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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2303/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2303/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI DOMIZIO ROSSELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. SABATINI LORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 18/08/2019 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in Vacri.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 14/01/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
Con
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto: la IG.ra Parte_1
in Pescara alla via Cetteo Ciglia n. 32 nella casa già adibita ad abitazione
[...] familiare, ed il IG. alla via Sterpara n. 10 in Vacri (CH) con Controparte_1
obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
B) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che avranno Per_1 Per_2
un ruolo paritario nel provvedere alle scelte educative, sociali, morali ed economiche degli stessi.
I coniugi, pertanto, concorderanno gli aspetti riguardanti l'educazione e l'istruzione dei figli, la loro salute ed in genere tutto quello che concerne la loro crescita fisica e psichica, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente da ciascun genitore.
C) e vivranno in via prevalente con la madre presso la casa già Per_1 Per_2
adibita a residenza familiare sita in Pescara alla via Cetteo Ciglia n. 32, che viene assegnata alla IG.ra con tutto quanto in essa contenuto (mobili, Parte_1
arredi e suppellettili) e con le relative pertinenze (garage).
Il IG. preleverà i soli effetti personali e quanto di sua esclusiva Controparte_1
proprietà entro giorni trenta dalla pronuncia della separazione coniugale.
D) Il padre, potrà tenere con sé i figli con ampia libertà, previo accordo con la madre e secondo le esigenze dei minori.
pagina 3 di 10 In caso di disaccordo, il padre potrà tenere i piccoli il mercoledì pomeriggio dalle ore
16.00 (dalla uscita dall'asilo) alle ore 21.00 inclusa la cena, ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 (incluso il pernotto del sabato e la cena della domenica) o, in alternativa, dalla domenica alle ore 9.00 sino al lunedì mattina accompagnandoli direttamente all'asilo (incluso dunque il pernotto della domenica).
La scelta del pernotto (sabato o domenica) verrà tempestivamente comunicata dal padre alla madre entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì.
E) e trascorreranno le Festività Natalizie, ad anni alterni, con i Per_1 Per_2
genitori secondo il seguente calendario: con un genitore il 24, il 26 ed il 31 dicembre, con l'altro il 25 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio.
Per le Festività Pasquali, e trascorreranno, ad anni alterni, la Per_1 Per_2
Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
F) e trascorreranno il giorno del loro compleanno preferibilmente Per_1 Per_2
con entrambi i genitori;
in caso di mancato accordo tra i coniugi, ad anni alterni con ciascuno di essi.
e trascorreranno, altresì, il compleanno della madre con la stessa. Per_1 Per_2
Allo stesso modo trascorreranno il compleanno del padre con il predetto genitore, anche in aggiunta agli altri giorni già stabiliti.
G) Per gli altri giorni di festa, diversi rispetto a quelli innanzi indicati, i ricorrenti prenderanno accordi di volta in volta, facendo comunque in modo che i figli trascorrano con i genitori dette festività ad anni alterni con ciascuno di essi.
H) Per il corrente anno 2024 i coniugi stabiliscono che e Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre il 24, il 26 ed il 31 dicembre, e con la madre il 25 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio, con alternanza per gli anni successivi.
Per le prossime Feste Pasquali 2025 la madre terrà con sé i figli la Domenica di
Pasqua e il padre il Lunedì dell'Angelo, con turnazione per gli anni successivi.
pagina 4 di 10 I) Per il periodo estivo e trascorreranno con ciascuno dei genitori Per_1 Per_2
due periodi non consecutivi di sette giorni cadauno, dalle ore 9.00 del giorno iniziale alle ore 21.00 di quello finale da concordare tra essi genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo, i minori trascorreranno dall'1 al 7 luglio con un genitore e dall'8 al 14 luglio con l'altro, quindi dall'1 al 7 agosto con il primo e dall'8 al 14 agosto con il secondo, con alternanza per gli anni successivi a cominciare dalla madre.
Durante ciascuno dei suddetti periodi estivi è data facoltà all'altro genitore di tenere con sé i minori per un solo pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.30, previa semplice comunicazione all'altro da effettuare almeno un giorno prima, sempre che i minori non si trovino in vacanza con il genitore cui sono affidati, in luogo diverso dalla residenza di quest'ultimo.
L) Si precisa che i periodi di permanenza previsti per le festività e durante l'estate devono essere tenuti distinti da quelli ordinari, di talché l'alternanza settimanale con le modalità previste al precedente punto D) sarà ripresa senza considerare il giorno o i giorni che i minori hanno trascorso con l'uno o l'altro dei genitori durante le feste o l'estate.
