Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 618/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 02/08/1980, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a RO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 19/07/1981, rappresentata e difesa dall'avv. NOCITI DOMENICA, giusta procura a in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22/03/2024 parte ricorrente
[...] ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di Pt_1
, deducendo che: Controparte_1
- nell'anno 2011, ha intrattenuto una relazione sentimentale, sfociata in una stabile convivenza, con la IG.ra , cittadina italiana, di professione assistente Controparte_1 sociosanitaria, residente in [...];
- dalla relazione - esattamente in data 16 settembre 2015 - nasceva in RO (Cs) il piccolo , di cittadinanza italiana (C.F.: ), figlio Persona_1 CodiceFiscale_3 riconosciuto da entrambi i genitori;
- la coppia aveva allocato la propria residenza in Firmo alla Via Europa n. 13 in un immobile, di proprietà esclusiva dei genitori del , i quali lo avevano Parte_1 concesso in comodato gratuito al figlio;
- prima di intraprendere la richiesta di misure ex art. 337 bis e segg. c.c. il Parte_1 era stato attinto da un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale. Per questo motivo il ricorrente, la cui relazione sentimentale con la era Controparte_1 terminata, scontava la misura presso l'abitazione della sua nuova compagna, IG.ra
, in Firmo alla C.da Cerzitello;
Persona_2
- la IG.ra ricorreva al Tribunale di RO, per determinare le Controparte_1 modalità inerenti l'affidamento, il diritto di visita dell'altro genitore, la contribuzione economica e quant'altro potesse riguardare gli interessi del piccolo;
Per_1
- veniva iscritto il ricorso n. 387/2022 R.G.V.G., il quale si concludeva, in data 21/07/2022, con l'emissione del relativo Decreto;
- il Tribunale di RO, dopo aver disposto l'affidamento condiviso del piccolo , Per_1 statuiva un diritto di visita del padre per due giorni la settimana, con orario dalle ore 16,00 alle ore 19,00. La casa familiare veniva assegnata alla madre che la abita unitamente al piccolo. Da ultimo veniva imposto un contributo per il mantenimento del minore di € 200,00 mensili a carico del padre.
- il decreto veniva impugnato, innanzi la Corte di Appello di Catanzaro con reclamo che veniva iscritto al n. 1068/2022 di R.G., ed esso veniva deciso con Sentenza n. 3 resa in data 05/01/2023;
- i Giudici dell'Appello, in parziale modifica della prima pronuncia decidevano che:
“dispone che gli incontri e le frequentazioni tra ed il figlio avvengano Parte_1 Per_1 secondo le modalità indicate in parte motiva, salvo diverso e migliore accordo tra le parti” per il resto confermava il provvedimento impugnato;
- nella sopra richiamata sentenza, il punto fondamentale è quello in cui si scrive: “ribadito che possa ragionevolmente confidarsi che un ampliamento del c.d. diritto di visita del
nei confronti del figlio non possa nuocere al minore né compromettere la serena Pt_1 ed equilibrata crescita del piccolo , ma, anzi, favorirla, nella misura in cui gli consente Per_1 di consolidare, attraverso le maggiori occasioni di condivisioni del quotidiano, il rapporto con il padre e di salvaguardare il suo diritto ad una effettiva bigenitorialità, appare opportuno ampliare gli orari di frequentazione tra padre e figlio durante la settimana….”;
- in questa parte della sentenza, infatti, era chiaramente regolamentato come il Pt_1 avesse il diritto di vedere e tenere il figlio, per due giorni infrasettimanali, lunedì e giovedì con un ampliamento dell'originario orario di visita e la facoltà del piccolo di cenare unitamente al padre;
- la Corte di Appello ha inteso non far trascorrere la notte al piccolo presso il padre, Per_1 solo perché questi, in quel determinato periodo era soggetto agli arresti domiciliari, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine ai controlli esplicati dalle Forze dell'Ordine per la verifica delle corrette prescrizioni imposte al . Solo ed esclusivamente Parte_1 per questo unico motivo, la Corte non ha permesso il pernotto del minore presso l'abitazione del padre. Inoltre, punto molto importante, la stessa Corte auspicava che i genitori, previo accordo, andassero a modificare in meglio il diritto di visita del padre e del figlio;
- si deve evidenziare, ancora, come la collocazione presso la madre, però, non ha minimamente scalfito il fatto che il padre fosse presente e, con continuità, mantenesse contatti col piccolo , incominciando ad intrecciare e costruire quella fondamentale Per_1 relazione fra il genitore ed il proprio figliolo. Il piccolo , allo stato ha compiuto gli otto Per_1 anni di età, ed ha iniziato il ciclo di studi previsti come per legge. Infatti, il minore, frequenta la classe terza della scuola elementare di Firmo;
- i rapporti fra l'odierno ricorrente e la IG.ra , specie dopo la fine del Controparte_1 rapporto sentimentale, non sono buoni ma, il , al solo ed unico scopo del bene del Pt_1 piccolo , ha sempre tentato di mantenere con lei un rapporto cordiale e civile;
Per_1
- il ricorrente, con tutte le difficoltà derivanti dagli arresti domiciliari, ha sempre cercato di adempiere, per come poteva, nel versamento delle somme occorrenti per la crescita del figlio, nel corrispondere la propria parte delle spese straordinarie e quant'altro occorresse al piccolo anche con l'acquisto di beni necessari allo stesso;
il ricorrente, inoltre, si è sempre rapportato con il figlioletto facendogli sentire – sussistendo lo stato di separazione dalla madre del bimbo e quello di coercizione della libertà del padre - la propria vicinanza di genitore;
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-
per questi motivi
il , prima di adire la competente Autorità Giudiziaria, ha Parte_1 inteso richiedere, in via bonaria, espressamente alla di poter trascorrere Controparte_1 maggior tempo con il figlio, come quella di farlo pernottare presso di lui alternativamente nel fine settimana;
- queste richieste sono state sempre non accolte dalla , la quale sta Controparte_1 ponendo in essere un comportamento di ostracismo e pieno di livore nei confronti del padre del piccolo;
Per_1
- il ricorrente, padre del piccolo , in ordine all'affidamento e residenza del minore non Per_1 avanza alcuna domanda di modifica;
- in ordine al mantenimento il ricorrente avanza istanza di modifica. Infatti, la determinazione del contributo economico, da versare da parte del in favore Parte_1 della per il mantenimento del figlio , allo stato, individuato nella Controparte_1 Per_1 misura di € 200,00 mensili, risulta assolutamente impossibile da adempiere per il ricorrente;
- la situazione di libertà del ricorrente è, dal giugno del 2023, modificata, atteso che è venuta a cessare l'ordinanza di custodia cautelare che aveva determinato che egli restasse agli arresti domiciliari, per giunta presso una abitazione differente da quella in cui ha la propria residenza;
- non ha alcun requisito specifico – per studio o competenze di lavoro – Parte_1 che possa determinare come egli possa rinvenire nel breve periodo una qualsiasi attività lavorativa che gli permetta di poter versare quella somma alla madre del piccolo . A Per_1 quanto ora detto è da aggiungere come il , poi, viva in un piccolo centro Parte_1 dell'interno della Calabria, regione codesta che si attesta nelle ultimissime posizioni delle varie classifiche di territori più poveri, emarginati e senza prospettive di lavoro dell'Europa;
- nella valutazione, poi, si deve aggiungere come il deve provvedere alle spese Pt_1 per l'alloggio ed il vitto per sé stesso;
- la svolge attività lavorativa di assistente sociosanitaria con uno Controparte_1 stipendio mensile di € 1.340,00 mensili. A questo è da aggiungere, ancora, quale criterio per misurare la consistenza e forza economica del soggetto, come essa viva all'interno di una abitazione che era stata concessa in comodato gratuito al dai suoi Parte_1 genitori. Per questo motivo ella non è afflitta non solo dal pensiero di dover corrispondere un canone di locazione od altro, ma, ancora, ella non deve neanche corrispondere le varie spese per le utenze, attese che esse sono tutte a carico dei genitori del ricorrente;
- si chiede, pertanto, una riduzione dell'assegno di mantenimento da versare da parte del in favore della per il piccolo nella misura di € Parte_1 Controparte_1 Per_1 100,00 mensili od in quell'altra somma minore ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale, almeno sino a che lo stesso non trovi adeguata occupazione;
- il chiede ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. al Sig. Giudice adito di voler adottare Pt_1 tutti i provvedimenti, ritenuti più opportuni, per ristabilire il corretto ripristino e svolgimento del diritto di visita del ricorrente verso il figlio minore;
Per_1
- infatti, quanto raccontato rappresenta un gravissimo inadempimento, posto in atto dalla
, a quanto statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro nell'interesse del Controparte_1 figlio minore;
- la stessa Corte di Appello, con la Sentenza n. 3/2023, auspicava come le parti, nel solo interesse del figlio, mettessero da parte la loro conflittualità e raggiungessero un accordo ampliativo del diritto di visita del padre nei confronti del figlio;
- passaggio della sentenza codesta che la sta cercando in tutti i modi di Controparte_1 non attuare, non volendo in alcun modo, e senza alcun valido motivo, permettere un ampliamento del diritto di visita del padre con il piccolo;
Per_1
- con il presente ricorso, alla luce principalmente di quanto intervenuto successivamente all'emissione della sentenza della Corte di Appello, il chiede Parte_1 Pag. 4 di 10
espressamente che, in modifica di quanto statuito, l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia disporre che:
1) per ben tre giorni la settimana – il lunedì, mercoledì e venerdì – il piccolo possa Per_1 trascorrere con il padre dalle ore 16 alle ore 21, venendo riaccompagnato a casa della madre dopo la cena;
2) a fine settimana alterni il piccolo sarà prelevato dal padre all'uscita dalla scuola e Per_1 potrà trascorrere l'intera giornata del sabato e della domenica presso l'abitazione del padre, con diritto di ivi trascorrere la notte. Il piccolo , poi, sarà riaccompagnato dal Per_1 padre presso la scuola il lunedì successivo;
3) per il periodo estivo il piccolo trascorrerà venti giorni consecutivi, sia nel mese di Per_1 luglio come in quello successivo di agosto, con il padre, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
4) per le feste comandate (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto ecc) si applichi il principio dell'alternanza;
5) il IG. verserà, quale contributo di mantenimento per il minore , la somma Pt_1 Per_1 di € 100 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
- si chiede espressamente che, sempre ai sensi dell'art. 473 bis.39 lettera a) c.p.c. voglia ammonire il genitore inadempiente. Invero, il comportamento posto in atto dalla
[...]
, la quale, lo si sottolinea, senza che vi fosse alcuna ragione non ha inteso CP_1 consentire all'ampliamento di quel diritto di visita del padre nei confronti del figlio. A questo, poi, è da aggiungere il nocumento che deriva al genitore ricorrente di non riuscire a trascorrere ulteriore tempo con il piccolo figlio;
- non v'è dubbio alcuno che quanto operato dalla si connota dei crismi Controparte_1 del gravissimo inadempimento a quanto statuito dalla stessa Corte di Appello con l'emanazione della sentenza sopra menzionata;
- ai sensi della lettera b dell'art. 473 bis.39 c.p.c., la venga condannata al Controparte_1 pagamento di una somma di denaro, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento che sarà reso dall'On.le Tribunale, come per ogni altra eventuale e futura violazione delle statuizioni rese dall'Autorità Giudiziaria. Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“CHIEDE Che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, voglia accogliere il presente ricorso per i motivi tutti rappresentati in narrativa e, per l'effetto: in modifica della Sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro ridurre l'assegno di mantenimento alla cifra di € 100,00 mensili od in quell'altra minore ritenuta di giustizia;
regolamentare i tempi e le modalità di visita del padre con il figlio minore per come Per_1 richiesto in narrativa od in quell'altra ritenuta più idonea per lo sviluppo del piccolo;
Per_1 ammonire il genitore inadempiente;
individuare, ai sensi dell'art. 614 bis la somma dovuta dalla per ogni Controparte_1 violazione od inosservanza successiva e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
adottare, ancora, ogni altro ed ulteriore provvedimento ritenuto utile ed opportuno per la corretta crescita prisco-fisica del minore . Il tutto con Persona_1 vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore”. Con comparsa di costituzione del 12.7.2024 si è costituita la parte resistente, deducendo che:
- Il , mentendo spudoratamente, lamenta la compressione della frequenza dei Pt_1 rapporti di frequentazione con il figlio minore;
in realtà, lo stesso, si è attenuto alle Per_1 disposizioni di cui ai citati provvedimenti solo nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari;
una volta ottenuto l'obbligo di dimora a Firmo, si recava a prendere il piccolo quando e come voleva, obbligandolo ad uscire con lui anche contro la sua volontà; Per_1 si arrogava, altresì, il diritto di farlo dormire presso la sua abitazione e spesso la resistente Pag. 5 di 10
è dovuta ricorrere all'ausilio delle forze dell'Ordine sia per riprenderlo con sè che per evitare violenze sia su stessa che sul bambino che spesso e volentieri veniva preso di forza dal padre;
- in data 3 e 4 settembre 2023 il eludendo e violando l'obbligo di dimora si recava Pt_1 in un Resort a Capo Vaticano portando il piccolo con sè unitamente alla sua Per_1 compagna, tale , ed al di lei figlio;
Persona_2
- da ciò si desume come il non abbia alcun rispetto delle regole civili e delle Pt_1 disposizioni dettate dai provvedimenti giudiziari e con arroganza ottiene quello che decide di fare, compreso il comportamento di recarsi dal figlio in qualsiasi istante, incurante del fatto che lo stesso possa essere occupato in altre attività e senza alcun preavviso alla resistente che quando si oppone alla sua spudoratezza ottiene violenze sia fisiche che verbali (Ved. denuncia/querela del 17-07-23 allegata e sul punto richiesta testimonianza
Carabinieri del Comando di San Donato e Lungro);
- sulla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore del minore ed ammontante ad € 200,00 si evidenzia che nelle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del procedimento avanti al Tribunale di RO R.G.V.G.
387/2022 il chiedeva al giudice di determinarle in maniera equa e congrua, e Pt_1 nell'allegato verbale di udienza del 22.06.2022 dichiarava: ''non ho problemi a contribuire nel mantenimento'';
- falsa è la circostanza che il , sopporti spese per l'alloggio in quanto occupa Pt_1 abusivamente, con la sua attuale compagna, una casa di proprietà dell'ATERP Case sita in Firmo (CS), C.da Cerzitello n. 13;
- si precisa che nei periodi in cui non convive con l'attuale compagna ritorna nella casa paterna e gode di vitto ed alloggio gratuiti;
- ben ha disposto il Giudice di prime cure, con giuste motivazioni, sull'obbligo del Pt_1 al mantenimento del figlio minore nella misura di € 200,00, tale obbligo è stato suffragato e confermato dalla sentenza n. 03/2023 R.G. della Corte di Appello di Catanzaro che:
«ritenendo che il tenuto conto della sua età e della sua pregressa attività Pt_1 lavorativa (Ved. le dichiarazioni rese dal all'udienza del 22.06.2022) deve Pt_1 ritenersi che disponga di piena capacità lavorativa e di reddito che per quanto limitata dall'attuale sottoposizione al regime degli arresti domiciliari in cui versa, non è esclusa dal momento che potrebbe richiedere apposita autorizzazione, finalizzata allo svolgimento di attività lavorativa e al doveroso contributo al mantenimento del figlio (in atti non risultano istanze di tal genere nè, tanto meno, provvedimenti negativi del giudice penale competente). Nè peraltro risulta che il , contrariamente a quanto affermato dallo Pt_1 stesso nell'atto di impugnazione, ma non dimostrato e, peraltro, contestato dalla , CP_1 debba affrontare spese di locazione o di utenze domestiche»;
- il , nonostante le dichiarazioni rese all'udienza del 22.06.22, ha corrisposto una Pt_1 sola volta l'assegno di € 200,00, in totale dispregio dell'ordine giudiziale e non risulta che lo stesso abbia mai chiesto permessi al Giudice penale per svolgere attività lavorativa che gli permetterebbe, così, di contribuire al mantenimento del figlio ed anche l'atto di precetto notificatogli unitamente alla sentenza della Corte di Appello in data 16.02.2023 non ha sortito alcun effetto;
- il non ha proposto gravame contro la sentenza n.03/2023 della Corte di Appello Pt_1 di Catanzaro e continua a gravare la giustizia con richieste oramai disattese e passate in giudicato, come il contributo al mantenimento del minore fissato sia dal Tribunale di RO che dalla Corte di Appello in € 200,00;
- Si fa altresì rilevare che la condizione del è migliorata in quanto non è più Pt_1 sottoposto ad alcuna misura cautelare;
- la resistente è oggetto di continue offese e minacce da parte dell'ex compagno Pt_1
che usa il piccolo , nato dall'unione di fatto, per rendere sia la vita della
[...] Per_1 resistente che dei nonni paterni, un inferno;
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- il piccolo sino all'uscita dal carcere del padre viveva un'esistenza serena con la Per_1 resistente ed i nonni paterni con cui ha un ottimo rapporto e con cui rimane quando la
Signora ha turni pomeridiani al lavoro (mai notturni); CP_1
- il usa le ore che trascorre con il bambino per aizzarlo contro la resistente, gli ha Pt_1 insegnato molte cattive parole e gli dice continuamente che la devono cacciare di casa in quanto nella casa già adibita a residenza familiare e dove abita da quasi 10 anni, deve venire lui con la sua nuova compagna ed il figlio di lei;
- tutti questi comportamenti sono dettati dalla circostanza di riappropriarsi dell'immobile e lasciarla senza casa e senza figlio dopo averlo cresciuto da sola e con immensi sacrifici
(dal 2012 al 2014 il è stato detenuto per altri reati); Pt_1
- il ricorrente, sottopone il figlio ad una vera e propria distruzione psicologica cercando di inculcargli l'odio verso la resistente ed i suoi stessi genitori che la aiutano a crescerlo;
- la resistente si è sempre attenuta ai provvedimenti giudiziari sia del Tribunale di RO che della Corte di Appello di Catanzaro;
- per quanto riguarda la richiesta di modifica dei provvedimenti giudiziari la resistente chiede che vengano modificati solo dopo che il minore sia ascoltato sia dal giudice che da un esperto psicologo che rediga apposita consulenza, in ambiente in cui il bambino sia libero da alcuna pressione.
- si richiede che apposita perizia sia disposta nei confronti del , dedito Pt_1 all'assunzione di sostanze stupefacenti, per verificare il grado di discernimento dello stesso.
- si chiede la conferma del provvedimento preso dalla Corte di Appello in relazione alle visite ed agli incontri con il padre. Ci si oppone al pernotto del bambino ed, in ogni caso, si insiste affinchè il minore sia ascoltato sul punto al fine di non costringerlo ad azioni impositive contrarie alla sua volontà e che potrebbero nuocere al suo sviluppo psico-fisico in quanto è in grado di discernere autonomamente.
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“chiede che l'On. Tribunale adito, Voglia rigettare il ricorso per i motivi rappresentati in narrativa e conseguenzialmente:
“a) confermare il contributo mensile di mantenimento nella misura di € 200,00 o della somma maggiore che il Tribunale dovesse ritenere congrua;
b) confermare il provvedimento della Corte di Appello sulle modalità di visita del;
Pt_1
c) attuare il diritto di ascolto del piccolo da parte del giudice adito;
Per_1
d) nominare esperto psicologo al fine della redazione di una perizia che appuri i danni psicologici subiti dal bambino a causa del comportamento violento del padre;
e) sottoporre ad indagine atta ad appurare il suo stato psico-fisico ed il Parte_1 grado di dipendenza ed intossicazione da sostanze stupefacenti che influiscono negativamente sul rapporto con il figlio;
f) ammonire dall'osservanza dei provvedimenti giudiziari i cui dettami viola Parte_1 continuamente presentandosi in ogni ora del giorno a prendere con sè il figlio ed ammonirlo dal continuare a perpetrare comportamenti violenti nei confronti della resistente
e del figlio;
g) individuare, ai sensi dell'art.614 bis la somma dovuta dal per ogni Parte_1 violazione od inosservanza nell'esecuzione del provvedimento.”. Confermati i provvedimenti in essere all'esito della comparizione delle parti ed acquista relazione dei servizi sociali, all'udienza del 16.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e chiesto la decisione con rinuncia ai termini.
2. La modificabilità dei provvedimenti 2.1 Osserva il Collegio, in via preliminare, che a norma dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme Pag. 7 di 10
previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Inoltre, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., “I genitori hanno diritto di chiedere in ognitempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. Seguendo la consolidata giurisprudenza formatasi in epoca anteriore alla riforma, che può essere traslata anche nell'attuale quadro normativo, il sopravvenire di giustificati motivi può giustificare la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere.
Questi principio, che il Collegio condivide va applicato all'odierna controversia, ricordandosi, peraltro, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ in linea generale: i) con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento dei figli contenute nelle sentenze di divorzio, è orientamento consolidato di questa Corte che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. n. 2953 del 2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 4768 del 2018, Cass. n.
11177 del 2019 e Cass. n. 18608 del 2021); ii) il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. n. 18608 del 2021; Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 214 del 2016, n. 14143 del 2014)” (ex multis Cass. civ. n. 16327/2023). Deve altresì rammentarsi che tali principi “che nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nella L. n. 898 del 1970, art. 9, e nei procedimenti di separazione nell'art. 156 c.p.c., u.c., devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione.” (cfr. Cass. civ. n. 18608/2021). Alla luce di tali principi deve osservarsi che alcuna rilevante modifica della situazione patrimoniale del risulta dedotta nel corso del giudizio, né ha trovato alcun Pt_1 riscontro probatorio il presunto aggravio economico derivante dalle “spese di vitto e alloggio”. Invero, il non ha provato né richiesto di provare alcuna modifica peggiorativa Pt_1 delle proprie condizioni economiche, né ha mia fornito specifica indicazione delle spese, in ipotesi sopravvenute – che egli assume di sostenere. Non è, pertanto, stato ammesso il generico capitoli di prova testimoniale formulato a tal fine (“Se vero che il , Parte_1 dopo la sua scarcerazione, ha dovuto rinvenire un nuovo alloggio e che fa fronte a tutte le spese per il vitto e l'alloggio”). Pag. 8 di 10
A fortiori, si osserva che la richiesta di modifica è del tutto priva di allegazione in ordine all'inidoneità della presunta modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento adottato dal Tribunale di RO. In effetti, il affida la richiesta di modifica sottoponendo al Tribunale una Pt_1 rivalutazione della situazione economica della coincidente con quella emergente CP_1 dalla precedente statuizione del Tribunale di RO.
Neppure il dedotto pagamento delle utenze della casa assegnata alla è CP_1 circostanza di per sé idonea ad alterare l'equilibrio rispetto alla precedente valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali delle parti. A tutto voler concedere, anche in tal caso l'allegazione è affetta da genericità dal punto di vista assertivo. Carenza assertiva che, attese le peculiarità del giudizio in esame, volto all'esame della sopravvenienza, non possono che condurre al rigetto della domanda. Di fatto, il non ha dedotto da quando le utenze domestiche farebbero capo ai Pt_1 propri genitori, essendo sin troppo evidente che dovrebbe trattarsi di situazione sopravvenuta ai giudizi già conclusi dalle parti.
Neppure risulta chiarito in che misura le stesse incidano sulla situazione economica della
. CP_1
In definitiva, la richiesta di modifica va rigetta in parte qua.
2.2. Quanto alla richiesta di modifica del diritto di visita, la domanda va accolta nei termini che seguono. In via preliminare, si osserva che non si pone nella specie alcuna criticità circa l'assenza di sopravvenienze di ordine fattuale. Il , infatti, non è più sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Tale Pt_1 circostanza, seppur nella diversità della modulazione degli orari delle visite, ha indotto tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello ad escludere il pernotto del minore (di anni 9) dal padre. Dalla relazione dei servizi sociali in atti emerge l'esistenza di un rapporto conflittuale tra le parti concentrato sul godimento dell'abitazione adibita a casa familiare;
conflitto di cui il minore è consapevole.
Nonostante il coinvolgimento del minore nelle dinamiche conflittuali della coppia, dalla relazione non emergono situazioni di pregiudizio per il minore nei rapporti con entrambi i genitori, le cui competenze genitoriali non sono poste in dubbio dai servizi sociali delegati all'esito del monitoraggio. Quanto alle visite tra padre e minore, i servizi sociali non hanno evidenziato criticità nella frequentazione tra padre e minore.
Tra le parti, inoltre, non è controverso che il minore effettui dei pernottamenti con il padre.
La circostanza, invero, emerge anche dalla relazione dei servizi sociali.
Atteso il mutamento della situazione fattuale, va modificata la precedente regolamentazione prevedendo che, salvo diverso accordo tra i genitori, Parte_1 potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 16 giorni, anche non consecutivi – 8 a luglio e 8 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie la minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua o del lunedì dell'Angelus ad anni alterni, con pernottamento;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
sempre salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma, il suo Pag. 9 di 10
compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della festa del papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni della minore. 2.3. Devono essere rigettate le richieste formulate ex art. 473 bis 39 c.p.c. L'art. 473 bis 39 c.p.c. prevede che: “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
. CP_3
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.”. L'applicazione dell'art. 473-bis 39 c.p.c. presuppone la sussistenza di un provvedimento giudiziario in vigore sul regime di affidamento, frequentazioni e mantenimento dei figli minorenni (ovvero, per espresso richiamo dell'art. 473-bis.9, maggiorenni portatori di handicap gravi), nonché la sua violazione.
Nella specie, invero, è sufficiente osservare che il non lamenta alcuna effettiva Pt_1 violazione dei provvedimenti in essere. La richiesta è, infatti, fondata sul difetto di accordo con la resistente per l'ampliamento delle visite.
La circostanza, tuttavia, è priva di rilevanza non potendo configurare alcuna inadempienza.
2.4. La domanda di provvedimenti ex art. 473 bis 39 c.p.c. formulata dalla resistente va rigettata.
Fermo quanto sopra osservato, va ulteriormente rammentato che perché possa applicarsi il 473-bis 39 c.p.c., è necessario che vi siano state gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Tanto precisato, le prove testimoniali richieste dalla resistente nell'atto di costituzione non sono state ammesse in quanto formulate in modo generico.
In effetti, la resistente non ha indicato alcuno specifico di violenza subito, né alcun ulteriore elemento è stato dedotto negli ulteriori scritti difensivi.
La querela in atti, peraltro, è riferita al diverso episodio della permanenza del minore in un resort – mai neppure indicato - con il padre nell'estate del 2023. Quanto a quest'ultimo episodio, circostanziato e distanziato nel tempo, non si evidenzia quale sia il pregiudizio del minore.
Prive di specificità sono altresì le allegazioni circa il mancato rispetto da parte del Pt_1 del calendario di visita.
Negli scritti difensivi, infatti, non risultano allegati specifici episodi in cui il ha Pt_1 prelevato il minore in giorni ed orari non previsti nel calendario, né le specifiche modalità in cui avveniva il prelievo del minore. In altri termini, manca l'allegazione di tutti gli elementi utili a consentire al Tribunale di verificare l'astratta riconducibilità della condotta alla fattispecie normativa, la valutazione della gravità della stessa e del potenziale pregiudizio del minore. Sono altresì generiche le allegazioni circa l'uso di sostanze stupefacenti da parte del
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Sul punto, peraltro, deve ancora rilevarsi che dall'esame delle parti e dalla relazione dei servizi sociali non sono emersi elementi di pregiudizio nel rapporto tra padre e figlio o carenze nelle competenze genitoriali del , risultando enfatizzato il clima Pt_1 conflittuale dei genitori del minore.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. MODIFICA le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti e , contenute nel decreto n. cronologico Parte_1 Controparte_1
2273/2022 del 23.9.2022 emesso dal Tribunale di RO il 23.9.2022, come modificato dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 3/2023, pubblicata il 2/2/2023, disponendo che potrà tenere con sé il Parte_1 figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 16 giorni, anche non consecutivi – 8 a luglio e 8 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie la minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua o del lunedì dell'Angelus ad anni alterni, con pernottamento;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
sempre salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della festa del papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni della minore;
B. RIGETTA le ulteriori domande;
C. COMPENSA le spese di lite;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 14.3.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò