Ordinanza collegiale 24 aprile 2019
Sentenza 25 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 24/04/2019, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2019
N. 06908/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6908 del 2018, proposto da HE NG OC, RA AR, UC LA ON, AN AR, VA RA, SC LL, BR DE LV, DA CA, FA IU, IT RI, HE NI, CA OL, DO ST EM, MO IF, AN HA, NT AN, IT EM, SC ST, VA CU, ZO LE, IO NI, VA CE, LA AN AC, VA RI, HE AO, RT OS, PI NI, ST CI, RI IO, EL CI, IO ME, SC EN, RC CA, RV TO, ER RE, MM IA, RO CO, NI NI, MA CE, PP AT, DA OL, NA AP, NT NI, NG SO, FA CA, VA CI, PI AP, CA NA, BR AD, NT RAsuolo, ST PA, MM AM, LE ST IO IN, NN CA, ES PO, SA RF, MA IZ, VA CA, ND RA, IO MA, LO MO, PI AN, OR AM, ES RE, UC ZZ, MA DO, IO CU, VA CA, LU CE, VA IC, SC CA, IT PR, NT RD, ZI OT, NG NE, MO IN, IT AP, MO EL, PP AV, NG ON, DU IU, PA RI, PP MI, OR CO, MA CO RE, SC NA, RO CC, RC RI, IL CE, EA ND, PP PP, RA SO, TO LL, VA CR, RC ZA, RI PI, IR LA, VA CA, IO AM, PP NN, VA RB, NT CO, VA BE, OR UF, NT RO IL, IN AP, OR CA, SC PP, ER IA, VE UC SI CO, TO ED, AL TE, RN EL, IO MP, NT LE, RG IA, CO BA, VA IG, PP RE, LU LE, LA VA, NT IU, MA IL, PP CA, NC AN, PP CO, IOne NA, RT IC, UC OF, PP IA, NT AN, AE OT, AN LA NG, LU IE, PP CI, OR DA CO, NO NO, VI AN, AN LE, HE NE, LU IC, TU OT, EA RO, RE AT, ST NO, ES BA, MO IO, OR IZ IM, NT ON, RT IN, VA LO, SC IM, RO AN, PP IA, PP LE, CO RD, SI IS, ST AC, SC NE, CO VO, CO WI, rappresentati e difesi dall'avvocato RT Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via LO IL n. 34;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del decreto n. 7566/16 della Corte di Appello di Roma, depositato il 28.10.2016, munito di formula esecutiva il 19.11.2016, regolarmente notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la sede reale in data 22.11.2016 e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
- che i ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere a ciascuno di essi la somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda (17.5.2016) al saldo, nonché a rifondere le spese processuali liquidate complessivamente in euro 1.000,00 per compensi, ed euro 100,00 per spese oltre accessori di legge;
- che il decreto, munito di formula esecutiva il 19.11.2016, è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la sede reale in data 22.11.2016 ed è passato in giudicato (cfr. certificazione del 16.4.2018);
- che l’Amministrazione resistente non ha dato esecuzione al decreto e, pertanto, i ricorrenti agiscono per la condanna di quest’ultima all’integrale ottemperanza del titolo azionato, nonché per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento,
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria di stile;
- che all’udienza camerale del 20.3.2019 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto
- che l’art. 5 sexies, commi da 1 a 5, della legge n. 89 del 2001 prevede: “1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso. 5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.”;
- che, secondo le previsioni normative riportate, ai fini del pagamento del dovuto a titolo di equa riparazione, si richiede l’invio, non solo di una dichiarazione resa conformemente ai modelli approvati con decreto interministeriale, non anteriore a sei mesi, ma altresì della documentazione prescritta sempre con decreto interministeriale;
- che, infatti, l’Amministrazione è tenuta al pagamento in parola entro sei mesi dalla trasmissione completa e regolare della dichiarazione e della documentazione a corredo, mentre in caso di irregolarità o incompletezza dell’una o dell’altra non comincia a decorrere tale termine;
- che, solo ove l’Amministrazione sia rimasta inerte nel termine di sei mesi anzidetto, il creditore è legittimato ad adire il T.a.r. per chiedere l’ottemperanza;
- che occorre che il creditore dia prova di aver trasmesso in modo completo e conforme alle previsioni del decreto interministeriale la dichiarazione e la documentazione e che ciononostante l’Amministrazione non abbia pagato nei sei mesi successivi;
- che, ove non risulti la completezza anche solo della documentazione trasmessa all’Amministrazione, non sussiste una delle condizioni di procedibilità per proporre ricorso in questa sede;
- che nella specie i ricorrenti hanno allegato solo la ricevuta di trasmissione, ma non anche la dichiarazione e la documentazione eventualmente inviata a corredo, per cui non si conosce allo stato se esse siano state o meno trasmesse all’Amministrazione;
- che è, pertanto, necessario accertare se la dichiarazione ex art. 5 sexies e la correlata documentazione siano state o meno trasmesse e, in caso affermativo, se siano o meno complete e regolari;
- che a tal fine va assegnato ai ricorrenti il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per acquisire quanto è stato trasmesso;
- che deve fissarsi una nuova camera di consiglio per decidere sul ricorso in esame, all’esito dell’acquisizione della suindicata documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):
- dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;
- rinvia la causa alla camera di consiglio del 19 giugno 2019, ore di rito.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, oltre che ai ricorrenti presso il domicilio eletto, altresì al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura generale dello Stato e presso la sede reale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di RO, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO