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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 669/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Cecchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis Parte_1 rejectis, accertare nei confronti dell' in persona del Direttore protempore con CP_1 sede in Pisa Via Di Simone n. 2 che, a causa dell'attività lavorativa svolta, il sig. Pt_1
ha contratto la malattia professionale rientrante nelle voci tabellari n. 163, 223
[...]
e 224 e conseguentemente condannare l' a corrispondere alla ricorrente CP_1 l'indennizzo per il grado di menomazione complessiva in misura del 14% o in quello maggiore o minore che sarà accertato al termine dell'espletanda istruttoria. Con vittoria delle spese e delle competenze legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.05.2023, il ricorrente chiedeva di accertare che le malattie professionali “tunnel carpale sinistro” e “tendinopatia cuffia dei rotatori”, di cui il risultava affetto, avevano origine dall'attività Pt_1 professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, che quantificava nel 14%.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di operaio forestale alle dipendenze dalla Coop Terra IN e Ambiente (dal 1994 al 1999) e del Comune di Calci (dal 1999 in poi). In concreto il riferiva di Pt_1 avere svolto le seguenti attività: potatura ed abbattimento di piante ad alto e basso fusto, manutenzione boschiva con movimentazione manuale dei materiali tagliati, manutenzione (taglio e pulizia) del sottobosco, di fossi e reticoli minori, del verde pubblico, costruzione/riparazione di staccionate in legno. Queste attività prevedevano il carico/scarico sulla jeep e l'utilizzo di attrezzature manuali (tra cui zappa, forca, pala, pennato, rastrello, mazza) e meccaniche (tra cui motosega, pota-siepi, decespugliatore, tagliaerba).
3. Il ricorrente precisava che lo svolgimento di tali attività comportava il compimento di movimenti ripetitivi, microtraumi e posture incongrue a carico
Pag. 2 di 5 degli arti superiori che determinavano l'insorgenza delle malattie professionali in oggetto.
4. In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La parte resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le malattie accertate, sostenendo che si trattava di patologie comuni non riconducibili alle mansioni svolte per anni dal Pt_1
6. In data 19.09.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_1 il suo elaborato peritale in data 02.01.2025.
7. All'udienza del 10.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali lamentate dal ricorrente.
10. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “RISPOSTA AI
QUESITI: 1) il nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa e la malattia, precisando, in caso di malattia non tabellata, se la sussistenza del nesso causale/concausale possa essere affermata con un grado di probabilità qualificata, e per quali specifiche ragioni: esiste nesso causale/concausale fra
l'attività lavorativa e le menomazioni riscontrate con probabilità qualificata per quanto emerge dalla descrizione della mansione riportata nel questionario redatto dal DDL e dai rischi lavorativi riportati nei certificati di idoneità redatti
Pag. 3 di 5 dal medico competente. 2) il momento di insorgenza della malattia ed il momento del consolidamento dei postumi in misura indennizzabile;
si fa riferimento alla data dell'esame neuroelettrico del 16 10 2019 per la STC ed alla ecografia di spalla bilaterale del 17 12 2019. 3) il momento della raggiunta consapevolezza, in capo alla parte ricorrente, dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale;
si fa riferimento alla data della domanda amministrativa: 8 gennaio 2020 per ambedue le MP. 4) la percentuale invalidante residuata: 8% per la tendinopatia bilaterale di spalla e 2% per STC polso sinistro nella sola componente sensitiva. Provveda altresì alla valutazione complessiva dei postumi attualmente presenti, in relazione ad eventuali precedenti riconoscimenti da parte dell' 11 % in riferimento alla pre esistente lesione IFD e IFP secondo CP_1 dito mano sinistra valutato 2%. Precisi, infine, se i postumi accertati siano riconducibili, anche in parte, a pregressi riconoscimenti da parte dell' CP_1 no.”.
11. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza delle malattie Pt_1 professionali di cui si tratta.
12. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza delle malattie e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica la percentuale invalidante nell'8% per la tendinopatia bilaterale di spalla e 2% per STC polso sinistro nella sola componente sensitiva, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 11%, CP_1 rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale “tunnel Parte_1 carpale sinistro” e “tendinopatia cuffia dei rotatori”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tali malattie è dell'8% per la tendinopatia bilaterale di spalla e 2% per STC polso sinistro nella sola componente sensitiva, che, sommate ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva CP_1 al complessivo 11%,
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Annalisa Cecchetti, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 669/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Cecchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis Parte_1 rejectis, accertare nei confronti dell' in persona del Direttore protempore con CP_1 sede in Pisa Via Di Simone n. 2 che, a causa dell'attività lavorativa svolta, il sig. Pt_1
ha contratto la malattia professionale rientrante nelle voci tabellari n. 163, 223
[...]
e 224 e conseguentemente condannare l' a corrispondere alla ricorrente CP_1 l'indennizzo per il grado di menomazione complessiva in misura del 14% o in quello maggiore o minore che sarà accertato al termine dell'espletanda istruttoria. Con vittoria delle spese e delle competenze legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.05.2023, il ricorrente chiedeva di accertare che le malattie professionali “tunnel carpale sinistro” e “tendinopatia cuffia dei rotatori”, di cui il risultava affetto, avevano origine dall'attività Pt_1 professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, che quantificava nel 14%.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di operaio forestale alle dipendenze dalla Coop Terra IN e Ambiente (dal 1994 al 1999) e del Comune di Calci (dal 1999 in poi). In concreto il riferiva di Pt_1 avere svolto le seguenti attività: potatura ed abbattimento di piante ad alto e basso fusto, manutenzione boschiva con movimentazione manuale dei materiali tagliati, manutenzione (taglio e pulizia) del sottobosco, di fossi e reticoli minori, del verde pubblico, costruzione/riparazione di staccionate in legno. Queste attività prevedevano il carico/scarico sulla jeep e l'utilizzo di attrezzature manuali (tra cui zappa, forca, pala, pennato, rastrello, mazza) e meccaniche (tra cui motosega, pota-siepi, decespugliatore, tagliaerba).
3. Il ricorrente precisava che lo svolgimento di tali attività comportava il compimento di movimenti ripetitivi, microtraumi e posture incongrue a carico
Pag. 2 di 5 degli arti superiori che determinavano l'insorgenza delle malattie professionali in oggetto.
4. In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La parte resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le malattie accertate, sostenendo che si trattava di patologie comuni non riconducibili alle mansioni svolte per anni dal Pt_1
6. In data 19.09.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_1 il suo elaborato peritale in data 02.01.2025.
7. All'udienza del 10.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali lamentate dal ricorrente.
10. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “RISPOSTA AI
QUESITI: 1) il nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa e la malattia, precisando, in caso di malattia non tabellata, se la sussistenza del nesso causale/concausale possa essere affermata con un grado di probabilità qualificata, e per quali specifiche ragioni: esiste nesso causale/concausale fra
l'attività lavorativa e le menomazioni riscontrate con probabilità qualificata per quanto emerge dalla descrizione della mansione riportata nel questionario redatto dal DDL e dai rischi lavorativi riportati nei certificati di idoneità redatti
Pag. 3 di 5 dal medico competente. 2) il momento di insorgenza della malattia ed il momento del consolidamento dei postumi in misura indennizzabile;
si fa riferimento alla data dell'esame neuroelettrico del 16 10 2019 per la STC ed alla ecografia di spalla bilaterale del 17 12 2019. 3) il momento della raggiunta consapevolezza, in capo alla parte ricorrente, dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale;
si fa riferimento alla data della domanda amministrativa: 8 gennaio 2020 per ambedue le MP. 4) la percentuale invalidante residuata: 8% per la tendinopatia bilaterale di spalla e 2% per STC polso sinistro nella sola componente sensitiva. Provveda altresì alla valutazione complessiva dei postumi attualmente presenti, in relazione ad eventuali precedenti riconoscimenti da parte dell' 11 % in riferimento alla pre esistente lesione IFD e IFP secondo CP_1 dito mano sinistra valutato 2%. Precisi, infine, se i postumi accertati siano riconducibili, anche in parte, a pregressi riconoscimenti da parte dell' CP_1 no.”.
11. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza delle malattie Pt_1 professionali di cui si tratta.
12. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza delle malattie e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica la percentuale invalidante nell'8% per la tendinopatia bilaterale di spalla e 2% per STC polso sinistro nella sola componente sensitiva, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 11%, CP_1 rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale “tunnel Parte_1 carpale sinistro” e “tendinopatia cuffia dei rotatori”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tali malattie è dell'8% per la tendinopatia bilaterale di spalla e 2% per STC polso sinistro nella sola componente sensitiva, che, sommate ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva CP_1 al complessivo 11%,
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Annalisa Cecchetti, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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