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Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ENNA
----
Il giudice onorario, dott. Nunzio Noto, in funzione di giudice tutelare, visti gli atti del procedimento n. 391/2025 R.G.V.G. promosso da e da Parte_1
nell'interesse del minore;
Parte_2 Persona_1
visto che i ricorrenti e , nella qualità di genitori e legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti del minore , nato a [...] il [...], hanno Persona_1 chiesto di essere autorizzati all'accettazione della somma di €. 18.900,00 da parte della società di assicurazioni a titolo di risarcimento per i danni Controparte_1
fisici e morali subiti dal minore medesimo in seguito al sinistro avvenuto il 5 agosto
2023, di cui €. 1.812,00 per spese mediche ed €. 1.900,00 per rimborso di spese legali;
rilevato che a sostegno della richiesta di autorizzazione i ricorrenti hanno prodotto copia dell'offerta della società di assicurazioni;
visto l'art. 320 cod. civ.;
ritenuto di poter autorizzare la riscossione diretta da parte dei genitori, per conto del minore danneggiato, della somma di €. 1.812,00, subordinatamente all'esibizione delle ricevute o fatture attestanti l'effettiva spesa per prestazioni mediche in favore del minore;
ritenuto inoltre di poter autorizzare la riscossione diretta da parte dei genitori, per conto del minore danneggiato, della somma di €. 1.900,00, subordinatamente all'esibizione della ricevuta o della fattura rilasciata dal legale che ha difeso ed assistito il minore;
ritenuto di poter autorizzare la riscossione della somma di €. 15.188,00 da parte dei genitori ricorrenti, in qualità di legali rappresentanti del minore;
ritenuto che tale somma debba essere depositata su un libretto di deposito bancario o postale per le necessità future del minore stesso ovvero investita in buoni postali fruttiferi da intestare unicamente al minore;
ritenuto inoltre che la riscossione ed il reimpiego della somma debba avvenire sotto la responsabilità dei ricorrenti, con esonero in ogni caso della società assicuratrice;
P.Q.M.
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] Parte_2 [...]
), entrambi residenti in [...], ad C.F._2
accettare, a titolo di risarcimento per i danni patiti dal figlio minore , Persona_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), in seguito al CodiceFiscale_3
sinistro avvenuto il 26 luglio 2023, dalla società assicuratrice Controparte_1 la somma di €. 18.900,00 (diciottomilanovecento/00).
Dispone che la somma riscossa dai ricorrenti e , genitori e Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti di , debba essere depositata su un libretto di Persona_1
deposito postale o bancario intestato unicamente al minore per le esigenze future del minore stesso, di cui si autorizza espressamente l'apertura, ovvero investita in buoni postali fruttiferi intestati unicamente al minore, con esonero di responsabilità di
[...]
o della banca depositaria, tranne che per la quota di €. 1.812,00 Controparte_2
(milleottocentododici/00), che potrà essere trattenuta dai genitori ricorrenti, previa produzione in atti di copia delle ricevute o fatture attestanti le spese mediche sostenute e tranne che per la quota di €. 1.900,00 (millenovecento/00), che potrà essere trattenuta dai genitori ricorrenti con la produzione della fattura rilasciata dal legale che li ha assistiti e difesi.
Dispone inoltre che l'autorizzazione venga concessa alla condizione che, nel termine massimo di giorni trenta dalla riscossione, venga depositata agli atti di questo procedimento la documentazione attestante la riscossione medesima ed il deposito sul libretto postale o bancario o l'acquisto dei buoni postali fruttiferi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Enna, lì 5 aprile 2025.
Il giudice dott. Nunzio Noto
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Il giudice onorario, dott. Nunzio Noto, in funzione di giudice tutelare, visti gli atti del procedimento n. 391/2025 R.G.V.G. promosso da e da Parte_1
nell'interesse del minore;
Parte_2 Persona_1
visto che i ricorrenti e , nella qualità di genitori e legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti del minore , nato a [...] il [...], hanno Persona_1 chiesto di essere autorizzati all'accettazione della somma di €. 18.900,00 da parte della società di assicurazioni a titolo di risarcimento per i danni Controparte_1
fisici e morali subiti dal minore medesimo in seguito al sinistro avvenuto il 5 agosto
2023, di cui €. 1.812,00 per spese mediche ed €. 1.900,00 per rimborso di spese legali;
rilevato che a sostegno della richiesta di autorizzazione i ricorrenti hanno prodotto copia dell'offerta della società di assicurazioni;
visto l'art. 320 cod. civ.;
ritenuto di poter autorizzare la riscossione diretta da parte dei genitori, per conto del minore danneggiato, della somma di €. 1.812,00, subordinatamente all'esibizione delle ricevute o fatture attestanti l'effettiva spesa per prestazioni mediche in favore del minore;
ritenuto inoltre di poter autorizzare la riscossione diretta da parte dei genitori, per conto del minore danneggiato, della somma di €. 1.900,00, subordinatamente all'esibizione della ricevuta o della fattura rilasciata dal legale che ha difeso ed assistito il minore;
ritenuto di poter autorizzare la riscossione della somma di €. 15.188,00 da parte dei genitori ricorrenti, in qualità di legali rappresentanti del minore;
ritenuto che tale somma debba essere depositata su un libretto di deposito bancario o postale per le necessità future del minore stesso ovvero investita in buoni postali fruttiferi da intestare unicamente al minore;
ritenuto inoltre che la riscossione ed il reimpiego della somma debba avvenire sotto la responsabilità dei ricorrenti, con esonero in ogni caso della società assicuratrice;
P.Q.M.
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] Parte_2 [...]
), entrambi residenti in [...], ad C.F._2
accettare, a titolo di risarcimento per i danni patiti dal figlio minore , Persona_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), in seguito al CodiceFiscale_3
sinistro avvenuto il 26 luglio 2023, dalla società assicuratrice Controparte_1 la somma di €. 18.900,00 (diciottomilanovecento/00).
Dispone che la somma riscossa dai ricorrenti e , genitori e Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti di , debba essere depositata su un libretto di Persona_1
deposito postale o bancario intestato unicamente al minore per le esigenze future del minore stesso, di cui si autorizza espressamente l'apertura, ovvero investita in buoni postali fruttiferi intestati unicamente al minore, con esonero di responsabilità di
[...]
o della banca depositaria, tranne che per la quota di €. 1.812,00 Controparte_2
(milleottocentododici/00), che potrà essere trattenuta dai genitori ricorrenti, previa produzione in atti di copia delle ricevute o fatture attestanti le spese mediche sostenute e tranne che per la quota di €. 1.900,00 (millenovecento/00), che potrà essere trattenuta dai genitori ricorrenti con la produzione della fattura rilasciata dal legale che li ha assistiti e difesi.
Dispone inoltre che l'autorizzazione venga concessa alla condizione che, nel termine massimo di giorni trenta dalla riscossione, venga depositata agli atti di questo procedimento la documentazione attestante la riscossione medesima ed il deposito sul libretto postale o bancario o l'acquisto dei buoni postali fruttiferi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Enna, lì 5 aprile 2025.
Il giudice dott. Nunzio Noto