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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2818 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 20/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONAZZO GIOVANNI
ATTRICE
E
in persona del l.r. p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CARBONE SALVATORE
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
e memorie ex art. 189 c.p.c.
1
ha esposto che il 14.10.2021, alle ore 23:00 circa, si trovava a bordo Parte_1 dell'autovettura Ford – Mod. C MAX - tg. DG938LP, assicurata con Controparte_1
di proprietà di e condotta dal di lei figlio -
[...] Controparte_2 Persona_1 sulla strada statale 274 (Gallipoli-Leuca), direzione Leuca, quando il conducente, giunto all'altezza del km. 0+300, nei pressi dello svincolo “Baia Verde”, perdeva il controllo del mezzo, andando ad impattare rovinosamente contro il guardrail. La forza dell'urto generava un effetto trottola dell'autovettura che, in continua roteazione su sé stessa, andava rovinosamente a sbattere sulle protezioni presenti ai margini del tratto di strada. A seguito dell'impatto, la riportava lesioni Pt_1 personali, mentre un'altra delle trasportate – – decedeva sul Parte_2 colpo.
L'attrice ha rivendicato il proprio diritto ad agire in giudizio direttamente contro la compagnia assicurativa del responsabile civile e ha chiesto il risarcimento del danno, sia biologico che psichico, patito per effetto dell'evento e del disturbo post traumatico da stress che è seguito all'aver assistito alla morte della migliore amica. si è costituita con propria comparsa, contestando il quantum Controparte_1 debeatur e negando che sussista un danno psichico o, in ogni caso, che lo stesso sia eziologicamente riconducibile a condotta del danneggiante, con richiesta di rigetto della domanda attorea.
è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata istruita con CTU ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi.
***
Come premesso, la controversia in esame trae origine dal sinistro verificatosi in data 14.10.221, alle ore 23:00 circa, sulla SS 274, all'altezza del km 0+300, a causa
2 della perdita di controllo della Ford C Max tg. DG938LP da parte del conducente,
. Persona_1
Non è contestato che nel giorno indicato a bordo del mezzo vi fossero il conducente e tre trasportate, una delle quali fu sbalzata fuori dall'abitacolo in conseguenza della rotazione del mezzo e perse la vita sul colpo, mentre gli altri occupanti rimasero feriti.
Non è neppure contestato il diritto della trasportata ad agire in via diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del responsabile civile al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Costituisce oggetto di contestazione, tuttavia, l'individuazione del danno patito dalla . Pt_1
Il profilo di maggiore discussione attiene al danno psichico da Disturbo Post
Traumatico da Stress, che la afferma di aver subito a seguito dell'evento, per Pt_1 aver assistito alla morte della sua migliore amica, trovata dalla stessa attrice sanguinante e con gli arti rotti, ormai priva di vita.
La Compagnia ha escluso che sussista una lesione di natura psichica e, in ogni caso, che la stessa – ove esistente – possa ricondursi alla responsabilità del conducente, secondo un criterio di regolarità causale.
In particolare, la Compagnia ha affermato che la voce di danno non è dovuta “in quanto non riconducibile eziologicamente ad una condotta lesiva di Persona_1 nei confronti della di talché il decesso della trasportata non è fatto illecito in Pt_1 danno della non è fatto illecito contro la ”. Pt_1 Pt_1
La tesi di parte convenuta è che il nesso di causalità possa rinvenirsi solo nei casi in cui il fatto illecito sia posto direttamente in danno della parte e “contro” di essa.
Tale tesi, tuttavia, non tiene conto del principio di causalità adeguata e, soprattutto, offre un'interpretazione dell'art. 1223 c.c. non conforme all'attuale panorama giuridico.
Al riguardo, basti considerare che è pacifico e incontestato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che è un danno riconosciuto a un soggetto diverso dalla vittima principale: l'illecito è compiuto “in danno” della persona deceduta e “contro” la persona deceduta, con comportamento lesivo attuato “nei confronti” della persona deceduta, ma il danno è riconosciuto ai prossimi congiunti della stessa.
3 Si pensi, ancora, al danno riflesso riconosciuto alle persone più prossime al macroleso, per le modifiche che le stesse subiscono per effetto dell'atto illecito compiuto contro, in danno e nei confronti del macroleso.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20932 del 16/10/2015 , ha precisato che “In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato).
Nel caso di specie, il PTSD lamentato da parte attrice è una conseguenza immediata e diretta del sinistro: la si trovava sull'auto condotta dal;
era Pt_1 Per_1 all'interno del veicolo mentre lo stesso ruotava su sé stesso per la perdita del controllo da parte del conducente;
ha assistito alla scena del corpo dell'amica che sfondava il lunotto posteriore;
è stata la prima a rinvenire il corpo dell'amica – sanguinante, ferito, esanime – riverso sull'asfalto. L'intera successione di eventi, verificatasi in un arco temporale brevissimo, è tutta riconducibile alla condotta del
. Per_1
Se la non fosse stata trasportata sul veicolo, non avrebbe assistito – inerme Pt_1
– alla violenta morte della migliore amica e non avrebbe neppure potuto maturare il senso di colpa del sopravvissuto.
È dunque certamente da ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta del conducente e le conseguenze psichiche patite dalla , quale trasportata a Pt_1 bordo del veicolo.
Il legame tra la e la è stato provato per mezzo delle numerose Pt_1 Parte_2 foto che le ritraggono insieme fin da quando erano bambine e progressivamente nel corso degli anni, fino ad arrivare all'adolescenza e ai post condivisi in cui le ragazze indicavano il loro stretto legame e il profondo affetto.
Quanto all'esistenza del PTDS, è stata espletata CTU a mezzo del dr.
[...]
il quale ha nominato quale specialista ausiliario il dr. . Per_2 Persona_3
Le conclusioni del CTU sono state contestate dalle parti, in relazione alla sussistenza del danno e alla sua gravità. La scrivente ritiene tuttavia di condividerne pienamente le conclusioni, in quanto rese in modo chiaro e ulteriormente specificate nel corso del giudizio.
Il medico-legale ha esaminato la consulenza dello specialista e ha affermato quanto segue: “Noi ci troviamo di fronte ad un caso assai lieve che appare sostanzialmente superato con il supporto psicologico presente sotto forma di “strascichi” di patologia.
4 Fondamentale l'idoneità al servizio militare ed all'utilizzo dell'arma e dunque il superamento delle severe batterie di test a cui vengono sottoposti gli aspiranti militari.
Riportiamo dalla relazione un passaggio fondamentale che facciamo nostro: Per_3
“La signorina ha esibito documentazione sanitaria, precedentemente riportata, Pt_1 da cui risulta che abbia fatto ricorso a trattamenti medici, specificamente psicofarmacologici, e psicologici. Nel corso del colloquio a cui è stata sottoposta, la signorina ha affermato di aver fatto ricorso a gocce di AN, ancora in uso, e Pt_1
a compresse di cui non è stata in grado di specificare il nome. In verità, hanno destato perplessità le modalità con cui lo specialista psichiatra consultato dalla signorina ha gestito le necessità terapeutiche del soggetto. Dalle molteplici prescrizioni Pt_1 rilasciate risulta una sistematica sostituzione (ogni 2-3 mesi) dell'antidepressivo suggerito piuttosto che una rimodulazione della posologia, opzione generalmente preferita nel caso di iniziale insufficiente risposta terapeutica al medicinale scelto.
Tuttavia, la discutibile gestione della terapia non depotenzia gli argomenti a sostegno della diagnosi a cui si è giunti a conclusione della presente valutazione. Oltre tutto,
c'è concordanza di vedute in sede scientifica nel ritenere che la terapia medica nel disturbo da stress post-traumatico ha una valenza limitata al solo controllo della sintomatologia, generalmente di tipo ansioso-depressivo, e nell'attribuire all'intervento psicologico il compito dell'elaborazione e del superamento del trauma.
Circa la gradazione di intensità del disturbo, è possibile attribuire il grado Lieve al
Disturbo da stress post-traumatico accertato”.
In sede di chiarimenti dell'11.07.2024, il CTU ha precisato: “In odine al DSPT questo
è ragionevolmente riferibile, in misura preponderante, più che alla gravità dell'evento in sé, al decesso dell'amica. La percentuale di danno è dell'ordine del sei-sette per cento. In medicina legale in ambito di risarcimento del danno biologico la valutazione del danno in caso di menomazioni monocrone non è sommatoria né può essere riduzionistica. Si tratta di una valutazione “globalistica” dettata dall'esperienza. Ora la valutazione complessiva di una menomazione che vale il sei-sette per cento con una che vale l'uno per cento, porta ad arrotondare il danno senza esitazione a un sette per cento pieno. La temporanea resta invariata ed è per lo più attribuibile al danno psichico. Essendo le sedute odontoiatriche di difficile valutazione in temini di temporanea durando ore o frazioni di ore e non giorni”.
5 La risposta del CTU è stata chiara e precisa. È stato evidenziato che la non Pt_1 ricordava il nome dei medicinali che prendeva ed è stato inoltre sottolineato che lo psichiatra ha mutato terapia ogni 2-3 mesi, seguendo un percorso discutibile: ciò rende verosimile il mancato ricordo dei nomi dei farmaci. Il CTU ha anche evidenziato che il PTDS viene curato per lo più per mezzo di terapia psicologica, cui la si è sottoposta, e che la terapia farmacologica è utilizzata prevalentemente Pt_1 nella gestione dei sintomi.
È dunque stato chiarito che il disturbo, presente in un primo momento in maggiore misura, è andato via via riducendosi in ragione della terapia farmacologica e della psicoterapia, fino a residuare in misura ridotta.
La conferma di tale valutazione si è avuta per un dato oggettivo: la svolge la Pt_1 carriera militare ed è stata ritenuta idonea all'uso dell'arma, avendo dunque superato i rigidi test psicologici che sono previsti dal protocollo militare.
La perizia espletata dallo specialista e la visita della perizianda hanno dunque confermato che il disturbo, in un primo momento evidente, si è progressivamente ridotto in funzione della terapia svolta.
Nel corso della visita, infatti, la si è presentata collaborativa, ordinata, Pt_1 orientata, disponibile e solo nel rivivere la scena ha manifestato episodi di pianto, salvo poi riprendersi.
La valutazione del medico-legale è del tutto coerente con la condizione riscontrata in corso di perizia e con le caratteristiche proprie del Pt_3
Sicuramente, aver assistito alla morte violenta della migliore amica, nel corso di un incidente stradale vissuto in prima persona, con dinamica rocambolesca, è un evento oggettivamente idoneo a creare traumi, soprattutto in ragione dell'età delle persone interessate (ventenni). Tuttavia, la terapia psicologica e quella farmacologica hanno consentito di superare parzialmente il trauma e di far recuperare alla una parte della propria integrità psichica, come accertato Pt_1 dallo psichiatra.
Affermare che il danno è del 6% non vuol dire escludere l'esistenza dello stesso o minimizzare le conseguenze del tragico evento;
significa semplicemente riscontrare il prevedibile e fisiologico miglioramento legato alla terapia correttamente seguita.
6 Del resto, come ben evidenziato dal CTU, se il danno psichico fosse stato più serio, alla sarebbe stato precluso l'uso dell'arma e verosimilmente non le sarebbe Pt_1 stato possibile intraprendere la carriera militare.
Si esamini la relazione del dr. , specialista psichiatra nominato dal CTU Per_3 quale ausiliario.
Il dr. così si esprime: “Riferisce come regolare l'appetito dopo aver trascorso Per_3 alcuni mesi successivi all'incidente stradale del 2021 in severa inappetenza ("non riuscivo a mangiare e cominciavo a piangere sedendomi a tavola", "ho perso diversi chili per questo motivo"). ... Riferisce di irregolarità del sonno per cui si addormenta tardi e a fatica ("quando vado a letto mi passano davanti le immagini dell'incidente
e la stessa cosa accade appena mi sveglio, sento le grida di quei momenti"). ... occupato anche da una sua amica d'infanzia (a questo punto della narrazione la signorina scoppia a piangere e) dopo essersi ripresa dalla commozione, così Pt_1 spiega: "la conoscevo dall'età di tre anni, aveva la mia stessa età, era del mio stesso paese e siamo state compagne alla scuola materna, alle elementari, alle medie ed ai primi due anni della scuola superiore. Anche le nostre famiglie avevano una frequentazione"). ... Quest'ultima, ripresasi dall'iniziale shock emotivo, è uscita dall'auto, insieme all'amico che era alla guida, per cercare la sua amica (riprendendo
a piangere racconta: "si trovava a circa 90 metri dal punto in cui si è fermata l'auto, era distesa per terra, ho capito subito che era accaduto qualcosa di tanto grave, le gambe e le braccia della mia amica erano sanguinanti e sembravano rotte. Io gridavo il suo nome e poi ricordo che la gente che si era fermata mi ha allontanato e sono arrivata in una piazzola di sosta. Non ho capito più niente, forse sono svenuta, ho chiamato al telefono i miei genitori e sono arrivati i soccorsi. Il collo mi faceva malissimo, avevo due denti rotti e sentivo dolore al braccio dx e alla mandibola. Avevo ferite alla schiena. In ospedale mi hanno comunicato che la mia amica non ce l'aveva fatta ed ho visto sua sorella disperarsi. Ricordo di essere andata dai Carabinieri che dovevano chiedermi dell'incidente. Tornata a casa ero come confusa, al punto che ho preso il telefono, l'ho acceso e ho pensato di mandare un messaggio alla mia amica, come fosse ancora viva. (Un paio di giorni dopo ho presenziato ai funerali. Avevo paura di farmi vedere da sua madre perché mi sentivo in colpa. Mi chiedevo perché
a lei sì e a me no. Ho avuto questo scrupolo per tanto tempo e ancora oggi penso che avrei potuto fare qualcosa"). Riferisce di aver trascorso la prima settimana a letto,
7 isolata da tutto. Ha poi preso contatti con una psicologa, la dottoressa (non Per_4 ricorda il cognome), con cui ha portato avanti colloqui, inizialmente due a settimana, poi uno per un periodo di circa tre mesi. In maniera sporadica ha consultato la stessa psicologa fino al dicembre ultimo scorso. Afferma di essersi rivolta al dott. Per_5 psichiatra, e di aver ricevuto la prescrizione di AN (dodici gocce a sera) e di
[...] altre medicine, di cui non ricorda il nome, nelle diverse occasioni di visita. Riferisce di avvertire disagio nel prendere la macchina e nel transitare dal luogo dell'incidente
("quando posso evito di prenderla così come evito di farmi trasportare da altri"), di accusare ancora dolori al collo e capogiri, di masticare da un lato per via del danno che ha avuto ai denti, di aver mantenuto i rapporti con la famiglia della sua amica
... La signorina si presenta in ordine nell'aspetto esteriore e nella cura della Pt_1 persona. Risulta lucida ed orientata nelle convenzionali coordinate di tempo e spazio, psichicamente. Si pone da subito in atteggiamento disponibile e collaborativo, consapevole dei motivi alla base dell'attuale valutazione clinica, e risponde senza difficoltà alle domande che le vengono poste. L'espressione appare adeguata e partecipe. Si rilevano modesti livelli d'ansia. La mimica e la gestualità vengono espresse in coerenza ai tragici vissuti relativi all'accadimento traumatico del
l3/10/2021. L'eloquio si articola in modo fluido con tono della voce ben modulato. Il tono si fa sommesso allorquando la narrazione si focalizza sulla descrizione delle scene di maggiore raccapriccio, con ripetute interruzioni causate dalla commozione mostrata dalla signorina che sfocia in pianto. Le funzioni attentive, di Pt_1 concentrazione e mnesiche vengono adeguatamente prestate. Evidenzia uno sviluppo intellettivo congruo all'età anagrafica, al grado di scolarizzazione ed al livello sociale di appartenenza. Riferisce di aver accusato disturbi del sonno dai primi tempi successivi all'incidente, ancora persistenti. Il tono dell'umore appare nel complesso normo-orientato. Comprensibili transitorie fluttuazioni al ribasso dell'umore accompagnano il ripercorrere con i ricordi i momenti traumatici. Risulta validamente organizzata la progettualità. Il pensiero non evidenzia contaminazioni di carattere delirante. Assenti turbe delle sensopercezioni. Vengono riferite condotte di evitamento fobico, trauma correlate...
Gli elementi relativi agli eventi per come si sono determinati e quelli scaturiti dall'osservazione di quanto emerso nel corso della presente valutazione depongono per la diagnosi in precedenza formulata. La signorina ha esibito Pt_1
8 documentazione sanitaria, precedentemente riportata, da cui risulta che abbia fatto ricorso a trattamenti medici, specificamente psicofarmacologici, e psicologici. Nel corso del colloquio a cui è stata sottoposta, la signorina ha affermato di aver Pt_1 fatto ricorso a gocce di AN, ancora in uso, e a compresse di cui non è stata in grado di specificare il nome. In verità, hanno destato perplessità le modalità con cui lo specialista psichiatra consultato dalla signorina ha gestito le necessità Pt_1 terapeutiche del soggetto. Dalle molteplici prescrizioni rilasciate risulta una sistematica sostituzione (ogni 2-3 mesi) dell'antidepressivo suggerito piuttosto che una rimodulazione della posologia, opzione generalmente preferita nel caso di iniziale insufficiente risposta terapeutica al medicinale scelto. Tuttavia, la discutibile gestione della terapia non depotenzia gli argomenti a sostegno della diagnosi a cui si è giunti a conclusione della presente valutazione. Oltre tutto, c'è concordanza di vedute in sede scientifica nel ritenere che la terapia medica nel disturbo da stress post-traumatico ha una valenza limitata al solo controllo della sintomatologia, generalmente di tipo ansioso-depressivo, e nell'attribuire all'intervento psicologico il compito dell'elaborazione e del superamento del trauma. Circa la gradazione di intensità del disturbo, è possibile attribuire il grado Lieve al Disturbo da stress post- traumatico accertato”.
La relazione dello specialista conferma l'esistenza del PTDS in forma lieve, valutazione che trova conforto nella documentazione in atti, da cui emerge che la ha seguito terapia farmacologica e psicoterapia. Pt_1
In particolare, le prescrizioni di farmaci sono del 26.11.2021, 28.02.2022,
18.04.2022, 29.07.2022, mentre la relazione del CTP di parte (dott.
[...]
, psicologo clinico) è compiuta su visita del 19.04.2022. La stessa Persona_6
, in sede di operazioni peritali, ha riferito che inizialmente la terapia con lo Pt_1 psicologo avveniva due volte a settimana e che poi si è ridotta, divenendo saltuaria.
Ciò conferma che il disturbo post-traumatico da stress, inizialmente grave, si è ridotto per effetto della terapia, fino a divenire lieve, conformemente a quanto accertato dal dr. . Non vi sono prescrizioni di psicofarmaci, visite Per_3 psichiatriche o colloqui psicologici regolari successivi al luglio 2022 e ciò conferma in pieno la parziale remissione della patologia e la sua attuale stabilizzazione nella forma lieve.
9 La maggiore gravità è stata valutata dal medico-legale, che alla stessa ha imputato l'inabilità temporanea, come in precedenza evidenziato.
Si conferma pertanto interamente la conclusione del dr. Per_2
La ha poi chiesto il riconoscimento del danno biologico odontoiatrico e la Pt_1
Compagnia ha eccepito che lo stesso non è causalmente riconducibile all'evento, in quanto è stato determinato dal mancato uso delle cinture di sicurezza.
Parte attrice ha ritenuto la contestazione inammissibile, in quanto si tratterebbe di un'eccezione in senso stretto, da proporre con costituzione tempestiva nei 70 gg. prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c..
L'eccezione della parte attrice non è fondata.
Nel caso di specie, infatti, non si entra nel campo della condotta del danneggiato che ha aggravato il danno (art. 1227 co. 2 c.c.), ma nell'individuazione della causa che lo ha prodotto. La prova del nesso di causalità è a carico della parte danneggiata e ove si dimostri che un danno è stato prodotto da una condotta della stessa, si escluderà – in tutto o in parte – la sussistenza del nesso causale.
Difatti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024 ha chiarito che
“Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente).
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23734 del 10/11/2009, secondo cui “In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso - ipotesi regolata dall'art. 1227, primo comma, cod. civ. - è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell'aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione”.
10 Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024, pronunciatasi in un caso di concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, ha chiarito che tale concorso di colpa “va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c.”
Nel caso di specie, infatti, si sono indagati i postumi riconducibili al sinistro e quelli riconducibili a responsabilità della danneggiata, determinati dal mancato uso delle cinture di sicurezza.
In comparsa conclusionale, parte attrice ha sostenuto: “In base ai principi appena richiamati, quindi, l'aver omesso di allacciare le cinture può essere invocato dal danneggiante (o dal suo garante), ai fini di ridurre la misura del risarcimento per fatto colposo del danneggiato, solo ove risulti che l'uso dei dispositivi avrebbe eliminato in radice il danno”.
Al riguardo deve evidenziarsi che il CTU ha espressamente precisato che proprio il mancato uso delle cinture di sicurezza ha causato il danno e che l'uso delle stesse ne avrebbe escluso in radice l'esistenza: “La perizianda non portava le cinture di sicurezza. Nel caso in cui avesse portato le cinture ragionevolmente non si sarebbe realizzato il danno odontoiatrico;
dunque, sarebbe venuto meno un punto percentuale
e i 2.160 euro di spese odontoiatriche comprese quelle future”.
Parte attrice ha lamentato che il CTU non ha considerato che nell'incidente la terza occupante del mezzo volò addosso alla e non ha quindi valutato che Pt_1
l'incidenza causale dell'evento fu determinata dall'urto dell'amica contro l'attrice.
Al riguardo deve ritenersi, in primo luogo, che il mancato uso delle cinture di sicurezza abbia comportato lo spostamento del corpo della , la quale dunque Pt_1 proprio perché non agganciata si spostò e dunque urtò (contro l'abitacolo e contro l'amica). In secondo luogo, non è stato provato un danno della terza trasportata che possa coincidere con quello odontoiatrico della , con la conseguenza che Pt_1
l'ipotesi più probabile è l'urto dell'attrice contro l'abitacolo.
Non è poi verosimile che il danno sia stato provocato da un oggetto dell'abitacolo o dal cellulare, poiché il primo è stato indicato in modo generico e non identificato (la stessa attrice non sa se davvero vi fossero oggetti liberi nel veicolo) e il secondo si
è verosimilmente rotto per l'urto contro l'abitacolo stesso (di certo molto più duro dei denti dell'attrice).
11 Quanto ai postumi permanenti, ancora, parte attrice censura la CTU, richiamando tuttavia la documentazione medica che si è formata nel periodo immediatamente successivo al sinistro (dall'accesso al pronto soccorso del 14.10.2021, dopo l'incidente, alle visite del 18 e 22 ottobre 2021 fino a quella del dicembre 2021). È evidente che la documentazione medica richiamata dalla riguarda il primo Pt_1 periodo, in cui i postumi non potevano ritenersi ancora stabilizzati.
Difatti, a seguito della fisioterapia, dei farmaci e degli interventi odontoiatrici, le visite si sono interrotte, a conferma del fatto che vi erano delle lesioni meramente temporanee, poi rientrate.
Si confermano, pertanto, le conclusioni del CTU, non ritenendosi probanti un danno permanente le visite dell'ottobre-dicembre 2021.
Infine, parte attrice ha contestato la CTU, evidenziando che il dr. ha riferito Per_2 che il danno al rachide cervicale “non è obiettivabile”, ma lo ha poi quantificato in un punto percentuale.
La contraddizione eccepita dalla è inesistente: il danno non “obiettivabile” Pt_1 per mezzo di strumentazione non è necessariamente inesistente e nel liquidare 1% il CTU ha tenuto conto delle conseguenze permanenti patite dal soggetto, esistenti sebbene non obiettivabili per mezzo di esame strumentale.
Del resto, la valutazione del medico-legale è stata resa in ben 6 punti, senza alcuna indicazione specifica e alcun richiamo a fonti e tabelle a conforto.
Il CTU è stato chiamato a chiarimenti per ben due volte e ha precisato in ogni aspetto la risposta al quesito, che la scrivente ritiene pertanto di condividere pienamente.
Conclusivamente, il danno è quello riconosciuto come da CTU: “può calcolarsi la durata della inabilità temporanea in giorni quindici al 75% ed in giorni a parziale, quindici mediamente al 50%. Ulteriori giorni trenta vanno calcolati al 25%. Poiché il disturbo acuto da stress si è cronicizzato ed è stato valutato come postumo permanente non vi sarebbe temporanea da calcolare se non ulteriori centoventi gg. al dieci per cento.
.. Nella specie, questi consistono nella presenza della due ricostruzioni della corona di due elementi dentari che integrano, generosamente un danno biologico dell'uno per cento unitamente alla allegata cervicalgia;
ovviamente è da tenere in conto
l'ammontare delle spese attuali e future di rifacimento delle corone. Ebbene, esse
12 vanno rinnovate fino a 75 anni, come da linee guida della andi proof del 2016, ogni sei-sette anni per un importo a ricostruzione di 120 cadauna per 8 volte, per un totale di 2.160 euro. Inoltre, residua un Lieve disturbo da stress post traumatico in militare in servizio dell'esercito italiano (vedi relazione Dott. ). Persona_3
...
Le spese sostenute dall'infortunata ed in atti allegate risultano congrue e pertinenti:
- N. 5 fatt. della dott.ssa (Odontoiatra) per un importo Persona_7 complessivo di € 346,00 → spesa congrua da sottrarre ai 2.160 euro calcolati;
N. 4 fatt. del dott. D. (Ortopedico) per un importo complessivo di € 720,00; Per_8
N. 3 fatt. di (FKT) per un importo complessivo di € 1.326,00 → spesa Persona_9 congrua.
N. 1 fatt. della dott.ssa (psicologa) per un importo di € 350,00 → Persona_10 spesa congrua;
N. 1 scontrino di Federsanitaria per un importo di € 24,90 → spesa congrua;
N. 1 scontrino di Farmacia Verardi snc per un importo di € 24,70 → spesa congrua;
N. 1 fatt. del dott. (Psicologo) per un importo di € 202,00 Persona_6
→ spesa congrua
N.
1. Fatt. di Ospedale di Gallipoli per copia CD per un importo di € 10,00 → spesa non pertinente poiché non ai fini di cura. ...
CONCLUSIONI. Ad analoghi quesiti, con motivato parere, possiamo rispondere:
• in conseguenza dell'incidente stradale in oggetto ebbe a riportare: Parte_1 trauma cranio-facciale e del rachide con interessamento di 1.1. e 3.2. in trauma della strada con decesso di passeggera.
• La durata della inabilità temporanea può calcolarsi in giorni quindici al 75% ed in gg. quindici mediamente al 50%. Ulteriori giorni trenta vanno calcolati al 25%. Poiché il disturbo acuto da stress si è cronicizzato ed è stato valutato come postumo permanente non vi sarebbe temporanea da calcolare se non ulteriori centoventi gg. al dieci per cento.
• Residuano postumi globalmente valutabili come danno biologico nella misura del per sette per cento che non incidono apprezzabilmente sulla specifica capacità lavorativa di militare dell'EI”.
Si procede dunque alla determinazione del danno non patrimoniale, secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano.
13 Prima di individuare il quantum da liquidare a titolo di IP, tuttavia, devono compiersi alcune precisazioni in merito al danno morale e alla personalizzazione, in ragione di quanto richiesto da parte attrice.
Si ricorda che le Tabelle del Tribunale di Milano sono strutturate in modo tale da comprendere una componente standard di personalizzazione, applicabile nella generalità dei casi, secondo l'orientamento omnicomprensivo espresso dalle Sezioni
Unite dell'11.11.2008, e una ulteriore percentuale di personalizzazione, da applicare ove l'attore dimostri di aver subito una modifica delle proprie abitudini di vita ed un patimento morale superiori a ciò che può presumersi in base al mero dato del punto percentuale.
Ciò comporta la possibilità di riconoscersi una personalizzazione solo nel caso in cui la persona danneggiata alleghi e dimostri di aver subito un danno specifico, che non è comunemente riconducibile alle conseguenze patite da un soggetto della stessa età e con le stesse invalidità.
Il danno morale, poi, è diverso da quello psichico, che rappresenta una lesione dell'integrità psichica della persona ed è suscettibile di valutazione medico-legale.
Nel caso specifico, dunque, la avrebbe dovuto allegare e provare conseguenze Pt_1 ulteriori e diverse rispetto a quelle che una ragazza di 19 anni subisce per effetto del disturbo post-traumatico da stress, in quanto tali conseguenze sono già insite nella liquidazione proposta nelle Tabelle del Tribunale di Milano.
L'attrice, tuttavia, ha del tutto omesso di allegare e di provare elementi specifici che possano rendere motivata una personalizzazione distinta, in aggiunta alla componente morale e da limitazione alla vita di relazione già riconosciuta nella
Tabella del Tribunale di Milano.
Peraltro, nelle allegazioni la si è soffermata sul danno psichico, ha richiamato Pt_1
i principi giuridici in tema di danno morale, ma ha poi chiesto anche la personalizzazione massima (all. 15 della citazione), senza alcuna allegazione.
Tutte le conseguenze rilevanti sono già state incluse nel PTDS e nella componente morale a esso connessa, con la conseguenza che il danno è liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
14 Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 10% 120
Danno biologico risarcibile € 13.313,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 16.641,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 10% € 13.800
Totale danno biologico temporaneo € 16.818,75
Totale generale: € 33.459,75
Gli importi di cui sopra, relativi al danno da IT e da IP, sono stati calcolati secondo valori attuali. Su tali somme sono dunque dovuti interessi in misura legale, dalla data odierna al soddisfo. Gli importi devono poi essere devalutati alla data dell'evento e di anno in anno rivalutati secondo l'indice ISTAT, con applicazione degli interessi in misura legale sull'importo di anno in anno rivalutato, dall'evento ad oggi.
L'attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, passato e futuro, per le spese sostenute e da sostenere.
Come già evidenziato, il CTU ha riconosciuto come congrue alcune delle spese, escludendo tuttavia le spese odontoiatriche per il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Il danno patrimoniale è dunque il seguente
“N. 4 fatt. del dott. (Ortopedico) per un importo complessivo di € 720,00; Per_11
N. 3 fatt. di (FKT) per un importo complessivo di € 1.326,00 ; Persona_9
N. 1 fatt. della dott.ssa (psicologa) per un importo di € 350,00; Persona_10
N. 1 scontrino di Federsanitaria per un importo di € 24,90;
15 N. 1 scontrino di Farmacia Verardi snc per un importo di € 24,70;
N. 1 fatt. del dott. (Psicologo) per un importo di € Persona_6
202,00”, per un totale di € 2.647,60.
Tale importo deve essere rivalutato ad oggi, secondo l'indice ISTAT, dall'esborso alla data odierna. Gli interessi andranno poi calcolati secondo il criterio sopra indicato per il danno non patrimoniale.
La domanda è accolta nei limiti indicati.
Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiché l'attrice ha chiesto la condanna solo nei confronti della Compagnia, si dispone in tal senso;
nulla sulle spese della contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2818/23 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accertato e dichiarato il trasporto di sulla vettura tg. DG938LP Parte_1 in occasione del sinistro per cui è causa, condanna al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in euro
33.459,75,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 2.647,60 a titolo di danno da spese mediche, oltre accessori come in parte motiva;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte attrice, liquidate in euro 7.616,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge;
c) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di Controparte_1
Lecce, 01.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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