Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 2997 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 488/2024, e vertente
T R A
in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione dall'Avv. Emilio Ursomanno D'Urzo Anastasio ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio -opponente- E
, titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vincenzo Aiello ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Pompei alla Traversa Pironti n.
2 -opposta-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in persona del legale rapp.te pro te opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 488/2024, emesso in data 13.05.2024 da questo Tribunale, su istanza di
[...]
, per il mancato pagamento di fatture emesse a titolo _1 so per i lavori di montaggio e posa in opera di materiali di ferro, per la somma di euro 14.362,00 oltre interessi legali. A sostegno della propria opposizione la eccepiva in Parte_1 via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata, e nel merito l'insussistenza della pretesa creditoria chiedendone la riduzione, evidenziando di aver già corrisposto alla suddetta società, a fronte di fatture emesse per euro 54.150,00, la somma di euro 46.792,00. Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Chiedeva altresì la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96,
1
“ex re” ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo
2 quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 17989 del 13-9-2016; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7722 del 20-3-2019; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 39028 del 9-12-2021) e, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo concerne il pagamento della residua somma di Euro 14.362,00 e di cui alle fatture allegate. Nel caso in esame, quindi la competenza è stata correttamente individuata nel Tribunale di Torre Annunziata, avendo la società creditrice sede legale in Poggiomarino. Orbene, in merito alla natura liquida del credito oggetto, non appare determinante la produzione delle fatture emesse, atteso che la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Ordinanza n. 30309 del 14-10-2022); né a tal fine assume rilevanza che con la stessa emissione dell'ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall'opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. Civ. 127/2022; Cass. Civ. 26801/2019; Cass. Civ. 299/2016; Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso di specie, l'opposta società, a sostegno della pretesa creditoria, ha allegato non solo le fatture emesse in relazione ai lavori di montaggio e posa in opera di materiali di ferro, ma altresì estratto conto da cui si evincono i relativi pagamenti, con la conseguenza che deve essere confermata la natura liquida del credito, già riconosciuta in sede monitoria. Peraltro va anche evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad
3 evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10- 2001, n. 13533). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione – l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Ciò posto, nella fattispecie in esame, in merito alla prova del fatto costituivo del credito, sia nell'ambito del procedimento monitorio che nel corso del giudizio di opposizione, l'opposta ha depositato copiosa documentazione a sostegno della domanda di pagamento fatta valere nel presente giudizio. In particolare, l'opposta ha depositato le fatture relativi agli anni 2022 e 2023, sollecito di pagamento del 24 gennaio 2024 (doc. 17), copia registri contabili, nonché l'estratto conto della società da cui si evincono gli accrediti ricevuti da parte della _1
[...]
Orbene, la suddetta documentazione, letta unitamente alle altre risultanze istruttorie di natura documentale, consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul creditore _1
.
[...]
Non risulta invece assolto l'onere probatorio a carico dell'opponente, il quale non è stato in grado di dare la prova dell'avvenuto pagamento, essendosi limitato ad allegare una serie di fatture (cfr. memoria n 1), nonché una serie di documenti quali nota di credito e scheda, non supportati da alcuna efficacia probatoria. Parte opponente ha chiesto inoltre la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per aver tenuto conto
4 della disponibilità della società opponente di risolvere stragiudizialmente la lite. La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario. (Cass. 21393/2005; 4843/2007; 17902/2010). Ora, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, la parte non ha specificamente allegato e provato alcun pregiudizio patito per effetto della condotta processuale tenuta dalla parte opposta, con la conseguenza che la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori minimi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria/trattazione, euro 840,00; fase decisionale, euro 851,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M
. Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., n , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) rigetta l'opposizione; B) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 488/2024 del 13-5- 2024, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e lo dichiara esecutivo;
C) rigetta la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_2
D) condanna in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, titolare dell'omonima ditta, che liquida in _1
2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Torre Annunziata, 16 giugno 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
5 dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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