Articolo 9 della Legge 3 dicembre 2010, n. 202
Articolo 8Articolo 10
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5 dicembre 2010
Art. 9. 1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 5 dicembre 2010