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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1941/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LL IA Presidente
D.ssa LE UE Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 2.11.2022 al numero 1941/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 892/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa il 27.6.2022 e pubblicata il 30.6.2022 pendente fra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Poldaretti (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fabris de
Fabris (C.F. e dall'Avv. Gioacchino Quadri di Cardano (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._4
GI IN MB AP (C.F. ), giusta C.F._5 procura in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere, per i motivi sopra esposti, l'appello formulato con il presente atto, riformando la
1 sentenza n. 892/2022 del 27.06.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di Pisa e depositata in data 30.06.2022, nel procedimento civile n. 1952/2019 e per
l'effetto, - in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2; - in via principale, accertato e dichiarato che l'attore discende dalla famiglia dei , accertato e dichiarato che la XXV Persona_1 edizione del “Libro della Nobiltà Italiana” appella il Conte CP_1 Parte_1
come “nobile” anziché quale “conte”, accertato e dichiarato che
[...]
l'appellativo di “nobile” pregiudica il diritto al nome così come tutelato e riconosciuto dagli artt. 6 e 7 del codice civile, accertato e dichiarato inoltre che
l'appellativo di “nobile” pregiudica ed offende l'onorabilità e l'identificazione dell'attore nonché l'origine storica della sua famiglia, accertato e dichiarato, inoltre, che la pubblicazione contenente detto appellativo integra gli estremi della diffamazione a mezzo stampa perché contiene una notizia che, oltre a ledere
l'onore ed il decoro del è difforme dalla verità, Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rettificare in favore del l'appellativo di “nobile” in Controparte_2 quello di “conte” in tutte le future edizioni del “Libro D'Oro della Nobiltà Italiana”.
Con pubblicazione della sentenza in più giornali ex art. 6, ultimo comma c.c. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Nelle note per l'udienza del 20.5.2025 ha concluso: “ nel merito, come da atto di appello, il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado o, in subordine, vista la peculiarità della materia trattata, con pronuncia di compensazione delle spese anche il per gravame”.
Parte appellata/appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, premessa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, – RIGETTARE l'appello principale proposto da siccome infondato per le ragioni sopra Parte_1 compendiate e più ampiamente illustrate negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, che qui si intendono richiamati;
nonché – RIFORMARE la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite;
e, per l'effetto, – CONDANNARE a rifondere integralmente a Parte_1 le spese di lite tutte del primo grado di giudizio, da liquidarsi Controparte_1 applicando la maggiorazione di cui all'art. 4 comma VIII DM 55/2014; nonché –
CONDANNARE al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di una somma equitativamente determinata, anche solo per l'importo simbolico di
2 1 euro, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi al Tribunale di Pisa la al fine di sentirla Controparte_1 condannare a rettificare l'appellativo al medesimo attribuito di “nobile” in quello di
”, in tutte le future edizioni del della Nobiltà Italiana”. CP_2 CP_1
Ha premesso di essere figlio del defunto e che la Persona_2 vicenda in esame, pur non avendo ad oggetto il riconoscimento di un titolo nobiliare, assumeva rilievo sotto un duplice aspetto: il primo, attinente la tutela al nome, in quanto i erano stati sempre appellati quali conti, e tale Parte_1 appellativo era riconosciuto nella Banca Dati dell'Annuario della Nobiltà Italiana
(all.2 fascicolo di primo grado ) ed era stato sempre apposto in tutti gli Parte_1 atti e documenti ufficiali;
il secondo, attinente l'onorabilità della persona in quanto ogni titolo nobiliare si trasmette di generazione in generazione attraverso la discendenza, così che ogni figlio legittimo legalmente riconosciuto riceve il titolo nobiliare spettante al padre, ad eccezione dell'ipotesi di ripudio e di filiazione illegittima.
Ha concluso che la suddetta rivista, avendo appellato Parte_1 come “nobile”, anziché quale “conte”, ne avesse pregiudicato e leso il diritto al nome, così come tutelato e riconosciuto dagli artt. 6 e 7 c.c., oltre ad averne offeso l'onorabilità e l'identificazione, nonché l'origine storica della famiglia, integrando detta pubblicazione anche gli estremi della diffamazione a mezzo stampa perché contenente una notizia non corrispondente a verità.
Si è costituita in giudizio la eccependo che il repertorio Controparte_1 privato di carattere nobiliare e mondano denominato “Libro d'oro della nobiltà italiana”, le cui edizioni dal 2014 erano state curate dall'odierna appellata, riportava i titoli nobiliari attribuiti nello stato di famiglia, così come risultanti nel
Libro d'Oro del Consulta Araldica del Regno d'Italia e negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del 1921 e del 1933-1937. La famiglia dell'odierno appellante (già cognominata poi , e oggi ) aveva ottenuto con Decreto Pt_2 Parte_3 Parte_1
Ministeriale dell'11.3.1889 il riconoscimento ufficiale del titolo di «nobile di Pisa»; nella X edizione del 1940-1949, stampata nel settembre del 1948 in un momento
3 storico in cui gli atti e documenti della erano indisponibili, la Controparte_3 famiglia veniva pubblicata con il titolo comitale e con un nuovo stemma gentilizio, in deroga ai criteri editoriali, atteso che di quel titolo e del diverso stemma gentilizio la famiglia non aveva mai ottenuto l'ufficiale riconoscimento da parte del
Regno d'Italia. Tale errore si era mantenuto fino alla XVII edizione (1977-1980) allorquando, conformemente ai criteri editoriali dell'opera, la famiglia fu nuovamente pubblicata con il solo titolo di nobile di Pisa, e così per i successivi quarant'anni. Con la circolare datata 20.2.2015 (all.3 fascicolo di primo grado
[...]
, il comunicava l'avvio della campagna di CP_1 Controparte_4 aggiornamento dati e sottoscrizione della XXV edizione del «Libro d'Oro della
Nobiltà Italiana», alla quale aderiva sottoscrivendo l'acquisto Parte_1 della nuova edizione dell'opera, e ricevendo il volume nel giugno del 2016.
Ha precisato che la famiglia dell'odierno appellante non ha mai ottenuto dal
Regno d'Italia alcun riconoscimento del titolo comitale, concludendo per il rigetto della domanda del , con condanna del medesimo alla rifusione delle Parte_1 spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Pisa con
Sentenza n.892/2022 del 27.6.2022, pubblicata il 30.6.2022, che così statuiva: “il
Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda e dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo condivisibile quanto argomentato da relativamente al fatto che il predicato nobiliare, nei limiti in Parte_1 cui sia considerabile il segno distintivo della persona, possa ritenersi parte del nome e come tale tutelabile, rilevava come, nel caso di specie, non si poteva considerare pacifica la questione della titolarità del titolo nobiliare di conte, di cui, nei fatti, veniva richiesto al Tribunale il riconoscimento, ancorché in via incidentale;
il suddetto riconoscimento non rientrava nelle attribuzioni del Tribunale, non essendo previsti e tutelati nell'ordinamento giuridico i titoli nobiliari, e quindi non poteva essere oggetto di azione in giudizio ex art. 24 Cost. (Corte Costituzionale
n.101/1967); alla luce della peculiarità della questione, le spese legali venivano compensate tra le parti.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
4 Ha dedotto un unico motivo d'appello, censurando la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato che l'accertamento del titolo non poteva essere oggetto di pronuncia ed eccependo che, invece, il Tribunale era stato chiamato a verificare se la mancanza dell'appellativo di conte configurasse una lesione di due situazioni giuridiche soggettive da tutelare, ovvero:
1) la tutela del nome, in quanto i in loco ed altrove erano sempre Parte_1 stati appellati quali conti, e tale predicato era riconosciuto nella stessa banca dati dell'annuario della nobiltà italiana (all. 2 fascicolo di primo grado ), oltre Parte_1 che in altri atti e documenti ufficiali che affiancavano ai componenti della famiglia il titolo di conte;
2) la tutela dell'onorabilità, in quanto il venir meno dell'appellativo di conte della famiglia , nella rivista dell'appellata, riferimento ufficiale o Parte_1 comunque primario nel riconoscimento dei titoli nobiliari, determinava l'immediata deduzione di un ripudio e di scoperta di una filiazione illegittima.
Ha evidenziato che con la pubblicazione della XXV edizione del Libro d'Oro, a dispetto delle precedenti edizioni, il medesimo era stato Parte_1 inserito alla pagina 358 non con l'appellativo di conte, ma di nobile di Pisa.
L' infatti avrebbe utilizzato ingiustamente come unica fonte la Consulta CP_5
Araldica del Regno, manoscritto depositato presso l'Archivio Centrale dello Stato, che si rivelerebbe però incompleto;
le famiglie escluse, come i Parte_1 dovevano ricevere annotazione attraverso una procedura di verifica che non era stata portata a termine, in quanto divenuta di mero interesse storico e privatistico, ma non giuridico.
Ha lamentato che l'Autorità Giudiziaria non avrebbe dovuto giudicare in merito al riconoscimento del titolo nobiliare, ma avrebbe dovuto analizzare se i titoli nobiliari potessero entrare a far parte del cognome, quando hanno la funzione sociale di identificare la persona.
Ha dedotto che l'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione che recita: “i titoli nobiliari non sono riconosciuti;
i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome;
(...) la legge regola la soppressione della Consulta Araldica”, ha inteso il predicato nobiliare come segno distintivo della persona, utile alla sua esatta individuazione, e valevole come parte del nome e quindi degno di tutela giuridica dall'ordinamento (in tal senso: Cass. civ. n.3779/1978); dall'interpretazione letterale del dato normativo, pertanto, poteva essere aggiunto al nome di famiglia qualsiasi predicato, ancorché
5 sprovvisto di riconoscimento ufficiale, purché storicamente esistente ed appartenente alla famiglia dell'interessato prima del 28 ottobre 1922 (in tal senso:
Cass. civ. S.U. n. 986/1965 e 987/1965; Cass. civ. n. 3189/1963).
L'irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedirebbe, dunque, il loro accertamento giudiziale mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 troverebbe la sua fonte nel riconoscimento del diritto alla cognomizzazione.
Ha eccepito che il Tribunale di Pisa avrebbe errato nel ritenere che l'esistenza del titolo di conte non fosse pacifica, in quanto comprovata dalla documentazione versata in atti, ed avrebbe omesso ingiustificatamente di accertare se i titoli nobiliari potessero entrare a far parte del cognome quando hanno la funzione sociale di identificare la persona, e se l'assenza dell'appellativo di conte ledesse o meno il suo diritto al nome e la sua onorabilità.
Nel caso di specie, l'appellante avrebbe richiesto l'adeguamento della pubblicazione ai canoni di veridicità attraverso gli strumenti normativi offerti dalla legge sulla stampa, tramite lo strumento della rettifica ai sensi del disposto dell'art.8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 48.
Ha contestato l'assunto del laddove ha sostenuto che né Controparte_1 all'appellante, né alla sua famiglia, sia mai stato riconosciuto ufficialmente da parte del Regno d'Italia il titolo di conte;
l'allegato n.4 del fascicolo di primo grado dell'appellante dimostrerebbe, al contrario, che all'epoca del Regno d'Italia
[...]
, avo di , possedeva il titolo nobiliare di conte, per Per_3 Parte_1 essergli stato sicuramente riconosciuto ufficialmente e, di conseguenza, lo avrebbe tramandato alla sua progenie per discendenza legittima.
Il suddetto documento pubblico, nonostante le dichiarazioni di falsità del
[...]
doveva ritenersi autentico, atteso che non era mai stata proposta CP_1 querela di falso.
2.2 Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_1
e riposta con appello incidentale, rassegnando le conclusioni sopra trascritte e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Ha eccepito l'irrilevanza giuridica, ex art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, dei titoli nobiliari, di cui è conseguentemente precluso l'accertamento in sede giurisdizionale (Corte Cost. n.101/1967, Cass. civ.
n.2426/1991); pertanto, l'omessa o errata attribuzione di titoli nobiliari in una
6 pubblicazione privata non potrebbe mai costituire lesione di un diritto, ed in particolare, né del diritto al nome, posto che la parola “conte” non faceva parte del nome dell'appellante, come risultava dalla copia per estratto integrale del suo atto di nascita (all. 1 fascicolo di primo grado parte appellante), né del diritto all'onorabilità (Cass. civ. n.3779/1978), né del diritto all'identità personale.
Ha dedotto che l'odierno appellante aveva chiesto prima al Tribunale di Pisa, poi alla Corte, proprio l'accertamento del titolo di conte (cfr. conclusioni primo grado), e che del tutto correttamente il giudice di prime cure aveva respinto la domanda con sentenza sufficientemente e correttamente motivata.
Ha ribadito che, alla luce dei criteri editoriali adottati e accettati dall'appellante
(all. 18 fascicolo di primo grado , l'appellata non poteva, Controparte_1 nell'opera intitolata “Libro d'Oro della Nobiltà Italiana”, attribuire alla famiglia
[...]
(già altro titolo che quello di “nobile di Pisa”, che era il solo con Pt_1 Pt_2 cui era iscritta negli elenchi nobiliari del Regno di Italia, poiché essa non aveva mai conseguito il riconoscimento dalla . Controparte_3
Ha eccepito che l'allegato 4 prodotto in primo grado dall'odierno appellante, la cui conformità era stata ritualmente contestata, era in realtà la mera fotocopia di una pretesa pagina della Gazzetta Ufficiale riguardante un cambiamento di cognome, e non un riconoscimento nobiliare, e ne disconosceva il contenuto difforme da quello originale e prodotto come allegato 15 nel proprio fascicolo di primo grado.
Ha poi spiegato appello incidentale ritenendo la sentenza di primo grado viziata nel capo in cui aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in virtù della “peculiarità della questione”, in manifesta violazione sia dell'obbligo di motivazione, sia del principio della soccombenza.
Nel caso di specie, non vi sarebbe stata né soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione trattata, perché ormai risolta dalla giurisprudenza risalente nel tempo, né sarebbe intervenuto alcun mutamento giurisprudenziale.
Al contrario, la controversia si sarebbe manifestata temeraria, e il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il alla refusione in favore del Parte_1 delle spese di lite, oltre alla maggiorazione di cui all'art. 4, comma Controparte_1 ottavo, DM 55/2014, ed al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche solo dell'importo simbolico di 1 euro ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
7 2.3 La Corte, ritenuto che la richiesta di prove orali reiterata dalla parte appellante fosse inammissibile, poiché la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie da parte del primo giudice non era stata censurata con specifico motivo di gravame, e fosse comunque irrilevante ai fini della decisione, all'udienza del
20.5.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni altra istanza, ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*
3. L'appello principale va rigettato.
Va preliminarmente evidenziata l'inammissibilità della richiesta di prove orali reiterata dalla parte appellante in via principale, in quanto la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie da parte del primo giudice non è stata censurata con specifico motivo di gravame (Cass. civ., Ordinanza n. 1532 del 22.1.2018) nonché, stante le ragioni della decisione, l'irrilevanza delle medesime.
3.1 Il primo e unico motivo dell'appello principale è infondato.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Pisa n.892/2022, la condanna della a rettificare in Controparte_1 suo favore l'appellativo di “nobile” in quello di “ ” in tutte le future edizioni del CP_2
“ della Nobiltà Italiana”; condanna da pronunciarsi una volta che, prima CP_1 il Tribunale, e poi la Corte, avesse “accertato e dichiarato che l'attore discende dalla famiglia dei Conti Da Cascina” (cfr. appello pag. 24)”; “accertato e dichiarato
[…] che la pubblicazione contenente detto appellativo [di nobile, anziché di conte]
è difforme dalla verità” (cfr. appello, pag. 25).
Il provvedimento di condanna richiesto dall'appellante ha dunque come premessa logica l'accertamento del titolo;
la richiesta di tutela del nome e della onorabilità, infatti, hanno quale presupposto l'esistenza di un titolo nobiliare riconosciuto.
Il divieto di riconoscere i titoli nobiliari trae origine dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che stabilisce che "i titoli nobiliari non sono riconosciuti", aggiungendo però che "i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome"
L'irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari di cui all'art. XIV delle norme transitorie e finali della Costituzione impedisce che essi possano essere giudizialmente accertati;
il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel senso di stabilire che possano valere, come parte del nome, soltanto i predicati
8 già esistenti prima del 28 ottobre 1922, ovvero quelli già riconosciuti a tale data, presupposto di fatto anche della c.d. cognomizzazione, che comunque l'appellante dichiara di non richiedere con il presente procedimento (cfr. pag. 17 atto di appello).
Sul punto, il prezioso contributo della Corte costituzionale con la sentenza n.
101/1967 ha chiarito che: “Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione. La Corte ritiene che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti
l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica "esistenti" riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero è che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma è da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento;
la contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione”.
Pertanto, la sola ragione che consenta eccezionalmente di tener conto dei titoli nobiliari, che abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento, attiene alla tutela del diritto al nome e all'esigenza di non privare del predicato quanti ne avessero fatto uso già da prima del 28 ottobre
1922.
Viene quindi in rilievo l'analisi della documentazione prodotta in giudizio dalla parte appellante al fine di stabilire se il titolo di conte fosse già riconosciuto alla famiglia prima del 28.10.1922. Parte_1
In proposito, osserva la Corte come l'appellante non abbia fornito prova adeguata del riconoscimento del titolo alla famiglia anteriormente al Parte_1
9 28.10.1922, avendo versato in atti documentazione per lo più successiva a tale data.
Anche l'allegato n.4, ovvero l'Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno
d'Italia, prodotto da quale documento dirimente, dal quale si Parte_1 evincerebbe, sul Foglio delle Inserzioni del 21.6.1943 n. 143, alla pagina 2236,
l'indicazione del titolo nobiliare di conte nel predicato nominale di da Per_2
, è successivo alla data del 28.10.1922. Pt_1
Il documento, inoltre, è stato fortemente contestato e disconosciuto dall'appellata, sia perché mera fotocopia di una pagina della Gazzetta Ufficiale, sia perché contenete un'istanza rivolta al Procuratore Generale di cambiamento del cognome, e non un riconoscimento nobiliare, ma soprattutto perché assolutamente non corrispondente, nel contenuto, al medesimo Foglio delle Inserzioni del
21.6.1943 n. 143 dell'Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, prodotto dal quale allegato 15 del fascicolo di primo grado. Controparte_1
Quanto all'allegato n.9 del fascicolo di primo grado di , Parte_1 indicizzato come “Albero genealogico estratto dall'Archivio Capitolare di Pisa
29.4.1940”, anch'esso certamente non può ritenersi prova della discendenza, interrompendosi alla fine del XVI secolo.
L'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante si sostanzia, nella maggior parte, in atti notarili, articoli di giornale e carteggio epistolare, sicuramente inidonei a comprovare il riconoscimento del titolo comitale ante
28.10.1922.
In assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi provato che prima del
28.10.1922 sia stato riconosciuto il titolo nobiliare di conte a un ascendente dell'odierno appellante, e che tale titolo abbia formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.
La ha dichiarato di aver inserito la famiglia dell'appellante Controparte_1 qualificandola come “nobile”, in assenza del titolo comitale, nell'edizione del “Libro
d'Oro della Nobiltà Italiana“ del 2015, in osservanza dei criteri editoriali secondo i quali vengono riportate nel volume alcune famiglie che, avendo ottenuto dal Regno
d'Italia, fra il 1861 ed il 1946, un provvedimento di giustizia o di grazia, erano iscritte nel della Consulta Araldica del Regno d'Italia, oppure che erano CP_1 inserite negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del 1921 e del 1933-37; vengono anche inserite le famiglie che abbiano ottenuto (dopo il 1946) un provvedimento nobiliare di un provvedimento di giustizia del Corpo della Nobiltà Italiana, o un Per_4
10 atto sovrano dei Sommi Pontefici (dopo il 1870), oppure della Repubblica di San
MA (dopo il 1861), o la cui nobiltà sia stata riconosciuta dal Sovrano Militare
Ordine di Malta;
infine, vengono inserite alcune famiglie la cui posizione nobiliare
è stata valutata positivamente dal Collegio Araldico, a cui è demandata la cura scientifica dell'opera.
L'appellata ha precisato che la famiglia dell'odierno appellante (già cognominata “ , poi “ ” e oggi soltanto “ ”), Pt_2 Parte_3 Parte_1 avendo ottenuto con Decreto Ministeriale dell'11.3.1889 il solo riconoscimento ufficiale del titolo di “nobile di Pisa”, e trovandosi pertanto iscritta nei suoi due rami nei registri nobiliari del Regno d'Italia (all.2 fascicolo primo grado Controparte_1
a richiesta degli avi dell'appellante, è stata pubblicata con quel titolo, senza menzione del titolo comitale.
Ritiene il Collegio, che la condotta della non sia quindi Controparte_1 censurabile, atteso che l'appellante non è riuscito a dimostrare il riconoscimento del titolo comitale né ante 28.10.1922, come richiesto dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali, né conformemente ai criteri editoriali dell'appellata che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della
Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari .
3.2 Il primo e unico motivo dell'appello incidentale è parzialmente fondato.
L'appellata ha spiegato appello incidentale ritenendo la sentenza di primo grado viziata nel capo in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in virtù della “peculiarità della questione”, in manifesta violazione sia dell'obbligo di motivazione, sia del principio della soccombenza in quanto, nel caso di specie, non vi sarebbe stata né soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione trattata, perché ormai risolta dalla giurisprudenza risalente nel tempo, né sarebbe intervenuto alcun un mutamento giurisprudenziale.
In effetti, la giurisprudenza ritiene che le ragioni che legittimano la compensazione delle spese giudiziali non possano essere espresse con una formula generica, ma la deroga alla soccombenza debba essere motivata dal giudice in modo logico e coerente (cfr, per tutte, Cass. civ.n.20755/2025).
Se è vero, infatti, che “La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2,
11 c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. civ. S.U. ordinanza n. 3877/2023), nondimeno, resta "censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione (Sez. 2,
Sentenza n. 16205 del 23/07/2007): ad esempio, quando il giudice di merito scelga di compensare le spese in ragione della "peculiarità della vicenda", in un caso in cui la soccombenza era stata però determinata non già da ragioni di diritto, ma dal mancato assolvimento dell'onere della prova (Sez. 3 -, Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018); oppure quando adotti una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. civ.
n.17816/2019).
Osserva la Corte come, nel caso di specie, non ricorra un'ipotesi che possa integrare i presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c. per la compensazione delle spese, non sussistendo né la soccombenza reciproca, avendo il primo grado respinto integralmente la domanda attorea, né l'assoluta novità della questione trattata, trattandosi di questione risalente nel tempo, né il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che appare concorde a far data dalla risolutiva sentenza n.101/1967 della Corte Costituzionale.
Inoltre, l'integrale compensazione delle spese di lite operata dal primo grado, in deroga al principio generale della soccombenza, appare sorretta da una motivazione carente, essendosi limitato il giudice di primo grado a richiamare la
“peculiarità della questione”.
Sotto questo profilo, pertanto, il motivo dell'appello incidentale deve ritenersi fondato.
L'appellante in via incidentale richiede altresì la condanna di Parte_1
al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche solo
[...] dell'importo simbolico di 1 euro, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., in virtù della manifestata temerarietà della controversia.
La domanda, sotto questo profilo, non appare fondata, in quanto la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente che, nel caso di specie non sembra sussistere. Si richiama, in proposito, Cass. civ. n.
19948/2023“La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
12 condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire
a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; conf., tra le tante, Cass. civ. n. 36591/2023 e Cass. civ.
n. 29831/2023.
3.3 La parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nella fattispecie esse, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. (valore indeterminabile, complessità bassa), ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e per l'effetto, in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
892/2022, emessa dal Tribunale di Pisa il 27.6.2022 e pubblicata il 30.6.2022, confermata nel resto, condanna alla refusione delle spese del Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. pone a carico del medesimo le spese del secondo Parte_1 grado, liquidate in € 770,00 per esborsi ed € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante in via principale
[...]
i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato Parte_1 ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 21.10.2025
D.ssa LE UE
LA PRESIDENTE
D.ssa LL IA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
13 privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LL IA Presidente
D.ssa LE UE Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 2.11.2022 al numero 1941/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 892/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa il 27.6.2022 e pubblicata il 30.6.2022 pendente fra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Poldaretti (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fabris de
Fabris (C.F. e dall'Avv. Gioacchino Quadri di Cardano (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._4
GI IN MB AP (C.F. ), giusta C.F._5 procura in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere, per i motivi sopra esposti, l'appello formulato con il presente atto, riformando la
1 sentenza n. 892/2022 del 27.06.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di Pisa e depositata in data 30.06.2022, nel procedimento civile n. 1952/2019 e per
l'effetto, - in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2; - in via principale, accertato e dichiarato che l'attore discende dalla famiglia dei , accertato e dichiarato che la XXV Persona_1 edizione del “Libro della Nobiltà Italiana” appella il Conte CP_1 Parte_1
come “nobile” anziché quale “conte”, accertato e dichiarato che
[...]
l'appellativo di “nobile” pregiudica il diritto al nome così come tutelato e riconosciuto dagli artt. 6 e 7 del codice civile, accertato e dichiarato inoltre che
l'appellativo di “nobile” pregiudica ed offende l'onorabilità e l'identificazione dell'attore nonché l'origine storica della sua famiglia, accertato e dichiarato, inoltre, che la pubblicazione contenente detto appellativo integra gli estremi della diffamazione a mezzo stampa perché contiene una notizia che, oltre a ledere
l'onore ed il decoro del è difforme dalla verità, Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rettificare in favore del l'appellativo di “nobile” in Controparte_2 quello di “conte” in tutte le future edizioni del “Libro D'Oro della Nobiltà Italiana”.
Con pubblicazione della sentenza in più giornali ex art. 6, ultimo comma c.c. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Nelle note per l'udienza del 20.5.2025 ha concluso: “ nel merito, come da atto di appello, il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado o, in subordine, vista la peculiarità della materia trattata, con pronuncia di compensazione delle spese anche il per gravame”.
Parte appellata/appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, premessa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, – RIGETTARE l'appello principale proposto da siccome infondato per le ragioni sopra Parte_1 compendiate e più ampiamente illustrate negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, che qui si intendono richiamati;
nonché – RIFORMARE la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite;
e, per l'effetto, – CONDANNARE a rifondere integralmente a Parte_1 le spese di lite tutte del primo grado di giudizio, da liquidarsi Controparte_1 applicando la maggiorazione di cui all'art. 4 comma VIII DM 55/2014; nonché –
CONDANNARE al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di una somma equitativamente determinata, anche solo per l'importo simbolico di
2 1 euro, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi al Tribunale di Pisa la al fine di sentirla Controparte_1 condannare a rettificare l'appellativo al medesimo attribuito di “nobile” in quello di
”, in tutte le future edizioni del della Nobiltà Italiana”. CP_2 CP_1
Ha premesso di essere figlio del defunto e che la Persona_2 vicenda in esame, pur non avendo ad oggetto il riconoscimento di un titolo nobiliare, assumeva rilievo sotto un duplice aspetto: il primo, attinente la tutela al nome, in quanto i erano stati sempre appellati quali conti, e tale Parte_1 appellativo era riconosciuto nella Banca Dati dell'Annuario della Nobiltà Italiana
(all.2 fascicolo di primo grado ) ed era stato sempre apposto in tutti gli Parte_1 atti e documenti ufficiali;
il secondo, attinente l'onorabilità della persona in quanto ogni titolo nobiliare si trasmette di generazione in generazione attraverso la discendenza, così che ogni figlio legittimo legalmente riconosciuto riceve il titolo nobiliare spettante al padre, ad eccezione dell'ipotesi di ripudio e di filiazione illegittima.
Ha concluso che la suddetta rivista, avendo appellato Parte_1 come “nobile”, anziché quale “conte”, ne avesse pregiudicato e leso il diritto al nome, così come tutelato e riconosciuto dagli artt. 6 e 7 c.c., oltre ad averne offeso l'onorabilità e l'identificazione, nonché l'origine storica della famiglia, integrando detta pubblicazione anche gli estremi della diffamazione a mezzo stampa perché contenente una notizia non corrispondente a verità.
Si è costituita in giudizio la eccependo che il repertorio Controparte_1 privato di carattere nobiliare e mondano denominato “Libro d'oro della nobiltà italiana”, le cui edizioni dal 2014 erano state curate dall'odierna appellata, riportava i titoli nobiliari attribuiti nello stato di famiglia, così come risultanti nel
Libro d'Oro del Consulta Araldica del Regno d'Italia e negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del 1921 e del 1933-1937. La famiglia dell'odierno appellante (già cognominata poi , e oggi ) aveva ottenuto con Decreto Pt_2 Parte_3 Parte_1
Ministeriale dell'11.3.1889 il riconoscimento ufficiale del titolo di «nobile di Pisa»; nella X edizione del 1940-1949, stampata nel settembre del 1948 in un momento
3 storico in cui gli atti e documenti della erano indisponibili, la Controparte_3 famiglia veniva pubblicata con il titolo comitale e con un nuovo stemma gentilizio, in deroga ai criteri editoriali, atteso che di quel titolo e del diverso stemma gentilizio la famiglia non aveva mai ottenuto l'ufficiale riconoscimento da parte del
Regno d'Italia. Tale errore si era mantenuto fino alla XVII edizione (1977-1980) allorquando, conformemente ai criteri editoriali dell'opera, la famiglia fu nuovamente pubblicata con il solo titolo di nobile di Pisa, e così per i successivi quarant'anni. Con la circolare datata 20.2.2015 (all.3 fascicolo di primo grado
[...]
, il comunicava l'avvio della campagna di CP_1 Controparte_4 aggiornamento dati e sottoscrizione della XXV edizione del «Libro d'Oro della
Nobiltà Italiana», alla quale aderiva sottoscrivendo l'acquisto Parte_1 della nuova edizione dell'opera, e ricevendo il volume nel giugno del 2016.
