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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Orazion Flacco 5 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Taranto - Via Xx Settembre6 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230010297090502 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1265/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti: Il procuratore di parte resistente si riporta alle proprie memorie ed ai propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2024 all' Agenzia delle Entrate IO ed all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed in data 17 Aprile 2024 depositato, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.
1028/2024), Ricorrente_1 , come in atti epigrafato e quale erede di Nominativo_2 , impugnava la cartella di pagamento n. 106 2023 00102970 90 502 derivante da controllo automatico ex 36 bis modello 730/ 2018 per i redditi 2017 presentata da Nominativo_2 di cui il ricorrente è erede., emessa dall'Agenzia delle Entrate IO – ente impositore
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale - Ufficio di Taranto .
Parte ricorrente, nei motivi di ricorso impugnava il suddetto atto , sulla base delle seguenti censure:
1. omessa motivazione della pretesa tributaria. vizio formale della cartella di pagamento in assenza di preventiva contestazione nei confronti dell'odierno ricorrente quale semplice erede del presunto contribuente infedele. violazione di legge (artt. 12 e 25 del dpr 6.2/1973). violazione del principio di un consapevole contraddittorio sulla pretesa dell'autorita' fiscale. lesione del principio di difesa (art. 24 cost.);
2. insussistenza nel merito della pretesa tributaria – detrazione dovuta in quanto ai nipoti figli di fratello o sorella si estende “de facto” la condizione del fratello-genitore per il quale spetta la detrazione;
3. in via gradata: insussistenza della pretesa tributaria nel quantum e in particolare nella parte relativa alle sanzioni;
Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento o in via gradata la rideterminazione dell'atto impugnato.
Con controdeduzioni depositate in data 17 Maggio 2024, l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto si costituiva ed in via preliminare comunicava di aver provveduto , a seguito di deposito di documentazione richiesta a parte ricorrente e di controllo della dichiarazione dei redditi della de cuius – ad effettuare sgravio parziale della cartella di pagamento riducendo il carico fiscale dovuto da € 2,396,00
( oltre interessi e sanzioni) a € 588,00 ( oltre interessi e sanzioni). Depositava copia del provvedimento di sgravio effettuato. Con riferimento al credito residuo confermava la legittimità dell'operato dell'Ufficio per cui chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - IO non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza pronunciata in data 23/01/2025, la Corte, in composizione monocratica, rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Convocate le parti per la trattazione del merito, la Corte in composizione monocratica , instaurato il contraddittorio, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte prende atto dello sgravio parziale operato dall'Ufficio a seguito di rideterminazione del debito impositivo dovuto dalla Nominativo_2 de cuius di cui il ricorrente è erede.
Il contenzioso è determinato dal valore delle detrazioni fiscali operate dalla Nominativo_4 nel modello 730/2018 e costituite da detrazioni per redditi di lavoro e di famiglia. Le detrazioni per rediti di lavoro, non operate dalla Nominativo_4, sono state riconosciute dall'Ufficio. Le detrazioni per familiari a carico dichiarate nel 730/2018, relative ad altri familiari a carico – nipoti Saracino Nominativo_3 e Nominativo_4, figli di Nominativo_1, fratello della de cuius, e detratte per il 100% , sono di spettanza della ad de cuius solo per il 50% essendo stato l'altro 50% legittimamente spesato dalla genitrice dei nipoti, come peraltro, riconosciuto dall'Ufficio nella rideterminazione del carico fiscale e conseguente sgravio operato.
Sotto altro aspetto, requisito di legittimità dell'atto opposto è la motivazione la cui funzione è puramente informativa;
essa è soddisfatta quando l'amministrazione pone in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Non può pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di una cartella di pagamento che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica. Questa Corte ritiene che l' atto impugnato impugnato abbia adeguatamente svolto la funzione informativa in quanto in esso sono riportati alla pg. 5/13 le motivazioni della pretesa tributaria , l'ente impositore, la motivazione data dal controllo mpd.730 anno
2017, la liquidazione delle imposte elementi tutti necessari a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa ossia il contestare efficacemente l"an" e il "quantum debeatur". La contestazione dell'operato dell'Ufficio , come effettuata dal ricorrente tramite i motivi di ricorso, è dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento della funzione motivazionale della cartella impugnata. La censura è respinta.
Per tutto quanto detto il ricorso merita parziale accoglimento.
La parziale soccombenza è causa di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso per quanto di ragione. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Orazion Flacco 5 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Taranto - Via Xx Settembre6 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230010297090502 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1265/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti: Il procuratore di parte resistente si riporta alle proprie memorie ed ai propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2024 all' Agenzia delle Entrate IO ed all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed in data 17 Aprile 2024 depositato, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.
1028/2024), Ricorrente_1 , come in atti epigrafato e quale erede di Nominativo_2 , impugnava la cartella di pagamento n. 106 2023 00102970 90 502 derivante da controllo automatico ex 36 bis modello 730/ 2018 per i redditi 2017 presentata da Nominativo_2 di cui il ricorrente è erede., emessa dall'Agenzia delle Entrate IO – ente impositore
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale - Ufficio di Taranto .
Parte ricorrente, nei motivi di ricorso impugnava il suddetto atto , sulla base delle seguenti censure:
1. omessa motivazione della pretesa tributaria. vizio formale della cartella di pagamento in assenza di preventiva contestazione nei confronti dell'odierno ricorrente quale semplice erede del presunto contribuente infedele. violazione di legge (artt. 12 e 25 del dpr 6.2/1973). violazione del principio di un consapevole contraddittorio sulla pretesa dell'autorita' fiscale. lesione del principio di difesa (art. 24 cost.);
2. insussistenza nel merito della pretesa tributaria – detrazione dovuta in quanto ai nipoti figli di fratello o sorella si estende “de facto” la condizione del fratello-genitore per il quale spetta la detrazione;
3. in via gradata: insussistenza della pretesa tributaria nel quantum e in particolare nella parte relativa alle sanzioni;
Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento o in via gradata la rideterminazione dell'atto impugnato.
Con controdeduzioni depositate in data 17 Maggio 2024, l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto si costituiva ed in via preliminare comunicava di aver provveduto , a seguito di deposito di documentazione richiesta a parte ricorrente e di controllo della dichiarazione dei redditi della de cuius – ad effettuare sgravio parziale della cartella di pagamento riducendo il carico fiscale dovuto da € 2,396,00
( oltre interessi e sanzioni) a € 588,00 ( oltre interessi e sanzioni). Depositava copia del provvedimento di sgravio effettuato. Con riferimento al credito residuo confermava la legittimità dell'operato dell'Ufficio per cui chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - IO non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza pronunciata in data 23/01/2025, la Corte, in composizione monocratica, rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Convocate le parti per la trattazione del merito, la Corte in composizione monocratica , instaurato il contraddittorio, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte prende atto dello sgravio parziale operato dall'Ufficio a seguito di rideterminazione del debito impositivo dovuto dalla Nominativo_2 de cuius di cui il ricorrente è erede.
Il contenzioso è determinato dal valore delle detrazioni fiscali operate dalla Nominativo_4 nel modello 730/2018 e costituite da detrazioni per redditi di lavoro e di famiglia. Le detrazioni per rediti di lavoro, non operate dalla Nominativo_4, sono state riconosciute dall'Ufficio. Le detrazioni per familiari a carico dichiarate nel 730/2018, relative ad altri familiari a carico – nipoti Saracino Nominativo_3 e Nominativo_4, figli di Nominativo_1, fratello della de cuius, e detratte per il 100% , sono di spettanza della ad de cuius solo per il 50% essendo stato l'altro 50% legittimamente spesato dalla genitrice dei nipoti, come peraltro, riconosciuto dall'Ufficio nella rideterminazione del carico fiscale e conseguente sgravio operato.
Sotto altro aspetto, requisito di legittimità dell'atto opposto è la motivazione la cui funzione è puramente informativa;
essa è soddisfatta quando l'amministrazione pone in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Non può pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di una cartella di pagamento che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica. Questa Corte ritiene che l' atto impugnato impugnato abbia adeguatamente svolto la funzione informativa in quanto in esso sono riportati alla pg. 5/13 le motivazioni della pretesa tributaria , l'ente impositore, la motivazione data dal controllo mpd.730 anno
2017, la liquidazione delle imposte elementi tutti necessari a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa ossia il contestare efficacemente l"an" e il "quantum debeatur". La contestazione dell'operato dell'Ufficio , come effettuata dal ricorrente tramite i motivi di ricorso, è dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento della funzione motivazionale della cartella impugnata. La censura è respinta.
Per tutto quanto detto il ricorso merita parziale accoglimento.
La parziale soccombenza è causa di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso per quanto di ragione. Spese compensate