Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 816/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 816/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: “Altri contratti d'opera” vertente:
TRA (PI ) con sede in Frattamaggiore (Na) al Parte_1 P.IVA_1
Consorzio in persona Controparte_1 dell'amministratore unico, sig. (C.F. ) Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e res.te in Napoli alla via Galeota 5, elett.te dom.to in Pompei (Na) presso lo studio dell'avv. Raffaella Vito (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._2 calce l'atto di citazione;
-parte attrice - CONTRO
c.f. , titolare Controparte_2 C.F._3 dell'omonima ditta con sede in Frattaminore alla via Spagnuolo, 24,P.IVA : P.IVA_2
- convenuto contumace -
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CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.1.25 e come da comparsa conclusionale in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1- Con atto di citazione notificato in data 13.01.2022 la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale di Napoli Nord il sig. , quale titolare Controparte_2
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dell'omonima ditta, per ivi sentirlo condannare al pagamento di canoni asseritamente insoluti, maturati dal servizio di vigilanza reso dalla parte attrice in favore della ditta omonima convenuta, con sede in Frattaminore (Na) alla via Spagnuolo 24, ed ammontanti ad euro 5.250, 15. Segnatamente, la parte attrice deduceva che con conferimento di incarico del 01.08.2018 aveva reso servizio di vigilanza per la ditta su menzionata, dal mese di maggio 2019 sino al mese di settembre 2020, maturando il credito portato dalle fatture che dettagliatamente elencava, pari ad euro 5250,15 oltre interessi moratori;
che, tuttavia, nonostante i bonari solleciti di pagamento e rituale messa in mora inviata nel mese di gennaio 2021, parte convenuta non aveva versato. Tanto premesso, citava il convenuto in epigrafe indicato, quale titolare della omonima ditta, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 20.4.22 per sentir : -accertato il mancato pagamento del servizio reso, di cui alle fatture che si depositano, condannare il sig. nella qualità di l.r.p.t. Controparte_2 dell'omonima ditta, al pagamento della somma di € 5.250,15, oltre interessi moratori maturati sulle singole fatture dalle rispettive scadenze, il tutto nel limite di €26.000,00; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio al procuratore antistatario. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva dichiarata la contumacia della . Concessi Controparte_3
i termini di cui al sesto comma dell'art.183 cpc, la causa veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 18.5.23. Stante la natura documentale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ed alla data del 9.1.25, trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del convenuto sig.
nella qualità di l.r.p.t. dell'omonima ditta, nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica effettuata dall'attrice nei confronti del legale rappresentante. Sul punto, a norma dell'art. 145, co. 1, c.p.c. “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”. Ciò in conformità sia alla ratio di immedesimazione organica che ispira il disposto dell'art. 145 co. 1 secondo periodo cpc sia al principio di economia dei mezzi giuridici. 3.Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della n. 816/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 5 N. 816/2022 R.G.A.C.
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996). Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c. Nella presente fattispecie, la ditta istante ha affermato di vantare il diritto al pagamento della somma richiesta e portata dalle fatture versate in atti (cfr. produzione parte attrice), a titolo di compenso per le prestazioni di servizio di vigilanza rese in favore di parte convenuta. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Tale principio, dunque, costituendo l'architrave dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova –per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento-. Applicando tali principi al contratto di prestazione d'opera, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo;
nell'ipotesi in cui la qualità di cliente non coincida con quella di interessato all'attività professionale, obbligato al pagamento dell'onorario è esclusivamente il committente, mentre a carico del terzo, beneficiario della prestazione, non sorge alcun obbligo nei confronti del professionista (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. I, 02/06/2000, n. 7309; Cassazione civile 11/2/1977, n. 624; Cassazione civile n. 4413/1980).
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Nel caso che ci occupa, la società attrice ha provato il conferimento di incarico ricevuto dal convenuto nella dispiegata qualità (cfr. contratto di servizio di vigilanza, note parte attrice del 13.4.22). Risulta pertanto documentalmente provata la pretesa creditoria azionata atteso che il contratto risulta essere sottoscritto da soggetti rispettivamente riferibili alle parti in causa e non espressamente e ritualmente disconosciuto dalla convenuta. Inoltre, parte attrice ha prodotte le fatture riferibili al servizio di vigilanza reso e per il periodo indicato. Sul punto mette conto evidenziare che per recente giurisprudenza la fattura commerciale deve essere respinta se si riferisce ad un debito controverso o non dovuto altrimenti la sua semplice registrazione contabile può costituire piena prova del rapporto sottostante anche se non contrattualizzato (cfr. “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.”( Corte di Cassazione n.296 dell'8/2/24) . A ben vedere, nel caso di specie, a fronte della ricezione delle fatture in oggetto nonché della messa in mora, alcuna prova di adempimento della corresponsione del prezzo pattuito ha fornito la ditta convenuta, assumendo peraltro la condotta processuale della contumacia. Pertanto, applicando i canoni ermeneutici sopra esposti in punto di adempimento delle obbligazioni contrattuali, parte attrice ha adeguatamente dimostrato il titolo sottostante alla pretesa creditoria nonché l'esecuzione del servizio reso, e non avendo parte convenuta fornito prova dell'adempimento dell'obbligazione della corresponsione del prezzo ed in assenza della benchè minima contestazione della pretesa creditoria, sia in sede stragiudiziale che nella presente sede, la domanda attorea va accolta ed il convenuto va condannato al pagamento in favore della in persona del lrpt della somma come richiesta in Parte_1 citazione, pari ad €5250,15, oltre interessi di mora dalla data della messa in mora e sino al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla attività professionale effettivamente svolta, alla semplicità della controversia e allo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa in applicazione dei parametri vigenti in tema di liquidazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.Accoglie la domanda della parte attrice e per l'effetto:
2. Condanna c.f. , Controparte_2 C.F._3 titolare dell'omonima ditta con sede in Frattaminore alla via Spagnuolo, 24, P.IVA , al pagamento in favore della società attrice, in persona P.IVA_2
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del legale rapp.te p.t., della somma di €5.250,15, oltre interessi come indicato in parte motiva;
3. Condanna parte convenuta, alla rifusione in favore della società attrice delle spese processuali, liquidate in euro 27,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per onorari, oltre iva e cpa, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaella Vito, dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Aversa, 30/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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