M) Valutate le esigenze dei figli e , il tenore di vita goduto in Per_1 Per_2
costanza di matrimonio, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da essi assunti in relazione anche al tempo che i minori trascorreranno presso ciascun genitore, il IG. si Controparte_1
obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli un assegno mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) pari ad € 600,00 (euro seicento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alla sua quota del 50% dell'assegno unico, di pagina 5 di 10 complessivi € 110,00, che sarà quindi integralmente percepito dalla IG.ra , Pt_1 prestando all'uopo il IG. il suo irrevocabile consenso. Controparte_1
L'assegno di mantenimento sarà versato dal IG. entro il giorno Controparte_1
05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
, la quale provvederà a comunicare al marito il relativo IBAN, con Parte_1
decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
N) I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per i minori, secondo le indicazioni contenute dalle Linee Guida del CNF
29.11.2017, che qui vengono integralmente richiamate.
O) Ai fini delle detrazioni e/o deduzioni fiscali i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
*** *** ***
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere, tra le condizioni di separazione, le attribuzioni patrimoniali di seguito meglio specificate.
P) La IG.ra (C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1989 e residente in [...] trasferisce al IG.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], che accetta, l'intera proprietà del seguente immobile sito in Spoltore (PE) alla via Saline snc, e precisamente:
• fabbricato in corso di costruzione - di cui risultano realizzati: fondazioni, pilastri, solaio e muri perimetrali del piano seminterrato e pilastri e solaio del piano terra - con l'area su cui insiste e circostante scoperta estesa, al lordo del sedime del fabbricato, circa mq. 1.188 (millecentottantotto); confinante con detta via, particelle 963, 1201, 1025 tutte del foglio 33, salvo altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Spoltore in via Saline snc con i seguenti dati catastali: Foglio di mappa 33 Particella 1363 piano S1- T Z.c. U Cat. F3.
pagina 6 di 10 L'unità immobiliare descritta è stata acquistata dalla IG.ra , in data Parte_1
30.12.2021, con atto per Notaio , Rep n. 11080, Racc. n. 7683, Persona_3
registrato in Pescara in data 19.01.2022 al n. 511, serie 1T, trascritto in Pescara il
20.01.2022 ai nn. 763 R.G. e 536 R.P. (all. 14).
La IG.ra dichiara che il predetto fabbricato distinto al Catasto Parte_1
fabbricato di Spoltore Foglio di mappa 33 Particella 1363 piano S1- T Z.c. U Cat. F3
è in corso di costruzione in virtù di:
- concessione Edilizia n. 180/2002 rilasciata dal Comune di Spoltore in data 13 novembre 2002;
- concessione Edilizia in sanatoria n. 16/12 rilasciata dal Comune di Spoltore in data
24 febbraio 2012;
- permesso di Costruire n. 78/2014 rilasciato dal Comune di Spoltore in data 7 novembre 2014;
- proroga di fine lavori al 2 dicembre 2023 rilasciata dal in data Controparte_2
13 novembre 2020 prot. n. 35421;
- SCIA per variante presentata al Comune di Spoltore in data 30 agosto 2021 prot. n.
28486 per diminuzione della cubatura da realizzare fino ad un totale massimo di mc.
627,43 (seicentoventisette virgola quarantatre);
- che lo stesso non è comunque interessato da ulteriori previsioni di sanatoria di cui alla citata legge n. 47/1985;
- che le aree esterne di pertinenza del fabbricato hanno una superficie complessiva inferiore a mq. 5000 (cinquemila).
Le parti dichiarano che lo stato di fatto dell'immobile da trasferire è tuttora corrispondente alla descrizione indicata nell'atto di compravendita per Notaio
del 30.12.2021, come all'uopo certificato dal Geom. Persona_3 [...]
, giusta attestazione che si produce (all. 16). Parte_2
pagina 7 di 10 La IG.ra , quale intestataria dell'immobile oggetto di trasferimento, Parte_1
si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che lo raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom.
in cui si certifica che l'immobile sopra descritto è conforme nei Parte_2
dati di identificazione e non contiene difformità rilevanti ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione (all.
13-16).
La IG.ra , prestando le garanzie di legge, trasferisce l'immobile, Parte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il
Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di pagina 8 di 10 avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
La IG.ra dichiara che, in ragione del mercato immobiliare attuale, il Parte_1
valore dell'immobile da trasferire è pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), come all'uopo certificato dal Geom. , giusta attestazione che si Parte_2
produce (all. 16).
In ragione di quanto pattuito al paragrafo P) del presente atto, si producono: visura catastale dell'immobile oggetto di trasferimento aggiornata al 5/11/2024 (all. 10), visura storica ventennale dell'immobile oggetto di trasferimento (all. 11), planimetria dell'immobile oggetto di trasferimento (all. 12), attestazione di conformità rilasciata dal Geom. il 5.11.2024 (all. 13), atto per Notaio Parte_2 [...] del 30.12.2021 trascritto in Pescara il 20.01.2022 ai nn. 763 R.G. e 536 Per_3
R.P. (all. 14), ispezione ipotecaria dell'immobile oggetto di trasferimento aggiornata dal 30.12.2021 (all. 15), attestazione di conformità rilasciata dal Geom.
[...]
il 13.12.2024 (all. 16). Parte_2
Tutti gli eventuali oneri amministrativi, fiscali, tributari, spese notarili derivanti dal trasferimento dell'immobile sito in Spoltore (PE) alla via Saline snc distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Spoltore al Foglio di mappa 33 Particella 1363 piano S1 - T Z.c. U Cat. F3 saranno interamente a carico del IG. . Controparte_1
Q) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di €20.400,00 (euro ventimilaquattrocento/00) quale rimborso del prestito erogatogli dalla moglie in costanza di matrimonio.
L'importo innanzi indicato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra IBAN Parte_1
[...] entro trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione.
pagina 9 di 10 R) Il IG. continuerà a pagare integralmente il mutuo gravante Controparte_1
sulla casa familiare sita in Pescara alla via Cetteo Ciglia n. 32, fino ad estinzione dello stesso.
Il IG. continuerà, altresì, a pagare gli oneri condominiali Controparte_1
straordinari concernenti la ex casa familiare, mentre gli oneri condominiali ordinari restano a carico della IG.ra ; quest'ultima, inoltre, si impegna a Parte_1 volturare a proprio nome tutte le utenze dell'immobile sopraindicato, attualmente intestate al IG. , entro il termine di giorni trenta dalla sentenza di CP_1
separazione.
S) I coniugi, tenuto conto delle pattuizioni tra loro intercorse e ad avvenuto adempimento delle stesse, dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione, diritto od azione, di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare ad ogni pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di aver già diviso i beni in comune.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vacri perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2303/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI DOMIZIO ROSSELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. SABATINI LORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 18/08/2019 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in Vacri.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 14/01/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
Con
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto: la IG.ra Parte_1
in Pescara alla via Cetteo Ciglia n. 32 nella casa già adibita ad abitazione
[...] familiare, ed il IG. alla via Sterpara n. 10 in Vacri (CH) con Controparte_1
obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
B) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che avranno Per_1 Per_2
un ruolo paritario nel provvedere alle scelte educative, sociali, morali ed economiche degli stessi.
I coniugi, pertanto, concorderanno gli aspetti riguardanti l'educazione e l'istruzione dei figli, la loro salute ed in genere tutto quello che concerne la loro crescita fisica e psichica, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente da ciascun genitore.
C) e vivranno in via prevalente con la madre presso la casa già Per_1 Per_2
adibita a residenza familiare sita in Pescara alla via Cetteo Ciglia n. 32, che viene assegnata alla IG.ra con tutto quanto in essa contenuto (mobili, Parte_1
arredi e suppellettili) e con le relative pertinenze (garage).
Il IG. preleverà i soli effetti personali e quanto di sua esclusiva Controparte_1
proprietà entro giorni trenta dalla pronuncia della separazione coniugale.
D) Il padre, potrà tenere con sé i figli con ampia libertà, previo accordo con la madre e secondo le esigenze dei minori.
pagina 3 di 10 In caso di disaccordo, il padre potrà tenere i piccoli il mercoledì pomeriggio dalle ore
16.00 (dalla uscita dall'asilo) alle ore 21.00 inclusa la cena, ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 (incluso il pernotto del sabato e la cena della domenica) o, in alternativa, dalla domenica alle ore 9.00 sino al lunedì mattina accompagnandoli direttamente all'asilo (incluso dunque il pernotto della domenica).
La scelta del pernotto (sabato o domenica) verrà tempestivamente comunicata dal padre alla madre entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì.
E) e trascorreranno le Festività Natalizie, ad anni alterni, con i Per_1 Per_2
genitori secondo il seguente calendario: con un genitore il 24, il 26 ed il 31 dicembre, con l'altro il 25 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio.
