Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 6245/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6245/21 R.G.
P R O M O S S A D A
Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo Daniele Parte_3 parte ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tosi e dall'avv. Maria Giovanna Conti parte convenuta
* * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di
1
fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”);
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme già corrisposte per i periodi di ferie goduti dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2020 e quello spettante in forza dei criteri indicati in ricorso e così:
- per il ricorrente , € 9.449,63 o, in subordine, nei limiti della Parte_1 prescrizione, dal novembre 2015, € 6.023,21 (doc. 09 A);
- per il ricorrente , € 10.420,72 o, in subordine, nei limiti della Parte_2 prescrizione, dal novembre 2015, € 6.793,74 (doc. 09 B);
- per il ricorrente , € 6.750,67 o, in subordine, nei limiti della Parte_3 prescrizione, dal maggio 2016, € 4.365,81 (doc. 09 C); (con riserva di nuova azione per quanto maturato dal gennaio 2021) o nella diversa altra misura ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie di cui ciascun ricorrente ha goduto dopo il dicembre 2020 e godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre aumento 30% previsto per i collegamenti ipertestuali dall'art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014, ulteriore aumento del 30% per l'ulteriore ricorrente (decreto Ministero Giustizia 8.3.2018 n. 37), rimborso spese generali 15%, spese successive occorrende, con distrazione delle stesse in favore del legale Antistatario;
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in via subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 9.11.2015 (sig.ri e ) e 31.5.2016 (sig. ; Pt_1 Pt_2 Pt_3
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 26 novembre 2021, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, esponendo che:
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- sono dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnati sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise e svolgendo attività amministrativa;
- durante lo svolgimento dell'attività di condotta, nel periodo di assenza dalla residenza di servizio, il macchinista non ha necessità di effettuare spese vive, perché gli vengono pagati dall'azienda il pasto e, quando effettua un Riposo Fuori Residenza (RFR, art. 27 CCNL), anche l'alloggio, così come le spese di trasporto per raggiungere la località dove è ubicato l'hotel, risultando quindi di altro genere l'indennità che viene riconosciuta per ogni ora di assenza dalla residenza;
- le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata1;
- in particolare, l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto da € 1,30 a € 2,20 orarie (e sino a € 3,20 orarie nel caso di servizi all'estero o in zone di confine), mentre, l'art. 31 del Contratto Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto 5)2;
- durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie;
- la società non eroga, tuttavia, gli elementi variabili e accessori variabili sopra indicati, generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dai ricorrenti nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5);
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- deve essere, quindi, accertato il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ciascun giorno di ferie goduto con una somma pari alla retribuzione giornaliera media percepita nei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento sia alla componente fissa, sia alle componenti variabili;
- in questo senso, le differenze retributive maturate dai lavoratori, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore del CCNL mobilità del 20 luglio 2012 a tutto il 2020, risultano pari a: (a) per il ricorrente , Parte_1
€ 9.449,63 o, in subordine, nei limiti della prescrizione, dal novembre 2015, € 6.023,21; (b) per il ricorrente
[...]
, € 10.420,72 o, in subordine, nei limiti della Parte_2 prescrizione, dal novembre 2015, € 6.793,74; (c) per il ricorrente , € 6.750,67 o, in subordine, nei limiti Parte_3 della prescrizione, dal maggio 2016, € 4.365,81.
