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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190
c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 6206/2017, avente ad oggetto: risarcimento lesioni da sinistro stradale, vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Emiliano Del Balzo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Lucio Orofino, presso lo Studio
dell'avv.to Luigi Cammarota;
ATTORE
E
già Controparte_1 Controparte_2
(P. Iva ), in persona del suo Procuratore e legale P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n. 46,
presso lo studio dell'Avv. Serena Collarile, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, nata a [...], l'[...], C.F. ; CP_3 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 5.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la poi Controparte_4
nonché esponendo quanto segue. Controparte_1 CP_3
2. In data 07/10/12 verso le ore 10:45 il sig. si trovava in Parte_1 qualità di trasportato a bordo del motociclo Kawasaki Ninja Zx-10R targato DF 59698 di proprietà della signora e condotto CP_3 nell'occasione dal sig. e percorreva la SS 19 Serre - Persona_1
Campagna sulla propria corsia di marcia con direzione verso Sapri, nel territorio del Comune di Serre.
3. Improvvisamente detto veicolo veniva urtato alla parte posteriore e laterale sinistra e scaraventato contro il guardrail, posto a destra della carreggiata, dall'auto Toyota Yaris targata BJ 749 GD di proprietà del sig.
e condotta dal sig. il quale, Controparte_5 Persona_2 proveniente da tergo in fase di sorpasso, per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si stringeva troppo a destra.
4. ln seguito all'urto ed alla conseguente caduta il motociclo Kawasaki Ninja si danneggiava mentre sia il conducente sig. che il suo Persona_1 trasportato, sig. riportavano lesioni, per la gravità delle Parte_1 quali venivano accompagnati dal servizio 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Maria SS. Addolorata" di Eboli (SA).
5. In particolare, al sig. venivano diagnosticate: "Fratture Parte_1 multiple anca e frattura del bacino" come da referto n. 29242 del
07/10/2012 depositato.
6. In pari data il sig. eniva ricoverato nel reparto di ortopedia Parte_1 ove veniva sottoposto a vari esami radiologici, per poi essere dimesso in data 16/10/2012 e trasferito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. In corso di ricovero l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi del bacino come da cartella clinica n. 34994 esibita. Riferiva altresì che successivamente all'incidente si sottoponeva a numerose visite specialistiche e terapie riabilitative.
2 7. Per le lesioni riportate il sig. rimaneva inabile totalmente Parte_1 per 60 giorni, parzialmente con valutazione al 75% per 60 giorni, parzialmente con valutazione al 50% per 60 giorni, per poi guarire con postumi invalidanti del 26-27% come risulta dalla relazione medico legale di parte a firma del dott. esibita in giudizio. Persona_3
8. A seguito delle lesioni riportate l'istante ne chiedeva il risarcimento alla
Compagnia Assicurativa la quale veniva costituita in Controparte_2 mora mediante l'inoltro di lettera racc.ta A/R ai sensi della Legge
n°209/05. La suddetta compagnia di assicurazioni, rubricato il sinistro al numero 2013/000/1201496 nominava il proprio fiduciario medico dott.
il quale ultimo sottoponeva a visita il sig. Persona_4 Parte_1 in data 25/10/13. Successivamente con due distinti assegni la
[...]
provvedeva a risarcire sia i danni riportati dal motociclo CP_2 targato DF 59698 che le lesioni riportate dal sig. Tuttavia Persona_1 nonostante le sollecitazioni e l'invio di lettere racc.te A.R., la CP_2 non provvedeva né a risarcire le lesioni personali riportate dal sig.
[...] né ad indicare i motivi del diniego ai sensi del D.Lgs. Parte_1
209/05.
9. Disposto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nessun riscontro perveniva da parte degli odierni convenuti.
10. Parte attrice, quindi, insisteva per far accertare e dichiarare che le lesioni riportate fossero consequenziali al trasporto avvenuto a bordo del motociclo Kawasaki Ninja Zx-10R tg DF 59698 in occasione del sinistro de quo e per la condanna della in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., in solido con la sig.ra al CP_3 risarcimento per le lesioni riportate della somma di € 186.122,00 (con personalizzazione massima) calcolata in riferimento alle valutazioni espresse dal dott. e debitamente personalizzata sulla base Persona_3 dei peculiari aspetti di sofferenza soggettiva patita dall'istante in occasione dell'incidente de quo ed in occasione della lunga decenza durante la quale è stato costretto a rimanere immobilizzato per i traumi articolari sopra descritti. In subordine, insisteva per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare da una differente valutazione del danno
3 biologico del danno morale ed esistenziale del periodo di malattia e dell'ILS effettuata da un CTU medico di cui chiedeva la nomina.
In entrambi i casi con condanna al pagamento degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno dal dì del fatto al soddisfo oltre spese sostenute come da documentazione in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.
11. Con comparsa di risposta si costituiva , già Controparte_1 [...] che impugnava Controparte_4 estensivamente l'atto di citazione notificatole in data 10.7.2017 ad istanza del sig. evidenziando in via preliminare, essere la richiesta Parte_1 risarcitoria stragiudiziale non formulata in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto Pres. Rep n. 254 del 2006 (decreto di attuazione del D.lgs. 209/05) che alla lettera E) prevede che il danneggiato debba comunicare, altresì, il nominativo di testimoni presenti al fatto.
In via squisitamente conservativa e cautelativa, sollevava inoltre ogni più ampia impugnativa avverso ogni domanda formulata nei suoi confronti perché priva di ogni supporto probatorio, contestando innanzitutto l'esistenza del nesso eziologico che parte attrice pretenderebbe intercorso tra le lesioni refertate sulla sua persona, presso l'Ospedale di Maria SS
Addolorata di Eboli e la circolazione del veicolo garantito, tg. DF 59698.
Quindi eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando la dinamica dell'evento come prospettata da parte attrice, l'entità delle lesioni e dei danni patiti perché incompatibili con le modalità del sinistro e fondati su una consulenza di parte.
Pertanto, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con refusione di spese, diritti ed onorari.
12. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico-legale.
13. Dopo una serie di rinvii, la causa – assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 – veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
4 ***
1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta. Parte attrice ha ottemperato alle condizioni di procedibilità ex artt. 283 e 287 del d.lgs.
n. 209/2005), essendo circostanza documentata la costituzione in mora della Compagnia, nella quale richiedeva il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro (cfr. produzione documentale di parte attrice), nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 148 del citato decreto legislativo. Il
Tribunale evidenzia, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15445) ha ribadito l'orientamento consolidato con il quale si è superata la visione strettamente formalistica dei requisiti di contenuto delle richieste di risarcimento danni di cui all'art. 148 cod. ass., valorizzando la presenza, nella richiesta stragiudiziale, di quegli elementi che, seppur non completamente rispettosi del dettato normativo, risultino in concreto idonei a consentire all'assicuratore la valutazione della vicenda al fine dell'eventuale formulazione di una congrua offerta risarcitoria. Inoltre, la domanda giudiziale è stata preceduta da rituale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss del D.L. 132.2014 convertito in Legge 162/2014, inviato mediante racc.ta sia alla CP_4
che al responsabile civile, rimasto però senza esito.
Quanto alla mancata indicazione nominativa dei testimoni, vale evidenziare che una richiesta stragiudiziale incompleta non rende ex se improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione in base ai princìpi di correttezza e buona fede.
L'impresa di assicurazione avrebbe quindi dovuto farne espressa richiesta al danneggiato, avvertendolo delle conseguenze (processuali) conseguenti all'omessa tempestiva risposta.
Per gli stessi motivi è infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, giacché esso contiene una descrizione sufficientemente dettagliata e puntuale dei fatti tanto da aver consentito alla controparte di approntare tempestiva difesa.
