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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1639 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Giuseppe Magliulo - Presidente rel.-
2) Ugo Iannini - Giudice -
3) Micol Menconi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1639 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...], a [...], c.f. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Porto San Paolo, alla Via Sardegna, ed elettivamente domiciliata in Olbia, in viale Aldo Moro n. 78, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Diana Bandinu, c.f. come da procura rilasciata in calce C.F._2 al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...], a [...], c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._3
Paolo, alla Via Sardegna, non comparso
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 19/9/2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la difesa della ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha vistato gli atti senza nulla eccepire.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, parte ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre di due figli, e , per le Per_1 Per_2
ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni analiticamente indicate in ricorso ed alle quali si fa rinvio.
All'udienza presidenziale del 10.5.2022 si procedeva all'audizione del coniuge ricorrente che dichiarava di riportarsi al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, confermando tutti i fatti in esso esposti. Dichiarava, altresì, quanto segue:
“… Preciso che da alcuni mesi ho iniziato a percepire l'assegno unico per i figli che ammonta a € 350 per entrambi e per questo probabilmente ritengo più giusto anche contenere la mia richiesta in complessivi € 500, oltre ovviamente la quota di mia spettanza dell'indicato assegno unico per i figli. Chiedo poi che si voglia disporre a mio favore un pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro di mio marito che è via Posada 8/10, Org_1
09122 – Cagliari.
ADR: Per quanto è a mia conoscenza, mediamente mio marito percepisce in busta paga 1200 netti, già detratta la Org_ cessione del quinto che lui aveva contratto. Mio marito, inoltre, svolge anche altra attività, e cioè presso;
non saprei dire quanto mio marito riesca a guadagnare per questa sua seconda attività.
Io e i nostri figli siamo rimasti nella casa coniugale, mentre mio marito dal mese di luglio2021, ha trovato un'abitazione ad Olbia in locazione, per una somma di € 330 mensili. I nostri figli sono entrambi minorenni, studiano e vivono con me.
Dalla separazione di fatto gli incontri padre-figli non sono stati frequenti e i rapporti neanche troppo affettuosi. Voglio dire che mi sono anche informalmente sentita con mio marito per sapere se fosse intenzionato a venire all'udienza di oggi, ma lui mi ha detto che non era interessato a venire.
Preciso che io e i miei figli viviamo ancora nella casa coniugale ed intendiamo continuare a vivere nella medesima abitazione. …”
Tutto ciò premesso, esaminati gli atti ed i documenti esibiti, valutate le richieste e deduzioni delle parti, tenuto conto, in particolare, di quanto emerso dall'audizione della ricorrente, valutati gli elementi documentali ed indiziari emersi, anche con riferimento alla situazione economico – patrimoniale dei coniugi, adottava con ordinanza del 13.5.2022, i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1. autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2. assegna alla ricorrente la casa coniugale che la abiterà unitamente ai figli minorenni;
Parte_1
3. attribuisce la potestà a entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei figli minori presso la madre nell'abitazione coniugale, e dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
dispone, altresì, che i figli minori, che per quanto detto continueranno a vivere prevalentemente presso la madre, possano stare insieme al padre ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo tra i genitori, sentito gli stessi figli e, in ogni caso, nelle ore e nei giorni appresso indicati;
4. pone a carico di , per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'assegno mensile CP_1 di complessivi 500,00 euro (euro 200 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie), il tutto da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato al coniuge mediante pagamento diretto in favore di da parte del Parte_1 datore di lavoro di che è via Posada 8/10, 09122 – Cagliari, oltre al CP_1 Org_1
50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dei figli, da concordarsi preventivamente o meno secondo le indicazioni che si riportano appresso:
“… Sostanzialmente, non dovranno essere concordate:
- le spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali
da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: iscrizione e retta della scuola dell'obbligo, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, tablet, pc per
uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dei genitori), se sorte dopo la separazione e non incluse nell'assegno, comunque compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- extrascolastiche: spese sportive per un'attività e acquisto di tutta l'attrezzatura e/o l'abbigliamento ad essa connessi.
