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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
AN OR SP, TO
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240001553970801 GIOCHI-LOTTERIE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso e chiede l'eventuale condanna alle spese solo a carico di ADER, quale ufficio citato dal ricorrente stesso.
Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per Agenzia Dogane e Monopoli, insiste per il rigetto del ricorso e chiede che le eventuali spese siano a carico di ADER.
Per AD nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso cartella di pagamento n. 29420240001553970801, con la quale l'agenzia delle entrate riscossione richiedeva la somma di €.
46.285,98, quale coobbligato sussidiario ex art. 7 sexies comma 3 dello statuto del contribuente, su invio a ruolo da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli, per il recupero delle somme accertata nei confronti della società Società_1 SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE, con l'avviso di accertamento n. MUB180011586U notificato in data 20.11.2023, cui l'odierno ricorrente risulta essere socio.
Con unico motivo di ricorso assumeva la nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della cartella di pagamento, notificata in solido a tutte le parti, stante la violazione dell'art. 2304 c.c. per omissione della preventiva escussione del debito nei confronti della Società.
Si costituiva l'agente della riscossione che chiedeva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito riteneva l'attività di riscossione regolare e di conseguenza chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria e spese, non prima di avere chiamato in causa l'ente impositore, che ritualmente di costituiva insistendo per la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo che sul procedimento non ha responsabilità alcuna in ordine alla notifica della cartella oggi impugnata, essendosi limitato a trasmettere il ruolo all'Agente della Riscossione e quindi, nulla a che sostenere nell'odierno giudizio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Come sopra rappresentato l'odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe segnata, ritenendo la illegittimità dell'atto per violazione ex art. 2304 sul principio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Sul punto si è espresso in maniera chiara la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, risolvendo tutti i precedenti contrasti giurisprudenziali, riconoscendo il diritto del coobbligato sussidiario, di usufruire del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art
2304 c.c non essendo ammissibile che il socio debba attendere il primo atto dell'esecuzione , prima di poter contestare la pretesa fiscale azionata dall'Agente della riscossione.
Secondo l'impostazione della Suprema Corte, l'ente impositore o il concessionario ha quindi l'obbligo di notificare l'atto impositivo solo alla società, non esistendo alcuna necessità di instaurare un simultaneus processus nei confronti dei soci, i quali solo attraverso la tempestiva impugnazione della cartella o dell'intimazione di pagamento (e quindi del ruolo ivi indicato), hanno la facoltà di contestare, per la prima volta, il diritto dell'Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Tale contestazione, secondo le Sezioni Unite, deve così assumere una ampiezza in grado di garantire al socio una tutela piena e completa, analoga a quella cui avrebbe diritto in un contenzioso di natura prettamente civilistica, stante l'esigenza, costituzionalmente rilevante in ogni branca dell'ordinamento giuridico, di salvaguardare una eventuale indebita invasione della sfera giuridica personale. Il socio può avvalersi delle medesime difese di cui gode sul piano civilistico, potendo eccepire non solo l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo, ovvero del credito in esso cristallizzato, ma anche l'improcedibilità dell'azione esecutiva, per non aver l'Amministrazione finanziaria preventivamente escusso il patrimonio proprio della società personale.
Orbene, nel caso in esame l'agente della riscossione non ha dato prova di avere svolto alcuna attività di riscossione in ordine alla escussione del patrimonio della società, unica destinataria del provvedimento originario, prima della notifica della cartella di pagamento al socio, né ha provato compiutamente l'incapienza della stessa, non ritenendo sufficiente la chiamata in causa dell'ente impositore.
Per quanto sopra non può che ritenersi illegittima la cartella impugnata acclarato che la stessa risulta essere stata notificata esclusivamente al socio e non anche alla Società in totale violazione dell'art. 2304 c.c., sul presupposto che nessun atto viene presentato in giudizio in ordine ad eventuali attività svolte nei confronti del destinatario principale del provvedimento (la società) dimostrandosi, pertanto, violato il beneficium excussionis, per mancata prova da parte dell'agente della riscossione di qualsiasi tentativo, eventualmente concluso infruttuosamente per soddisfare il proprio credito sul patrimonio della società e poi legittimare soddisfarlo con il socio.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore, non sussistendo alcuna responsabilità sul procedimento impugnato, essendosi limitato a trasmettere il ruolo all'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna limitatamente l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Enna lì 10 Febbraio 2026
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RE SP IP DO ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
AN OR SP, TO
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240001553970801 GIOCHI-LOTTERIE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso e chiede l'eventuale condanna alle spese solo a carico di ADER, quale ufficio citato dal ricorrente stesso.
Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per Agenzia Dogane e Monopoli, insiste per il rigetto del ricorso e chiede che le eventuali spese siano a carico di ADER.
Per AD nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso cartella di pagamento n. 29420240001553970801, con la quale l'agenzia delle entrate riscossione richiedeva la somma di €.
46.285,98, quale coobbligato sussidiario ex art. 7 sexies comma 3 dello statuto del contribuente, su invio a ruolo da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli, per il recupero delle somme accertata nei confronti della società Società_1 SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE, con l'avviso di accertamento n. MUB180011586U notificato in data 20.11.2023, cui l'odierno ricorrente risulta essere socio.
Con unico motivo di ricorso assumeva la nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della cartella di pagamento, notificata in solido a tutte le parti, stante la violazione dell'art. 2304 c.c. per omissione della preventiva escussione del debito nei confronti della Società.
Si costituiva l'agente della riscossione che chiedeva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito riteneva l'attività di riscossione regolare e di conseguenza chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria e spese, non prima di avere chiamato in causa l'ente impositore, che ritualmente di costituiva insistendo per la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo che sul procedimento non ha responsabilità alcuna in ordine alla notifica della cartella oggi impugnata, essendosi limitato a trasmettere il ruolo all'Agente della Riscossione e quindi, nulla a che sostenere nell'odierno giudizio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 10 Febbraio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Come sopra rappresentato l'odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe segnata, ritenendo la illegittimità dell'atto per violazione ex art. 2304 sul principio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Sul punto si è espresso in maniera chiara la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, risolvendo tutti i precedenti contrasti giurisprudenziali, riconoscendo il diritto del coobbligato sussidiario, di usufruire del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art
2304 c.c non essendo ammissibile che il socio debba attendere il primo atto dell'esecuzione , prima di poter contestare la pretesa fiscale azionata dall'Agente della riscossione.
Secondo l'impostazione della Suprema Corte, l'ente impositore o il concessionario ha quindi l'obbligo di notificare l'atto impositivo solo alla società, non esistendo alcuna necessità di instaurare un simultaneus processus nei confronti dei soci, i quali solo attraverso la tempestiva impugnazione della cartella o dell'intimazione di pagamento (e quindi del ruolo ivi indicato), hanno la facoltà di contestare, per la prima volta, il diritto dell'Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Tale contestazione, secondo le Sezioni Unite, deve così assumere una ampiezza in grado di garantire al socio una tutela piena e completa, analoga a quella cui avrebbe diritto in un contenzioso di natura prettamente civilistica, stante l'esigenza, costituzionalmente rilevante in ogni branca dell'ordinamento giuridico, di salvaguardare una eventuale indebita invasione della sfera giuridica personale. Il socio può avvalersi delle medesime difese di cui gode sul piano civilistico, potendo eccepire non solo l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo, ovvero del credito in esso cristallizzato, ma anche l'improcedibilità dell'azione esecutiva, per non aver l'Amministrazione finanziaria preventivamente escusso il patrimonio proprio della società personale.
Orbene, nel caso in esame l'agente della riscossione non ha dato prova di avere svolto alcuna attività di riscossione in ordine alla escussione del patrimonio della società, unica destinataria del provvedimento originario, prima della notifica della cartella di pagamento al socio, né ha provato compiutamente l'incapienza della stessa, non ritenendo sufficiente la chiamata in causa dell'ente impositore.
Per quanto sopra non può che ritenersi illegittima la cartella impugnata acclarato che la stessa risulta essere stata notificata esclusivamente al socio e non anche alla Società in totale violazione dell'art. 2304 c.c., sul presupposto che nessun atto viene presentato in giudizio in ordine ad eventuali attività svolte nei confronti del destinatario principale del provvedimento (la società) dimostrandosi, pertanto, violato il beneficium excussionis, per mancata prova da parte dell'agente della riscossione di qualsiasi tentativo, eventualmente concluso infruttuosamente per soddisfare il proprio credito sul patrimonio della società e poi legittimare soddisfarlo con il socio.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore, non sussistendo alcuna responsabilità sul procedimento impugnato, essendosi limitato a trasmettere il ruolo all'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna limitatamente l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Enna lì 10 Febbraio 2026
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RE SP IP DO ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente