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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
309/2024, promosso con ricorso depositato in data 20.1.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Thomas Bessega giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Sant'Agostino n. 47;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Collodet giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Vittorio Veneto, viale della
Vittoria – Condominio Terme;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
In ogni caso pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai signori e Parte_1
, in Treviso il 06.07.1996, iscritto al n.148, p. I, s. A, anno 1996, nel registro degli atti del predetto Controparte_1
comune, alle seguenti condizioni: a) i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nei tempi in cui lo stesso Per_1
starà presso ciascuno di loro, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre (disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso); b) le parti, a fronte degli accordi economici raggiunti in sede di separazione, che confermano, rinunciano a richieste di mantenimento.
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso, di effettuare l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda della sentenza.
Spese e competenze legali compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM Valeria Peruzzo esprime parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2024, il signor proponeva ricorso per separazione e cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. esponendo di aver contratto matrimonio civile in data 6.7.1996 a Treviso con la signora e che, dalla loro unione, erano nati CP_1
i figli e rispettivamente in data 13.11.2001 e 23.9.2004. Per_2 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo dapprima la pronuncia di
2 separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 10.2.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 5.4.2024 la signora aderendo alla domanda cumulata di CP_1
separazione e divorzio proposta dal marito, ma con rigetto delle ulteriori domande proposte dallo stesso ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 23.5.2024, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle medesime condizioni (salvo mutamenti correlati al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli).
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 1069/2024, pubblicata in data 29.5.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, le parti comparivano nuovamente davanti al Giudice relatore all'udienza del
27.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. come richiesto dalle parti stesse.
In tale sede, i coniugi confermavano la loro volontà di addivenire al divorzio alle condizioni concordate e riportante nell'istanza del 22.5.2025.
3 Il Giudice relatore, dato atto della precisazione di conclusioni congiunte e che il deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ. teneva luogo della discussione orale, rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Treviso in data 6.7.1996 e che l'atto è stato trascritto al n. 148, parte II, serie A, anno 1996 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza di prima comparizione nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
a Treviso il 6.7.1996, trascritto al n. 148, p. II, s. A, anno 1996 del registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune;
4 2) dà atto che i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nei tempi in cui lo stesso Per_1
starà presso ciascuno di loro, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre (disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso);
3) dà atto che le parti, a fronte degli accordi economici raggiunti in sede di separazione, che confermano, rinunciano a richieste di mantenimento;
4) dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda della sentenza;
5) spese e competenze legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
309/2024, promosso con ricorso depositato in data 20.1.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Thomas Bessega giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Sant'Agostino n. 47;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Collodet giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Vittorio Veneto, viale della
Vittoria – Condominio Terme;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
In ogni caso pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai signori e Parte_1
, in Treviso il 06.07.1996, iscritto al n.148, p. I, s. A, anno 1996, nel registro degli atti del predetto Controparte_1
comune, alle seguenti condizioni: a) i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nei tempi in cui lo stesso Per_1
starà presso ciascuno di loro, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre (disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso); b) le parti, a fronte degli accordi economici raggiunti in sede di separazione, che confermano, rinunciano a richieste di mantenimento.
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso, di effettuare l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda della sentenza.
Spese e competenze legali compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM Valeria Peruzzo esprime parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2024, il signor proponeva ricorso per separazione e cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. esponendo di aver contratto matrimonio civile in data 6.7.1996 a Treviso con la signora e che, dalla loro unione, erano nati CP_1
i figli e rispettivamente in data 13.11.2001 e 23.9.2004. Per_2 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo dapprima la pronuncia di
2 separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 10.2.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 5.4.2024 la signora aderendo alla domanda cumulata di CP_1
separazione e divorzio proposta dal marito, ma con rigetto delle ulteriori domande proposte dallo stesso ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 23.5.2024, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle medesime condizioni (salvo mutamenti correlati al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli).
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 1069/2024, pubblicata in data 29.5.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, le parti comparivano nuovamente davanti al Giudice relatore all'udienza del
27.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. come richiesto dalle parti stesse.
In tale sede, i coniugi confermavano la loro volontà di addivenire al divorzio alle condizioni concordate e riportante nell'istanza del 22.5.2025.
3 Il Giudice relatore, dato atto della precisazione di conclusioni congiunte e che il deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ. teneva luogo della discussione orale, rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
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Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Treviso in data 6.7.1996 e che l'atto è stato trascritto al n. 148, parte II, serie A, anno 1996 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza di prima comparizione nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treviso è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
a Treviso il 6.7.1996, trascritto al n. 148, p. II, s. A, anno 1996 del registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune;
4 2) dà atto che i genitori provvederanno al mantenimento del figlio nei tempi in cui lo stesso Per_1
starà presso ciascuno di loro, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre (disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso);
3) dà atto che le parti, a fronte degli accordi economici raggiunti in sede di separazione, che confermano, rinunciano a richieste di mantenimento;
4) dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda della sentenza;
5) spese e competenze legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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