CASS
Sentenza 28 febbraio 2023
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15508/2016 R.G. proposto da UT PA, con l’avv. Fernanda De Scrilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. Filippo de Jorio in Roma, Piazza Fante n. 10 – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: Civile Sent. Sez. 5 Num. 6092 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 28/02/2023 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, n. 1444/01/2015, pronunciata il 03 dicembre 2015 2014 e depositata il 18 dicembre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023 dal Cons. Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PA Filippi che ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’inammissibilità degli altri. FATTI DI CAUSA 1. La contribuente veniva attinta in data 13.12.2012 da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio di Teramo con cui venivano ripresi a tassazioni i maggiori redditi accertati in capo alla Rete Globo s.r.l., di cui era socia, in relazione all’anno d’imposta 2008. Segnatamente l’Ufficio emetteva il predetto atto impositivo dopo aver notificato alla società un avviso di accertamento, la cui impugnazione veniva rigettata dalla CTP di Teramo con sentenza n. 357/01/11, non appellata. 2. La contribuente adiva pertanto il giudice di prossimità che ne apprezzava parzialmente la difesa. Insorgeva con ricorso in appello l’Ufficio cui resisteva la contribuente, la quale promuoveva a sua volta appello incidentale per la parte di sua soccombenza. 3. La CTR accoglieva l’appello promosso dall’Ufficio sul presupposto fosse incontestata tra le parti la circostanza che la citata sentenza della CTP di Teramo -non prodotta in giudizio dall’Ufficio- fosse ormai cosa giudicata, sicché irrilevante doveva ritenersi tanto la sua produzione documentale in causa, quanto lo scrutinio delle motivazioni sottese alla pronuncia di rigetto, conclusivamente 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF ritenendo che essa facesse stato anche nei confronti della ricorrente in forza dell’efficacia espansiva del giudicato. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza la contribuente che svolge tredici motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con particolare riferimento agli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2697 c.c. nonché 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. In sostanza critica la sentenza nella parte in cui ha fondato la sua decisione su una sentenza passato in giudicato, benché non prodotta al pari del certificato del passaggio in giudicato, parimenti omesso. La CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente la mancata contestazione quale prova del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla CTP di Teramo. 2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con particolare riferimento all’art. 2909 c.c.. Illegittima sarebbe la sentenza per aver la CTR basato la sua decisione sul mero dispositivo di rigetto della sentenza anziché sulla sua motivazione. 3. La terza doglianza, svolta in via subordinata rispetto ai precedenti, ha invece ad oggetto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 2909 c.c. (nella specie rilevando sia i presupposti soggettivi che quelli oggettivi del giudicato) e degli artt. 324 c.p.c., 24, 111 e 113 Cost., 1, 12 e 15 delle preleggi in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. In particolare, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui la CTR avrebbe sic et simpliciter esteso alla socia contribuente l’efficacia del dispositivo di rigetto pronunciato nei confronti della società ritenendola parte sostanziale del giudizio 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF intrapreso da società in ragione della “unicità del rapporto societario”. La contribuente non era invero parte del giudizio non essendole mai stato notificato l’avviso di accertamento notificato alla società. 4. Con il quarto motivo, svolto in via subordinata alla terza censura, la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 2909 c.c. (in particolare il giudicato sostanziale) e agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 324 c.p.c., 24, 111 e 113 Cost., 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza per aver la CTR ritenuto che l’intervenuto giudicato della sentenza emessa nei confronti della società Rete Globo s.r.l. comportasse l’insindacabilità della percezione degli utili extracontabili e, quindi, del dividendo occulto contestato al socio. 