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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 767 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 14.3.2024 conveniva l' innanzi il Tribunale Parte_1 CP_1 di Agrigento esponendo di aver subito in data 8.7.2016 un infortunio sul lavoro
(prot. n. 514276354) a seguito del quale veniva riconosciuta dall'Istituto una CP_1 percentuale relativa alla menomazione pari al 68%, innalzata al 75% in fase di opposizione;
tale percentuale veniva confermata anche nelle successive visite di revisione del 2.8.19, 22.10.21 e 2.5.2023 Alla luce dell'asserito aggravamento dei postumi, proponeva istanza di opposizione avverso il provvedimento relativo all'ultima visita di revisione, chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale per la rideterminazione del danno permanente nella misura dell'80%. All'esito del rigetto dell'Istituto comunicato con provvedimento del 15.9.2023, il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di: “ritenere e dichiarare che al ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorsogli, devono essere riconosciuti postumi invalidanti in misura del 80% o comunque superiori a quanto accertato dal' CP_1
(75%), con diritto alla relativa rendita prevista dalla legge a far data dalla visita
1 di revisione del 02/05/2023 ed in conseguenza condannare l' in persona CP_1 del Direttore pro-tempore della sede di Agrigento, a corrispondere al ricorrente la rendita relativa all' 80% dalla data della vista di revisione del 02/05/2023 od in subordine a quella superiore al 75% a partire dalla data della visita di revisione o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., con gli arretrati e gli interessi come per legge ed oltre le spese, competenze e onorario del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli interamente anticipati e da porre a carico come per legge”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con sentenza all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti il perito nominato ha spiegato come le lesioni conseguenti all'infortunio subito in data 8.7.2016 avessero determinato una tetraparesi, con residua paraparesi agli arti inferiori e limitazioni funzionali all'arto superiore destro, nonostante il trattamento riabilitativo effettuato,
e, alla luce di quanto emerso nel corso dell'esame clinico, ha riscontrato in capo al ricorrente: “Grave trauma cranio-encefalico esitato in disturbi delle funzioni cognitive e del tono dell'umore, emianopsia laterale omonima sn e diplopia,
2 paraparesi arti inferiori e piede cadente a dx. Esiti di fratture costali multiple con volet costale sn e plurime contusioni polmonari. Esiti di frattura scomposta 1/3 medio omero dx trattata con chiodo endomidollare e del 1/3 distale ulna dx”.
Il CTU ha quindi quantificato il danno biologico complessivo sulla base delle tabelle allegate al D.L. 38/2000, attribuendo le seguenti valutazioni percentuali: trauma cranio-encefalico con disturbi cognitivi e dell'umore 8%; emianopsia omonima sinistra 9%; paraparesi 50%;
esiti di fratture costali multiple 5%;
esiti di frattura omero destro 3%;
esiti di frattura ulna destra 6%; mezzi di sintesi in sede 2%;
esiti cicatriziali 6%.
Ha quindi concluso attribuendo al ricorrente una percentuale di danno biologico complessiva, calcolata in cumulo, pari al 78%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
spese di CTU in capo ad come da separato decreto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara che la percentuale di danno biologico correlata ai postumi presentati dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio in data
8.7.2016 è pari al 78%; condanna a corrispondere quanto dovuto a titolo di rendita, oltre interessi, CP_1 dedotto quanto già versato;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00, oltre CP_1 spese, IVA e CPA, da distrarsi.
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 14/10/2025
Il Giudice
GE Di FA
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