Costituiscono, invece, spese richiedenti il necessario accordo (espresso o tacito) tra i genitori (ciascuno dei genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 5 giorni, poiché, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), quelle:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da
prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumenti musicali, corsi di preparazione
e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede, inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero;
- extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (per esempio acquisto di strumenti musicali e corsi di informatica etc.), spese per comunione, cresima etc. …”; 5. dispone, altresì, che i minori convivano con la madre, con facoltà dell'altro genitore di vederli e
tenerli con sé due fine settimana alterni al mese con le seguenti modalità: durante il periodo scolastico il padre preleverà i figli da scuola il sabato alle ore 16,00, per poi riaccompagnare gli stessi presso il domicilio materno la sera della domenica alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative agli stessi figli;
6. Il padre terrà con sé i figli minori anche due pomeriggi settimanali, da concordarsi tra i genitori, sentito gli stessi minori, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli al domicilio materno alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative.
7. I minori trascorreranno, nelle vacanze estive, con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi i genitori potranno concordare eventuali visite al fine di incontrare i figli. I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine sempre ad anni alterni ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici).
Quindi fissava udienza di comparizione per la prosecuzione del giudizio nel merito innanzi a sé.
Non sopravveniva in corso di giudizio alcuna nuova circostanza e il resistente restava contumace.
Dichiarata la contumacia del resistente, la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
in particolare la difesa di parte ricorrente chiedeva la conferma di quanto disposto nell'ordinanza citata.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, le circostanze dedotte in ricorso hanno trovato elementi indiziari idonei a supportarle né sono emersi elementi di segno contrario;
anche la mancata comparizione del resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, pertanto, confermata del tutto la statuizione presidenziale contenuta nell'ordinanza richiamata in premessa.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale con- testazione nulla va disposto per le spese, le quali restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, dichiara la separazione personale tra e e così Parte_1 CP_1
provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2. assegna alla ricorrente la casa coniugale che la abiterà unitamente ai figli minorenni;
Parte_1
3. attribuisce la potestà a entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei figli minori presso la madre nell'abitazione coniugale, e dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
dispone, altresì, che i figli minori, che per quanto detto continueranno a vivere prevalentemente presso la madre, possano stare insieme al padre ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo tra i genitori, sentito gli stessi figli e, in ogni caso, nelle ore e nei giorni appresso indicati;
4. pone a carico di , per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'assegno mensile di CP_1 complessivi 500,00 euro (euro 200 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie), il tutto da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato al coniuge mediante pagamento diretto in favore di da parte del datore Parte_1 di lavoro di che è via Posada 8/10, 09122 – Cagliari, oltre al 50% delle CP_1 Org_1 spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dei figli, da concordarsi preventivamente o meno secondo le indicazioni che si riportano appresso:
“… Sostanzialmente, non dovranno essere concordate:
- le spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali
da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: iscrizione e retta della scuola dell'obbligo, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, tablet, pc per
uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dei genitori), se sorte dopo la separazione e non incluse nell'assegno, comunque compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- extrascolastiche: spese sportive per un'attività e acquisto di tutta l'attrezzatura e/o l'abbigliamento ad essa connessi.
Costituiscono, invece, spese richiedenti il necessario accordo (espresso o tacito) tra i genitori (ciascuno dei genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 5 giorni, poiché, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), quelle:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumenti musicali, corsi di preparazione
e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede, inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero;
- extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (per esempio acquisto di strumenti musicali e corsi di informatica etc.), spese per comunione, cresima etc. …”;
5. dispone, altresì, che i minori convivano con la madre, con facoltà dell'altro genitore di vederli e tenerli con sé due fine settimana alterni al mese con le seguenti modalità: durante il periodo scolastico il padre preleverà i figli da scuola il sabato alle ore 16,00, per poi riaccompagnare gli stessi presso il domicilio materno la sera della domenica alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative agli stessi figli;
6. Il padre terrà con sé i figli minori anche due pomeriggi settimanali, da concordarsi tra i genitori, sentito gli stessi minori, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli al domicilio materno alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative.
7. I minori trascorreranno, nelle vacanze estive, con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi i genitori potranno concordare eventuali visite al fine di incontrare i figli. I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine sempre ad anni alterni ogni altra ricorrenza
(quali compleanni, onomastici).
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Solarussa (Oristano) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) DPR. n.
396/2000 (atto trascritto al n. 2, parte I, S. A);
9. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Tempio Pausania in camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Giuseppe Magliulo - Presidente rel.-
2) Ugo Iannini - Giudice -
3) Micol Menconi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1639 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...], a [...], c.f. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Porto San Paolo, alla Via Sardegna, ed elettivamente domiciliata in Olbia, in viale Aldo Moro n. 78, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Diana Bandinu, c.f. come da procura rilasciata in calce C.F._2 al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...], a [...], c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._3
Paolo, alla Via Sardegna, non comparso
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 19/9/2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la difesa della ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha vistato gli atti senza nulla eccepire.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, parte ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre di due figli, e , per le Per_1 Per_2
ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni analiticamente indicate in ricorso ed alle quali si fa rinvio.
All'udienza presidenziale del 10.5.2022 si procedeva all'audizione del coniuge ricorrente che dichiarava di riportarsi al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, confermando tutti i fatti in esso esposti. Dichiarava, altresì, quanto segue:
“… Preciso che da alcuni mesi ho iniziato a percepire l'assegno unico per i figli che ammonta a € 350 per entrambi e per questo probabilmente ritengo più giusto anche contenere la mia richiesta in complessivi € 500, oltre ovviamente la quota di mia spettanza dell'indicato assegno unico per i figli. Chiedo poi che si voglia disporre a mio favore un pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro di mio marito che è via Posada 8/10, Org_1
09122 – Cagliari.
ADR: Per quanto è a mia conoscenza, mediamente mio marito percepisce in busta paga 1200 netti, già detratta la Org_ cessione del quinto che lui aveva contratto. Mio marito, inoltre, svolge anche altra attività, e cioè presso;
non saprei dire quanto mio marito riesca a guadagnare per questa sua seconda attività.
Io e i nostri figli siamo rimasti nella casa coniugale, mentre mio marito dal mese di luglio2021, ha trovato un'abitazione ad Olbia in locazione, per una somma di € 330 mensili. I nostri figli sono entrambi minorenni, studiano e vivono con me.
Dalla separazione di fatto gli incontri padre-figli non sono stati frequenti e i rapporti neanche troppo affettuosi. Voglio dire che mi sono anche informalmente sentita con mio marito per sapere se fosse intenzionato a venire all'udienza di oggi, ma lui mi ha detto che non era interessato a venire.
Preciso che io e i miei figli viviamo ancora nella casa coniugale ed intendiamo continuare a vivere nella medesima abitazione. …”
Tutto ciò premesso, esaminati gli atti ed i documenti esibiti, valutate le richieste e deduzioni delle parti, tenuto conto, in particolare, di quanto emerso dall'audizione della ricorrente, valutati gli elementi documentali ed indiziari emersi, anche con riferimento alla situazione economico – patrimoniale dei coniugi, adottava con ordinanza del 13.5.2022, i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1. autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2. assegna alla ricorrente la casa coniugale che la abiterà unitamente ai figli minorenni;
Parte_1
3. attribuisce la potestà a entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei figli minori presso la madre nell'abitazione coniugale, e dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
dispone, altresì, che i figli minori, che per quanto detto continueranno a vivere prevalentemente presso la madre, possano stare insieme al padre ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo tra i genitori, sentito gli stessi figli e, in ogni caso, nelle ore e nei giorni appresso indicati;
4. pone a carico di , per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'assegno mensile CP_1 di complessivi 500,00 euro (euro 200 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie), il tutto da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato al coniuge mediante pagamento diretto in favore di da parte del Parte_1 datore di lavoro di che è via Posada 8/10, 09122 – Cagliari, oltre al CP_1 Org_1
50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dei figli, da concordarsi preventivamente o meno secondo le indicazioni che si riportano appresso:
“… Sostanzialmente, non dovranno essere concordate:
- le spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali
da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: iscrizione e retta della scuola dell'obbligo, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, tablet, pc per
uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dei genitori), se sorte dopo la separazione e non incluse nell'assegno, comunque compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- extrascolastiche: spese sportive per un'attività e acquisto di tutta l'attrezzatura e/o l'abbigliamento ad essa connessi.