5. La quinta doglianza attiene poi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 2909 c.c. e agli artt. 2909, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 19 d.P.R. n. 633/1972, 75 d.P.R. 917/1986, alle direttive n. 77/388/CEE del 17.05.1977, 2006/112/CEE del 28.11.2006 nonché della Corte di Lussemburgo (es. C. Giust. UE 13.02.2014 causa C- 18/13) in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. In sostanza si lamenta l’elusione dei principi sanciti dal diritto e dalla giurisprudenza eurounitaria resa in punto di punto di operazioni soggettivamente inesistenti, per cui era onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la conoscenza e/o la conoscibilità della natura delle fatture sicché l’onere probatorio del contribuente di essere all’oscuro della condotta delittuosa era subordinato all’adempimento dell’onere da parte dell’Ufficio. 6. Con il sesto motivo, ancora svolto in via subordinata, la parte ricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 2909, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. in 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. In sostanza si critica la sentenza per aver la CTR ritenuto comunque provata la distribuzione di utili extracontabili alla socia benché l’accertamento nei confronti della società avesse ad oggetto fatture soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti. Essendo stato utilizzato il denaro, ancorché per pagare un soggetto diverso dall’intestatario, doveva difettare la provvista da distribuire illegittimamente ai soci. Distribuzione che peraltro la CTR non aveva circostanziato nel tempo (periodo di distribuzione) né nella quantità, non essendo stata accertata la percentuale di utili asseritamente distribuiti. 7. Con il settimo motivo, svolto anch’esso in via subordinata, la contribuente propone la stessa censura di cui al punto precedente, ossia per aver la CTR ritenuto comunque provata la distribuzione di utili extracontabili alla socia e ciò benché l’accertamento nei confronti della società avesse ad oggetto fatture soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti, ma sotto il diverso profilo della motivazione illogica in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. 8. Con l’ottava doglianza, parimenti proposta in via di subordine, la contribuente lamenta la nullità della decisione ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. con particolare riferimento all’art. 112 c.p.c. In sintesi, prospetta l’illegittimità della sentenza per aver la CTR indebitamente dichiarato assorbite le ulteriori questioni di cui all’originario ricorso, e riproposte nell’appello incidentale, così omettendo di valutare e decidere anche su quelle proposte dalla ricorrente con l’appello incidentale. 9. Con la nona censura, subordinata alle precedenti, la ricorrente prospetta la medesima questione di cui al precedente motivo, ossia la declaratoria di assorbimento delle altre questioni, ivi lamentando l’omessa pronuncia qualora la decisione della CTR sia intesa come effettivamente riferita alle doglianze svolte nell’appello incidentale. 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF 10. Con il decimo e subordinato motivo la parte ricorrente propone censura di nullità della sentenza ex 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per motivazione apparente, in subordine non adeguata (per come enucleata dalla giurisprudenza). In particolare, prospetta l’illegittimità della decisione impugnata in relazione alle questioni dichiarate assorbite per aver la CTR utilizzato formule generiche ed indeterminate (“altre”) tali da consentire di comprendere quali questione fossero state effettivamente ritenute assorbite. 11. L’undicesimo motivo, parimenti subordinato, ha ad oggetto invece la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2909 c.c., 276, 277 e 279 c.p.c.) con riferimento, da una parte, all’art. 14 L. n. 537/1993, comma 4-bis introdotto dall’art. 8 d.l. 16/2012 e, dall’altra, agli artt. 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000, art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Segnatamente la parte ricorrente si duole che le sopravvenienze normative invocate dalla contribuente, a partire dall’art. 8 d.l. n. 16/2012 erano tali da rendere non superflua la statuizione sulla deducibilità dei costi per fatture soggettivamente inesistenti. 