Articolo 4 della Legge 9 marzo 1967, n. 121
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 aprile 1967
Art. 4.
La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilita', i mezzi tecnici richiesti, nonche' a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.
Entrata in vigore il 9 aprile 1967