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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6024-2023 RG, tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Guglielmo Boccia – opponenti; Parte_1 Parte_2
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Torelli – opposta; CP_1 avente ad oggetto “ opposizione a precetto-accertamento negativo”.
Conclusioni: come in atti.
E'stata fissata udienza ex art.281-sexies cpc, con trattazione scritta e termine note del 1° aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto opposizione al precetto intimato da e, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per essa, dalla mandataria , per il pagamento della somma di Controparte_3
€104.203,79 di cui €81.089,43 per capitale residuo, €6.048,54 per mora, €16.445,69 per spese oltre spese legali.
Hanno dedotto che:
-l'intimante ha agito quale cessionaria del credito, ma ai deducenti non è stata comunicata alcuna cessione;
-il credito deriva dal contratto di mutuo stipulato il 29.11.2006 con IC BA SP (poi, Che Con BA! );
-l'ultima rata di mutuo è stata pagata nel settembre 2011 e, da tale momento, non vi è stata alcuna interruzione del termine di prescrizione;
-il precetto contiene somme per le quali è preclusa ogni verifica di debenza sui relativi titoli ed importi anche considerando che l'istituto mutuante ha avviato procedura esecutiva immobiliare ed ha soddisfatto in parte il credito;
1 -i deducenti hanno versato la somma complessiva di €50.567,01 dal 2007 al 2011 e l'istituto mutuante ha incamerato la somma di €15.456,20 in sede esecutiva;
-nel rapporto di mutuo sono stati addebitati interessi usurari.
Hanno concluso per l'accertamento delle poste passive non dovute e per la declaratoria di nullità del precetto.
L'opposta ha svolto difese sulla cessione del credito e sulla legittimazione attiva.
Ha poi contestato la fondatezza dell'opposizione esponendo che:
-i mutuatari hanno ricevuto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, come allegate in atti;
-gli importi insoluti sono stati specificati nel precetto per capitale, interessi di mora e spese;
-il credito non è prescritto perché opera la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. decorrente dal termine di scadenza contrattuale dell'ultima rata, che sarebbe stata nel 2026;
-il contratto di mutuo ha previsto tutte le condizioni economiche;
-i mutuatari-opponenti non hanno allegato elementi a sostegno dell'asserita usurarietà degli interessi.
*** ** ***
*** ** ***
L'ordinanza del 29 marzo 2024.
premesso che
A)
-gli opponenti, in data 29 novembre 2006, stipularono un contratto di mutuo ipotecario con IC BA
SP per l'importo di € 119.600,00, da rimborsare con 240 rate mensili, dell'importo unitario di € 895,86;
-nell'atto di opposizione hanno eccepito la prescrizione del credito evidenziando di aver versato l'ultima rata nel settembre 2011 ed hanno dedotto di aver pagato negli anni il complessivo importo di €50.567,01
2 cui deve aggiungersi la somma di € 15.456,20 percepita dall'originario istituto bancario in sede di esecuzione immobiliare;
-i mutuatari-intimati hanno poi svolto difese tese a contestare: -la cessione del credito;
- la titolarità in capo all'intimante del credito indicato nel precetto;
-la reale debenza dell'importo di €81.089,43 richiesto in linea capitale, dell'importo di € 6.048,54 richiesto per “mora”, dell'importo di € 16.445,69 richiesto per spese;
-
l'applicazione di interessi superiori ai limiti antiusura;
-l'addebito di somme non specificate, quantificate in violazione di legge e senza lo scomputo di quelle già pagate;
B)
ha svolto difese in punto di cessione del credito e di legittimazione attiva, Controparte_3 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per le somme richieste con il precetto, si è limitata a ribadire, genericamente, la debenza dell'importo di €81.089,43 per capitale residuo, di € 6.048,54 per mora, di €16.445,69 per spese (cfr. comparsa costitutiva pag.6);
rilevato che:
1) a fronte delle contestazioni degli opponenti, la società che ha intimato il precetto non ha fornito elementi a sostegno delle somme richieste in pagamento, così rendendo incerta la titolarità del credito per l'an ed il quantum debeatur;
2) le carenze di allegazione e di prova da parte della cessionaria-opposta sulla causa debendi e sugli importi ancora dovuti dai mutuatari non consentono di affermare, in questa fase cautelare, che il precetto sia stato intimato per un credito certo, liquido, esigibile;
3) il contratto di mutuo ipotecario del 29 novembre 2006 non sembra integrare il profilo di esecutività per le somme richieste dalla cessionaria tenuto conto degli importi già riscossi dalla mutuante e della mancata specificazione delle somme per cui è stato intimato il pagamento per capitale, interessi di mora e spese;
4) tali profili integrano i gravi motivi previsti dal primo comma dell'art.615 cpc per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo contrattuale;
*** ** ***
Il merito.
L'opposta, nel segmento processuale regolato dall'art.171-ter cpc ha depositato documenti, attestanti:
3 -la risoluzione del contratto di mutuo con decadenza dal beneficio del termine, comunicata da
[...]
nel giugno 2019; Pt_3
-la dichiarazione specifica di cessione del credito scaturito dal contratto di mutuo del 29.11.2006, emessa da a supporto della cessione in blocco ex art.58 TUB. Controparte_4
L'eccezione di prescrizione è da superare poiché il rapporto di mutuo ha carattere unitario e la prescrizione ordinaria, decennale, decorre dalla scadenza contrattuale dell'ultima rata dovuta;
ove, come nel caso in esame, il contratto si risolva prima della scadenza negoziale per effetto di inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine, il termine decennale decorre da tale momento, sicchè, il precetto, notificato il 24.11.2023, è stato intimato in pendenza del termine decennale.
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria deve osservarsi quanto segue.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
4 E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che
“affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo
2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790;
Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
5 Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, tra cui la dichiarazione di (già Controparte_4 Parte_3
Con
) contenente la specifica indicazione della posizione creditoria vantata nei confronti di Pt_1
e e del relativo rapporto bancario (contratto di mutuo del 29.11.2006-posizione
[...] Parte_2
ceduta NDG 200614831, identificata nell'allegato 2 del contratto di cessione).
*** ** ***
L'opposizione a precetto, ove contenga contestazioni in punto di an e di quantum debeatur, come nel caso in esame, va anche qualificata come azione di accertamento negativo.
Gli opponenti hanno sollevato eccezioni involgenti la necessità di verificare la “causa debendi” e gli importi realmente dovuti.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dopo aver verificato le pattuizioni negoziali e le condizioni economiche, ha ricostruito il profilo contabile del rapporto di mutuo ed ha indicato le seguenti somme:
€49.415,23 versati dai mutuatari per 56 rate sino all'agosto 2011;
€96.804,24 pari al debito residuo al maggio 2012 (passaggio a sofferenza);
€6.259,14 pari alle rate non versate dal settembre 2011 al maggio 2012 (passaggio a sofferenza);
€466,99 per oneri accessori (assicurativi e spese);
€62,20 per interessi di mora dovuti sulle rate non versate (settembre 2011-maggio 2012);
€15.456,20 pari all'importo riscosso dal creditore nell'ambito della procedura Parte_3
esecutiva immobiliare n.618-2012.
Il Ctu ha quindi determinato in €88.136,47 il saldo-debitore, includendo un importo ridotto di interessi di mora, calcolati secondo tassi-sostitutivi ex lege (come indicato nei quesiti) a fronte della ritenuta indeterminatezza della clausola negoziale.
Il profilo peritale sugli interessi di mora merita condivisione poiché la previsione “del tasso applicato alla scadenza insoluta maggiorato della differenza tra il tasso originario del contratto ed
6 il tasso-soglia dell'usura in vigore al momento della stipula” non poteva consentire ai mutuatari di comprendere il costo del ritardo nel pagamento delle rate.
Non sembra, invece, condivisibile la scissione tra determinazione del saldo-debitore al momento del passaggio a sofferenza e rate a scadere dal settembre 2011 al maggio 2012, dovendosi ritenere che la banca mutuante abbia diritto al saldo-debitore come quantificato nel momento di passaggio a sofferenza, inclusivo di ogni onere.
Processualmente, in mancanza di elementi contrari che avrebbe dovuto addurre la parte creditrice, il debito dei mutuatari, detratta la somma riscossa in sede esecutiva, deve quantificarsi in € 81.348,04, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Ed allora, in accoglimento dell'opposizione, il precetto deve essere dichiarato nullo poiché:
1) la creditrice ha intimato il pagamento per somme non dovute a titolo di “mora” e di
“spese”;
2) nel giudizio di accertamento negativo del credito è stato determinato il saldo-debitore di
€81.348,04;
3) gli interessi dovuti dai debitori opponenti sull'importo di €81.348,04 devono calcolarsi al tasso legale.
Le spese processuali possono essere compensate per metà con condanna dell'opposta- soccombente al pagamento di quelle non compensate liquidate in dispositivo.
Le spese di Ctu, liquidate con decreto del 21 gennaio 2025, devono essere definitivamente sostenute dalle parti in misura del 50% a carico di ciascuna.
pqm
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6024-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto opposto;
-in accoglimento della domanda di accertamento negativo, nei limiti di fondatezza, dichiara che il saldo-debitore è di € 81.348,04, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
7 -dispone la compensazione parziale delle spese processuali e condanna l'opposta al pagamento di quelle non compensate, liquidate nell'importo di €380,00 per esborsi, di €2.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-dispone che le spese di Ctu, liquidate con decreto del 21 gennaio 2025, siano sostenute dalle parti del giudizio in misura del 50% a carico di ciascuna.
Così deciso in data 1° aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6024-2023 RG, tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Guglielmo Boccia – opponenti; Parte_1 Parte_2
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Torelli – opposta; CP_1 avente ad oggetto “ opposizione a precetto-accertamento negativo”.
Conclusioni: come in atti.
E'stata fissata udienza ex art.281-sexies cpc, con trattazione scritta e termine note del 1° aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto opposizione al precetto intimato da e, Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per essa, dalla mandataria , per il pagamento della somma di Controparte_3
€104.203,79 di cui €81.089,43 per capitale residuo, €6.048,54 per mora, €16.445,69 per spese oltre spese legali.
Hanno dedotto che:
-l'intimante ha agito quale cessionaria del credito, ma ai deducenti non è stata comunicata alcuna cessione;
-il credito deriva dal contratto di mutuo stipulato il 29.11.2006 con IC BA SP (poi, Che Con BA! );
-l'ultima rata di mutuo è stata pagata nel settembre 2011 e, da tale momento, non vi è stata alcuna interruzione del termine di prescrizione;
-il precetto contiene somme per le quali è preclusa ogni verifica di debenza sui relativi titoli ed importi anche considerando che l'istituto mutuante ha avviato procedura esecutiva immobiliare ed ha soddisfatto in parte il credito;
1 -i deducenti hanno versato la somma complessiva di €50.567,01 dal 2007 al 2011 e l'istituto mutuante ha incamerato la somma di €15.456,20 in sede esecutiva;
-nel rapporto di mutuo sono stati addebitati interessi usurari.
Hanno concluso per l'accertamento delle poste passive non dovute e per la declaratoria di nullità del precetto.
L'opposta ha svolto difese sulla cessione del credito e sulla legittimazione attiva.
Ha poi contestato la fondatezza dell'opposizione esponendo che:
-i mutuatari hanno ricevuto le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, come allegate in atti;
-gli importi insoluti sono stati specificati nel precetto per capitale, interessi di mora e spese;
-il credito non è prescritto perché opera la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. decorrente dal termine di scadenza contrattuale dell'ultima rata, che sarebbe stata nel 2026;
-il contratto di mutuo ha previsto tutte le condizioni economiche;
-i mutuatari-opponenti non hanno allegato elementi a sostegno dell'asserita usurarietà degli interessi.
*** ** ***
*** ** ***
L'ordinanza del 29 marzo 2024.
premesso che
A)
-gli opponenti, in data 29 novembre 2006, stipularono un contratto di mutuo ipotecario con IC BA
SP per l'importo di € 119.600,00, da rimborsare con 240 rate mensili, dell'importo unitario di € 895,86;
-nell'atto di opposizione hanno eccepito la prescrizione del credito evidenziando di aver versato l'ultima rata nel settembre 2011 ed hanno dedotto di aver pagato negli anni il complessivo importo di €50.567,01
2 cui deve aggiungersi la somma di € 15.456,20 percepita dall'originario istituto bancario in sede di esecuzione immobiliare;
-i mutuatari-intimati hanno poi svolto difese tese a contestare: -la cessione del credito;
- la titolarità in capo all'intimante del credito indicato nel precetto;
-la reale debenza dell'importo di €81.089,43 richiesto in linea capitale, dell'importo di € 6.048,54 richiesto per “mora”, dell'importo di € 16.445,69 richiesto per spese;
-
l'applicazione di interessi superiori ai limiti antiusura;
-l'addebito di somme non specificate, quantificate in violazione di legge e senza lo scomputo di quelle già pagate;
B)
ha svolto difese in punto di cessione del credito e di legittimazione attiva, Controparte_3 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per le somme richieste con il precetto, si è limitata a ribadire, genericamente, la debenza dell'importo di €81.089,43 per capitale residuo, di € 6.048,54 per mora, di €16.445,69 per spese (cfr. comparsa costitutiva pag.6);
rilevato che:
1) a fronte delle contestazioni degli opponenti, la società che ha intimato il precetto non ha fornito elementi a sostegno delle somme richieste in pagamento, così rendendo incerta la titolarità del credito per l'an ed il quantum debeatur;
2) le carenze di allegazione e di prova da parte della cessionaria-opposta sulla causa debendi e sugli importi ancora dovuti dai mutuatari non consentono di affermare, in questa fase cautelare, che il precetto sia stato intimato per un credito certo, liquido, esigibile;
3) il contratto di mutuo ipotecario del 29 novembre 2006 non sembra integrare il profilo di esecutività per le somme richieste dalla cessionaria tenuto conto degli importi già riscossi dalla mutuante e della mancata specificazione delle somme per cui è stato intimato il pagamento per capitale, interessi di mora e spese;
4) tali profili integrano i gravi motivi previsti dal primo comma dell'art.615 cpc per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo contrattuale;
*** ** ***
Il merito.
L'opposta, nel segmento processuale regolato dall'art.171-ter cpc ha depositato documenti, attestanti:
3 -la risoluzione del contratto di mutuo con decadenza dal beneficio del termine, comunicata da
[...]
nel giugno 2019; Pt_3
-la dichiarazione specifica di cessione del credito scaturito dal contratto di mutuo del 29.11.2006, emessa da a supporto della cessione in blocco ex art.58 TUB. Controparte_4
L'eccezione di prescrizione è da superare poiché il rapporto di mutuo ha carattere unitario e la prescrizione ordinaria, decennale, decorre dalla scadenza contrattuale dell'ultima rata dovuta;
ove, come nel caso in esame, il contratto si risolva prima della scadenza negoziale per effetto di inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine, il termine decennale decorre da tale momento, sicchè, il precetto, notificato il 24.11.2023, è stato intimato in pendenza del termine decennale.
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria deve osservarsi quanto segue.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
4 E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che
“affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo
2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790;
Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
5 Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, tra cui la dichiarazione di (già Controparte_4 Parte_3
Con
) contenente la specifica indicazione della posizione creditoria vantata nei confronti di Pt_1
e e del relativo rapporto bancario (contratto di mutuo del 29.11.2006-posizione
[...] Parte_2
ceduta NDG 200614831, identificata nell'allegato 2 del contratto di cessione).
*** ** ***
L'opposizione a precetto, ove contenga contestazioni in punto di an e di quantum debeatur, come nel caso in esame, va anche qualificata come azione di accertamento negativo.
Gli opponenti hanno sollevato eccezioni involgenti la necessità di verificare la “causa debendi” e gli importi realmente dovuti.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dopo aver verificato le pattuizioni negoziali e le condizioni economiche, ha ricostruito il profilo contabile del rapporto di mutuo ed ha indicato le seguenti somme:
€49.415,23 versati dai mutuatari per 56 rate sino all'agosto 2011;
€96.804,24 pari al debito residuo al maggio 2012 (passaggio a sofferenza);
€6.259,14 pari alle rate non versate dal settembre 2011 al maggio 2012 (passaggio a sofferenza);
€466,99 per oneri accessori (assicurativi e spese);
€62,20 per interessi di mora dovuti sulle rate non versate (settembre 2011-maggio 2012);
€15.456,20 pari all'importo riscosso dal creditore nell'ambito della procedura Parte_3
esecutiva immobiliare n.618-2012.
Il Ctu ha quindi determinato in €88.136,47 il saldo-debitore, includendo un importo ridotto di interessi di mora, calcolati secondo tassi-sostitutivi ex lege (come indicato nei quesiti) a fronte della ritenuta indeterminatezza della clausola negoziale.
Il profilo peritale sugli interessi di mora merita condivisione poiché la previsione “del tasso applicato alla scadenza insoluta maggiorato della differenza tra il tasso originario del contratto ed
6 il tasso-soglia dell'usura in vigore al momento della stipula” non poteva consentire ai mutuatari di comprendere il costo del ritardo nel pagamento delle rate.
Non sembra, invece, condivisibile la scissione tra determinazione del saldo-debitore al momento del passaggio a sofferenza e rate a scadere dal settembre 2011 al maggio 2012, dovendosi ritenere che la banca mutuante abbia diritto al saldo-debitore come quantificato nel momento di passaggio a sofferenza, inclusivo di ogni onere.
Processualmente, in mancanza di elementi contrari che avrebbe dovuto addurre la parte creditrice, il debito dei mutuatari, detratta la somma riscossa in sede esecutiva, deve quantificarsi in € 81.348,04, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Ed allora, in accoglimento dell'opposizione, il precetto deve essere dichiarato nullo poiché:
1) la creditrice ha intimato il pagamento per somme non dovute a titolo di “mora” e di
“spese”;
2) nel giudizio di accertamento negativo del credito è stato determinato il saldo-debitore di
€81.348,04;
3) gli interessi dovuti dai debitori opponenti sull'importo di €81.348,04 devono calcolarsi al tasso legale.
Le spese processuali possono essere compensate per metà con condanna dell'opposta- soccombente al pagamento di quelle non compensate liquidate in dispositivo.
Le spese di Ctu, liquidate con decreto del 21 gennaio 2025, devono essere definitivamente sostenute dalle parti in misura del 50% a carico di ciascuna.
pqm
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6024-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto opposto;
-in accoglimento della domanda di accertamento negativo, nei limiti di fondatezza, dichiara che il saldo-debitore è di € 81.348,04, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
7 -dispone la compensazione parziale delle spese processuali e condanna l'opposta al pagamento di quelle non compensate, liquidate nell'importo di €380,00 per esborsi, di €2.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-dispone che le spese di Ctu, liquidate con decreto del 21 gennaio 2025, siano sostenute dalle parti del giudizio in misura del 50% a carico di ciascuna.
Così deciso in data 1° aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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