12. Con il dodicesimo motivo, subordinato ai precedenti, la contribuente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo, oggetto di discussione (contraddittorio scritto nonché in udienza) costituito dal dato se l’Ufficio avesse indicato gli elementi fondanti la prova (dunque, se in via induttiva, gravi, precisi e concordanti) della inesistenza (soggettiva) delle operazioni e dei costi e se il contribuente avesse fornito elementi contrari in paramento all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. In sostanza la dodicesima è tesa a criticare la sentenza per aver la CTR omesso di valutare l’efficacia probatoria dell’attività documentale ed istruttoria dell’ufficio in ordine ai fatti contestati alla società (prima) e alla socia contribuente (poi) sia in relazione alla 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF ripartizione dell’onere della prova sia con riferimento allo ius superveniens (art. 14, comma 4-bis, L n. 537/93). 13. Infine, con l’ultima doglianza, svolta in via di subordine, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per difetto di apparenza di indipendenza e imparzialità del giudice tributario nel nostro sistema (Cost.: artt. 101, 111 e 117, primo comma;
CEDU: art. 6; d.lgs. 545/1992 artt. 13, 2, 29 bis, 31, 35; d.lgs. n. 546/92: art. 6; c.p.c.: art. 51). Ivi la parte ricorrente richiama in toto quanto eccepito ed esplicato dalla ordinanza ex art. 23 l. n. 87/53 resa il 23.09.2014 dalla CTP di Reggio Emilia. 14. Il primo motivo è fondato. In materia questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 9746/2017, Cass. 19883/2013, Cass. 22644/2004)» (cfr. Cass, Sez. I, n. 6868/2022). 14.1 Nella fattispecie in esame è incontroverso che la CTR abbia deciso la fattispecie sottoposta al suo scrutinio senza aver acquisito copia della sentenza, corredata di idonea certificazione, sì facendo mal governo dei suindicati principi. Né a diversa conclusione può giungersi per aver l’Avvocatura generale dello Stato trascritto, in seno al suo controricorso, la sentenza n 357/01/2011 emessa dalla CTP di Teramo, ed ancorché recante quest’ultima un appunto a mano ove si legge “sentenza definitiva giudizio societario”. L’appunto apposto sulla prima pagina della sentenza non equivale invero alla 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF certificazione, che deve essere apposta in calce dalla competente Segreteria (cfr. Cass., V, n. 1012/2023). Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento. 15. Restano assorbite tutte le altre censure tenuto conto che, per decisione della CTR, ogni altro motivo è stato dichiarato assorbito per il fatto che l’accertamento nei confronti della società non era “ormai più rimettibile in gioco”.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Abruzzo - L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23/02/2023.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PA Filippi che ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’inammissibilità degli altri. FATTI DI CAUSA 1. La contribuente veniva attinta in data 13.12.2012 da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio di Teramo con cui venivano ripresi a tassazioni i maggiori redditi accertati in capo alla Rete Globo s.r.l., di cui era socia, in relazione all’anno d’imposta 2008. Segnatamente l’Ufficio emetteva il predetto atto impositivo dopo aver notificato alla società un avviso di accertamento, la cui impugnazione veniva rigettata dalla CTP di Teramo con sentenza n. 357/01/11, non appellata. 2. La contribuente adiva pertanto il giudice di prossimità che ne apprezzava parzialmente la difesa. Insorgeva con ricorso in appello l’Ufficio cui resisteva la contribuente, la quale promuoveva a sua volta appello incidentale per la parte di sua soccombenza. 3. La CTR accoglieva l’appello promosso dall’Ufficio sul presupposto fosse incontestata tra le parti la circostanza che la citata sentenza della CTP di Teramo -non prodotta in giudizio dall’Ufficio- fosse ormai cosa giudicata, sicché irrilevante doveva ritenersi tanto la sua produzione documentale in causa, quanto lo scrutinio delle motivazioni sottese alla pronuncia di rigetto, conclusivamente 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF ritenendo che essa facesse stato anche nei confronti della ricorrente in forza dell’efficacia espansiva del giudicato. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza la contribuente che svolge tredici motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con particolare riferimento agli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2697 c.c. nonché 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. In sostanza critica la sentenza nella parte in cui ha fondato la sua decisione su una sentenza passato in giudicato, benché non prodotta al pari del certificato del passaggio in giudicato, parimenti omesso. La CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente la mancata contestazione quale prova del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla CTP di Teramo. 2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con particolare riferimento all’art. 2909 c.c.. Illegittima sarebbe la sentenza per aver la CTR basato la sua decisione sul mero dispositivo di rigetto della sentenza anziché sulla sua motivazione. 3. La terza doglianza, svolta in via subordinata rispetto ai precedenti, ha invece ad oggetto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 2909 c.c. (nella specie rilevando sia i presupposti soggettivi che quelli oggettivi del giudicato) e degli artt. 324 c.p.c., 24, 111 e 113 Cost., 1, 12 e 15 delle preleggi in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. In particolare, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui la CTR avrebbe sic et simpliciter esteso alla socia contribuente l’efficacia del dispositivo di rigetto pronunciato nei confronti della società ritenendola parte sostanziale del giudizio 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF intrapreso da società in ragione della “unicità del rapporto societario”. La contribuente non era invero parte del giudizio non essendole mai stato notificato l’avviso di accertamento notificato alla società. 4. Con il quarto motivo, svolto in via subordinata alla terza censura, la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 2909 c.c. (in particolare il giudicato sostanziale) e agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 324 c.p.c., 24, 111 e 113 Cost., 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza per aver la CTR ritenuto che l’intervenuto giudicato della sentenza emessa nei confronti della società Rete Globo s.r.l. comportasse l’insindacabilità della percezione degli utili extracontabili e, quindi, del dividendo occulto contestato al socio. 5. La quinta doglianza attiene poi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 2909 c.c. e agli artt. 2909, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 19 d.P.R. n. 633/1972, 75 d.P.R. 917/1986, alle direttive n. 77/388/CEE del 17.05.1977, 2006/112/CEE del 28.11.2006 nonché della Corte di Lussemburgo (es. C. Giust. UE 13.02.2014 causa C- 18/13) in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. In sostanza si lamenta l’elusione dei principi sanciti dal diritto e dalla giurisprudenza eurounitaria resa in punto di punto di operazioni soggettivamente inesistenti, per cui era onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la conoscenza e/o la conoscibilità della natura delle fatture sicché l’onere probatorio del contribuente di essere all’oscuro della condotta delittuosa era subordinato all’adempimento dell’onere da parte dell’Ufficio. 6. Con il sesto motivo, ancora svolto in via subordinata, la parte ricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 2909, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. in 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. In sostanza si critica la sentenza per aver la CTR ritenuto comunque provata la distribuzione di utili extracontabili alla socia benché l’accertamento nei confronti della società avesse ad oggetto fatture soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti. Essendo stato utilizzato il denaro, ancorché per pagare un soggetto diverso dall’intestatario, doveva difettare la provvista da distribuire illegittimamente ai soci. Distribuzione che peraltro la CTR non aveva circostanziato nel tempo (periodo di distribuzione) né nella quantità, non essendo stata accertata la percentuale di utili asseritamente distribuiti. 7. Con il settimo motivo, svolto anch’esso in via subordinata, la contribuente propone la stessa censura di cui al punto precedente, ossia per aver la CTR ritenuto comunque provata la distribuzione di utili extracontabili alla socia e ciò benché l’accertamento nei confronti della società avesse ad oggetto fatture soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti, ma sotto il diverso profilo della motivazione illogica in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. 8. Con l’ottava doglianza, parimenti proposta in via di subordine, la contribuente lamenta la nullità della decisione ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. con particolare riferimento all’art. 112 c.p.c. In sintesi, prospetta l’illegittimità della sentenza per aver la CTR indebitamente dichiarato assorbite le ulteriori questioni di cui all’originario ricorso, e riproposte nell’appello incidentale, così omettendo di valutare e decidere anche su quelle proposte dalla ricorrente con l’appello incidentale. 9. Con la nona censura, subordinata alle precedenti, la ricorrente prospetta la medesima questione di cui al precedente motivo, ossia la declaratoria di assorbimento delle altre questioni, ivi lamentando l’omessa pronuncia qualora la decisione della CTR sia intesa come effettivamente riferita alle doglianze svolte nell’appello incidentale. 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF 10. Con il decimo e subordinato motivo la parte ricorrente propone censura di nullità della sentenza ex 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per motivazione apparente, in subordine non adeguata (per come enucleata dalla giurisprudenza). In particolare, prospetta l’illegittimità della decisione impugnata in relazione alle questioni dichiarate assorbite per aver la CTR utilizzato formule generiche ed indeterminate (“altre”) tali da consentire di comprendere quali questione fossero state effettivamente ritenute assorbite. 11. L’undicesimo motivo, parimenti subordinato, ha ad oggetto invece la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2909 c.c., 276, 277 e 279 c.p.c.) con riferimento, da una parte, all’art. 14 L. n. 537/1993, comma 4-bis introdotto dall’art. 8 d.l. 16/2012 e, dall’altra, agli artt. 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000, art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Segnatamente la parte ricorrente si duole che le sopravvenienze normative invocate dalla contribuente, a partire dall’art. 8 d.l. n. 16/2012 erano tali da rendere non superflua la statuizione sulla deducibilità dei costi per fatture soggettivamente inesistenti. 12. Con il dodicesimo motivo, subordinato ai precedenti, la contribuente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo, oggetto di discussione (contraddittorio scritto nonché in udienza) costituito dal dato se l’Ufficio avesse indicato gli elementi fondanti la prova (dunque, se in via induttiva, gravi, precisi e concordanti) della inesistenza (soggettiva) delle operazioni e dei costi e se il contribuente avesse fornito elementi contrari in paramento all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. In sostanza la dodicesima è tesa a criticare la sentenza per aver la CTR omesso di valutare l’efficacia probatoria dell’attività documentale ed istruttoria dell’ufficio in ordine ai fatti contestati alla società (prima) e alla socia contribuente (poi) sia in relazione alla 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF ripartizione dell’onere della prova sia con riferimento allo ius superveniens (art. 14, comma 4-bis, L n. 537/93). 13. Infine, con l’ultima doglianza, svolta in via di subordine, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per difetto di apparenza di indipendenza e imparzialità del giudice tributario nel nostro sistema (Cost.: artt. 101, 111 e 117, primo comma;
CEDU: art. 6; d.lgs. 545/1992 artt. 13, 2, 29 bis, 31, 35; d.lgs. n. 546/92: art. 6; c.p.c.: art. 51). Ivi la parte ricorrente richiama in toto quanto eccepito ed esplicato dalla ordinanza ex art. 23 l. n. 87/53 resa il 23.09.2014 dalla CTP di Reggio Emilia. 14. Il primo motivo è fondato. In materia questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 9746/2017, Cass. 19883/2013, Cass. 22644/2004)» (cfr. Cass, Sez. I, n. 6868/2022). 14.1 Nella fattispecie in esame è incontroverso che la CTR abbia deciso la fattispecie sottoposta al suo scrutinio senza aver acquisito copia della sentenza, corredata di idonea certificazione, sì facendo mal governo dei suindicati principi. Né a diversa conclusione può giungersi per aver l’Avvocatura generale dello Stato trascritto, in seno al suo controricorso, la sentenza n 357/01/2011 emessa dalla CTP di Teramo, ed ancorché recante quest’ultima un appunto a mano ove si legge “sentenza definitiva giudizio societario”. L’appunto apposto sulla prima pagina della sentenza non equivale invero alla 16 – 15508-2016 – 23/02/2023 MMF certificazione, che deve essere apposta in calce dalla competente Segreteria (cfr. Cass., V, n. 1012/2023). Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento. 15. Restano assorbite tutte le altre censure tenuto conto che, per decisione della CTR, ogni altro motivo è stato dichiarato assorbito per il fatto che l’accertamento nei confronti della società non era “ormai più rimettibile in gioco”.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Abruzzo - L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23/02/2023.