Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2020/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1902/2022 emessa in data 28 febbraio 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
l' — in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso in virtù di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974
a rogito notaio di Roma n. 21569, dall'Avv. Raffaella Piergentili Persona_1
E PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avvocati Marialucrezia Turco
; -APPELLATI- Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 luglio 2022 ha impugnato la sentenza n. 1002/2022 emessa, con decisione contestuale il 28 febbraio 2022, dal
Tribunale GL di Roma.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma, in accoglimento integrale delle domande originarie, ha condannato l' alla corresponsione delle somme di Pt_1 euro 2.742,77 in favore di , euro 2.069,21 in favore di Controparte_1
, euro 3.166,70 in favore di , euro 2.847,80 in Parte_2 CP_2 favore di quali ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di Parte_3 lavoro e gravanti sul Fondo di Garanzia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
L' ha articolato i motivi di impugnazione di cui si dirà Controparte_3 appresso.
Si sono costituiti gli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 14 gennaio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, gli attuali appellanti si rivolgevano al Giudice del
Lavoro di Roma lamentando l'omessa erogazione da parte del Fondo di Garanzia della prestazione previdenziale corrispondente alle mensilità di gennaio e
Pag. 2 di 18 febbraio 2017 dovute dalla società ( più avanti Controparte_4
) della quale erano stati dipendenti fino al 4 febbraio 2019 allorché erano CP_4 stati assunti, per effetto di acquisto dell'azienda avvenuto nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, da altra società, la SECUR srl, presso la quale proseguivano il rapporto di lavoro di lavoro che, comunque, era cessato successivamente, ma prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Affermavano che la con sentenza n. 95 dell'otto febbraio 2017 del CP_4
Tribunale Civile di Roma, era stata oggetto di accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt.2 e 8 del dlgs 270/1999 (normativa concernente l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese) con contestuale nomina del Commissario nella persona dell'imprenditore per la gestione dell'impresa. Successivamente, con decreto del 5 aprile 2017, il
Tribunale dichiarava l'apertura in capo alla società di una procedura di
Amministrazione straordinaria su richiesta del Commissario giudiziale formulata il 9 marzo 2017.
Deducevano, altresì, che al momento della dichiarazione dello stato d'insolvenza, erano ancora creditori nei confronti di delle retribuzioni, maturate negli CP_4 ultimi tre mesi di rapporto, per gli importi indicati nell'atto introduttivo e che tali somme, ammesse allo stato passivo, che non sarebbero state pagate neppure dall'amministrazione straordinaria, per cui avevano proposto domanda all' Pt_1 per il versamento delle somme da parte dell'apposito Fondo di Garanzia.
Aggiungevano che dall'amministrazione straordinaria era stata avviata la cessione dell'azienda con autorizzazione (20 novembre 2017) del Ministero dello
Sviluppo Economico ed il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza di , CP_4
e che il Gruppo UR srl aveva presentato il 27 marzo 2018 un'offerta vincolante all'acquisto del complesso aziendale accettata dal Commissario. Veniva quindi sottoscritto nel dicembre 2018 il contratto preliminare di compravendita, per effetto del quale i rapporti dei lavoratori erano proseguiti, senza soluzione di continuità, con l'azienda subentrante a decorrere dal primo gennaio 2019
Era avviata la procedura di consultazione ed informazione prevista dall'art. 47,
L. 428/1990 e all'esito, con il verbale del 20 dicembre 2018, si conveniva che, ai
Pag. 3 di 18 sensi dell'art. 63, commi 4 e 5, decreto legislativo n. 270 del 1999, nonché dell'art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990, non avrebbe trovato applicazione.
Precisamente si prevedeva che non operasse <<quanto previsto dall'art. 2112 c.c. in tema di responsabilità solidale del cessionario per tutti i crediti maturati dai lavoratori in data antecedente la cessione dei complessi aziendali, ivi compreso
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il TFR, le ferie, i ratei di retribuzione, che rimarranno in capo alla Cedente>>.
Il trasferimento aveva luogo il 5 febbraio 2019 .
In sede amministrativa, l' negava la provvidenza motivando Controparte_3 per : “Non risulta la cessazione del rapporto di lavoro condizione CP_1 necessaria per accesso al Fondo di garanzia ma passaggio diretto al GRUPPO
SECUR. Inoltre, le mensilità richieste non si riferiscono alle ultime tre mensilità lavorate presso . >> e per gli altri: “Le retribuzioni Controparte_4 richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.l
D.lvo 80/92)”.
Nel giudizio instaurato dai lavoratori, l' rilevava che fra le due condizioni Pt_1 necessarie per accordare il beneficio, costituite dal fatto che si dovesse trattare delle ultime tre retribuzioni antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro e che le ultime tre retribuzioni si collocassero nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento che determinava l'apertura della procedura concorsuale, la prima fosse carente.
Richiamava l'art. 2, comma 1, d.lgs. 80/92 nella parte in cui recita “crediti (…) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro” ed aggiungeva che le mensilità non erano neppure le ultime tre prima del trasferimento.
In via subordinata, rilevava che i crediti dei lavoratori non avrebbero potuto superare il massimale di legge che, a mente dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/92
“... non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” e, poiché in base alla Circolare n. Pt_1
36/2017 la misura massima del trattamento di integrazione salariale per l'anno
2017, in cui si collocano le mensilità richieste, sarebbe stata pari ad euro 914,96,
Pag. 4 di 18 la massima somma liquidabile ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 sarebbe stata pari ad euro 2.744,88 (euro 914,96 X 3).
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda.
Riteneva che il requisito della cessazione del rapporto andasse valutato considerando che nei casi di trasferimento di azienda in cui l'art.2112 cc importa la solidarietà del cessionario, la tutela del Fondo di Garanzia opera solo se vi sia insolvenza del cessionario, mentre, nel caso di vendita di aziende poste in fallimento o amministrazione straordinaria o concordato preventivo con cessione di beni o liquidazione coatta amministrativa, l'art. 47, comma 5, della l. 428/90 ha previsto che non si applichi, salvo condizioni di miglior favore, l'art. 2112 c.c..
Pertanto, doveva ritenersi operante la garanzia apprestata dal Fondo di Garanzia per quanto maturato alle dipendenze del cedente fino al trasferimento.
Riteneva inoltre, richiamando la giurisprudenza di legittimità fino al 2015, che l'accertamento del credito condotto in sede di approvazione dello stato passivo fosse vincolante per l'ente previdenziale.
Aggiungeva <Infine non risulta esaminabile in questa sede la contestazione dell' relativa alla quantificazione del credito relativo alle ultime tre Pt_1 mensilità di retribuzione>>, e condannava l' al pagamento delle somme Pt_1 indicate nell'atto introduttivo ossia euro 2.742,77 per;
Controparte_1 euro 2.069,21 per euro 3.166,70 per;
euro Parte_2 CP_2
2.847,80 per oltre accessori. Parte_3
Avverso detta statuizione ha proposto impugnazione l' . Controparte_3
Con il primo motivo ha evidenziato che l'orientamento della Cassazione citato dal
Tribunale era stato superato dal più recente che, a partire dal 2018, aveva affermato che la circostanza che il credito maturato fino al momento della cessione d'azienda fosse stato ammesso allo stato passivo della procedura fallimentare ( rectius “concorsuale”) del datore di lavoro cedente non avrebbe potuto vincolare l' che è un soggetto estraneo alla procedura e che perciò Pt_1 deve poter contestare il credito, ad esempio in relazione al t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. 297/1982…”.
Pag. 5 di 18 Pertanto, l'ente previdenziale avrebbe potuto negare l'operatività dell'intervento del Fondo per mancanza degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990.
Nel caso, la cessazione del rapporto sarebbe stata una condizione indefettibile per l'intervento del Fondo Di Garanzia.
Richiamando le difese svolte in primo grado ha affermato che non ricorrerebbero nemmeno i presupposti per l'applicazione della deroga di cui al Messaggio
Hermes n. 2272 del 14/06/2019, perché le retribuzioni richieste (gennaio e febbraio 2017) non sarebbero neppure le ultime tre antecedenti il trasferimento avvenuto nel febbraio 2019 .
Ha prodotto altra sentenza del Tribunale di Roma ( n. 9271/21) che aveva negato la possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia nel caso di amministrazione straordinaria riguardante l'impresa cedente.
Inoltre, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che altri lavoratori che avevano incardinato altro giudizio innanzi al Tribunale di Roma avrebbero rinunciato all'azione ed il relativo giudizio si sarebbe estinto (vedasi sentenza Tribunale di
Roma n.2568/22).
In via subordinata, insisteva sulla contestazione dell'ammontare già articolata in primo grado circa il massimale quale limite entro il quale poteva essere emessa condanna.
L'appello è fondato.
Non solo è corretta l'affermazione di principio condotta dall'ente previdenziale secondo cui l'obbligazione che grava sul Fondo, di natura previdenziale, è distinta ed autonoma dall'obbligo retributivo che grava sul datore di lavoro, sicché l'ente previdenziale non può dirsi vincolato all'ammissione al passivo operata in sede concorsuale, nel senso che pur non potendo l'ente previdenziale opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, può contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata (ex multis, da ultimo Cass. sent.
Pag. 6 di 18 n. 31338 del 2024 che cita, fra i numerosi conformi, i precedenti n. 19277 del 2018
e n. 38696 del 2021), ma, alla luce dell'orientamento più recente della Suprema
Corte (v. Cass. 30835/2024, 31338/2024, 31064/2024, 23449/2024
23449/2024, 31620/2024, 17119/2020...) sono pure corretti i rilevi mossi dall'appellante circa l'impossibilità di ricorrere alla tutela del fondo di Garanzia in riferimento alle retribuzioni reclamate, maturate presso l'impresa cedente
(gennaio e febbraio 2017) ammessa ad amministrazione straordinaria, per insussistenza dei presupposti normativi regolanti l'intervento del Fondo di
Garanzia.
Nel caso, a sostegno dell'intervento del Fondo, il Tribunale, come altra giurisprudenza di merito che ha trovato avallo anche presso questa Corte
d'Appello, preso atto del contenuto degli accordi derogatori sottoscritti dall'azienda subentrante, dai rappresentati dei lavoratori e dall'azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria, preliminarmente all'acquisto dell'azienda ritengono che la soppressione della solidarietà cui i lavoratori hanno rinunciato a favore del cessionario determini la possibilità dell'accesso al Fondo in relazione alle ultime tre retribuzioni maturate nei confronti dell'azienda sottoposta a procedura concorsuale e della quota del TFR maturata fino al trasferimento.
Tale approdo interpretativo va, tuttavia, riconsiderato in ragione delle argomentazioni fatte proprie dalla Suprema Corte in numerosi precedenti sin dal
2018 e ribaditi sino all'attualità divenendo orientamento costante che trae motivo anche da una interpretazione comunitariamente orientata ossia condotta alla luce di principi tratti dalle ( distinte) Direttive Comunitarie regolanti la materia dei trasferimenti di azienda e della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Come anticipato, nella presente controversia, l'accordo del 20 dicembre 2018 stilato fra , quale azienda cedente, Gruppo UR srl, quale azienda CP_4 subentrante, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che reca il chiaro riferimento normativo, sia nell'intestazione che nel contenuto, comma 4 bis n.428/1990 e dell'art.63 del dlgs 270/90>>, ha escluso l'operatività
Pag. 7 di 18 della solidarietà in capo al cessionario acquirente prevista dall'art.2112 cc in relazione ai crediti maturati dai lavoratori anteriormente alla cessione dell'azienda avvenuta nel febbraio 2019.
L'art.47 del dlgs n. 428/1980 nel testo vigente ratione temporis (epoca della cessione dell'azienda nel febbraio 2019) prevede al comma 4-bis. <<Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo
2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
((b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti))>>.
Al successivo comma 5, oggetto di esame al pari del 4 bis della giurisprudenza di merito e di legittimità, che qui, tuttavia, non viene in rilevo posto che l'attività
d'impresa della risulta continuata (come si desume dal tenore dei CP_4 provvedimenti giudiziali che hanno affidato la “gestione dell'impresa” all'imprenditore, sia del contenuto dell'accordo del 20 dicembre 2018 in cui si distingue fra i crediti-evidentemente sussistenti- maturati dai lavoratori prima e dopo la cessione del complesso aziendale) e non cessata, si prevede <<
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un
Pag. 8 di 18 accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante.>>
Non solo quanto appena osservato circa il contenuto degli atti giudiziali e dell'accordo del 20 dicembre 2018, ma anche il richiamo che l'accordo stipulato nell'ottobre 2018 compie, anche nell'intestazione, al comma 4 bis ed all'art.63 del d.lgs. n.270/1999 conferma che si tratti dell'ipotesi di cui alla lettera b ossia che si ricada nell'ipotesi della continuazione o di mancata cessazione dell'attività di impresa con deroga parziale all'art.2112 cc nei limiti definiti dall'accordo.
La stessa Cassazione (10414/2020, 10415/2020, 20379/2022) ha differenziato le due ipotesi affermando che il comma 4-bis appare riferito alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4
Va poi anche richiamato l'art.2 del d.lgs. n.80/1992 in materia di <Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.297>> prevede che
crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare
Pag. 9 di 18 attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa
è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.>>
L'art.1 del medesimo decreto prevede al primo comma <Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95[si tratta del testo normativo conosciuto come cd “Legge Prodi” disciplinante l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, poi modificato e sostituito dalla disciplina quella apprestata dal d.lgs. n.270/1999 denominato
“Prodi bis”], il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2.>>.
Per completare il quadro normativo di riferimento va richiamata la Direttiva
Direttiva 2001/23 CE all'art. 5, primo comma sancisce ( con corrispondenza al comma 5 dell'art.47), in mancanza di diversa disciplina interna, l'inapplicabilità degli articoli 3 e 4 (contenenti le tutele dell'art. 2112) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.
Poi al comma 2 del medesimo articolo 5 (corrispondente all'ipotesi enucleata al 4 bis dell'art.47 ) prevede : 2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che:
Pag. 10 di 18 . a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del
Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro(7); e/o..
b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.>>.
Fatta tale premessa normativa, e chiarito che l'ipotesi che interessa l'impresa cedente è quella disciplinata dalla lettera a) e che siamo in presenza di una procedura concorsuale conservativa, resta il fatto che, in base all'orientamento della Suprema Corte, di cui si dirà, laddove vi sia stata una vicenda traslativa, tali eventi non rilevano se riguardanti l'impresa cedente, né accordi in deroga all'art.2112 cc in cui il lavoratore rinunci alla solidarietà nei confronti del cessionario possono avere rilevanza nell'ambito previdenziale.
Infatti, come si spiegherà meglio appresso, gli accordi in deroga all'art.2112 cc non posso vincolare l'ente previdenziale, né avere effetto nei suoi confronti, posto che la disciplina della materia previdenziale è di natura imperativa e pubblicistica sicché tali accordi non possono legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia.
Per altro, i testi normativi richiamati dalla parte appellata e nell'accordo del dicembre 2018 (art.47, comma 4 bis, d.lgs. n.428/1990 e art.63 del d.lgs. 270/90) possono legittimare una rinuncia del lavoratore solo nell'ambito privatistico e dei diritti retributivi e non nell'ambito previdenziale cui è riferito il Fondo di
Garanzia.
Pag. 11 di 18 La Cassazione ha ripetutamente affermato (a partire da Cass.19277/18,
Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l' distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il Pt_1 datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. (e delle retribuzioni maturate).
È proprio l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro che determina l'inopponibilità all' degli accordi sindacali conclusi ai sensi Pt_1 dell'art.47, co.5 l. n.428/90.
Infatti, essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell'azienda, non il rapporto previdenziale tra lavoratore e Pt_1
La Cassazione ha anche ritenuto che, “l'inderogabilità della materia previdenziale - giustificata dalla natura degli interessi tutelati come si evince dal disposto degli artt. 2114 e 2115 c.c. - osta alla validità di ogni patto, che valga
a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie” (Cass.
30259 del 2024 che cita n. 24828/11, 37789/22 non massimata) concludendo che
<Pertanto, le prestazioni che l' è tenuto a riconoscere quale Pt_1 gestore del Fondo di Garanzia non possono essere determinate alla stregua di accordi privatistici, ma devono corrispondere a quanto effettivamente il lavoratore non ha potuto ottenere a titolo di TFR e di ultime mensilità per l'insolvenza del proprio datore di lavoro, che è insussistente nel caso di specie, potendo il lavoratore rivolgersi alla società cessionaria quale coobbligata in solido ( Cass. 30259 del 2024).
Ed ancora:<l'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata
Pag. 12 di 18 dall'art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae>> precisando significativamente
<argomentando in contrario, si consentirebbe all'accordo sindacale ex art. 47, cit., di aggirare la disciplina imperativa della legge comunitaria che ha previsto
l'intervento del Fondo di garanzia, attribuendo alle imprese stipulanti un inammissibile aiuto di Stato>>. ( Cass. n. 6842 del 2023).
In termini ancora più perentori in altre pronunce è stato affermato che << Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5°, lett.
c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del d.lgs. n. 270/1999. 4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma
4-bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto
«un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4-bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4-bis da parte dell'art. 19-quater, d.l. n. 135 del 2009
(conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la
Pag. 13 di 18 Direttiva cit... Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, «la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi», il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate «le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa», ma senza tuttavia «privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23».
4.7. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso "anche parziale" contenuto nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria
(così Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione)>>( Cass.
23499/2024).
Sulla scorta di tali affermazioni di principio, la Suprema Corte ha chiarito, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva
2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass.39698/21 e Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui
Pag. 14 di 18 la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall'assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall'altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla Direttiva 80/987/CEE.
Si è detto che la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del
Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (Cass.4897/21).
Si è pertanto affermato, soprattutto in relazione alle controversie in cui era reclamata la prestazione sostitutiva del TFR, che, ammettendo l'intervento del
Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro
è proseguito alle dipendenze di un'altra impresa ed il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (si è osservato in relazione al TFR che lo stesso non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell'affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell'assicurato).
Inoltre, si è osservato che manca in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (v.
Cass. n.19277/18, n.37789/22).
Quale ulteriore argomento, valevole anche in relazione alle ultime mensilità pretese nel presente giudizio, la Cassazione ha costantemente affermato che
Pag. 15 di 18 l'accordo sindacale di deroga ex art.47, comma 4 bis o comma 5 della l. n.428/90 non è opponibile all' terzo rispetto alla pattuizione (Cass.6842/23, Pt_1
Cass.37789/22, 31338/2024, 30835/2024, 23499/2024, 31620/2024,
31064/2024,16917/2024, 16832/2024, 16740/2024) in base al relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. >>.
Infatti, l' è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo Pt_1 rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto Pt_1
l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda.
L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art.47 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale.
Si è così affermato che anche il disposto dell'art.63, comma 4, richiamato nell'accordo che viene in rilievo nella presente controversia, come pure la natura liquidatoria ( comma 5 dell'art.47 sopra citato ) o conservativa ( comma 4 bis del medesimo art.47 ) della procedura concorsuale sono aspetti del tutto irrilevanti nell'ambito previdenziale (<< Da quanto sin qui detto deriva l'irrilevanza dell'art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere;
trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all'autonomo rapporto previdenziale. >> v.Cass.30835/2024)
La Cassazione ha pure esaminato i rapporti con il nuovo comma 5-bis dell'art.47
l. n.428/90, introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei
Pag. 16 di 18 crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di
Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.”
Ha, pertanto, ritenuto che si tratta di una disciplina innovativa (v.
Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente agli accordi sindacali concluso anteriormente alla sua entrata in vigore, come quello che qui ci interessa che risale al 2018.
Non solo, ma proprio perché trattasi di norma innovativa ed in discontinuità dalla precedente disciplina (e dalle conclusioni cui è giunta la stessa Cassazione nelle sue decisioni), le norme del d.lgs. n. 14 del 2019 non possono rappresentare un utile criterio interpretativo della disciplina pregressa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame o fornire elementi chiarificatori (Cass.
n.23499/2024)
L'obiettiva complessità della questione e l'esistenza di copiosa giurisprudenza della stessa Corte di Appello di Roma espressasi in senso opposto all'attale decisione, che è emessa in conformità all'orientamento di legittimità, assurgono a <> legittimanti il regolamento delle spese dei due gradi nel senso dell'integrale compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 25 luglio 2022 nei confronti di , , , Controparte_1 Parte_2 CP_2 Pt_3
, con riferimento alla sentenza n. 1902/2022 emessa il giorno 28 febbraio
[...]
2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 17 di 18 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta le originarie domande.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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