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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/11/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3486/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3486/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. TELLINI VALERIA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._1
Avv. PELLONI MARCO
CONVENUTO/I
RZ IA
INTERVENUTO
Oggi 11 novembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Tellini Valeria per Parte_1 Nessuno per Controparte_1 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3486/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. TELLINI VALERIA (CF ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. PELLONI MARCO (CF ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
✓ in via preliminare:
- dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 01/04/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia in data 12/04/2023 con codice identificativo del contratto n.
T3H23T003725000LC per grave inadempimento della convenuta nel pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione a far data dal mese di aprile 2024;
✓ nel merito:
- condannare , CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
07/11/1969, con domicilio in Perugia, Via L. Canali n. 23 al pagamento dei canoni di locazione ad oggi insoluti, dell'importo complessivo di € 6.300,00 oltre ai successivi maturandi;
- condannare al rilascio immediato dell'immobile locato sito in Perugia, Via Controparte_1
Canali, 23 posto al piano 2 Ed. A Int. 15 (identificato al N.C.F. del Comune di Perugia, fg 252, part. 5383, sub 37, cat. A/2, rendita 755,32, registrato all'Uff. Territoriale di Perugia in data 12/04/2023 con codice identificativo del contratto n. ); CodiceFiscale_4 pagina 2 di 4 ✓ Con vittoria delle spese di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia: l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore, Dr. Giulio Berti, del Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Respingere, per le argomentazioni sopra indicate, la domanda di sfratto per finita locazione della
Ricorrente in quanto infondata, illecita, irregolare, ingiusta, determinando la durata legale del contratto di locazione di data 01.04.2023, intercorso tra e Controparte_1 Parte_1
, secondo la previsione di cui all'Art.2) L. 431/1998 ovvero quelle di legge, con esatto ri-
[...] calcolo del canone effettivamente dovuto per il periodo temporale dal 01.04.2023 al 30.03.2024 ed eventuale ripetizione del maggiore importo a favore della Conduttrice;
2) Nel merito, in via subordinata, nel caso che la Locatrice Ricorrente, richieda anche sfratto per morosità, e con salvezza di tutte le domande, eccezioni e argomentazioni difensive, si chiede che l'Adito Giudice Voglia disporre il più ampio e benevolo termine di Grazia alla Conduttrice, allo scopo di mantenere il contratto di locazione abitativa e l'abitazione di Via Canali.
3) In tutti i casi, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di Giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine da un'originaria intimazione di sfratto per finita locazione, alla quale la convenuta si era opposta, eccependo che il contratto di locazione stipulato con la Parte_1
– denominato come contratto di natura transitoria – dovesse essere ricondotto al contratto di
[...] locazione di tipo abitativo di natura ordinaria, della durata di anni 4+4, non essendo state rispettate le condizioni previste dalla legge, per far ricadere il contratto tra le locazioni per esigenze abitative transitorie. Disposto il mutamento del rito, parte intimante, a seguito delle difese dell'intimata, ha chiesto la risoluzione del contratto grave inadempimento, stante la morosità accumulata dalla conduttrice nel pagamento dei canoni, avvalendosi del principio più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “nel procedimento di convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art 665 cpc, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'istaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass.
Ord. 17955/2021). Con provvedimento reso in data 16.05.2025 il giudice, non essendo stata contestata pagina 3 di 4 dalla conduttrice la morosità e su esplicita richiesta di questa, concedeva un termine di grazia per sanarla: tuttavia la convenuta, allo scadere del termine concesso dal giudice, risultava ancora morosa nel pagamento dei canoni per l'intero. Ciò premesso, anche una volta ricondotto il contratto alla durata minima legale di anni 4+4, stante la mancata allegazione al contratto in essere tra le parti della documentazione comprovante l'esigenza transitoria e la mancata prova dell'avvenuta conferma del permanere dell'esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito in contratto, resta il fatto che la conduttrice si è resa gravemente inadempiente, omettendo il pagamento dei canoni dall' aprile 2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti - ricondotto alla durata ordinaria di anni 4 - per colpa della conduttrice;
Ordina a il rilascio dell'immobile sito in Perugia Via Canali 23 identificato al Controparte_1
NCF del Comune di Perugia al foglio 252, particella 5383, sub 37 oggetto del contratto registrato in data 12.04.2023;
fissa per l'esecuzione la data del 09.12.2025
Condanna al pagamento dei canoni scaduti a far data dall'aprile 2024 fino alla Controparte_1 data dell'effettivo rilascio dell'immobile
Condanna alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 145,50 per spese Controparte_1 ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3486/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. TELLINI VALERIA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._1
Avv. PELLONI MARCO
CONVENUTO/I
RZ IA
INTERVENUTO
Oggi 11 novembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Tellini Valeria per Parte_1 Nessuno per Controparte_1 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3486/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. TELLINI VALERIA (CF ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. PELLONI MARCO (CF ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
✓ in via preliminare:
- dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 01/04/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia in data 12/04/2023 con codice identificativo del contratto n.
T3H23T003725000LC per grave inadempimento della convenuta nel pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione a far data dal mese di aprile 2024;
✓ nel merito:
- condannare , CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
07/11/1969, con domicilio in Perugia, Via L. Canali n. 23 al pagamento dei canoni di locazione ad oggi insoluti, dell'importo complessivo di € 6.300,00 oltre ai successivi maturandi;
- condannare al rilascio immediato dell'immobile locato sito in Perugia, Via Controparte_1
Canali, 23 posto al piano 2 Ed. A Int. 15 (identificato al N.C.F. del Comune di Perugia, fg 252, part. 5383, sub 37, cat. A/2, rendita 755,32, registrato all'Uff. Territoriale di Perugia in data 12/04/2023 con codice identificativo del contratto n. ); CodiceFiscale_4 pagina 2 di 4 ✓ Con vittoria delle spese di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia: l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore, Dr. Giulio Berti, del Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Respingere, per le argomentazioni sopra indicate, la domanda di sfratto per finita locazione della
Ricorrente in quanto infondata, illecita, irregolare, ingiusta, determinando la durata legale del contratto di locazione di data 01.04.2023, intercorso tra e Controparte_1 Parte_1
, secondo la previsione di cui all'Art.2) L. 431/1998 ovvero quelle di legge, con esatto ri-
[...] calcolo del canone effettivamente dovuto per il periodo temporale dal 01.04.2023 al 30.03.2024 ed eventuale ripetizione del maggiore importo a favore della Conduttrice;
2) Nel merito, in via subordinata, nel caso che la Locatrice Ricorrente, richieda anche sfratto per morosità, e con salvezza di tutte le domande, eccezioni e argomentazioni difensive, si chiede che l'Adito Giudice Voglia disporre il più ampio e benevolo termine di Grazia alla Conduttrice, allo scopo di mantenere il contratto di locazione abitativa e l'abitazione di Via Canali.
3) In tutti i casi, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di Giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine da un'originaria intimazione di sfratto per finita locazione, alla quale la convenuta si era opposta, eccependo che il contratto di locazione stipulato con la Parte_1
– denominato come contratto di natura transitoria – dovesse essere ricondotto al contratto di
[...] locazione di tipo abitativo di natura ordinaria, della durata di anni 4+4, non essendo state rispettate le condizioni previste dalla legge, per far ricadere il contratto tra le locazioni per esigenze abitative transitorie. Disposto il mutamento del rito, parte intimante, a seguito delle difese dell'intimata, ha chiesto la risoluzione del contratto grave inadempimento, stante la morosità accumulata dalla conduttrice nel pagamento dei canoni, avvalendosi del principio più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “nel procedimento di convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art 665 cpc, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'istaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass.
Ord. 17955/2021). Con provvedimento reso in data 16.05.2025 il giudice, non essendo stata contestata pagina 3 di 4 dalla conduttrice la morosità e su esplicita richiesta di questa, concedeva un termine di grazia per sanarla: tuttavia la convenuta, allo scadere del termine concesso dal giudice, risultava ancora morosa nel pagamento dei canoni per l'intero. Ciò premesso, anche una volta ricondotto il contratto alla durata minima legale di anni 4+4, stante la mancata allegazione al contratto in essere tra le parti della documentazione comprovante l'esigenza transitoria e la mancata prova dell'avvenuta conferma del permanere dell'esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito in contratto, resta il fatto che la conduttrice si è resa gravemente inadempiente, omettendo il pagamento dei canoni dall' aprile 2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti - ricondotto alla durata ordinaria di anni 4 - per colpa della conduttrice;
Ordina a il rilascio dell'immobile sito in Perugia Via Canali 23 identificato al Controparte_1
NCF del Comune di Perugia al foglio 252, particella 5383, sub 37 oggetto del contratto registrato in data 12.04.2023;
fissa per l'esecuzione la data del 09.12.2025
Condanna al pagamento dei canoni scaduti a far data dall'aprile 2024 fino alla Controparte_1 data dell'effettivo rilascio dell'immobile
Condanna alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 145,50 per spese Controparte_1 ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4