Costituendosi in giudizio con memoria del 25 gennaio 2022, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina contenuta nei contratti applicati e sostenendo la legittimità delle previsioni contrattuali in materia di retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale. All'udienza del 7 giugno 2023 rilevato che la decisione del presente giudizio dipende dalla risoluzione di questioni che sono state decise da questo Tribunale ai sensi dell'art. 420bis c.p.c. con la sentenza n. 103/2023 in relazione alla quale pende giudizio di Cassazione e che sussistono anche nel presente giudizio tutte le esigenze che integrano la ratio dell'art. 420 bis c.p.c., veniva disposta la sospensione del giudizio. Con ricorso in data 14 gennaio 2025 parte ricorrente, dato atto dell'avvenuto deposito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 34088/24, in data 23 dicembre 2024), riassumeva il giudizio. II
In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le circostanze allegate in ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita e, quindi, è da ritenere pacifico in causa che: 1. (a) il sig. è stato assunto nel Gruppo Ferrovie dello Pt_1
Stato il 29.7.2002 e attualmente è assegnato alla Direzione Business Regionale – Direzione Regionale Piemonte - Condotta RI;
(b) il sig. è stato assunto nel Pt_2
Gruppo Ferrovie dello Stato il 5.5.1995 e attualmente è assegnato alla Direzione Business Regionale – Direzione
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Regionale Piemonte - Condotta RI;
(c) Il sig. è Pt_3 stato assunto nel Gruppo Ferrovie dello Stato l'11.11.1987 e attualmente è assegnato alla Direzione Business Regionale – Direzione Regionale Piemonte - Condotta Bussoleno;
2. tutti i ricorrenti svolgono le mansioni di macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento;
3. percepiscono una retribuzione inferiore nei giorni in cui sono in ferie rispetto quelli in cui sono in servizio, in modo particolare è riconosciuta loro l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera nell'importo fisso di € 12,80, ma non quella a titolo di compenso per "assenza dalla residenza" di cui all'articolo 77. 2. 1 dei C.C.N.L. del 2012 del 2016, né quella a titolo di indennità di riserva.
III
In linea di diritto, in applicazione del disposto dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc, si rileva che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente nel presente giudizio, sono già state oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia3 che, in vicende identiche, hanno univocamente ritenuto fondato il ricorso sulla base del seguente percorso argomentativo, confermato anche dalle ulteriori novità giurisprudenziali cui si farà riferimento nel corpo della seguente motivazione:
1. l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro;
2. il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina
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l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3. la Corte di Giustizia ha poi precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003: a) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 Persona_1
e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, Per_2
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018); b) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff e altri, punto 58); c) in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60); d) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
e) pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri, punto 21); f) in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate" allo status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza;
Per_2
4. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/19 del 17 maggio 2019 (e con le successive Cass. Sez. L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023), ha affrontato la questione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie in relazione alla normativa e alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento all'incidenza su di essa delle voci retributive variabili;
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5. la Suprema Corte ha così precisato che in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore;
6. con riguardo alla nozione di retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie, nella citata sentenza la Cassazione (n. 13425/19), ha chiarito che è compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità intercorrente tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le sue mansioni nonché di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE;
7. alle medesime conclusioni si è giunti anche alla luce delle ulteriori pronunce della Corte di Cassazione che hanno riguardato casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio. In particolare, appare opportuno richiamare quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 34088/2024 del 27 novembre 2024, la quale, avendo riguardo alle medesime previsioni contrattuali impugnate nel presente procedimento (artt. 31 par. 6 CCNL 2012 e 30 par. 6 CCNL 2016), ha così chiarito: la disposizione ritenuta invalida si limita ad indicare, mediante un rinvio all'art. 68 dello stesso contratto collettivo, gli elementi della retribuzione che vanno a comporre il trattamento economico del dipendente durante le ferie, ma l'eventuale violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, prospettata dal primo giudice, non può prescindere – con nesso di pregiudizialità necessaria - dalla valutazione della disciplina delle specifiche clausole contrattuali collettive che prevedono quegli emolumenti che i lavoratori lamentano non essere computati nel trattamento economico delle ferie. Infatti, solo l'esame concreto di tali clausole può consentire al giudice di merito di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_2 C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed
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incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (cfr. Cass. n. 13425 del 2019);
8. analogamente, Cass. n. 13932/2024 del 20 maggio 2024, tra le altre, ha così osservato: “Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022) […] Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021);
9. nella medesima pronuncia (Cass. n. 13932/2024), con riferimento alle specifiche indennità oggetto del presente giudizio: “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco
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della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch
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cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”;
10. alla luce dei principi ora richiamati si ritiene che anche nel caso di specie l'indennità di utilizzazione/condotta, l'indennità di riserva e il compenso per l'assenza dalla residenza debbano essere considerati come intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni di macchinista svolte dai ricorrenti in funzione di compenso degli specifici disagi derivanti da tali mansioni ovvero siano correlati allo status professionale o personale dei medesimi;
11. con riguardo all'indennità per assenza dalla residenza l'articolo 77, secondo comma, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, stabilisce che “2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore ai 30 minuti. Ove la somma delle frazioni pari o inferiore a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a). Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei
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trattamenti di cui al presente punto 2, comprensiva della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2. 1, lettera c), sesto alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo. Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL. [...] 2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto"; 12. L'indennità di utilizzazione professionale prevista per il personale di macchina, composta da una parte fissa e da una parte variabile, da ultimo è stata disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016, a mente del quale
“per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1 settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo a terra”; 13. il predetto articolo del contratto aziendale stabilisce altresì che: “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50”;
14. il C.C.N.L. 2016 prevede che per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometriche di cui alla tabella B.
15. quindi, tanto l'indennità di assenza dalla residenza quanto l'indennità di utilizzazione professionale – nella quale sono confluite l'indennità di condotta, attribuita al macchinista per la guida del treno, e l'indennità di riserva attribuita al medesimo per le giornate in cui è a disposizione senza servizi assegnati – sono prive del carattere della occasionalità e della funzione di rimborso spese, sono intrinsecamente connesse
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alle mansioni svolte dai macchinisti e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte4, sono corrisposte con continuità;
16. peraltro, l'indennità per assenza dalla residenza ha la funzione di compensare non già una modalità di svolgimento della prestazione connessa al luogo di lavoro, bensì il disagio derivante da una qualità intrinseca alla mansione ovvero l'assenza di un luogo fisso di lavoro e il fatto di essere sempre in viaggio, lontano dalla propria sede, mentre l'indennità di condotta è compensativa di una qualità intrinseca alla mansione di macchinista, poiché il compito qualificante del macchinista è la condotta del treno, di cui il medesimo è responsabile, e tale attività evidentemente può essere svolta solo a bordo del treno. Inoltre, la voce retributiva in oggetto è anche compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione5;
17. anche l'indennità di riserva non è volta compensare alcun disagio connesso alla prestazione lavorativa, ma solo una modalità temporanea di attesa funzionale all'eventuale svolgimento della prestazione. Infatti, il servizio di riserva è considerato dal C.C.N.L. come lavoro effettivo e fa anch'esso parte delle mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell'oggetto primario dell'attività aziendale, per cui in caso di imprevista carenza di personale viaggiante deve esserci un lavoratore già presente nell'impianto, pronto a sostituirlo;
18. paiono pertinenti anche le osservazioni rese in vicenda analoga da Trib. Napoli, sez. lav., n. 29/2025 del 04.01.2025, secondo cui la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale;
si afferma infatti che tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta decisiva –
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non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto, come chiarito da Cass. n. 13932/2024, deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione (come eccepito dalla società convenuta), ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso dello scrivente, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile;
19. nel presente giudizio anche a seguito della sua riassunzione, non sono state allegati elementi di fatto né svolte considerazioni di diritto sufficienti a superare le ragioni esposte nei citati precedenti ed ora sinteticamente illustrate;
20. per tutto quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
21. con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro"6. Conseguentemente deve essere confermato come la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un
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regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
22. nel presente giudizio non sono state allegati elementi di fatto né svolte considerazioni di diritto sufficienti a superare le ragioni esposte nei citati precedenti ed ora sinteticamente illustrate;
23. in conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto;
24. con riguardo alla quantificazione delle voci retributive richieste7, devono essere richiamate le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di RI8, a seguito del rinvio operato da Corte di Cassazione9, particolarmente pertinenti nel caso di specie ove gli importi richiesti sono stati quantificati da parte ricorrente sulla base dei giorni effettivi: ribadisce Controparte_1 poi la propria contestazione dei conteggi attorei, sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie. La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le
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effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità; tale orientamento trova conferma in ulteriori condivisibili pronunce di merito10; 25. pertanto, è condannata all'immediato CP_1 pagamento a favore dei ricorrenti degli importi lordi, così come chiesti in ricorso, oltre accessori di legge.
III
Le spese di causa seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore anticipatario. In considerazione del mancato funzionamento dei link ipertestuali, tuttavia, non può essere concessa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014. Deve essere, invece, tenuto 10 Trib. Roma n. 7036/2024 del 14.06.2024 in vicenda del tutto analoga: 10. Relativamente al quantum, di poi, la parte convenuta ha contestato il valore della IUP aggiuntiva che era stato ricavato dividendo il totale del percepito in stato di presenza, per le giornate di presenza inferiori alle 26, su cui si basa la retribuzione mensile, dovendosi invece considerare il divisore 26 (e non 22), per ottenere un importo corrispondente alla media matematica, spettante nel periodo di ferie, per come previsto dal CCNL (art. 68) per la retribuzione ordinaria. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze, deve considerarsi che il riconoscimento giudiziale delle pretese deve limitarsi al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali in quanto al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216). 10.2. Le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva, tuttavia, equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015,
, C-155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali Persona_3 retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01; Cass. sent. n. 14089/2024). 10.3. Il calcolo effettuato dalla parte ricorrente pertanto deve ritenersi corretto tenuto presente anche che, per come affermato anche da precedenti di merito richiamati dalla parte ricorrente, la tematica in esame afferisce al calcolo del valore medio delle componenti variabili della retribuzione, diverse per entità e quindi che il calcolo di tale media per essere inserito nel calcolo della retribuzione feriale deve riferirsi ad un valore standard (e non a quello previsto dalla disposizione collettiva richiamata riferentesi a componenti fisse della retribuzione). 10.4. Nell'odierna fattispecie i ricorrenti hanno ricavato il valore medio considerando il riferimento al totale annuo delle somme percepite a titolo di indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza, dividendo tale somma per le giornate di presenza in servizio;
tale risultato (valore medio per ogni giornata) è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie goduti nell'anno, con sottrazione del percepito.
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conto dell'aumento previsto dal D.M. 37/2018, avuto riguardo della pluralità dei soggetti rappresentati in giudizio.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto dei ricorrenti al computo del compenso per assenza dalla residenza, dell'indennità di riserva/ disponibilità/traghetto e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'articolo 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 2016 nella retribuzione dovuta durante le ferie;
dichiara tenuta e condanna all'immediato CP_1 pagamento a favore di: Pt_1 Parte_1 dell'importo lordo di €. 9.449,63, oltre accessori di legge;
dell'importo di € 10.420,72, Parte_2 oltre accessori di legge;
dell'importo di € Parte_3
6.750,67, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (26 novembre 2021), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
dichiara tenuta e condanna all'immediato CP_1 pagamento della somma di €. 6.745,60, oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
RI, 27 marzo 2025
Il giudice del lavoro Marco Nigra
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 02 e 03 ric. 2 Cfr. doc. 04 e 05 ric. 3 Cfr. le sentenze prodotte con il ricorso del 26.11.2021 e le note autorizzate, ex multis: Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 13425 del 17.5.2019; Sentenza Corte di Giustizia Europea, Williams e altri, C-155/10 del 15.9.2011; Corte d'Appello MI, Sezione Lavoro n. 684 del 2.7.2019; Cassazione n. 22401 del 15.10.2020; Trib. MI n. 207 del 29.3.2021 c. Mercitalia;
Trib. MI n. 447 del 8.3.2021 c. ; Corte Appello MI 19.4.2021; Corte Appello MI n. CP_1 719 del 25.5.2021; Corte Appello MI n. 32-2020; Trib. MI (Di Leo) n. 932 del 31.3.2021 c. RD;
Trib. RI (Filicetti), n. 767 del 13.7. 2021; Corte d'Appello MI n. 730 dell'11.10.2022; Corte d'appello MI n. 814 del 19.10.2022; Trib. Roma n. 4221 del 12.9.2022; Trib. Roma n. 8810 del 25.10.2022 4 Cfr. doc. 01 A, B, C ric. 5 Così Cass. n. 13932/2024, precedentemente citata: “L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023)” 6 Cfr. Cassazione civile sez. lav. - 06/09/2022, n. 26246, confermata in numerose proncunce successive: Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022 7 Derivanti dai conteggi di cui ai docc. 09 A, B, C ric. (in corrispondenza con le informazioni di cui ai listini paga, docc. 01 A, B, C). 8 Corte Appello RI, sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 463, RG 265/24. 9 Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2024, n. 14089.