Costituiscono, invece, spese richiedenti il necessario accordo (espresso o tacito) tra i genitori (ciascuno dei genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 5 giorni, poiché, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), quelle:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da
prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumenti musicali, corsi di preparazione
e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede, inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero;
- extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (per esempio acquisto di strumenti musicali e corsi di informatica etc.), spese per comunione, cresima etc. …”; 5. dispone, altresì, che i minori convivano con la madre, con facoltà dell'altro genitore di vederli e
tenerli con sé due fine settimana alterni al mese con le seguenti modalità: durante il periodo scolastico il padre preleverà i figli da scuola il sabato alle ore 16,00, per poi riaccompagnare gli stessi presso il domicilio materno la sera della domenica alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative agli stessi figli;
6. Il padre terrà con sé i figli minori anche due pomeriggi settimanali, da concordarsi tra i genitori, sentito gli stessi minori, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli al domicilio materno alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative.
7. I minori trascorreranno, nelle vacanze estive, con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi i genitori potranno concordare eventuali visite al fine di incontrare i figli. I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine sempre ad anni alterni ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici).
Quindi fissava udienza di comparizione per la prosecuzione del giudizio nel merito innanzi a sé.
Non sopravveniva in corso di giudizio alcuna nuova circostanza e il resistente restava contumace.
Dichiarata la contumacia del resistente, la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
in particolare la difesa di parte ricorrente chiedeva la conferma di quanto disposto nell'ordinanza citata.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, le circostanze dedotte in ricorso hanno trovato elementi indiziari idonei a supportarle né sono emersi elementi di segno contrario;
anche la mancata comparizione del resistente significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, pertanto, confermata del tutto la statuizione presidenziale contenuta nell'ordinanza richiamata in premessa.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale con- testazione nulla va disposto per le spese, le quali restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, dichiara la separazione personale tra e e così Parte_1 CP_1
provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2. assegna alla ricorrente la casa coniugale che la abiterà unitamente ai figli minorenni;
Parte_1
3. attribuisce la potestà a entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei figli minori presso la madre nell'abitazione coniugale, e dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
dispone, altresì, che i figli minori, che per quanto detto continueranno a vivere prevalentemente presso la madre, possano stare insieme al padre ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo tra i genitori, sentito gli stessi figli e, in ogni caso, nelle ore e nei giorni appresso indicati;
4. pone a carico di , per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'assegno mensile di CP_1 complessivi 500,00 euro (euro 200 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie), il tutto da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato al coniuge mediante pagamento diretto in favore di da parte del datore Parte_1 di lavoro di che è via Posada 8/10, 09122 – Cagliari, oltre al 50% delle CP_1 Org_1 spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dei figli, da concordarsi preventivamente o meno secondo le indicazioni che si riportano appresso:
“… Sostanzialmente, non dovranno essere concordate:
- le spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali
da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: iscrizione e retta della scuola dell'obbligo, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, tablet, pc per
uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dei genitori), se sorte dopo la separazione e non incluse nell'assegno, comunque compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- extrascolastiche: spese sportive per un'attività e acquisto di tutta l'attrezzatura e/o l'abbigliamento ad essa connessi.
Costituiscono, invece, spese richiedenti il necessario accordo (espresso o tacito) tra i genitori (ciascuno dei genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 5 giorni, poiché, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), quelle:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumenti musicali, corsi di preparazione
e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede, inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero;
- extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (per esempio acquisto di strumenti musicali e corsi di informatica etc.), spese per comunione, cresima etc. …”;
5. dispone, altresì, che i minori convivano con la madre, con facoltà dell'altro genitore di vederli e tenerli con sé due fine settimana alterni al mese con le seguenti modalità: durante il periodo scolastico il padre preleverà i figli da scuola il sabato alle ore 16,00, per poi riaccompagnare gli stessi presso il domicilio materno la sera della domenica alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative agli stessi figli;
6. Il padre terrà con sé i figli minori anche due pomeriggi settimanali, da concordarsi tra i genitori, sentito gli stessi minori, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli al domicilio materno alle ore 21,00, dopo cena curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative.
7. I minori trascorreranno, nelle vacanze estive, con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, curando di far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi i genitori potranno concordare eventuali visite al fine di incontrare i figli. I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine sempre ad anni alterni ogni altra ricorrenza
(quali compleanni, onomastici).
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Solarussa (Oristano) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) DPR. n.
396/2000 (atto trascritto al n. 2, parte I, S. A);
9. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Tempio Pausania in camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo