Decreto cautelare 7 settembre 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 29/09/2022, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 00469/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01003/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Menzulli e Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera di sospensione -OMISSIS- del 13 giugno 2022 dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto, di immediata sospensione del diritto della ricorrente di svolgere la professione di Medico veterinario, ai sensi del D.L. n. 172/2021 e dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, inclusi la nota di chiarimenti del Ministero della Salute del 29 Marzo 2022 e i predetti Decreti Legge;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’adozione dei prefati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto e del Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. De Palma e avv.to M. Apollonio, quest’ultimo in sostituzione degli avv.ti V. Menzulli e R. Loprete;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, indipendentemente dalla eccepita violazione dei limiti dimensionali del ricorso previsti dal Decreto del P.C.S. n. 167/2016, per la quale (peraltro) parte ricorrente chiede in sede di memoria di replica di essere autorizzata in via successiva al superamento anche mediante memoria riassuntiva (ex art. 7 Decreto P.C.S. n. 167/2016) e sottolineato che l’art. 13-ter comma 5 disp. att. c.p.a. prevede solo la “facoltà” (e non l’obbligo) del Giudice Amministrativo di non esaminare le “questioni” (e non anche le domande e le conclusioni) contenute nelle pagine successive al limite massimo, non si ravvisa la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora necessari per la concessione della tutela cautelare invocata con il ricorso, in quanto:
- da un lato, appaiono prive di pregio giuridico le censure formulate dalla parte ricorrente avverso l’impugnato provvedimento di sospensione atteso che, in primo luogo, l’obbligo legale vaccinale riguarda tutti gli esercenti le professioni sanitarie (inclusi i Medici Veterinari), in secondo luogo, in forza del combinato disposto degli artt. 4 comma 5 e 4-quater comma 2 del D.L. n. 44/2021 e ss.mm., correttamente intesi (come pure ritenuto da ultimo in giurisprudenza da T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, ordinanza 22 settembre 2022, n. 473), il professionista sanitario è da considerare inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non si sottoponga alla vaccinazione anti COVID-19 decorsi 90 giorni dalla documentata guarigione dalla infezione contratta e, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso avverso l’art. 4 del Decreto Legge 1° Aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 26 novembre 2021 n. 172 e ss.mm.;
- dall’altro, ben potendo la Veterinaria ricorrente (libera professionista) evitare l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile procedendo all’adempimento dell’obbligo vaccinale, non adempiuto dalla stessa per sua libera scelta (in contrasto con le conclusioni raggiunte in materia, anche per i soggetti guariti dall’infezione, dalla comunità scientifica).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.