TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di OV Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. ) del CodiceFiscale_1
Foro di Roma, giusta delega in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 – PEC: Email_1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
Ogg. Maggiorazione RIA dipendete Comparto CP_2
Conclusioni : come in ricorso
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.
1 è dipendente del Parte_1 Controparte_1
dall'1.6.1988 e al momento del deposito del ricorso era assegnata presso l'ufficio d'Area Di
[...]
OV ( doc 1 Busta paga inatti ).
Col presente ricorso chiede il riconoscimento del suo diritto alla maggiorazione della Retribuzione
Individuale di Anzianità (cd R.I.A) prevista dall'art 9 comma 4 del DPR n. 44 del 1990 .
L'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che “alla data del 1° gennaio 1990” avesse “acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio” o che avesse maturato “detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale”; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, “nell'arco della vigenza contrattuale”, avesse maturato, rispettivamente, “dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito conv. con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto :
“1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni . I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale”.
Ne deriva che risulta prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato) .
Se nonché, con norma auto - qualificatasi di interpretazione autentica, il legislatore con l'art. 51, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha specificato che la data a cui fare riferimento per il calcolo della anzianità di servizio per la determinazione della Maggiorazione della RIA dovesse essere in ogni caso il 31/12/1990 e non il 31/12/1993.
Come ricordato in ricorso tale norma è stata censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 4 dell'11.1.2014 la quale, nel dichiararne l'illegittimità costituzionale, ha escluso la sua natura di
2 interpretazione autentica, riconoscendone invece la natura innovativa, non applicabile retroattivamente.
Ne consegue la riespansione dell'applicazione della proroga del beneficio in questione a tutto il 31 dicembre 1993, come previsto dall''art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ed il diritto della ricorrente a beneficiare della maggiorazione sulla retribuzione R.I.A. prevista dall'art 9 del DPR 44/1990 .
Risulta documentalmente provato che la ricorrente, assunta il 1° giugno 1988, alla data del
31.12.1993 avesse raggiunto 5 anni di servizio ( doc 1 busta paga), sicché sussistono i presupposti in fatto per il riconoscimento del diritto richiesto.
Sulle somme riconosciute matura la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri minimi del dm
55/2014, con la riduzione legata all'assenza delle questioni in fatto ed in diritto alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata in atti e vanno poste a carico del , Controparte_1 rimasto contumace .
PQM
Il Giudice definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto di , quale dipendente del Comparto al Parte_1 CP_2 riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) di cui all'articolo 9 del DPR 1990 n. 44 in relazione alla qualifica funzionale di riferimento;
2. per l'effetto condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, al pagamento del beneficio economico di cui al punto 1, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. condanna altresì l'Amministrazione convenuta, in persona del suo Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 919,80, oltre spese generali , oltre IVA
e CPA, oltre rimborso CU pari a euro 49,00, da liquidarsi in favore della difensore, avvocato
Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
OV, 30/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
3 4
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di OV Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. ) del CodiceFiscale_1
Foro di Roma, giusta delega in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 – PEC: Email_1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
Ogg. Maggiorazione RIA dipendete Comparto CP_2
Conclusioni : come in ricorso
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.
1 è dipendente del Parte_1 Controparte_1
dall'1.6.1988 e al momento del deposito del ricorso era assegnata presso l'ufficio d'Area Di
[...]
OV ( doc 1 Busta paga inatti ).
Col presente ricorso chiede il riconoscimento del suo diritto alla maggiorazione della Retribuzione
Individuale di Anzianità (cd R.I.A) prevista dall'art 9 comma 4 del DPR n. 44 del 1990 .
L'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che “alla data del 1° gennaio 1990” avesse “acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio” o che avesse maturato “detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale”; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, “nell'arco della vigenza contrattuale”, avesse maturato, rispettivamente, “dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito conv. con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto :
“1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni . I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale”.
Ne deriva che risulta prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato) .
Se nonché, con norma auto - qualificatasi di interpretazione autentica, il legislatore con l'art. 51, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha specificato che la data a cui fare riferimento per il calcolo della anzianità di servizio per la determinazione della Maggiorazione della RIA dovesse essere in ogni caso il 31/12/1990 e non il 31/12/1993.
Come ricordato in ricorso tale norma è stata censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 4 dell'11.1.2014 la quale, nel dichiararne l'illegittimità costituzionale, ha escluso la sua natura di
2 interpretazione autentica, riconoscendone invece la natura innovativa, non applicabile retroattivamente.
Ne consegue la riespansione dell'applicazione della proroga del beneficio in questione a tutto il 31 dicembre 1993, come previsto dall''art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ed il diritto della ricorrente a beneficiare della maggiorazione sulla retribuzione R.I.A. prevista dall'art 9 del DPR 44/1990 .
Risulta documentalmente provato che la ricorrente, assunta il 1° giugno 1988, alla data del
31.12.1993 avesse raggiunto 5 anni di servizio ( doc 1 busta paga), sicché sussistono i presupposti in fatto per il riconoscimento del diritto richiesto.
Sulle somme riconosciute matura la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri minimi del dm
55/2014, con la riduzione legata all'assenza delle questioni in fatto ed in diritto alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata in atti e vanno poste a carico del , Controparte_1 rimasto contumace .
PQM
Il Giudice definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto di , quale dipendente del Comparto al Parte_1 CP_2 riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) di cui all'articolo 9 del DPR 1990 n. 44 in relazione alla qualifica funzionale di riferimento;
2. per l'effetto condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, al pagamento del beneficio economico di cui al punto 1, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. condanna altresì l'Amministrazione convenuta, in persona del suo Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 919,80, oltre spese generali , oltre IVA
e CPA, oltre rimborso CU pari a euro 49,00, da liquidarsi in favore della difensore, avvocato
Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
OV, 30/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
3 4