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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 503/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo SASSI ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1
in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale - opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 25.03.2025, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00117418 38 000 dell'ammontare di euro 1.771,06 a titolo di contributi I.V.S. per il periodo d'imposta
2023, notificatogli in data 14.02.2025.
Il ricorrente ha eccepito la non debenza dei contributi avendo raggiunto l'età pensionabile, con conseguente cessazione dell'attività artigianale, a decorrere dal
19/09/2022 ed avendo correttamente comunicato la chiusura della partita iva (doc.
3-7 parte ricorrente).
Su tale presupposto, il ricorrente ha proposto primariamente domanda di annullamento dell'avviso alla quale, non avendo ricevuto riscontro dall'ente previdenziale, faceva seguito il presente ricorso, con richiesta, di declaratoria di nullità dello stesso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
L' si è costituito in giudizio dando atto del provvedimento di sgravio di ogni CP_1 partita debitoria.
All'esito dell'udienza odierna, stante quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l provveduto allo CP_1
sgravio dell'avviso di addebito.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi escludere l'assoggettabilità del ricorrente alla Gestione Artigiani, stante la cancellazione dell'impresa dalla stessa, e l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo consentito al giudice la CP_1
compensazione tra le parti delle spese di lite parzialmente o per intero solo quando vi è “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come previsto dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. a seguito della modifica effettuata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
2 L' deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1
legali, che si liquidano nel dispositivo, avendo adottato il provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito impugnato successivamente al deposito del ricorso, resosi necessario a seguito della notifica dell'avviso di addebito, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 per gli atti depositati con modalità telematiche.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 553,80 per compensi, già operata la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co. 1bis DM 55/2014, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio,14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 503/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo SASSI ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1
in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale - opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 25.03.2025, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00117418 38 000 dell'ammontare di euro 1.771,06 a titolo di contributi I.V.S. per il periodo d'imposta
2023, notificatogli in data 14.02.2025.
Il ricorrente ha eccepito la non debenza dei contributi avendo raggiunto l'età pensionabile, con conseguente cessazione dell'attività artigianale, a decorrere dal
19/09/2022 ed avendo correttamente comunicato la chiusura della partita iva (doc.
3-7 parte ricorrente).
Su tale presupposto, il ricorrente ha proposto primariamente domanda di annullamento dell'avviso alla quale, non avendo ricevuto riscontro dall'ente previdenziale, faceva seguito il presente ricorso, con richiesta, di declaratoria di nullità dello stesso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
L' si è costituito in giudizio dando atto del provvedimento di sgravio di ogni CP_1 partita debitoria.
All'esito dell'udienza odierna, stante quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l provveduto allo CP_1
sgravio dell'avviso di addebito.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi escludere l'assoggettabilità del ricorrente alla Gestione Artigiani, stante la cancellazione dell'impresa dalla stessa, e l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo consentito al giudice la CP_1
compensazione tra le parti delle spese di lite parzialmente o per intero solo quando vi è “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come previsto dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. a seguito della modifica effettuata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
2 L' deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1
legali, che si liquidano nel dispositivo, avendo adottato il provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito impugnato successivamente al deposito del ricorso, resosi necessario a seguito della notifica dell'avviso di addebito, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 per gli atti depositati con modalità telematiche.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 553,80 per compensi, già operata la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co. 1bis DM 55/2014, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio,14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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