Art. 9. 1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.