identificato al catasto al foglio 191, particella 1194; Ritenere e dichiarare che la striscia di terreno al foglio di mappa 191, particella 1194 illegittimamente occupata è di proprietà dell'odierna attrice;
Ordinare ai convenuti di rilasciare l'immobile libero e sgombro da cose;
Condannare i convenuti alle spese, competenze ed onorario del grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Conclusioni per i convenuti: “respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e prescritta, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art.
93 c.p.c ”
Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2018, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio gli odierni convenuti (eredi del sig. esponendo di Persona_2
essere proprietaria di un terreno agricolo, sito in contrada Giardinelli e identificato al
Catasto al foglio 191, particella 1194, una cui striscia era stata occupata illegittimamente dal sig. che aveva anche recintato tale Persona_2
porzione di terreno con un cancello.
L'attrice invitava dapprima bonariamente e in seguito formalmente (lettera raccomandata del 12.05.2014, all. n.2 all'atto di citazione) il suddetto a liberare il fondo, senza trovare alcun riscontro e lamentava che tale occupazione illegittima del fondo le provocava danni per il mancato godimento del bene e la perdita di diverse occasioni per trovare acquirenti interessati all'acquisto del fondo.
Sulla base di quanto enunciato, l'attrice si riportava alle conclusioni soprastanti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2018 si costituivano in giudizio
, e che si opponevano Controparte_1 Parte_2 Parte_3 alle pretese attoree contestando la ricostruzione fattuale di parte attrice;
sostenevano infatti che il fondo reclamato rientrasse nel foglio di mappa 191, particella 628 e fosse di proprietà dei coniugi e in virtù di atto Controparte_1 Persona_2
di compravendita rogato dal notaio dott.ssa in data 12.12.1991, rep. Persona_3
n. 4957.
La situazione di fatto, in seguito a tale atto, era rimasta invariata per molti anni e i contorni della particella erano stati materializzati e cristallizzati come da titolo di proprietà.
Sulla base di quanto esposto, i convenuti si rimettevano alle conclusioni di cui sopra.
All'udienza del 10.12.2018 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.. Le parti producevano tali memorie con le relative richieste istruttorie.
I convenuti con la prima memoria invocavano in via preliminare la carenza di interesse ad agire dell'attrice e in subordine l'usucapione del tratto di terreno per avere mantenuto il possesso esclusivo in modo continuativo, pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre venti anni.
All'udienza del 20.02.2020, il Giudice nominava come Ctu il Geometra Per_4
con il seguente mandato: “accerti il CTU, esaminando i rispettivi titoli di
[...] provenienza (se necessario anche quelli degli aventi causa), le risultanze castali e quelle ipotecarie, nonché i luoghi di causa, quale sia l'esatto confine fra i due fondi, lo descriva mediante rilievi grafici, fotografici e metrici;
- verifichi se vi è stato sconfinamento e in questa ipotesi identifichi e descriva il tratto di terreno occupato in sconfinamento”. Il consulente giurava all'udienza del 28.02.2020 e, in seguito a vari rinvii e proroghe causati dall'emergenza epidemiologica, depositava la perizia in data 11.01.2022.
Dalla consulenza depositata, sulla base delle risultanze catastali, emergeva “che è stato possibile determinare l'esatto confine tra il fondo di proprietà della GN (parte attrice) Pt_1 distinto in catasto con la particella 1194 del foglio di mappa 191 del Comune di Gela ed il fondo di proprietà dei signori (parte convenuta) distinto in catasto con la Per_2 particella 628 del foglio di mappa 191 del Comune di Gela;
2. che l'esatto confine tra i due fondi, non coincide con l'esistente recinzione con paletti in ferro e rete metallica bensì tale recinzione ricade interamente all'interno della proprietà della GN (parte attrice) (vedi la sovrapposizione del rilievo topografico al foglio Parte_1 di mappa catastale);
3. che l'esatto confine tra i due fondi risulta essere a ml. 5,08 rispetto il vertice sud-ovest ed a ml. 3,18 rispetto il vertice sud-est (vedi l'indicazione della porzione di terreno occupata);
4. che la porzione di terreno di proprietà della GN (parte attrice) occupata Parte_1 dai signori (parte convenuta), è di mq. 53,00 circa (vedi la misurazione della Per_2
porzione di terreno occupata).”
Nel frattempo, a seguito del decesso dell'attrice avvenuto in data Parte_1
21.05.2020, si costituiva in giudizio il nipote erede , che faceva proprie Persona_1
integralmente le pretese e domande attoree.
All'udienza del 15.12.2022 venivano escussi i testi di parte convenuta Tes_1
e mentre i convenuti non si presentavano a rendere
[...] Testimone_2
l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in seguito trattenuta per la decisione.
***
La domanda proposta non può essere accolta, atteso che risulta fondata l'eccezione di usucapione proposta dai convenuti.
L'usucapione regolato dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente. Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass.
Civ. 17.07.1998 n. 6997); in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163
c.c. Esso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Dall'esito dell'istruttoria espletata è emerso che la porzione di terreno in contestazione è stata fin dall'atto di compravendita della particella 628 rogato dal
Notaio Dott.ssa in Gela, in data 12.12.1991, Rep. n. 4957, tra le parti Persona_3
ed i coniugi e Controparte_2 Persona_2 CP_1
occupata da questi ultimi come bene proprio.
[...]
Essa è stata recintata con un cancello dotato di lucchetto, adibita ad area verde dell'abitazione primaria di e e su di essa è Controparte_1 Persona_2
stato installato un box auto.
Il tutto nella, quantomeno inziale, convinzione che la porzione occupata fosse parte della particella 628.
Dalle assunzioni testimoniali dei testi di parte convenuta e Testimone_1
emerge l'esistenza del cancello sin dagli anni 90 e di fatto l'utilizzo Testimone_2
esclusivo del terreno da parte della famiglia che lo teneva Persona_5 come proprio.
Il teste riferiva “lui (ndr il aveva comprato il terreno sino alla Tes_1 Per_2
ferrovia e lo aveva recintato, questo trenta anni fa circa” mentre il teste “posso dire Tes_2 che il terreno oggetto di causa era recintato e vi era apposto un cancello […]” e “ho lavorato per la dal maggio del 2000 ad Ottobre 2014; prima facevo il muratore e andavo Parte_4
con mio padre dalla a prendere i materiali”. Parte_4
Le fotografie prodotte, non disconosciute da parte attrice, rappresentano i luoghi dell'epoca.
Invero, la stessa conformazione dei luoghi, come determinatasi a seguito degli gli espropri eseguiti per la realizzazione della ferrovia e il cui muro di recinzione delimita un lato dell'area, ha senz'altro contribuito a far ritenere ai danti causa degli attuali convenuti che la porzione occupata fosse parte della particella 628 e il comportamento inizialmente inerte della proprietaria ha contribuito Parte_1
a far ritenere conforme a diritto lo stato di fatto.
Tale area di mq. 50 circa, catastalmente individuata dal ctu come porzione della p.lla
1194, costituisce l'estremità della particella costituita a seguito dell'esproprio di un lotto notevolmente più ampio;
in quanto porzione marginale, addossata al muro che delimita la ferrovia per la sua consistenza appare di per sé priva di appetibilità.
Riprova ne è che, dall'inizio di tale possesso e fino alla diffida della sig.ra
[...]
del 12.05.2014, non risultano prodotte contestazioni scritte. Pt_1
Ai fini dell'eccepita usucapione, attività quali la chiusura del terreno mediante recinzioni e cancello, la coltivazione del terreno, la realizzazione di piccoli manufatti, sono tutte esplicative di un possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ.
Tali attività valgono a configurare sia lo jus possessionis che l'animus possidendi.
Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
In tema di usucapione, inoltre, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 cod. civ., della continuità del possesso, e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione (Cass.
17322/2010).
Parte attrice chiede che vengano dati per ammessi dai convenuti i fatti dedotti negli articolati contenuti nella memoria istruttoria, la seconda ex art. 183 sesto comma c.p.c., non essendosi gli stessi presentati a rendere l'interrogatorio formale.
Tali fatti consisterebbero nell'essere i convenuti proprietari di un immobile in c.da
Giardinelli già di proprietà di Circostanza questa Persona_2
documentale non in contestazione. Nell'avere i convenuti, tramite il proprio dante causa, occupato una striscia di terreno di proprietà della attrice;
nell'avere recintato tale area e avervi Parte_1
apposto un cancello;
nell'avere ricevuto dalla GN e da altre persone la Pt_1
richiesta di rilasciare della area.
Nessuna di tali circostanze è atta a dimostrare una interruzione nel possesso da parte dei convenuti;
che anzi parte attrice allega l'esatto contrario, ovvero di una occupazione risalente nel tempo da parte dei convenuti e del loro dante causa,
Persona_2
Alla luce del quadro probatorio, considerato nel suo complesso, può ritenersi maturata l'usucapione in capo ai convenuti.
Essendo stata l'usucapione proposta dai convenuti in via di eccezione e non oggetto di un'autonoma domanda riconvenzionale, l'accertamento sul punto vale al solo fine di paralizzare il diritto invocato dall'attore.
Sul punto anche la Cassazione si è espressa chiaramente sostenendo che “[…] si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (Cass. 21472/2016).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività svolta, come segue: per fase studio 405 €; fase introduttiva 405 €; fase istruttoria 810 €; fase decisionale 810 €, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e proseguita, a seguito del suo Parte_1 decesso, per successione testamentaria, da;
Persona_1 - condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate come in Persona_1 dispositivo, in favore dei procuratori dei convenuti dichiaratisi antistatari, ammontanti ad € 2.430, oltre accessori di legge: 15% spese generali, 4% cpa e iva se dovuta;
-pone definitivamente in capo a le spese di ctu già liquidate. Persona_1
Gela, lì 17.04.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R.
Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232/2018
PROMOSSA DA
, (c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Parte_1 C.F._1
in data 21.05.2020, cui è subentrato quale erede per successione testamentaria Per_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.:
[...]
), quale erede della defunta attrice (c.f.: C.F._2 Parte_1
), nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 21.05.2020, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciaramella (c.f.: ), C.F._1
giusta procura in calce alla memoria di costituzione del 16.09.2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela, via Senatore Damaggio n.4
-attore-
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_1
); , nato a [...] il [...] e residente in C.F._3 Parte_2
Mira (VE) in via Mar Tirreno n.1 (c.f.: ); C.F._4 Parte_3
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.:
[...]
); tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giudice Giuseppe C.F._5
(c.f.: e Francesco Morgano (c.f.: , C.F._6 C.F._7 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giudice sito in Gela, Corso V. Emanuele n.94,
p.2
-convenuti-
Conclusioni per l'attore: “ Ritenere e dichiarare la domanda fondata;
Ritenere e dichiarare lo stato di occupazione abusiva della striscia di terreno ubicato in Gela nella contrada
Giardinelli ed identificato al catasto al foglio 191, particella 1194; Ritenere e dichiarare che la striscia di terreno al foglio di mappa 191, particella 1194 illegittimamente occupata è di proprietà dell'odierna attrice;
Ordinare ai convenuti di rilasciare l'immobile libero e sgombro da cose;
Condannare i convenuti alle spese, competenze ed onorario del grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Conclusioni per i convenuti: “respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e prescritta, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art.
93 c.p.c ”
Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2018, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio gli odierni convenuti (eredi del sig. esponendo di Persona_2
essere proprietaria di un terreno agricolo, sito in contrada Giardinelli e identificato al
Catasto al foglio 191, particella 1194, una cui striscia era stata occupata illegittimamente dal sig. che aveva anche recintato tale Persona_2
porzione di terreno con un cancello.
L'attrice invitava dapprima bonariamente e in seguito formalmente (lettera raccomandata del 12.05.2014, all. n.2 all'atto di citazione) il suddetto a liberare il fondo, senza trovare alcun riscontro e lamentava che tale occupazione illegittima del fondo le provocava danni per il mancato godimento del bene e la perdita di diverse occasioni per trovare acquirenti interessati all'acquisto del fondo.
Sulla base di quanto enunciato, l'attrice si riportava alle conclusioni soprastanti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2018 si costituivano in giudizio
, e che si opponevano Controparte_1 Parte_2 Parte_3 alle pretese attoree contestando la ricostruzione fattuale di parte attrice;
sostenevano infatti che il fondo reclamato rientrasse nel foglio di mappa 191, particella 628 e fosse di proprietà dei coniugi e in virtù di atto Controparte_1 Persona_2
di compravendita rogato dal notaio dott.ssa in data 12.12.1991, rep. Persona_3
n. 4957.
La situazione di fatto, in seguito a tale atto, era rimasta invariata per molti anni e i contorni della particella erano stati materializzati e cristallizzati come da titolo di proprietà.
Sulla base di quanto esposto, i convenuti si rimettevano alle conclusioni di cui sopra.
All'udienza del 10.12.2018 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.. Le parti producevano tali memorie con le relative richieste istruttorie.
I convenuti con la prima memoria invocavano in via preliminare la carenza di interesse ad agire dell'attrice e in subordine l'usucapione del tratto di terreno per avere mantenuto il possesso esclusivo in modo continuativo, pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre venti anni.
All'udienza del 20.02.2020, il Giudice nominava come Ctu il Geometra Per_4
con il seguente mandato: “accerti il CTU, esaminando i rispettivi titoli di
[...] provenienza (se necessario anche quelli degli aventi causa), le risultanze castali e quelle ipotecarie, nonché i luoghi di causa, quale sia l'esatto confine fra i due fondi, lo descriva mediante rilievi grafici, fotografici e metrici;
- verifichi se vi è stato sconfinamento e in questa ipotesi identifichi e descriva il tratto di terreno occupato in sconfinamento”. Il consulente giurava all'udienza del 28.02.2020 e, in seguito a vari rinvii e proroghe causati dall'emergenza epidemiologica, depositava la perizia in data 11.01.2022.
Dalla consulenza depositata, sulla base delle risultanze catastali, emergeva “che è stato possibile determinare l'esatto confine tra il fondo di proprietà della GN (parte attrice) Pt_1 distinto in catasto con la particella 1194 del foglio di mappa 191 del Comune di Gela ed il fondo di proprietà dei signori (parte convenuta) distinto in catasto con la Per_2 particella 628 del foglio di mappa 191 del Comune di Gela;
2. che l'esatto confine tra i due fondi, non coincide con l'esistente recinzione con paletti in ferro e rete metallica bensì tale recinzione ricade interamente all'interno della proprietà della GN (parte attrice) (vedi la sovrapposizione del rilievo topografico al foglio Parte_1 di mappa catastale);
3. che l'esatto confine tra i due fondi risulta essere a ml. 5,08 rispetto il vertice sud-ovest ed a ml. 3,18 rispetto il vertice sud-est (vedi l'indicazione della porzione di terreno occupata);
4. che la porzione di terreno di proprietà della GN (parte attrice) occupata Parte_1 dai signori (parte convenuta), è di mq. 53,00 circa (vedi la misurazione della Per_2
porzione di terreno occupata).”
Nel frattempo, a seguito del decesso dell'attrice avvenuto in data Parte_1
21.05.2020, si costituiva in giudizio il nipote erede , che faceva proprie Persona_1
integralmente le pretese e domande attoree.
All'udienza del 15.12.2022 venivano escussi i testi di parte convenuta Tes_1
e mentre i convenuti non si presentavano a rendere
[...] Testimone_2
l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in seguito trattenuta per la decisione.
***
La domanda proposta non può essere accolta, atteso che risulta fondata l'eccezione di usucapione proposta dai convenuti.
L'usucapione regolato dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente. Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass.
Civ. 17.07.1998 n. 6997); in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163
c.c. Esso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Dall'esito dell'istruttoria espletata è emerso che la porzione di terreno in contestazione è stata fin dall'atto di compravendita della particella 628 rogato dal
Notaio Dott.ssa in Gela, in data 12.12.1991, Rep. n. 4957, tra le parti Persona_3
ed i coniugi e Controparte_2 Persona_2 CP_1
occupata da questi ultimi come bene proprio.
[...]
Essa è stata recintata con un cancello dotato di lucchetto, adibita ad area verde dell'abitazione primaria di e e su di essa è Controparte_1 Persona_2
stato installato un box auto.
Il tutto nella, quantomeno inziale, convinzione che la porzione occupata fosse parte della particella 628.
Dalle assunzioni testimoniali dei testi di parte convenuta e Testimone_1
emerge l'esistenza del cancello sin dagli anni 90 e di fatto l'utilizzo Testimone_2
esclusivo del terreno da parte della famiglia che lo teneva Persona_5 come proprio.
Il teste riferiva “lui (ndr il aveva comprato il terreno sino alla Tes_1 Per_2
ferrovia e lo aveva recintato, questo trenta anni fa circa” mentre il teste “posso dire Tes_2 che il terreno oggetto di causa era recintato e vi era apposto un cancello […]” e “ho lavorato per la dal maggio del 2000 ad Ottobre 2014; prima facevo il muratore e andavo Parte_4
con mio padre dalla a prendere i materiali”. Parte_4
Le fotografie prodotte, non disconosciute da parte attrice, rappresentano i luoghi dell'epoca.
Invero, la stessa conformazione dei luoghi, come determinatasi a seguito degli gli espropri eseguiti per la realizzazione della ferrovia e il cui muro di recinzione delimita un lato dell'area, ha senz'altro contribuito a far ritenere ai danti causa degli attuali convenuti che la porzione occupata fosse parte della particella 628 e il comportamento inizialmente inerte della proprietaria ha contribuito Parte_1
a far ritenere conforme a diritto lo stato di fatto.
Tale area di mq. 50 circa, catastalmente individuata dal ctu come porzione della p.lla
1194, costituisce l'estremità della particella costituita a seguito dell'esproprio di un lotto notevolmente più ampio;
in quanto porzione marginale, addossata al muro che delimita la ferrovia per la sua consistenza appare di per sé priva di appetibilità.
Riprova ne è che, dall'inizio di tale possesso e fino alla diffida della sig.ra
[...]
del 12.05.2014, non risultano prodotte contestazioni scritte. Pt_1
Ai fini dell'eccepita usucapione, attività quali la chiusura del terreno mediante recinzioni e cancello, la coltivazione del terreno, la realizzazione di piccoli manufatti, sono tutte esplicative di un possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ.
Tali attività valgono a configurare sia lo jus possessionis che l'animus possidendi.
Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
In tema di usucapione, inoltre, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 cod. civ., della continuità del possesso, e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione (Cass.
17322/2010).
Parte attrice chiede che vengano dati per ammessi dai convenuti i fatti dedotti negli articolati contenuti nella memoria istruttoria, la seconda ex art. 183 sesto comma c.p.c., non essendosi gli stessi presentati a rendere l'interrogatorio formale.
Tali fatti consisterebbero nell'essere i convenuti proprietari di un immobile in c.da
Giardinelli già di proprietà di Circostanza questa Persona_2
documentale non in contestazione. Nell'avere i convenuti, tramite il proprio dante causa, occupato una striscia di terreno di proprietà della attrice;
nell'avere recintato tale area e avervi Parte_1
apposto un cancello;
nell'avere ricevuto dalla GN e da altre persone la Pt_1
richiesta di rilasciare della area.
Nessuna di tali circostanze è atta a dimostrare una interruzione nel possesso da parte dei convenuti;
che anzi parte attrice allega l'esatto contrario, ovvero di una occupazione risalente nel tempo da parte dei convenuti e del loro dante causa,
Persona_2
Alla luce del quadro probatorio, considerato nel suo complesso, può ritenersi maturata l'usucapione in capo ai convenuti.
Essendo stata l'usucapione proposta dai convenuti in via di eccezione e non oggetto di un'autonoma domanda riconvenzionale, l'accertamento sul punto vale al solo fine di paralizzare il diritto invocato dall'attore.
Sul punto anche la Cassazione si è espressa chiaramente sostenendo che “[…] si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (Cass. 21472/2016).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività svolta, come segue: per fase studio 405 €; fase introduttiva 405 €; fase istruttoria 810 €; fase decisionale 810 €, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e proseguita, a seguito del suo Parte_1 decesso, per successione testamentaria, da;
Persona_1 - condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate come in Persona_1 dispositivo, in favore dei procuratori dei convenuti dichiaratisi antistatari, ammontanti ad € 2.430, oltre accessori di legge: 15% spese generali, 4% cpa e iva se dovuta;
-pone definitivamente in capo a le spese di ctu già liquidate. Persona_1
Gela, lì 17.04.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro