TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 122/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale della Piramide Cestia
1/B, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente dagli Avvocati Tonino Centra, Luigi Di Palma e Fabiola Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sezze Scalo (LT), via Sicilia, 8, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 11.01.2021, Parte_1 conveniva in giudizio , deducendo che le parti avevano contratto matrimonio il 22 CP_1 febbraio 2014, con scelta del regime di separazione dei beni, e che dal matrimonio era nato il figlio il 28 maggio 2014. Esponeva che i coniugi si erano separati consensualmente Per_1 con ricorso depositato presso il Tribunale di Velletri, omologato il 14 gennaio 2020, e che non si erano più riconciliati, né erano riusciti a trovare un accordo sulle condizioni economiche in vista del divorzio.
Il ricorrente rappresentava di lavorare come tecnico di laboratorio biomedico, percependo uno stipendio di circa €1.500,00 mensili, e che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987, per chiedere lo scioglimento del matrimonio. Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in TA (LT), il 22.02.2014, alle seguenti condizioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
22/2/2014 ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TA (LT),
Anno 2014, contratto tra il IG. e la IG.ra ; alle seguenti condizioni: 1) Parte_1 CP_1 ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale sita in TA (LT) Località Doganella di Ninfa Via dei Butteri 1, di esclusiva proprietà della Co IG.ra , rimarrà a questa affidata;
3) il figlio minore è affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di TA
(LT) Località Doganella di Ninfa Via dei Butteri 1; 4) in ordine ai periodi di frequenza scolastica, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternato Per_1 con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola, nonché, nella settimana in cui il minore starà con il padre nel weekend, potrà tenerlo con sé una volta infrasettimanale prelevandolo da scuola e lì riaccompagnandolo la mattina seguente (in mancanza di accordo si indica il giorno di visita il martedì); nella settimana che il minore non trascorrerà con il padre il week end, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il minore due volte infrasettimanali prelevandolo da scuola e lì riaccompagnandolo la mattina seguente (in mancanza di accordo si indicano il giorno di visita il martedì e il giovedì); 5) dal momento che il
IG. ha interesse a poter stare il più possibile insieme al figlio , in ordine ai Pt_1 Per_1 periodi dell'anno di non frequenza scolastica, quando non vi siano impegni lavorativi, il padre
pagina 2 di 9 chiede di tenere con sé il minore dalle ore 10:00 della mattina in modo da potergli consentire un congruo riposo mentre in caso contrario, avendo normalmente l'uscita da lavoro fissata alle ore
12:30/13:00 di prelevare il bambino direttamente dall'uscita di lavoro alla residenza della madre intorno alle ore 13:30 fino alle 15.30, per poterlo fare pranzare, con prelevamento successivo da parte della madre, vista la vicinanza con il proprio di lavoro. Nei giorni festivi
l'orario comune di prelevamento e riconduzione nelle rispettive abitazioni sarà quello delle
10:00; 6) il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi ) da concordarsi entro il 30 giugno, nonché, durante le vacanze di Natale, per sette giorni dal 24 al 31 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 7 Gennaio;
durante le vacanze pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo;
anche le feste e le ricorrenze di qualsiasi natura (compleanni inclusi, anche dei nonni materni e paterni) seguiranno il criterio dell'alternanza. 7) in considerazione del fatto che stante così le cose, il IG. ha il minore con sé per 13 giorni corrisponderà un mantenimento di Euro 100,00 mensili Pt_1 entro il giorno 18 di ciascun mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente Co della IG.ra IBAN [...], con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8) Il IG. contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle Pt_1 spese straordinarie relative al figlio minore (istruzione, mediche- non coperte dal SSN-, sportive
e di svago), così come indicate nel Protocollo del Tribunale Civile di Latina, mentre la madre vi contribuirà nella misura del restante 50%. Dette spese dovranno essere concordate preventivamente e corredate da idonea documentazione;
9) le esigenze del bambino dovranno essere considerate prioritarie rispetto alle volontà dei genitori. Le parti devono impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, impegnandosi, altresì, a non screditare l'altrui figura genitoriale di fronte allo stesso. L'impegno deve essere volto anche ad incentivare i rapporti con i nonni;
10) dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile nei confronti della IG.ra . In ogni caso: con vittoria di spese documentate CP_1 ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, pur contestando le ulteriori domande ex adverso spiegate. Deduceva che il comportamento pagina 3 di 9 intollerante del marito nei suoi confronti aveva reso impraticabile qualsiasi suo tentativo di instaurare un minimo di spirito collaborativo tra di loro per gestire i rapporti reciproci con il figlio;
ancora oggi, infatti, il tentava di prevaricarla nell'assunzione di tutte le Per_1 Pt_1 decisioni inerenti la vita del minore. Sosteneva che, anche se l'affidamento era condiviso, il tendeva sempre a decidere unilateralmente le modalità di esercizio del diritto di visita del Pt_1 figlio;
pertanto, la Zio chiedeva di adottare una regolamentazione diversa da quella Per_1 richiesta dal ricorrente proprio al fine di ridurre preventivamente il conflitto tra loro coniugi.
Contestava la domanda del volta a ridurre l'assegno di mantenimento del figlio a €100,00 Pt_1 mensili, poiché tale richiesta non solo risultava in contrasto con quanto concordato in sede di separazione consensuale, ove l'importo era stato fissato in €325,00, ma anche perché il ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza idonea a giustificare la riduzione dell'assegno.
La resistente, quindi, concludeva chiedendo: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ritenute sussistenti le condizioni di legge, disattesa ogni contraria istanza: − dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la IG.ra , nata a [...], il [...], (c.f.: CP_1
) e , nato a [...], il [...], (c.f.: C.F._2 Parte_1
); − stabilire che il IG. possa esercitare il proprio diritto di visita C.F._1 Pt_1 al figlio minore e, dunque, vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità al fine di ridurre preventivamente il conflitto tra essi coniugi: a) il figlio minore resterà affidato Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale conviverà presso l'abitazione sita in TA (LT), località Doganella di Ninfa, Via dei
Butteri, n. 1; i genitori avranno, comunque, l'obbligo di prendere insieme le decisioni più importanti che riguardano il minore tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali;
di converso, il padre e la madre potranno decidere in modo autonomo in merito alle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore per il tempo che trascorreranno con lui (ad esempio, le scelte sulla gestione del tempo libero, quelle riguardanti l'alimentazione e
l'abbigliamento, etc.). Ad ogni modo, ciascun genitore dovrà favorire (e comunque non ostacolare) il diritto del figlio minore di frequentare l'altro genitore;
b) il IG. eserciterà Pt_1 il proprio diritto di visita del figlio minore nel quadro di massima intesa ed elasticità con la
IG.ra , per cui, fatti salvi preventivi accordi con cui le parti potranno variare gli CP_1 orari ed i giorni di visita, compatibilmente con gli interessi ludici e scolastici del minore e gli impegni di ognuno dei genitori, il IG. eserciterà il diritto di visita e terrà con sé il Parte_1
pagina 4 di 9 figlio con le seguenti minime modalità (già in parte concordate in sede di Per_1 separazione) ed in ogni occasione avrà, comunque, l'obbligo, salvo quanto di seguito previsto, di prendere il figlio presso la casa materna e qui di riaccompagnarlo: - a fine settimana alterni, il
IG. terrà con sé il figlio il venerdì, il sabato e la domenica con NO, prelevandolo il Pt_1 venerdì all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il lunedì mattina;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà vederlo e tenerlo con sé, altresì, un giorno infrasettimanale con NO (che, in caso di diverso accordo tra le parti, si individua nel martedì), prelevandolo all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali con NO (che, salvo diverso accordo, si individuano nei giorni di martedì e giovedì), prelevandolo all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
- per le vacanze estive, il IG. Pt_1 trascorrerà, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, 15 giorni consecutivi con il figlio, Co comunicando alla IG.ra , entro il 30 giugno di ogni anno, il luogo, il periodo ed i giorni che trascorrerà con il minore nonché un'utenza telefonica presso cui essere reperibile;
- riguardo alle festività natalizie e pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni: - sette giorni consecutivi dal 24 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- tre giorni cadauno anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali, e alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e la festa del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori nonché dei nonni materni e paterni;
in tali occasioni il IG. eserciterà il suo Pt_1 diritto di vista prelevando il figlio dall'abitazione presso cui risiede con la madre (alle ore
14:00) ed ivi riaccompagnandolo al termine della giornata (alle ore 21:30); diversamente, per quanto attiene al giorno del suo compleanno, il minore lo trascorrerà con i genitori, ad anni alterni;
anche in questo caso, nell'anno di sua spettanza, il IG. preleverà il figlio presso Pt_1
l'abitazione in cui risiede con la madre alle ore 14:00 (o nei periodi di frequentazione scolastica, all'uscita da scuola) e sempre presso la casa materna lo riaccompagnerà alle ore 21:30; - nel periodo in cui il minore non frequenta l'istituto scolastico, nei giorni di sua spettanza, il IG. potrà vedere e tenere con sé il minore alternativamente dalle ore 10:00 del mattino - Pt_1 oppure dalle ore 14:00 nei giorni in cui ha impedimenti di natura lavorativa - prelevandolo dalla casa materna e ivi riaccompagnandolo alle ore 12:00 del giorno seguente;
- le parti si
pagina 5 di 9 impegnano, durante i periodi di visita del figlio, ad essere reperibili tra loro ed a comunicarsi ogni variazione della propria utenza telefonica. − disporre, per le ragioni riportate in narrativa,
l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del IG. in favore del figlio minore, Pt_1
, nella misura di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
Co ISTAT, disponendo il versamento sul conto corrente della IG.ra (IBAN:
[...]) entro il giorno 18 di ciascun mese;
− disporre la contribuzione dei coniugi nella misura del 50% delle spese straordinarie del figlio , le Per_1 quali dovranno essere previamente concordate e documentate, con adozione, comunque, del
“Protocollo spese ordinarie e straordinarie” del 20.06.2019 applicato dal Tribunale di Latina;
− disporre che gli assegni familiari continuino ad essere percepiti per intero dalla IG.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario. Con vittoria in ogni caso di spese di lite.” CP_1
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'esito dell'udienza Presidenziale e preso atto dell' audizione delle parti, con Decreto del
9.11.2021, il Presidente adottava “quali provvedimenti provvisori quelli della separazione salva la riduzione dell'assegno ad € 200,00 mensili e la specificazione dell'orario di prelevamento e di riaccompagno nei periodi di vacanza rispettivamente alle ore 10 ed alle ore 12, sempre presso la residenza materna, salvi diversi accordi tra i genitori per tutto quanto concerne le modalità di frequentazione”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. con ordinanza del 3.09.2022, vista la conflittualità esistente tra le parti, veniva disposta la presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune di TA del nucleo familiare nonché il deposito della documentazione reddituale aggiornata dei coniugi.
All'udienza del 20.12.2022, il Giudice formulava una proposta transattiva che veniva accettata da entrambe le parti;
alla stessa udienza venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del
13.02.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, demandando alla parte più diligente di depositare copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio nonché copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione.
Successivamente, preso atto del venir meno dell'accordo previamente raggiunto tra le parti, all'udienza del 14.03.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale del ricorrente e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 11.03.2025. Le parti chiedevano nuovamente un pagina 6 di 9 termine per tentare una nuova conciliazione;
pertanto, il Giudice fissava per la precisazione congiunta delle conclusioni l'udienza dell'11 novembre 2025, disponendone la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Nelle note depositate per l'udienza del
11.11.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio alle condizioni indicate nel “verbale di accordo per le condizioni di scioglimento del matrimonio” sottoscritto in data 10.03.2025, allegato agli atti. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto dato atto che parte resistente ha provveduto a depositare, nei termini richiesti, la copia conforme del decreto di omologa della separazione e la copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio sul quale risulta annotato il provvedimento di omologa della separazione consensuale tra i coniugi.
Ciò posto, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per lo scioglimento del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in TA (LT), in data 22 febbraio 2014, matrimonio iscritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di TA (LT), al n. 1, parte I, Serie, anno
2014; risulta versato in atti, inoltre, il decreto di omologa della separazione consensuale (R.G.
2483/2019) del Tribunale di Velletri del 14.01.2020 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della omologa della separazione consensuale, allegati alla nota di deposito del
14.04.2023).
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato il comportamento tenuto e le rispettive allegazioni che evidenziano una persistente ed irreversibile rottura del rapporto, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Quanto alle condizioni di cui al “verbale di accordo per le condizioni di scioglimento del matrimonio” sottoscritto dalle parti in data 10.03.2025 (allegato alle note depositate per l'udienza del 11.11.2025), il Collegio ritiene che le stesse siano meritevoli di accoglimento, in quanto conformi alla normativa vigente e rispondenti all'interesse del figlio minore, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali in atti, dalla quale emerge che il minore si trova in buone Per_1
pagina 7 di 9 condizioni psicofisiche, mantiene rapporti sereni ed equilibrati con entrambi i genitori e non presenta elementi di pregiudizio nella frequentazione con ciascuno di essi.
In particolare, l'accordo prevede l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di TA, Via dei
Butteri n. 7, e l'obbligo per i genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio. È stata inoltre stabilita una regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre, che potrà tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina all'entrata, nonché un giorno infrasettimanale nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con il padre e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre. È prevista, altresì, la ripartizione delle festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e la possibilità per ciascun genitore di trascorrere quindici giorni di vacanze estive con il figlio, da concordarsi entro termini prestabiliti.
Quanto agli aspetti economici, il padre si è impegnato a corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento del minore pari a €150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 18 di ciascun mese mediante bonifico sul conto intestato alla madre. L'Assegno
Unico e Universale sarà percepito integralmente dalla madre, quale genitore collocatario, mentre le spese straordinarie, previamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria, secondo il Protocollo del Tribunale di Latina.
Tali condizioni, oltre a garantire la continuità affettiva e relazionale del minore con entrambi i genitori, appaiono rispettose delle sue esigenze educative e di crescita, come confermato dalla relazione del Servizio Sociale, che ha evidenziato la serenità del bambino, il buon rendimento scolastico e la solidità dei legami affettivi con entrambi i genitori.
Le spese vanno integralmente compensate come richiesto dalle parti nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 122/2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TA (LT) in data 22 febbraio 2014, da e , matrimonio iscritto nel Registro Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di TA (LT) al n. 1, parte I, serie , anno 2014, alle condizioni pagina 8 di 9 di cui al “verbale di accordo per le condizioni di scioglimento del matrimonio” sottoscritto dalle parti in data 10.03.2025;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 122/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale della Piramide Cestia
1/B, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente dagli Avvocati Tonino Centra, Luigi Di Palma e Fabiola Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sezze Scalo (LT), via Sicilia, 8, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 11.01.2021, Parte_1 conveniva in giudizio , deducendo che le parti avevano contratto matrimonio il 22 CP_1 febbraio 2014, con scelta del regime di separazione dei beni, e che dal matrimonio era nato il figlio il 28 maggio 2014. Esponeva che i coniugi si erano separati consensualmente Per_1 con ricorso depositato presso il Tribunale di Velletri, omologato il 14 gennaio 2020, e che non si erano più riconciliati, né erano riusciti a trovare un accordo sulle condizioni economiche in vista del divorzio.
Il ricorrente rappresentava di lavorare come tecnico di laboratorio biomedico, percependo uno stipendio di circa €1.500,00 mensili, e che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987, per chiedere lo scioglimento del matrimonio. Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in TA (LT), il 22.02.2014, alle seguenti condizioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
22/2/2014 ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TA (LT),
Anno 2014, contratto tra il IG. e la IG.ra ; alle seguenti condizioni: 1) Parte_1 CP_1 ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale sita in TA (LT) Località Doganella di Ninfa Via dei Butteri 1, di esclusiva proprietà della Co IG.ra , rimarrà a questa affidata;
3) il figlio minore è affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di TA
(LT) Località Doganella di Ninfa Via dei Butteri 1; 4) in ordine ai periodi di frequenza scolastica, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternato Per_1 con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola, nonché, nella settimana in cui il minore starà con il padre nel weekend, potrà tenerlo con sé una volta infrasettimanale prelevandolo da scuola e lì riaccompagnandolo la mattina seguente (in mancanza di accordo si indica il giorno di visita il martedì); nella settimana che il minore non trascorrerà con il padre il week end, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il minore due volte infrasettimanali prelevandolo da scuola e lì riaccompagnandolo la mattina seguente (in mancanza di accordo si indicano il giorno di visita il martedì e il giovedì); 5) dal momento che il
IG. ha interesse a poter stare il più possibile insieme al figlio , in ordine ai Pt_1 Per_1 periodi dell'anno di non frequenza scolastica, quando non vi siano impegni lavorativi, il padre
pagina 2 di 9 chiede di tenere con sé il minore dalle ore 10:00 della mattina in modo da potergli consentire un congruo riposo mentre in caso contrario, avendo normalmente l'uscita da lavoro fissata alle ore
12:30/13:00 di prelevare il bambino direttamente dall'uscita di lavoro alla residenza della madre intorno alle ore 13:30 fino alle 15.30, per poterlo fare pranzare, con prelevamento successivo da parte della madre, vista la vicinanza con il proprio di lavoro. Nei giorni festivi
l'orario comune di prelevamento e riconduzione nelle rispettive abitazioni sarà quello delle
10:00; 6) il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi ) da concordarsi entro il 30 giugno, nonché, durante le vacanze di Natale, per sette giorni dal 24 al 31 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 7 Gennaio;
durante le vacanze pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo;
anche le feste e le ricorrenze di qualsiasi natura (compleanni inclusi, anche dei nonni materni e paterni) seguiranno il criterio dell'alternanza. 7) in considerazione del fatto che stante così le cose, il IG. ha il minore con sé per 13 giorni corrisponderà un mantenimento di Euro 100,00 mensili Pt_1 entro il giorno 18 di ciascun mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente Co della IG.ra IBAN [...], con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8) Il IG. contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle Pt_1 spese straordinarie relative al figlio minore (istruzione, mediche- non coperte dal SSN-, sportive
e di svago), così come indicate nel Protocollo del Tribunale Civile di Latina, mentre la madre vi contribuirà nella misura del restante 50%. Dette spese dovranno essere concordate preventivamente e corredate da idonea documentazione;
9) le esigenze del bambino dovranno essere considerate prioritarie rispetto alle volontà dei genitori. Le parti devono impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, impegnandosi, altresì, a non screditare l'altrui figura genitoriale di fronte allo stesso. L'impegno deve essere volto anche ad incentivare i rapporti con i nonni;
10) dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile nei confronti della IG.ra . In ogni caso: con vittoria di spese documentate CP_1 ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, pur contestando le ulteriori domande ex adverso spiegate. Deduceva che il comportamento pagina 3 di 9 intollerante del marito nei suoi confronti aveva reso impraticabile qualsiasi suo tentativo di instaurare un minimo di spirito collaborativo tra di loro per gestire i rapporti reciproci con il figlio;
ancora oggi, infatti, il tentava di prevaricarla nell'assunzione di tutte le Per_1 Pt_1 decisioni inerenti la vita del minore. Sosteneva che, anche se l'affidamento era condiviso, il tendeva sempre a decidere unilateralmente le modalità di esercizio del diritto di visita del Pt_1 figlio;
pertanto, la Zio chiedeva di adottare una regolamentazione diversa da quella Per_1 richiesta dal ricorrente proprio al fine di ridurre preventivamente il conflitto tra loro coniugi.
Contestava la domanda del volta a ridurre l'assegno di mantenimento del figlio a €100,00 Pt_1 mensili, poiché tale richiesta non solo risultava in contrasto con quanto concordato in sede di separazione consensuale, ove l'importo era stato fissato in €325,00, ma anche perché il ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza idonea a giustificare la riduzione dell'assegno.
La resistente, quindi, concludeva chiedendo: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ritenute sussistenti le condizioni di legge, disattesa ogni contraria istanza: − dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la IG.ra , nata a [...], il [...], (c.f.: CP_1
) e , nato a [...], il [...], (c.f.: C.F._2 Parte_1
); − stabilire che il IG. possa esercitare il proprio diritto di visita C.F._1 Pt_1 al figlio minore e, dunque, vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità al fine di ridurre preventivamente il conflitto tra essi coniugi: a) il figlio minore resterà affidato Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale conviverà presso l'abitazione sita in TA (LT), località Doganella di Ninfa, Via dei
Butteri, n. 1; i genitori avranno, comunque, l'obbligo di prendere insieme le decisioni più importanti che riguardano il minore tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali;
di converso, il padre e la madre potranno decidere in modo autonomo in merito alle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore per il tempo che trascorreranno con lui (ad esempio, le scelte sulla gestione del tempo libero, quelle riguardanti l'alimentazione e
l'abbigliamento, etc.). Ad ogni modo, ciascun genitore dovrà favorire (e comunque non ostacolare) il diritto del figlio minore di frequentare l'altro genitore;
b) il IG. eserciterà Pt_1 il proprio diritto di visita del figlio minore nel quadro di massima intesa ed elasticità con la
IG.ra , per cui, fatti salvi preventivi accordi con cui le parti potranno variare gli CP_1 orari ed i giorni di visita, compatibilmente con gli interessi ludici e scolastici del minore e gli impegni di ognuno dei genitori, il IG. eserciterà il diritto di visita e terrà con sé il Parte_1
pagina 4 di 9 figlio con le seguenti minime modalità (già in parte concordate in sede di Per_1 separazione) ed in ogni occasione avrà, comunque, l'obbligo, salvo quanto di seguito previsto, di prendere il figlio presso la casa materna e qui di riaccompagnarlo: - a fine settimana alterni, il
IG. terrà con sé il figlio il venerdì, il sabato e la domenica con NO, prelevandolo il Pt_1 venerdì all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il lunedì mattina;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà vederlo e tenerlo con sé, altresì, un giorno infrasettimanale con NO (che, in caso di diverso accordo tra le parti, si individua nel martedì), prelevandolo all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali con NO (che, salvo diverso accordo, si individuano nei giorni di martedì e giovedì), prelevandolo all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il mattino seguente;
- per le vacanze estive, il IG. Pt_1 trascorrerà, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, 15 giorni consecutivi con il figlio, Co comunicando alla IG.ra , entro il 30 giugno di ogni anno, il luogo, il periodo ed i giorni che trascorrerà con il minore nonché un'utenza telefonica presso cui essere reperibile;
- riguardo alle festività natalizie e pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni: - sette giorni consecutivi dal 24 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- tre giorni cadauno anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali, e alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e la festa del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori nonché dei nonni materni e paterni;
in tali occasioni il IG. eserciterà il suo Pt_1 diritto di vista prelevando il figlio dall'abitazione presso cui risiede con la madre (alle ore
14:00) ed ivi riaccompagnandolo al termine della giornata (alle ore 21:30); diversamente, per quanto attiene al giorno del suo compleanno, il minore lo trascorrerà con i genitori, ad anni alterni;
anche in questo caso, nell'anno di sua spettanza, il IG. preleverà il figlio presso Pt_1
l'abitazione in cui risiede con la madre alle ore 14:00 (o nei periodi di frequentazione scolastica, all'uscita da scuola) e sempre presso la casa materna lo riaccompagnerà alle ore 21:30; - nel periodo in cui il minore non frequenta l'istituto scolastico, nei giorni di sua spettanza, il IG. potrà vedere e tenere con sé il minore alternativamente dalle ore 10:00 del mattino - Pt_1 oppure dalle ore 14:00 nei giorni in cui ha impedimenti di natura lavorativa - prelevandolo dalla casa materna e ivi riaccompagnandolo alle ore 12:00 del giorno seguente;
- le parti si
pagina 5 di 9 impegnano, durante i periodi di visita del figlio, ad essere reperibili tra loro ed a comunicarsi ogni variazione della propria utenza telefonica. − disporre, per le ragioni riportate in narrativa,
l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del IG. in favore del figlio minore, Pt_1
, nella misura di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
Co ISTAT, disponendo il versamento sul conto corrente della IG.ra (IBAN:
[...]) entro il giorno 18 di ciascun mese;
− disporre la contribuzione dei coniugi nella misura del 50% delle spese straordinarie del figlio , le Per_1 quali dovranno essere previamente concordate e documentate, con adozione, comunque, del
“Protocollo spese ordinarie e straordinarie” del 20.06.2019 applicato dal Tribunale di Latina;
− disporre che gli assegni familiari continuino ad essere percepiti per intero dalla IG.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario. Con vittoria in ogni caso di spese di lite.” CP_1
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'esito dell'udienza Presidenziale e preso atto dell' audizione delle parti, con Decreto del
9.11.2021, il Presidente adottava “quali provvedimenti provvisori quelli della separazione salva la riduzione dell'assegno ad € 200,00 mensili e la specificazione dell'orario di prelevamento e di riaccompagno nei periodi di vacanza rispettivamente alle ore 10 ed alle ore 12, sempre presso la residenza materna, salvi diversi accordi tra i genitori per tutto quanto concerne le modalità di frequentazione”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. con ordinanza del 3.09.2022, vista la conflittualità esistente tra le parti, veniva disposta la presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune di TA del nucleo familiare nonché il deposito della documentazione reddituale aggiornata dei coniugi.
All'udienza del 20.12.2022, il Giudice formulava una proposta transattiva che veniva accettata da entrambe le parti;
alla stessa udienza venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del
13.02.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, demandando alla parte più diligente di depositare copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio nonché copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione.
Successivamente, preso atto del venir meno dell'accordo previamente raggiunto tra le parti, all'udienza del 14.03.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale del ricorrente e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 11.03.2025. Le parti chiedevano nuovamente un pagina 6 di 9 termine per tentare una nuova conciliazione;
pertanto, il Giudice fissava per la precisazione congiunta delle conclusioni l'udienza dell'11 novembre 2025, disponendone la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Nelle note depositate per l'udienza del
11.11.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio alle condizioni indicate nel “verbale di accordo per le condizioni di scioglimento del matrimonio” sottoscritto in data 10.03.2025, allegato agli atti. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto dato atto che parte resistente ha provveduto a depositare, nei termini richiesti, la copia conforme del decreto di omologa della separazione e la copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio sul quale risulta annotato il provvedimento di omologa della separazione consensuale tra i coniugi.
Ciò posto, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per lo scioglimento del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in TA (LT), in data 22 febbraio 2014, matrimonio iscritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di TA (LT), al n. 1, parte I, Serie, anno
2014; risulta versato in atti, inoltre, il decreto di omologa della separazione consensuale (R.G.
2483/2019) del Tribunale di Velletri del 14.01.2020 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della omologa della separazione consensuale, allegati alla nota di deposito del
14.04.2023).
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato il comportamento tenuto e le rispettive allegazioni che evidenziano una persistente ed irreversibile rottura del rapporto, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Quanto alle condizioni di cui al “verbale di accordo per le condizioni di scioglimento del matrimonio” sottoscritto dalle parti in data 10.03.2025 (allegato alle note depositate per l'udienza del 11.11.2025), il Collegio ritiene che le stesse siano meritevoli di accoglimento, in quanto conformi alla normativa vigente e rispondenti all'interesse del figlio minore, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali in atti, dalla quale emerge che il minore si trova in buone Per_1
pagina 7 di 9 condizioni psicofisiche, mantiene rapporti sereni ed equilibrati con entrambi i genitori e non presenta elementi di pregiudizio nella frequentazione con ciascuno di essi.
In particolare, l'accordo prevede l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di TA, Via dei
Butteri n. 7, e l'obbligo per i genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio. È stata inoltre stabilita una regolamentazione dettagliata del diritto di visita del padre, che potrà tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina all'entrata, nonché un giorno infrasettimanale nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con il padre e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il minore trascorre il weekend con la madre. È prevista, altresì, la ripartizione delle festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e la possibilità per ciascun genitore di trascorrere quindici giorni di vacanze estive con il figlio, da concordarsi entro termini prestabiliti.
Quanto agli aspetti economici, il padre si è impegnato a corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento del minore pari a €150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 18 di ciascun mese mediante bonifico sul conto intestato alla madre. L'Assegno
Unico e Universale sarà percepito integralmente dalla madre, quale genitore collocatario, mentre le spese straordinarie, previamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria, secondo il Protocollo del Tribunale di Latina.
Tali condizioni, oltre a garantire la continuità affettiva e relazionale del minore con entrambi i genitori, appaiono rispettose delle sue esigenze educative e di crescita, come confermato dalla relazione del Servizio Sociale, che ha evidenziato la serenità del bambino, il buon rendimento scolastico e la solidità dei legami affettivi con entrambi i genitori.
Le spese vanno integralmente compensate come richiesto dalle parti nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 122/2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TA (LT) in data 22 febbraio 2014, da e , matrimonio iscritto nel Registro Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di TA (LT) al n. 1, parte I, serie , anno 2014, alle condizioni pagina 8 di 9 di cui al “verbale di accordo per le condizioni di scioglimento del matrimonio” sottoscritto dalle parti in data 10.03.2025;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 9 di 9