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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7008 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 25/06/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. SALVATI Parte_1 C.F._1
MARCO.
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliata presso Avv.ra Comunale, che la CP_1 P.IVA_1 rappresenta e difende per procura in atti, con l'avv. RASPINI MASSIMO, VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 - 00100 CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8846/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 18/06/2020.
Conclusioni dell'appellante: “riformare integralmente la sentenza n. 8846/2020 (RG
n. 24123/2018) emanata dal Tribunale di Roma, Sezione Seconda civile, pubblicata il
18/06/2020, non notificata, per le motivazioni rappresentate, e, all'esito, revocare la
1 Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di n. 96180001415 del CP_1
13.2.2018, notificata il 5.3.2018, conseguita al Verbale di Accertamento di Violazione.
N. 73100007209 del 21.5.2013, elevato per violazione dell'art. 15, della L.R. Lazio n.
12/1999, alla luce del venir meno di ogni profilo d'illiceità imputabile nella condotta dell'appellante, stante la sopraggiunta normativa regionale richiamata in atti, in virtù della quale l'appellante ha reso regolare la propria posizione contrattuale. Dichiarare di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
Vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “rigettare l'appello proposto, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8846/2020. Con spese secondo giustizia”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile.
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Parte_1 amministrazione di proponendo opposizione avverso la CP_1 determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 96180001415 del 13/02/2018, emessa da in seguito al verbale di accertamento n. 73100007209 del giorno CP_1
21/05/2013, elevato per violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n.12 del 1999, per l'importo di euro 26.000,00, cioè per aver occupato “sine titulo”
l'immobile di proprietà dell sito in via Andrea Doria, 79, sc. E, int. 3. CP_2 si costituiva in giudizio, contestando l'avversa opposizione. Prima della CP_1 conclusione del giudizio, instauratosi con la opposizione alla Determina Dirigenziale di cui sopra, era stata emessa la sentenza n. 8722/2020, con la quale il Tribunale civile di Roma aveva accertato l'occupazione “sine titulo” dell'immobile in questione, e per l'effetto aveva confermato il diritto dell ad intimare lo sgombero CP_2 dell'immobile occupato. Pertanto, il Giudice di primo grado, dopo aver appurato che l'occupazione “sine titulo” dell'immobile, da parte della fosse stata già accertata nella sentenza n. Pt_1
8722/2020 del Tribunale civile di Roma, rigettava – con sentenza n. 8846/2020 - il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la sanzione di cui alla D.D.I. opposta.
La ha impugnava detta sentenza innanzi a questa Corte. Pt_1
L'appello è fondato sul seguente motivo: 1.”Erronea applicazione di legge. Sopravvenienza di normativa di regolarizzazione per legge regionale”. Ciò in relazione alla normativa regionale concernente le situazioni abitative di edilizia residenziale pubblica, del 27 febbraio
2020, che aveva portato alla regolarizzazione di alcune situazioni abitative aventi determinati requisiti – e tra di esse rientrando la posizione dell'odierna appellante. 2 Alla luce poi, dell'orientamento del foro territoriale di Roma, secondo cui l'occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche se non munito di contratto a suo nome, non può essere destinatario di una sanzione amministrativa per occupazione senza titolo, purché sia conosciuto dall'ente gestore (nel caso di specie, sotto la qualificazione di “ospite”), pertanto la spiegata opposizione alla ingiunzione amministrativa doveva a tal punto essere accolta.
*****
Con il proprio atto, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello per i seguenti motivi:
-la sopravvenienza normativa, rappresentata dalla Legge Regionale del 27 Febbraio
2020 comportava la regolarizzazione di talune situazioni abitative tra cui quella dell'odierna appellante che all'uopo aveva presentato domanda di sanatoria, non era da considerarsi rilevante poiché, anche qualora la domanda di sanatoria presentata dalla conoscesse favorevole esito, produrrebbe i propri effetti pro futuro, senza Pt_1 essere, tuttavia, in alcun modo, idonea a sanare l'illecita occupazione intervenuta tra il
2013 ed il 2020, ed anzi, al contrario, la presentazione della domanda di regolarizzazione denotava e comprovava non solo l'abusività dell'occupazione, ma anche la consapevolezza di tale illecito, ed infatti, la Determinazione Dirigenziale, oggetto di opposizione in primo grado, si fondava sul verbale di accertamento attestante l'abusiva occupazione già nell'anno 2013;
-in alcun modo, del resto, rilevava la circostanza che la avesse continuato a Pt_1 soddisfare i canoni e le bollette/fatture relative all'alloggio, infatti ai sensi dell'art 15, comma 5 della legge regionale n. 12 del 1999, “i soggetti di cui al comma 3 – ovvero anche gli occupanti “sine titulo” -, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c)”; sottolineava la amministrazione che la Determinazione Dirigenziale, adottata in forza del verbale di accertamento, risalisse al 2013 – data coincidente, per l'appunto, con il decesso di , originaria avente titolo – per cui era inconfutabile Persona_1 che non avesse adottato alcuna condotta riconducibile all'acquiescente CP_1 conoscenza dell'occupazione. Ciò in forza del consolidato principio secondo cui la Pubblica Amministrazione agisce unicamente con il filtro della forma scritta “ad sustantiam”;
-si evidenziava sempre dalla amministrazione capitolina, poi, che un eventuale comportamento di acquiescenza sarebbe in ogni caso accertabile, in astratto, nei confronti dell'ente territoriale e non nei confronti di che, nel CP_2 CP_1 caso di specie, risultava titolare del solo potere di irrogare la sanzione prevista dall'art
15 Legge Regionale 12/1999;
3 concludendosi, infine, da , che anche nel caso di esame positivo della CP_1 domanda di regolarizzazione presentata dall'odierna appellante, la stipula del contratto di locazione era altresì subordinata all'accettazione del piano di rateizzazione delle indennità dovute, per cui la regolarizzazione allo stato, oltre che non incidere sulla irrogazione della sanzione, era tutt'altro che certa”.
*****
L'appello è stato deciso all'udienza del 25/06/2025, dopo discussione dei procuratori delle parti, con lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In ordine alla possibilità per il di emettere la sanzione per occupazione CP_3 illegittima e senza titolo di immobile di ERP, la circostanza dell'avvenuto CP_2 inoltro di una domanda di sanatoria o regolarizzazione da parte dello occupante, ai sensi della sopravvenuta legge regionale citata del 27 febbraio 2020, anche se sia stata dichiarata, come nella specie, ammissibile, non incide sulla posizione di occupante abusivo per il periodo pregresso, ed oggetto della sanzione comminata, ed ancora oggetto dello odierno giudizio.
Ciò soprattutto nei casi in cui l'occupante non possa vantare alcuna posizione rilevante ai fini della normativa di settore, in quanto non trattavasi di componente del nucleo familiare della originaria assegnataria dell'immobile, tale , ma di Persona_1 soggetto che si qualificava semplicemente come “ospite” della stessa, senza che alcuna conferma sul punto abbia espresso la assegnataria (vedi Cass.549/23).
La sopravvenienza normativa, rappresentata dalla Legge Regionale del 27 Febbraio
2020, finalizzata alla regolarizzazione di talune situazioni abitative, tra cui quella dell'odierna appellante, che all'uopo aveva nell'anno 2020 presentato domanda di sanatoria, allo stato dichiarata ammissibile, non è rilevante ai fini di cui alla legittimità della D.D.I. emessa dalla amministrazione.
Infatti, anche qualora la domanda di sanatoria presentata dalla conoscesse Pt_1 favorevole esito, produrrebbe i propri effetti “pro futuro”, senza esser, tuttavia, in alcun modo, idonea a sanare l'illecita occupazione intervenuta tra il 2013 ed il 2020. Anzi, al contrario, la presentazione della domanda di regolarizzazione denota e comprova non solo l'abusività dell'occupazione ma anche la consapevolezza di tale illecito.
Infatti, la Determinazione Dirigenziale, oggetto di opposizione in primo grado, si fondava sul verbale di accertamento attestante l'abusiva occupazione da parte della riscontrata dalla Polizia Municipale a seguito del sopralluogo effettuato dagli Pt_1 operanti nell'anno 2013.
4 In alcun modo, del resto, rileva la circostanza che la abbia continuato a Pt_1 soddisfare il pagamento dei canoni (dal 2020) e le bollette/fatture relative all'alloggio.
Si consideri, infatti, che, ai sensi dell'art 15, comma 5 della legge regionale n. 12 del 1999, “I soggetti di cui al comma 3 – ovvero anche gli occupanti “sine titulo” -, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c)”. Si evidenzia, comunque, che un eventuale comportamento di acquiescenza sarebbe, in ogni caso, accertabile, in astratto (non comunque nella specie, in assenza di qualunque comunicazione sul punto della assegnataria dell'alloggio), nei confronti dell'ente territoriale (ai fini del rilascio dell'immobile), e non nei confronti di CP_2 [...]
che, nel caso di specie, è il titolare del potere di irrogare la sanzione prevista CP_1 dall'art 15 Legge Regionale 12/1999.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe resa tra le parti CP_1 dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello,
b) condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese di lite del grado, che, si liquidano in euro 3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/06/2025.
il Consigliere Estensore il Presidente
dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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