2. Nel merito la domanda come proposta è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
5 Va premesso che, come noto, l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
Private, D.lgs. n. 209/2005, stabilisce che salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Alla stregua degli elementi processuali acquisiti deve ritenersi effettivamente accertato che in data 07/10/12 verso le ore 10:45 il sig. si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Parte_1
Kawasaki Ninja Zx-10R targato DF 59698 di proprietà della signora e condotto nell'occasione dal sig. e CP_3 Persona_1
percorreva la SS 19 Serre - Campagna sulla propria corsia di marcia con direzione ideale verso Sapri, nel territorio del Comune di Serre. Detto veicolo veniva urtato alla parte posteriore e laterale sinistra e scaraventato contro il guard rail posto a destra della carreggiata dall'auto Toyota Yaris targata BJ 749 GD di proprietà del sig. e condotta Controparte_5
dal sig. il quale proveniente da tergo in fase di Persona_2
sorpasso, per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si stringeva troppo a destra. In seguito all'urto ed alla conseguente caduta,
l'attore cadeva riportando lesioni personali.
3. I fatti di causa, risultano ampiamente provati sia per tabulas attraverso il deposito del modulo CAI, del referto ospedaliero, della documentazione medica e della relazione medico legale sia di entrambi i CTP che del CTU, sia con l'escussione di testi che hanno confermato i capi della narrativa dell'atto di citazione e dunque il verificarsi dell'evento dannoso, con la dinamica descritta. Il modello CAI versato in atti, non è stato specificamente impugnato o disconosciuto per cui esso rappresenta senza dubbio un elemento di prova circa il suo contenuto alla stregua di una confessione stragiudiziale: la Corte di Cassazione, (sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26983), conferma il valore probatorio della constatazione amichevole di incidente, affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5
6 della L. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n.
209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate”. Anche il referto di pronto soccorso rappresenta senza dubbio un principio di prova laddove al pubblico ufficiale l'infortunato dichiara “incidente stradale” nelle circostanze di tempo e di luogo relative all'evento dannoso. Inoltre, il pagamento da parte della dei danni alla CP_4 moto (vettore) e delle lesioni del conducente della stessa ( Persona_1 sono elementi indiziari che corroborano la prova circa l'effettiva dinamica del sinistro come prospettata in citazione.
Si aggiunga che il medico legale incaricato dal Tribunale, oltre a valutare il danno, ha anche provveduto a dichiarare che lo stesso è compatibile con la dinamica dichiarata, riconoscendo il nesso di causalità sia tra l'evento e le lesioni, sia tra le lesioni accertate e le menomazioni riconoscendo una percentuale del 21-22%.
Infine dall'escussione del teste , sulla genuinità delle Testimone_1 cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, è emerso che il sinistro si è verificato con la dinamica descritta nell'atto di citazione e che Pt_1 riportava lesioni personali.
[...]
4. In ordine al quantum debeatur, le lesioni sofferte dal sig. Parte_1
sono state valutate dal nominato CTU dott. che ha Persona_5
riconosciuto il nesso eziologico ed ha quantificato il danno biologico nella misura del 21-22%, una ITT di 60 giorni, una ITP di 21 gg al 75%, una
ITP di 70 gg al 50%, precisando inoltre in riferimento al danno morale ed danno esistenziale essere gli stessi già totalmente risarciti in base ai criteri utilizzati per il danno biologico tenendo conto di tutte le conseguenze negative riverberatesi su ogni aspetto della vita del danneggiato.
5. In ordine al nesso di causalità ed al risarcimento del danno il Tribunale osserva che sia la documentazione esibita ma soprattutto la relazione di
C.T.U. del dott. , è da ritenersi pienamente condivisibile in Per_5
quanto scientificamente elaborata nonché dotata di chiarezza, specificità
e linearità delle risposte ai quesiti sottoposti, pertanto può ritenersi accertato quanto segue.
7 6. A seguito del sinistro verificatosi in data 07.10.2012, il sig. Parte_1
riportò fratture multiple del bacino con diastasi della sinfisi pubica, frattura verticale del sacro e diastasi sacroiliaca sx;
trauma distorsivo caviglia sx con interessamento legamentoso;
valida contusione regione scrotale con vasto ematoma.