Ha precisato che la famiglia dell'odierno appellante non ha mai ottenuto dal
Regno d'Italia alcun riconoscimento del titolo comitale, concludendo per il rigetto della domanda del , con condanna del medesimo alla rifusione delle Parte_1 spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Pisa con
Sentenza n.892/2022 del 27.6.2022, pubblicata il 30.6.2022, che così statuiva: “il
Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda e dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo condivisibile quanto argomentato da relativamente al fatto che il predicato nobiliare, nei limiti in Parte_1 cui sia considerabile il segno distintivo della persona, possa ritenersi parte del nome e come tale tutelabile, rilevava come, nel caso di specie, non si poteva considerare pacifica la questione della titolarità del titolo nobiliare di conte, di cui, nei fatti, veniva richiesto al Tribunale il riconoscimento, ancorché in via incidentale;
il suddetto riconoscimento non rientrava nelle attribuzioni del Tribunale, non essendo previsti e tutelati nell'ordinamento giuridico i titoli nobiliari, e quindi non poteva essere oggetto di azione in giudizio ex art. 24 Cost. (Corte Costituzionale
n.101/1967); alla luce della peculiarità della questione, le spese legali venivano compensate tra le parti.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
4 Ha dedotto un unico motivo d'appello, censurando la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato che l'accertamento del titolo non poteva essere oggetto di pronuncia ed eccependo che, invece, il Tribunale era stato chiamato a verificare se la mancanza dell'appellativo di conte configurasse una lesione di due situazioni giuridiche soggettive da tutelare, ovvero:
1) la tutela del nome, in quanto i in loco ed altrove erano sempre Parte_1 stati appellati quali conti, e tale predicato era riconosciuto nella stessa banca dati dell'annuario della nobiltà italiana (all. 2 fascicolo di primo grado ), oltre Parte_1 che in altri atti e documenti ufficiali che affiancavano ai componenti della famiglia il titolo di conte;
2) la tutela dell'onorabilità, in quanto il venir meno dell'appellativo di conte della famiglia , nella rivista dell'appellata, riferimento ufficiale o Parte_1 comunque primario nel riconoscimento dei titoli nobiliari, determinava l'immediata deduzione di un ripudio e di scoperta di una filiazione illegittima.
Ha evidenziato che con la pubblicazione della XXV edizione del Libro d'Oro, a dispetto delle precedenti edizioni, il medesimo era stato Parte_1 inserito alla pagina 358 non con l'appellativo di conte, ma di nobile di Pisa.
L' infatti avrebbe utilizzato ingiustamente come unica fonte la Consulta CP_5
Araldica del Regno, manoscritto depositato presso l'Archivio Centrale dello Stato, che si rivelerebbe però incompleto;
le famiglie escluse, come i Parte_1 dovevano ricevere annotazione attraverso una procedura di verifica che non era stata portata a termine, in quanto divenuta di mero interesse storico e privatistico, ma non giuridico.
Ha lamentato che l'Autorità Giudiziaria non avrebbe dovuto giudicare in merito al riconoscimento del titolo nobiliare, ma avrebbe dovuto analizzare se i titoli nobiliari potessero entrare a far parte del cognome, quando hanno la funzione sociale di identificare la persona.
Ha dedotto che l'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione che recita: “i titoli nobiliari non sono riconosciuti;
i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome;
(...) la legge regola la soppressione della Consulta Araldica”, ha inteso il predicato nobiliare come segno distintivo della persona, utile alla sua esatta individuazione, e valevole come parte del nome e quindi degno di tutela giuridica dall'ordinamento (in tal senso: Cass. civ. n.3779/1978); dall'interpretazione letterale del dato normativo, pertanto, poteva essere aggiunto al nome di famiglia qualsiasi predicato, ancorché
5 sprovvisto di riconoscimento ufficiale, purché storicamente esistente ed appartenente alla famiglia dell'interessato prima del 28 ottobre 1922 (in tal senso:
Cass. civ. S.U. n. 986/1965 e 987/1965; Cass. civ. n. 3189/1963).
L'irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedirebbe, dunque, il loro accertamento giudiziale mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 troverebbe la sua fonte nel riconoscimento del diritto alla cognomizzazione.
Ha eccepito che il Tribunale di Pisa avrebbe errato nel ritenere che l'esistenza del titolo di conte non fosse pacifica, in quanto comprovata dalla documentazione versata in atti, ed avrebbe omesso ingiustificatamente di accertare se i titoli nobiliari potessero entrare a far parte del cognome quando hanno la funzione sociale di identificare la persona, e se l'assenza dell'appellativo di conte ledesse o meno il suo diritto al nome e la sua onorabilità.
Nel caso di specie, l'appellante avrebbe richiesto l'adeguamento della pubblicazione ai canoni di veridicità attraverso gli strumenti normativi offerti dalla legge sulla stampa, tramite lo strumento della rettifica ai sensi del disposto dell'art.8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 48.
Ha contestato l'assunto del laddove ha sostenuto che né Controparte_1 all'appellante, né alla sua famiglia, sia mai stato riconosciuto ufficialmente da parte del Regno d'Italia il titolo di conte;
l'allegato n.4 del fascicolo di primo grado dell'appellante dimostrerebbe, al contrario, che all'epoca del Regno d'Italia
[...]
, avo di , possedeva il titolo nobiliare di conte, per Per_3 Parte_1 essergli stato sicuramente riconosciuto ufficialmente e, di conseguenza, lo avrebbe tramandato alla sua progenie per discendenza legittima.
Il suddetto documento pubblico, nonostante le dichiarazioni di falsità del
[...]
doveva ritenersi autentico, atteso che non era mai stata proposta CP_1 querela di falso.
2.2 Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_1
e riposta con appello incidentale, rassegnando le conclusioni sopra trascritte e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Ha eccepito l'irrilevanza giuridica, ex art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, dei titoli nobiliari, di cui è conseguentemente precluso l'accertamento in sede giurisdizionale (Corte Cost. n.101/1967, Cass. civ.
n.2426/1991); pertanto, l'omessa o errata attribuzione di titoli nobiliari in una
6 pubblicazione privata non potrebbe mai costituire lesione di un diritto, ed in particolare, né del diritto al nome, posto che la parola “conte” non faceva parte del nome dell'appellante, come risultava dalla copia per estratto integrale del suo atto di nascita (all. 1 fascicolo di primo grado parte appellante), né del diritto all'onorabilità (Cass. civ. n.3779/1978), né del diritto all'identità personale.
Ha dedotto che l'odierno appellante aveva chiesto prima al Tribunale di Pisa, poi alla Corte, proprio l'accertamento del titolo di conte (cfr. conclusioni primo grado), e che del tutto correttamente il giudice di prime cure aveva respinto la domanda con sentenza sufficientemente e correttamente motivata.
Ha ribadito che, alla luce dei criteri editoriali adottati e accettati dall'appellante
(all. 18 fascicolo di primo grado , l'appellata non poteva, Controparte_1 nell'opera intitolata “Libro d'Oro della Nobiltà Italiana”, attribuire alla famiglia
[...]
(già altro titolo che quello di “nobile di Pisa”, che era il solo con Pt_1 Pt_2 cui era iscritta negli elenchi nobiliari del Regno di Italia, poiché essa non aveva mai conseguito il riconoscimento dalla . Controparte_3
Ha eccepito che l'allegato 4 prodotto in primo grado dall'odierno appellante, la cui conformità era stata ritualmente contestata, era in realtà la mera fotocopia di una pretesa pagina della Gazzetta Ufficiale riguardante un cambiamento di cognome, e non un riconoscimento nobiliare, e ne disconosceva il contenuto difforme da quello originale e prodotto come allegato 15 nel proprio fascicolo di primo grado.
Ha poi spiegato appello incidentale ritenendo la sentenza di primo grado viziata nel capo in cui aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in virtù della “peculiarità della questione”, in manifesta violazione sia dell'obbligo di motivazione, sia del principio della soccombenza.
Nel caso di specie, non vi sarebbe stata né soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione trattata, perché ormai risolta dalla giurisprudenza risalente nel tempo, né sarebbe intervenuto alcun mutamento giurisprudenziale.
Al contrario, la controversia si sarebbe manifestata temeraria, e il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il alla refusione in favore del Parte_1 delle spese di lite, oltre alla maggiorazione di cui all'art. 4, comma Controparte_1 ottavo, DM 55/2014, ed al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche solo dell'importo simbolico di 1 euro ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
7 2.3 La Corte, ritenuto che la richiesta di prove orali reiterata dalla parte appellante fosse inammissibile, poiché la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie da parte del primo giudice non era stata censurata con specifico motivo di gravame, e fosse comunque irrilevante ai fini della decisione, all'udienza del
20.5.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni altra istanza, ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*
3. L'appello principale va rigettato.
Va preliminarmente evidenziata l'inammissibilità della richiesta di prove orali reiterata dalla parte appellante in via principale, in quanto la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie da parte del primo giudice non è stata censurata con specifico motivo di gravame (Cass. civ., Ordinanza n. 1532 del 22.1.2018) nonché, stante le ragioni della decisione, l'irrilevanza delle medesime.
3.1 Il primo e unico motivo dell'appello principale è infondato.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Pisa n.892/2022, la condanna della a rettificare in Controparte_1 suo favore l'appellativo di “nobile” in quello di “ ” in tutte le future edizioni del CP_2
“ della Nobiltà Italiana”; condanna da pronunciarsi una volta che, prima CP_1 il Tribunale, e poi la Corte, avesse “accertato e dichiarato che l'attore discende dalla famiglia dei Conti Da Cascina” (cfr. appello pag. 24)”; “accertato e dichiarato
[…] che la pubblicazione contenente detto appellativo [di nobile, anziché di conte]
è difforme dalla verità” (cfr. appello, pag. 25).
Il provvedimento di condanna richiesto dall'appellante ha dunque come premessa logica l'accertamento del titolo;
la richiesta di tutela del nome e della onorabilità, infatti, hanno quale presupposto l'esistenza di un titolo nobiliare riconosciuto.
Il divieto di riconoscere i titoli nobiliari trae origine dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che stabilisce che "i titoli nobiliari non sono riconosciuti", aggiungendo però che "i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome"
L'irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari di cui all'art. XIV delle norme transitorie e finali della Costituzione impedisce che essi possano essere giudizialmente accertati;
il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel senso di stabilire che possano valere, come parte del nome, soltanto i predicati
8 già esistenti prima del 28 ottobre 1922, ovvero quelli già riconosciuti a tale data, presupposto di fatto anche della c.d. cognomizzazione, che comunque l'appellante dichiara di non richiedere con il presente procedimento (cfr. pag. 17 atto di appello).
Sul punto, il prezioso contributo della Corte costituzionale con la sentenza n.
101/1967 ha chiarito che: “Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione. La Corte ritiene che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti
l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica "esistenti" riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero è che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma è da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento;
la contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione”.
Pertanto, la sola ragione che consenta eccezionalmente di tener conto dei titoli nobiliari, che abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento, attiene alla tutela del diritto al nome e all'esigenza di non privare del predicato quanti ne avessero fatto uso già da prima del 28 ottobre
1922.
Viene quindi in rilievo l'analisi della documentazione prodotta in giudizio dalla parte appellante al fine di stabilire se il titolo di conte fosse già riconosciuto alla famiglia prima del 28.10.1922. Parte_1
In proposito, osserva la Corte come l'appellante non abbia fornito prova adeguata del riconoscimento del titolo alla famiglia anteriormente al Parte_1
9 28.10.1922, avendo versato in atti documentazione per lo più successiva a tale data.
Anche l'allegato n.4, ovvero l'Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno
d'Italia, prodotto da quale documento dirimente, dal quale si Parte_1 evincerebbe, sul Foglio delle Inserzioni del 21.6.1943 n. 143, alla pagina 2236,
l'indicazione del titolo nobiliare di conte nel predicato nominale di da Per_2
, è successivo alla data del 28.10.1922. Pt_1
Il documento, inoltre, è stato fortemente contestato e disconosciuto dall'appellata, sia perché mera fotocopia di una pagina della Gazzetta Ufficiale, sia perché contenete un'istanza rivolta al Procuratore Generale di cambiamento del cognome, e non un riconoscimento nobiliare, ma soprattutto perché assolutamente non corrispondente, nel contenuto, al medesimo Foglio delle Inserzioni del
21.6.1943 n. 143 dell'Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, prodotto dal quale allegato 15 del fascicolo di primo grado. Controparte_1
Quanto all'allegato n.9 del fascicolo di primo grado di , Parte_1 indicizzato come “Albero genealogico estratto dall'Archivio Capitolare di Pisa
29.4.1940”, anch'esso certamente non può ritenersi prova della discendenza, interrompendosi alla fine del XVI secolo.
L'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante si sostanzia, nella maggior parte, in atti notarili, articoli di giornale e carteggio epistolare, sicuramente inidonei a comprovare il riconoscimento del titolo comitale ante
28.10.1922.
In assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi provato che prima del
28.10.1922 sia stato riconosciuto il titolo nobiliare di conte a un ascendente dell'odierno appellante, e che tale titolo abbia formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.
La ha dichiarato di aver inserito la famiglia dell'appellante Controparte_1 qualificandola come “nobile”, in assenza del titolo comitale, nell'edizione del “Libro
d'Oro della Nobiltà Italiana“ del 2015, in osservanza dei criteri editoriali secondo i quali vengono riportate nel volume alcune famiglie che, avendo ottenuto dal Regno
d'Italia, fra il 1861 ed il 1946, un provvedimento di giustizia o di grazia, erano iscritte nel della Consulta Araldica del Regno d'Italia, oppure che erano CP_1 inserite negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del 1921 e del 1933-37; vengono anche inserite le famiglie che abbiano ottenuto (dopo il 1946) un provvedimento nobiliare di un provvedimento di giustizia del Corpo della Nobiltà Italiana, o un Per_4
10 atto sovrano dei Sommi Pontefici (dopo il 1870), oppure della Repubblica di San
MA (dopo il 1861), o la cui nobiltà sia stata riconosciuta dal Sovrano Militare
Ordine di Malta;
infine, vengono inserite alcune famiglie la cui posizione nobiliare
è stata valutata positivamente dal Collegio Araldico, a cui è demandata la cura scientifica dell'opera.
L'appellata ha precisato che la famiglia dell'odierno appellante (già cognominata “ , poi “ ” e oggi soltanto “ ”), Pt_2 Parte_3 Parte_1 avendo ottenuto con Decreto Ministeriale dell'11.3.1889 il solo riconoscimento ufficiale del titolo di “nobile di Pisa”, e trovandosi pertanto iscritta nei suoi due rami nei registri nobiliari del Regno d'Italia (all.2 fascicolo primo grado Controparte_1
a richiesta degli avi dell'appellante, è stata pubblicata con quel titolo, senza menzione del titolo comitale.
Ritiene il Collegio, che la condotta della non sia quindi Controparte_1 censurabile, atteso che l'appellante non è riuscito a dimostrare il riconoscimento del titolo comitale né ante 28.10.1922, come richiesto dall'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali, né conformemente ai criteri editoriali dell'appellata che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della
Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari .
3.2 Il primo e unico motivo dell'appello incidentale è parzialmente fondato.
L'appellata ha spiegato appello incidentale ritenendo la sentenza di primo grado viziata nel capo in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in virtù della “peculiarità della questione”, in manifesta violazione sia dell'obbligo di motivazione, sia del principio della soccombenza in quanto, nel caso di specie, non vi sarebbe stata né soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione trattata, perché ormai risolta dalla giurisprudenza risalente nel tempo, né sarebbe intervenuto alcun un mutamento giurisprudenziale.
In effetti, la giurisprudenza ritiene che le ragioni che legittimano la compensazione delle spese giudiziali non possano essere espresse con una formula generica, ma la deroga alla soccombenza debba essere motivata dal giudice in modo logico e coerente (cfr, per tutte, Cass. civ.n.20755/2025).
Se è vero, infatti, che “La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2,
11 c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. civ. S.U. ordinanza n. 3877/2023), nondimeno, resta "censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione (Sez. 2,
Sentenza n. 16205 del 23/07/2007): ad esempio, quando il giudice di merito scelga di compensare le spese in ragione della "peculiarità della vicenda", in un caso in cui la soccombenza era stata però determinata non già da ragioni di diritto, ma dal mancato assolvimento dell'onere della prova (Sez. 3 -, Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018); oppure quando adotti una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. civ.
n.17816/2019).
Osserva la Corte come, nel caso di specie, non ricorra un'ipotesi che possa integrare i presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c. per la compensazione delle spese, non sussistendo né la soccombenza reciproca, avendo il primo grado respinto integralmente la domanda attorea, né l'assoluta novità della questione trattata, trattandosi di questione risalente nel tempo, né il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che appare concorde a far data dalla risolutiva sentenza n.101/1967 della Corte Costituzionale.
Inoltre, l'integrale compensazione delle spese di lite operata dal primo grado, in deroga al principio generale della soccombenza, appare sorretta da una motivazione carente, essendosi limitato il giudice di primo grado a richiamare la
“peculiarità della questione”.
Sotto questo profilo, pertanto, il motivo dell'appello incidentale deve ritenersi fondato.
L'appellante in via incidentale richiede altresì la condanna di Parte_1
al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche solo
[...] dell'importo simbolico di 1 euro, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., in virtù della manifestata temerarietà della controversia.
La domanda, sotto questo profilo, non appare fondata, in quanto la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente che, nel caso di specie non sembra sussistere. Si richiama, in proposito, Cass. civ. n.
19948/2023“La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
12 condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire
a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; conf., tra le tante, Cass. civ. n. 36591/2023 e Cass. civ.
n. 29831/2023.
3.3 La parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nella fattispecie esse, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. (valore indeterminabile, complessità bassa), ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e per l'effetto, in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
892/2022, emessa dal Tribunale di Pisa il 27.6.2022 e pubblicata il 30.6.2022, confermata nel resto, condanna alla refusione delle spese del Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. pone a carico del medesimo le spese del secondo Parte_1 grado, liquidate in € 770,00 per esborsi ed € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante in via principale
[...]
i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato Parte_1 ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 21.10.2025
D.ssa LE UE
LA PRESIDENTE
D.ssa LL IA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
13 privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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