Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dottor Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12923 /2024 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
GIACALONE GIUSEPPE
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania
-Resistente -
Oggetto: Permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni: come da verbali di causa.
All'udienza del 07/04/2025 il procuratore di parte ricorrente discuteva la causa e concludeva chiedendo la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la Questura di Ragusa esponendo di essere madre della minore Per_1
nata a [...] il [...] e di essere divorziata dal padre della
[...]
minore sig. che la figlia ha fatto ingresso nel territorio Persona_2
italiano il 02 novembre 2024 con un visto turistico, frequenta la scuola italiana presso il
Liceo Scienze Umane di Modica;
che essa ricorrente lavora come bracciante agricolo con regolare contratto, dispone di un'abitazione concessa in locazione idoneo ad ospitare 3 persone ed è regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno per attesa occupazione in fase di conversione/rinnovo per motivi di lavoro, ma che non è in
Tanto esposto ha chiesto il nulla osta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari per la figlia minorenne.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il deducendo che in Controparte_2
data 15.11.2024, la minore ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e che la domanda è in fase di acquisizione presso la Questura di
Ha chiesto pertanto un rinvio al fine di consentire all'Amministrazione di CP_1 esaurire l'istruttoria.
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Va premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva (cfr. Cass. n. 20127 del
2021; Cass. n. 22307 del 2013; Cass. n. 17574 del 2010), nel quale le valutazioni accertative dello Sportello Unico per l'Immigrazione vengono seguite dagli accertamenti dell'Autorità consolare (le prime sfocianti nel nulla osta ed i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ex art. 30, comma 6 del T.U.I. Cfr. Cass. n. 22307 del 2013; Cass. n. 12661 del 2007; Cass. n.
15247 del 2006; Cass. n. 209 del 2005).
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 dopo aver indicato, al comma 1, i soggetti in favore dei quali può essere domandato il ricongiungimento familiare (tra i quali la lett. b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso) dispone, al comma 3, che
“ Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”
Il successivo suo comma 7, poi, sancisce che “ La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
Il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 6 (rubricato "Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito"), stabilisce che "1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'art. 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla: a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'art. 29, comma 3, lett. b), del testo unico;
c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma
3, lett. a), del testo unico”.
Ora, alla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge che allo Sportello Unico per l'Immigrazione, chiamato a rilasciare preventivamente il nullaosta predetto, compete la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni segnatamente risultanti dal citato art. 6, comma 1, lett. a), b) e c). Ciò posto, la ricorrente non ha presentato domanda per ricongiungimento familiare in favore della figlia minore in quanto priva del requisito reddituale, ma ha chiesto direttamente all'autorità giudiziaria di concedere un nulla osta per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso che occupa la domanda è priva del requisito dell'interesse ad agire in quanto non si è svolta la preliminare fase amministrativa e manca quindi un diniego di nulla osta ovvero del permesso di soggiorno per motivi familiari da impugnare ai sensi dell'art. 30 c. 6 del D.Lgs. 286/1998.
Non solo vi è carenza della attualità della lesione di un diritto (al ricongiungimento familiare), ma neppure è ravvisabile uno stato d'incertezza oggettiva che non sia superabile se non con l'intervento del giudice, atteso che l'Amministrazione ha rappresentato che la domanda presentata dalla minore è in corso di istruttoria.
In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12923/2024.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.906,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA come per legge.
Catania, 18/04/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri