Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del dott.
Vincenzo Lo Feudo, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5181/2024 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Parte_1
Luca
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Giovanni Francesco Vincenzo Arcidiacono
resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso depositato il 27.12.2024 il Sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l e l'
[...] CP_1 Controparte_2
, deducendo di aver ricevuto in data 19.11.2024 la notifica di una
[...] intimazione di pagamento (n. 034202490011671943000), con la quale è stato richiesto il pagamento della somma indicata nell'atto introduttivo del giudizio (euro 1.929,39) a titolo di premi assicurativi dovuti all' per CP_1
1
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento della somma richiesta per aver corrisposto il dovuto relativamente al 2014, avendo, inoltre, proceduto alla cancellazione della propria impresa nell'anno 2015.
Rilevava di aver agito in autotutela chiedendo lo sgravio dei crediti, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
In subordine eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, sul rilievo dell'omessa notifica della cartella di pagamento.
L si è costituito ed ha eccepito il difetto di interesse ad agire del CP_1 ricorrente, atteso che lo sgravio del ruolo è stato eseguito in 10.12.202
(prima del deposito del ricorso), con comunicazione al concessionario avvenuta il giorno successivo.
L si è costituita resistendo al ricorso. Controparte_2
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 17.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 13.03.2025.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere (con conseguente declaratoria di non dovutezza della somma richiesta) avendo l' CP_1 disposto l'integrale “discarico” della partita creditoria portata nell'intimazione di pagamento e, quindi, riconosciuto che il ricorrente non è tenuto alla corresponsione delle relative somme.
Deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda così come sollevata dall' , atteso che, se è vero che lo sgravio è avvenuto CP_1
(poco) prima del deposito del ricorso (in data 10.12.2024 e comunicato al concessionario il giorno successivo, come dedotto dall' ) è altrettanto CP_3 vero che esso non risulta comunicato al ricorrente né dall' , né da CP_1
con la conseguenza che sussisteva, Controparte_2
2 all'atto del deposito del ricorso, l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale su una situazione oggettivamente incerta per il ricorrente.
Giova, inoltre, evidenziare che il ricorrente ha documentato la fondatezza delle proprie ragioni, avendo riscontrato sia l'avvenuto tempestivo pagamento dei premi dovuti per l'anno 2014, sia la cancellazione dell'impresa con decorrenza dal 31.08.2014.
Le spese di lite, compensate al 50% atteso l'esito del giudizio, seguono la soccombenza virtuale dei convenuti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di euro 1.929,39, portata nella cartella esattoriale n. 03420150031769923000 e nell'intimazione di pagamento n.
034202490011671943000.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 50%, liquida in euro 656,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione.
Cosenza, 18.03.2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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