Per quanto concerne il nesso eziologico tra l'evento traumatico e i conseguenti postumi osservati, va affermato che per il convergere dei criteri causalistici esso appare dimostrabile in rapporto alla dinamica degli eventi, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte e le lesioni diagnosticate, nonché con la documentazione medica agli atti ma soprattutto, il nesso eziologico risulta riconosciuto anche da entrambi i
CTP, medici specialisti incaricati dalle parti, sia pur con una diversa quantificazione delle percentuali di danno. Nello specifico, il C.T.U. precisa che, in rapporto alla dinamica dell'incidente subito le suddette multiple patologie sono giustificate. Passando alla disamina degli esiti biologici, si evidenzia che le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente che, secondo i più utilizzati criteri di valutazione medico – legale sono correttamente quantificabili, come da relazione C.T.U. che si condivide, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in 151 giorni complessivi, suddivisi come segue: I.T.T. (al 100%) in giorni 60; I.T.P.
(al 75%) per 21 giorni;
I.T.P. (al 50%) per giorni 70. Il danno biologico viene quantificato in una invalidità permanente complessiva pari al 21-
22% che il Tribunale ritiene congrua nella misura del 21% in ragione degli esiti lesivi di cui vi è documentazione.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le valutazioni espresse dal CTU, che ha effettuato un esame approfondito della documentazione medica agli atti oltre che degli esiti della visita.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente può essere liquidato sulla base delle nuove Tabelle di IL (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene di non dover procedere alla liquidazione di un importo maggiormente elevato a titolo di personalizzazione come richiesto dall'attore. Com'è noto, i più recenti
8 approdi giurisprudenziali hanno specificato e precisato che il giudice può incrementare, in sede di liquidazione del danno biologico, i relativi valori tabellari considerando il c.d. danno dinamico-relazionale, e tale aumento
è giustificabile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendono in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., da ultimo, Cass. Civ. sez. III, sent., 11 novembre 2019 n. 28988). Il Tribunale ritiene non sussistenti tali circostanze specifiche ed eccezionali, in ragione del fatto che il danno subito non sia una menomazione così grave da alterare in modo significativo la vita quotidiana e dinamico – relazionale del danneggiato.
Lo stesso può dirsi degli esiti dolorosi attuali che appaiono nella norma e non straordinarie rispetto al danno subito. Inoltre, l'attore non ha subito alcuna menomazione grave e permanente alla salute.
Per questi motivi
non si rileva alcun pregiudizio superiore rispetto a quello standard occorso a carico di una persona di una stessa età per il medesimo valore punto.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato facendo applicazione della tabella di IL (la nuova tabella unica nazionale, per espressa previsione, trova applicazione solo per i sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore):
Tabella di riferimento: Tribunale di IL 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.929,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Danno non patrimoniale risarcibile € 71.387,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.811,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.025,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.736,25
Spese mediche € 1.288,58
9 Totale generale: € 85.411,83
Per quanto attiene alla voce “spese mediche” come effettivamente sostenute, il ha correttamente documentato l'esborso, allegando all'atto di Pt_1 citazione le fatture relative alle terapie svolte che si quantificano in €
1.288,58: esse sono congrue e pertinenti perché riguardano alla riabilitazione successiva all'incidente come confermato anche dal CTU.
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Al pagamento di suddette somme deve essere condannata la P_
, già in
[...] Controparte_4
persona del legale rappresentate p.t., in solido con CP_3
Conclusioni e spese processuali
In accoglimento della domanda di la già Parte_1 CP_6
è condannata al Controparte_4 pagamento della somma totale di € 85.411,83, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 07.10.2012 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M.
147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, delle attività espletate secondo parametri compresi tra minimi e medi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Parimenti, le spese di CTU, come liquidate con ordinanza in sede di conferimento incarico, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico delle parti convenute
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così Parte_1
provvede:
10 1. in accoglimento della domanda proposta da condanna la Parte_1
già Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., e
[...] CP_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore della somma
[...]
risarcitoria di € 85.411,83, oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 07.10.2012 al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
2. condanna la già P_ P_ Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., e
[...] CP_3
in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in € 8.500,00 per onorari ed € 786,00 per spese Parte_1
vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con ordinanza in sede di conferimento incarico, definitivamente e per intero a carico dei convenuti, in solido tra loro;
3. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
Emiliano Del Balzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno in data 11.06.2025
Il giudice
Francesco Rossini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190
c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 6206/2017, avente ad oggetto: risarcimento lesioni da sinistro stradale, vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Emiliano Del Balzo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Lucio Orofino, presso lo Studio
dell'avv.to Luigi Cammarota;
ATTORE
E
già Controparte_1 Controparte_2
(P. Iva ), in persona del suo Procuratore e legale P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n. 46,
presso lo studio dell'Avv. Serena Collarile, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, nata a [...], l'[...], C.F. ; CP_3 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 5.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la poi Controparte_4
nonché esponendo quanto segue. Controparte_1 CP_3
2. In data 07/10/12 verso le ore 10:45 il sig. si trovava in Parte_1 qualità di trasportato a bordo del motociclo Kawasaki Ninja Zx-10R targato DF 59698 di proprietà della signora e condotto CP_3 nell'occasione dal sig. e percorreva la SS 19 Serre - Persona_1
Campagna sulla propria corsia di marcia con direzione verso Sapri, nel territorio del Comune di Serre.
3. Improvvisamente detto veicolo veniva urtato alla parte posteriore e laterale sinistra e scaraventato contro il guardrail, posto a destra della carreggiata, dall'auto Toyota Yaris targata BJ 749 GD di proprietà del sig.
e condotta dal sig. il quale, Controparte_5 Persona_2 proveniente da tergo in fase di sorpasso, per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si stringeva troppo a destra.
4. ln seguito all'urto ed alla conseguente caduta il motociclo Kawasaki Ninja si danneggiava mentre sia il conducente sig. che il suo Persona_1 trasportato, sig. riportavano lesioni, per la gravità delle Parte_1 quali venivano accompagnati dal servizio 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Maria SS. Addolorata" di Eboli (SA).
5. In particolare, al sig. venivano diagnosticate: "Fratture Parte_1 multiple anca e frattura del bacino" come da referto n. 29242 del
07/10/2012 depositato.
6. In pari data il sig. eniva ricoverato nel reparto di ortopedia Parte_1 ove veniva sottoposto a vari esami radiologici, per poi essere dimesso in data 16/10/2012 e trasferito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. In corso di ricovero l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi del bacino come da cartella clinica n. 34994 esibita. Riferiva altresì che successivamente all'incidente si sottoponeva a numerose visite specialistiche e terapie riabilitative.
2 7. Per le lesioni riportate il sig. rimaneva inabile totalmente Parte_1 per 60 giorni, parzialmente con valutazione al 75% per 60 giorni, parzialmente con valutazione al 50% per 60 giorni, per poi guarire con postumi invalidanti del 26-27% come risulta dalla relazione medico legale di parte a firma del dott. esibita in giudizio. Persona_3
8. A seguito delle lesioni riportate l'istante ne chiedeva il risarcimento alla
Compagnia Assicurativa la quale veniva costituita in Controparte_2 mora mediante l'inoltro di lettera racc.ta A/R ai sensi della Legge
n°209/05. La suddetta compagnia di assicurazioni, rubricato il sinistro al numero 2013/000/1201496 nominava il proprio fiduciario medico dott.
il quale ultimo sottoponeva a visita il sig. Persona_4 Parte_1 in data 25/10/13. Successivamente con due distinti assegni la
[...]
provvedeva a risarcire sia i danni riportati dal motociclo CP_2 targato DF 59698 che le lesioni riportate dal sig. Tuttavia Persona_1 nonostante le sollecitazioni e l'invio di lettere racc.te A.R., la CP_2 non provvedeva né a risarcire le lesioni personali riportate dal sig.
[...] né ad indicare i motivi del diniego ai sensi del D.Lgs. Parte_1
209/05.
9. Disposto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nessun riscontro perveniva da parte degli odierni convenuti.
10. Parte attrice, quindi, insisteva per far accertare e dichiarare che le lesioni riportate fossero consequenziali al trasporto avvenuto a bordo del motociclo Kawasaki Ninja Zx-10R tg DF 59698 in occasione del sinistro de quo e per la condanna della in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., in solido con la sig.ra al CP_3 risarcimento per le lesioni riportate della somma di € 186.122,00 (con personalizzazione massima) calcolata in riferimento alle valutazioni espresse dal dott. e debitamente personalizzata sulla base Persona_3 dei peculiari aspetti di sofferenza soggettiva patita dall'istante in occasione dell'incidente de quo ed in occasione della lunga decenza durante la quale è stato costretto a rimanere immobilizzato per i traumi articolari sopra descritti. In subordine, insisteva per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare da una differente valutazione del danno
3 biologico del danno morale ed esistenziale del periodo di malattia e dell'ILS effettuata da un CTU medico di cui chiedeva la nomina.
In entrambi i casi con condanna al pagamento degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno dal dì del fatto al soddisfo oltre spese sostenute come da documentazione in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.
11. Con comparsa di risposta si costituiva , già Controparte_1 [...] che impugnava Controparte_4 estensivamente l'atto di citazione notificatole in data 10.7.2017 ad istanza del sig. evidenziando in via preliminare, essere la richiesta Parte_1 risarcitoria stragiudiziale non formulata in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto Pres. Rep n. 254 del 2006 (decreto di attuazione del D.lgs. 209/05) che alla lettera E) prevede che il danneggiato debba comunicare, altresì, il nominativo di testimoni presenti al fatto.
In via squisitamente conservativa e cautelativa, sollevava inoltre ogni più ampia impugnativa avverso ogni domanda formulata nei suoi confronti perché priva di ogni supporto probatorio, contestando innanzitutto l'esistenza del nesso eziologico che parte attrice pretenderebbe intercorso tra le lesioni refertate sulla sua persona, presso l'Ospedale di Maria SS
Addolorata di Eboli e la circolazione del veicolo garantito, tg. DF 59698.
Quindi eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando la dinamica dell'evento come prospettata da parte attrice, l'entità delle lesioni e dei danni patiti perché incompatibili con le modalità del sinistro e fondati su una consulenza di parte.
Pertanto, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con refusione di spese, diritti ed onorari.
12. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico-legale.
13. Dopo una serie di rinvii, la causa – assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 – veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
4 ***
1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta. Parte attrice ha ottemperato alle condizioni di procedibilità ex artt. 283 e 287 del d.lgs.
n. 209/2005), essendo circostanza documentata la costituzione in mora della Compagnia, nella quale richiedeva il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro (cfr. produzione documentale di parte attrice), nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 148 del citato decreto legislativo. Il
Tribunale evidenzia, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15445) ha ribadito l'orientamento consolidato con il quale si è superata la visione strettamente formalistica dei requisiti di contenuto delle richieste di risarcimento danni di cui all'art. 148 cod. ass., valorizzando la presenza, nella richiesta stragiudiziale, di quegli elementi che, seppur non completamente rispettosi del dettato normativo, risultino in concreto idonei a consentire all'assicuratore la valutazione della vicenda al fine dell'eventuale formulazione di una congrua offerta risarcitoria. Inoltre, la domanda giudiziale è stata preceduta da rituale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss del D.L. 132.2014 convertito in Legge 162/2014, inviato mediante racc.ta sia alla CP_4
che al responsabile civile, rimasto però senza esito.
Quanto alla mancata indicazione nominativa dei testimoni, vale evidenziare che una richiesta stragiudiziale incompleta non rende ex se improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione in base ai princìpi di correttezza e buona fede.
L'impresa di assicurazione avrebbe quindi dovuto farne espressa richiesta al danneggiato, avvertendolo delle conseguenze (processuali) conseguenti all'omessa tempestiva risposta.
Per gli stessi motivi è infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, giacché esso contiene una descrizione sufficientemente dettagliata e puntuale dei fatti tanto da aver consentito alla controparte di approntare tempestiva difesa.
2. Nel merito la domanda come proposta è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
5 Va premesso che, come noto, l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
Private, D.lgs. n. 209/2005, stabilisce che salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Alla stregua degli elementi processuali acquisiti deve ritenersi effettivamente accertato che in data 07/10/12 verso le ore 10:45 il sig. si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Parte_1
Kawasaki Ninja Zx-10R targato DF 59698 di proprietà della signora e condotto nell'occasione dal sig. e CP_3 Persona_1
percorreva la SS 19 Serre - Campagna sulla propria corsia di marcia con direzione ideale verso Sapri, nel territorio del Comune di Serre. Detto veicolo veniva urtato alla parte posteriore e laterale sinistra e scaraventato contro il guard rail posto a destra della carreggiata dall'auto Toyota Yaris targata BJ 749 GD di proprietà del sig. e condotta Controparte_5
dal sig. il quale proveniente da tergo in fase di Persona_2
sorpasso, per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si stringeva troppo a destra. In seguito all'urto ed alla conseguente caduta,
l'attore cadeva riportando lesioni personali.
3. I fatti di causa, risultano ampiamente provati sia per tabulas attraverso il deposito del modulo CAI, del referto ospedaliero, della documentazione medica e della relazione medico legale sia di entrambi i CTP che del CTU, sia con l'escussione di testi che hanno confermato i capi della narrativa dell'atto di citazione e dunque il verificarsi dell'evento dannoso, con la dinamica descritta. Il modello CAI versato in atti, non è stato specificamente impugnato o disconosciuto per cui esso rappresenta senza dubbio un elemento di prova circa il suo contenuto alla stregua di una confessione stragiudiziale: la Corte di Cassazione, (sentenza del 17 ottobre 2024 n. 26983), conferma il valore probatorio della constatazione amichevole di incidente, affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5
6 della L. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n.
209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate”. Anche il referto di pronto soccorso rappresenta senza dubbio un principio di prova laddove al pubblico ufficiale l'infortunato dichiara “incidente stradale” nelle circostanze di tempo e di luogo relative all'evento dannoso. Inoltre, il pagamento da parte della dei danni alla CP_4 moto (vettore) e delle lesioni del conducente della stessa ( Persona_1 sono elementi indiziari che corroborano la prova circa l'effettiva dinamica del sinistro come prospettata in citazione.
Si aggiunga che il medico legale incaricato dal Tribunale, oltre a valutare il danno, ha anche provveduto a dichiarare che lo stesso è compatibile con la dinamica dichiarata, riconoscendo il nesso di causalità sia tra l'evento e le lesioni, sia tra le lesioni accertate e le menomazioni riconoscendo una percentuale del 21-22%.
Infine dall'escussione del teste , sulla genuinità delle Testimone_1 cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, è emerso che il sinistro si è verificato con la dinamica descritta nell'atto di citazione e che Pt_1 riportava lesioni personali.
[...]
4. In ordine al quantum debeatur, le lesioni sofferte dal sig. Parte_1
sono state valutate dal nominato CTU dott. che ha Persona_5
riconosciuto il nesso eziologico ed ha quantificato il danno biologico nella misura del 21-22%, una ITT di 60 giorni, una ITP di 21 gg al 75%, una
ITP di 70 gg al 50%, precisando inoltre in riferimento al danno morale ed danno esistenziale essere gli stessi già totalmente risarciti in base ai criteri utilizzati per il danno biologico tenendo conto di tutte le conseguenze negative riverberatesi su ogni aspetto della vita del danneggiato.
5. In ordine al nesso di causalità ed al risarcimento del danno il Tribunale osserva che sia la documentazione esibita ma soprattutto la relazione di
C.T.U. del dott. , è da ritenersi pienamente condivisibile in Per_5
quanto scientificamente elaborata nonché dotata di chiarezza, specificità
e linearità delle risposte ai quesiti sottoposti, pertanto può ritenersi accertato quanto segue.
7 6. A seguito del sinistro verificatosi in data 07.10.2012, il sig. Parte_1
riportò fratture multiple del bacino con diastasi della sinfisi pubica, frattura verticale del sacro e diastasi sacroiliaca sx;
trauma distorsivo caviglia sx con interessamento legamentoso;
valida contusione regione scrotale con vasto ematoma.
Per quanto concerne il nesso eziologico tra l'evento traumatico e i conseguenti postumi osservati, va affermato che per il convergere dei criteri causalistici esso appare dimostrabile in rapporto alla dinamica degli eventi, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte e le lesioni diagnosticate, nonché con la documentazione medica agli atti ma soprattutto, il nesso eziologico risulta riconosciuto anche da entrambi i
CTP, medici specialisti incaricati dalle parti, sia pur con una diversa quantificazione delle percentuali di danno. Nello specifico, il C.T.U. precisa che, in rapporto alla dinamica dell'incidente subito le suddette multiple patologie sono giustificate. Passando alla disamina degli esiti biologici, si evidenzia che le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente che, secondo i più utilizzati criteri di valutazione medico – legale sono correttamente quantificabili, come da relazione C.T.U. che si condivide, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in 151 giorni complessivi, suddivisi come segue: I.T.T. (al 100%) in giorni 60; I.T.P.
(al 75%) per 21 giorni;
I.T.P. (al 50%) per giorni 70. Il danno biologico viene quantificato in una invalidità permanente complessiva pari al 21-
22% che il Tribunale ritiene congrua nella misura del 21% in ragione degli esiti lesivi di cui vi è documentazione.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le valutazioni espresse dal CTU, che ha effettuato un esame approfondito della documentazione medica agli atti oltre che degli esiti della visita.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente può essere liquidato sulla base delle nuove Tabelle di IL (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene di non dover procedere alla liquidazione di un importo maggiormente elevato a titolo di personalizzazione come richiesto dall'attore. Com'è noto, i più recenti
8 approdi giurisprudenziali hanno specificato e precisato che il giudice può incrementare, in sede di liquidazione del danno biologico, i relativi valori tabellari considerando il c.d. danno dinamico-relazionale, e tale aumento
è giustificabile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendono in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., da ultimo, Cass. Civ. sez. III, sent., 11 novembre 2019 n. 28988). Il Tribunale ritiene non sussistenti tali circostanze specifiche ed eccezionali, in ragione del fatto che il danno subito non sia una menomazione così grave da alterare in modo significativo la vita quotidiana e dinamico – relazionale del danneggiato.
Lo stesso può dirsi degli esiti dolorosi attuali che appaiono nella norma e non straordinarie rispetto al danno subito. Inoltre, l'attore non ha subito alcuna menomazione grave e permanente alla salute.
Per questi motivi
non si rileva alcun pregiudizio superiore rispetto a quello standard occorso a carico di una persona di una stessa età per il medesimo valore punto.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato facendo applicazione della tabella di IL (la nuova tabella unica nazionale, per espressa previsione, trova applicazione solo per i sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore):
Tabella di riferimento: Tribunale di IL 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.929,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Danno non patrimoniale risarcibile € 71.387,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.811,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.025,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.736,25
Spese mediche € 1.288,58
9 Totale generale: € 85.411,83
Per quanto attiene alla voce “spese mediche” come effettivamente sostenute, il ha correttamente documentato l'esborso, allegando all'atto di Pt_1 citazione le fatture relative alle terapie svolte che si quantificano in €
1.288,58: esse sono congrue e pertinenti perché riguardano alla riabilitazione successiva all'incidente come confermato anche dal CTU.
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Al pagamento di suddette somme deve essere condannata la P_
, già in
[...] Controparte_4
persona del legale rappresentate p.t., in solido con CP_3
Conclusioni e spese processuali
In accoglimento della domanda di la già Parte_1 CP_6
è condannata al Controparte_4 pagamento della somma totale di € 85.411,83, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 07.10.2012 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M.
147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, delle attività espletate secondo parametri compresi tra minimi e medi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Parimenti, le spese di CTU, come liquidate con ordinanza in sede di conferimento incarico, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico delle parti convenute
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così Parte_1
provvede:
10 1. in accoglimento della domanda proposta da condanna la Parte_1
già Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., e
[...] CP_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore della somma
[...]
risarcitoria di € 85.411,83, oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 07.10.2012 al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
2. condanna la già P_ P_ Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., e
[...] CP_3
in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in € 8.500,00 per onorari ed € 786,00 per spese Parte_1
vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con ordinanza in sede di conferimento incarico, definitivamente e per intero a carico dei convenuti, in solido tra loro;
3. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
Emiliano Del Balzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno in data 11.06.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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