Per le Festività Pasquali, e trascorreranno, ad anni alterni, la Per_1 Per_2
Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
F) e trascorreranno il giorno del loro compleanno preferibilmente Per_1 Per_2
con entrambi i genitori;
in caso di mancato accordo tra i coniugi, ad anni alterni con ciascuno di essi.
e trascorreranno, altresì, il compleanno della madre con la stessa. Per_1 Per_2
Allo stesso modo trascorreranno il compleanno del padre con il predetto genitore, anche in aggiunta agli altri giorni già stabiliti.
G) Per gli altri giorni di festa, diversi rispetto a quelli innanzi indicati, i ricorrenti prenderanno accordi di volta in volta, facendo comunque in modo che i figli trascorrano con i genitori dette festività ad anni alterni con ciascuno di essi.
H) Per il corrente anno 2024 i coniugi stabiliscono che e Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre il 24, il 26 ed il 31 dicembre, e con la madre il 25 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio, con alternanza per gli anni successivi.
Per le prossime Feste Pasquali 2025 la madre terrà con sé i figli la Domenica di
Pasqua e il padre il Lunedì dell'Angelo, con turnazione per gli anni successivi.
pagina 4 di 10 I) Per il periodo estivo e trascorreranno con ciascuno dei genitori Per_1 Per_2
due periodi non consecutivi di sette giorni cadauno, dalle ore 9.00 del giorno iniziale alle ore 21.00 di quello finale da concordare tra essi genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo, i minori trascorreranno dall'1 al 7 luglio con un genitore e dall'8 al 14 luglio con l'altro, quindi dall'1 al 7 agosto con il primo e dall'8 al 14 agosto con il secondo, con alternanza per gli anni successivi a cominciare dalla madre.
Durante ciascuno dei suddetti periodi estivi è data facoltà all'altro genitore di tenere con sé i minori per un solo pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.30, previa semplice comunicazione all'altro da effettuare almeno un giorno prima, sempre che i minori non si trovino in vacanza con il genitore cui sono affidati, in luogo diverso dalla residenza di quest'ultimo.
L) Si precisa che i periodi di permanenza previsti per le festività e durante l'estate devono essere tenuti distinti da quelli ordinari, di talché l'alternanza settimanale con le modalità previste al precedente punto D) sarà ripresa senza considerare il giorno o i giorni che i minori hanno trascorso con l'uno o l'altro dei genitori durante le feste o l'estate.
M) Valutate le esigenze dei figli e , il tenore di vita goduto in Per_1 Per_2
costanza di matrimonio, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da essi assunti in relazione anche al tempo che i minori trascorreranno presso ciascun genitore, il IG. si Controparte_1
obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli un assegno mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) pari ad € 600,00 (euro seicento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre alla sua quota del 50% dell'assegno unico, di pagina 5 di 10 complessivi € 110,00, che sarà quindi integralmente percepito dalla IG.ra , Pt_1 prestando all'uopo il IG. il suo irrevocabile consenso. Controparte_1
L'assegno di mantenimento sarà versato dal IG. entro il giorno Controparte_1
05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
, la quale provvederà a comunicare al marito il relativo IBAN, con Parte_1
decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
N) I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per i minori, secondo le indicazioni contenute dalle Linee Guida del CNF
29.11.2017, che qui vengono integralmente richiamate.
O) Ai fini delle detrazioni e/o deduzioni fiscali i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
*** *** ***
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere, tra le condizioni di separazione, le attribuzioni patrimoniali di seguito meglio specificate.
P) La IG.ra (C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1989 e residente in [...] trasferisce al IG.
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], che accetta, l'intera proprietà del seguente immobile sito in Spoltore (PE) alla via Saline snc, e precisamente:
• fabbricato in corso di costruzione - di cui risultano realizzati: fondazioni, pilastri, solaio e muri perimetrali del piano seminterrato e pilastri e solaio del piano terra - con l'area su cui insiste e circostante scoperta estesa, al lordo del sedime del fabbricato, circa mq. 1.188 (millecentottantotto); confinante con detta via, particelle 963, 1201, 1025 tutte del foglio 33, salvo altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Spoltore in via Saline snc con i seguenti dati catastali: Foglio di mappa 33 Particella 1363 piano S1- T Z.c. U Cat. F3.
pagina 6 di 10 L'unità immobiliare descritta è stata acquistata dalla IG.ra , in data Parte_1
30.12.2021, con atto per Notaio , Rep n. 11080, Racc. n. 7683, Persona_3
registrato in Pescara in data 19.01.2022 al n. 511, serie 1T, trascritto in Pescara il
20.01.2022 ai nn. 763 R.G. e 536 R.P. (all. 14).
La IG.ra dichiara che il predetto fabbricato distinto al Catasto Parte_1
fabbricato di Spoltore Foglio di mappa 33 Particella 1363 piano S1- T Z.c. U Cat. F3
è in corso di costruzione in virtù di:
- concessione Edilizia n. 180/2002 rilasciata dal Comune di Spoltore in data 13 novembre 2002;
- concessione Edilizia in sanatoria n. 16/12 rilasciata dal Comune di Spoltore in data
24 febbraio 2012;
- permesso di Costruire n. 78/2014 rilasciato dal Comune di Spoltore in data 7 novembre 2014;
- proroga di fine lavori al 2 dicembre 2023 rilasciata dal in data Controparte_2
13 novembre 2020 prot. n. 35421;
- SCIA per variante presentata al Comune di Spoltore in data 30 agosto 2021 prot. n.
28486 per diminuzione della cubatura da realizzare fino ad un totale massimo di mc.
627,43 (seicentoventisette virgola quarantatre);
- che lo stesso non è comunque interessato da ulteriori previsioni di sanatoria di cui alla citata legge n. 47/1985;
- che le aree esterne di pertinenza del fabbricato hanno una superficie complessiva inferiore a mq. 5000 (cinquemila).
Le parti dichiarano che lo stato di fatto dell'immobile da trasferire è tuttora corrispondente alla descrizione indicata nell'atto di compravendita per Notaio
del 30.12.2021, come all'uopo certificato dal Geom. Persona_3 [...]
, giusta attestazione che si produce (all. 16). Parte_2
pagina 7 di 10 La IG.ra , quale intestataria dell'immobile oggetto di trasferimento, Parte_1
si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che lo raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom.
in cui si certifica che l'immobile sopra descritto è conforme nei Parte_2
dati di identificazione e non contiene difformità rilevanti ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione (all.
13-16).
La IG.ra , prestando le garanzie di legge, trasferisce l'immobile, Parte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il
Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di pagina 8 di 10 avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
La IG.ra dichiara che, in ragione del mercato immobiliare attuale, il Parte_1
valore dell'immobile da trasferire è pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), come all'uopo certificato dal Geom. , giusta attestazione che si Parte_2
produce (all. 16).
In ragione di quanto pattuito al paragrafo P) del presente atto, si producono: visura catastale dell'immobile oggetto di trasferimento aggiornata al 5/11/2024 (all. 10), visura storica ventennale dell'immobile oggetto di trasferimento (all. 11), planimetria dell'immobile oggetto di trasferimento (all. 12), attestazione di conformità rilasciata dal Geom. il 5.11.2024 (all. 13), atto per Notaio Parte_2 [...] del 30.12.2021 trascritto in Pescara il 20.01.2022 ai nn. 763 R.G. e 536 Per_3
R.P. (all. 14), ispezione ipotecaria dell'immobile oggetto di trasferimento aggiornata dal 30.12.2021 (all. 15), attestazione di conformità rilasciata dal Geom.
[...]
il 13.12.2024 (all. 16). Parte_2
Tutti gli eventuali oneri amministrativi, fiscali, tributari, spese notarili derivanti dal trasferimento dell'immobile sito in Spoltore (PE) alla via Saline snc distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Spoltore al Foglio di mappa 33 Particella 1363 piano S1 - T Z.c. U Cat. F3 saranno interamente a carico del IG. . Controparte_1
Q) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di €20.400,00 (euro ventimilaquattrocento/00) quale rimborso del prestito erogatogli dalla moglie in costanza di matrimonio.
L'importo innanzi indicato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra IBAN Parte_1
[...] entro trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione.
pagina 9 di 10 R) Il IG. continuerà a pagare integralmente il mutuo gravante Controparte_1
sulla casa familiare sita in Pescara alla via Cetteo Ciglia n. 32, fino ad estinzione dello stesso.
Il IG. continuerà, altresì, a pagare gli oneri condominiali Controparte_1
straordinari concernenti la ex casa familiare, mentre gli oneri condominiali ordinari restano a carico della IG.ra ; quest'ultima, inoltre, si impegna a Parte_1 volturare a proprio nome tutte le utenze dell'immobile sopraindicato, attualmente intestate al IG. , entro il termine di giorni trenta dalla sentenza di CP_1
separazione.
S) I coniugi, tenuto conto delle pattuizioni tra loro intercorse e ad avvenuto adempimento delle stesse, dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione, diritto od azione, di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare ad ogni pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di aver già diviso i beni in comune.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vacri perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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