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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 4366/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4366 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Masi, come da procura in atti;
ricorrente
, nata a [...] il [...], parte rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Elena Serino, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte convenuta, chiedendo, inoltre: - disporsi l'affido condiviso della figlia
, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita Per_1 paterno;
- determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.
Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte ricorrente, chiedendo, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo di a suo favore, Per_1 regolamentando il regime di frequentazione con il genitore non collocatario;
- determinarsi in euro 1.000 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/07/2021, parte ricorrente , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 06/10/2001 (atto Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO al n.124, Parte II, Serie A, Anno 2001), dalla cui unione nascevano tre figlie - nata a [...] il Per_2 06/07/2002, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]- Per_3 Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole a suo favore, ovvero in via gradata disporsi l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, e regolamentarsi, altresì, il diritto di
1 visita della madre;
- determinarsi l'assegno di mantenimento della prole da porsi a carico di , oltre la corresponsione alle spese extra assegno da ripartirsi in pari Controparte_1 misura fra i coniugi. In via del tutto subordinata, laddove si fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre, il ricorrente chiedeva determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento a suo carico per le figlie. Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: -disporsi l'affido esclusivo delle minori a suo favore, regolamentando il diritto di visita della figura paterna;
-determinarsi in euro 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento a favore delle figlie, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese extra assegno. In via del tutto subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori, e solo in tal caso, disporsi che l'assegno unico universale venisse percepito nella misura del 50% dai coniugi. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali preposti e nominato un CTU, la dr. , che depositava Persona_4 relazione peritale in data 15/06/2022), con ordinanza del 27/6/2022, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido condiviso delle minori e con domiciliazione presso Per_3 Per_1 la resistente e facoltà per il ricorrente di Controparte_1 Parte_1 incontrarle per mesi sei presso spazio neutro dei SS di NO, anche presso struttura convenzionata indicata dal servizio, con presenza di una figura psicoeducativa che poSS favorire tale incontro , disponendo che contestualmente entrambe le parti svolgano percorso di sostegno alla genitorialità e le minori siano indirizzate a percorso psicoterapeutico per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlie; dopo tale periodo di mesi sei , purché i percorsi indicati hanno avuto esito positivo;
-il ricorrente potrà incontrare le minori liberamente due volte a settimana previo accordo dalle 17.00 alle 21,00 nonché sabato /domenica alternati con lo stesso orario nonché festività natalizie alternate, comprese le vigilie , in orari da concordare in caso di disaccordo dalle h.10.00 alle h.21.00, nonché festività pasquali alternate Pasqua e Lunedì in Albis, stessi orari, nonché 7 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno;
- determina in complessivi euro 750,00 il contributo per il mantenimento delle tre figlie a carico del ricorrente […], con contribuzione nella misura Parte_1 del 50% alle spese straordinarie a favore della prole […]”. In corso di causa venivano acquisite agli atti le relazioni aggiornate degli enti demandati, ai quali il Giudice istruttore affidava la vigilanza sulla condotta genitoriale e sull'andamento dei rapporti familiari e dei percorsi di sostegno alla genitorialità (disponeva, in particolare, la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei Servizi Sociali di NO;
affidava all'ASL di competenza Parte_1 per il percorso di sostegno psicologico). Esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., veniva pronunciata la sentenza n.3381/2024 sulla sola questione di stato e poi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimeSS al collegio per la decisione sulle ulteriori domande.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.3381/2024 sullo status, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulle domande di addebito formulate da entrambe le parti del giudizio. Occorre premettere che il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
2 dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. La pronuncia di addebito presuppone, pertanto, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi: detta valutazione deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. Tanto premesso, così può essere ricostruita nel caso in esame, sulla base degli atti acquisiti, l'insorgenza della crisi coniugale che ha reso intollerabile la convivenza tra i coniugi. Entrambe le parti nei propri scritti difensivi collocano nell'anno 2018 (quando il nucleo familiare, dopo un trasferimento a Bari, il rientro successivo della madre e delle figlie in NO, con pendolarismo del marito, si ricongiungeva in NO in concomitanza con la diagnosi di sclerosi tuberosa a carico dell'ultima figlia, diagnosi che consentiva al ricorrente, militare della Guarda di NZ, di avvalersi dei benefici concessi dalla L. 104/92) l'insorgenza di una forte situazione di contrapposizione tra i coniugi, scatenata dalla confessione, fatta dalla moglie al marito, di una relazione extraconiugale con un vicino di casa a Bari, il quale era solito recarsi anche presso la loro abitazione quando il ricorrente non era in casa. La circostanza della relazione extraconiugale è stata ammeSS dalla convenuta fin dal primo atto difensivo (Dopo la confessione della moglie, il ha iniziato a far Parte_1 vivere alla moglie un vero e proprio tormento quotidiano …), risulta dalla meSSgistica depositata dalla difesa del marito ed è stata riconosciuta anche nel corso dei colloqui con la CTU dr. . Si riporta per completezza il punto di interesse della relazione Persona_4 tecnica: L'equilibrio di coppia è stato, poi, scosso dal 2018, anche dalla confessione di tradimento della signora che a suo dire avrebbe rilevato con l'intento di poter dare una nuova veste trasformativa alla coppia ed essere sincera totalmente con il marito, visto la scoperta della malattia della minore (sclerosi tubolare) e che finalmente il Per_1 signor aveva avuto il trasferimento a Napoli. Tale evento è stato vissuto con Parte_1 grande sofferenza dal signor , e ha portato incomprensioni e il chiedere Parte_1 continuamente spiegazioni in merito, al punto da contattare l'amante della vecchia relazione. La scoperta dell'infedeltà della moglie ha condotto il marito ad un esasperato atteggiamento di rabbia, che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il 22.4.2021 presso la stazione dei C.C. di NO, nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei Servizi sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei colloqui svolti dalla figlia all'epoca minorenne, nell'ambito dell'indagine tecnica Per_3 Per_ eseguita dalla dr. . A riguardo, si riportano i punti salienti della relazione scritta della CTU (pag. 28): Inoltre, dai racconti di si potrebbero identificare alcuni motivi Per_3 del suo rifiuto, nati fondamentalmente da quello che le minori hanno vissuto negli ultimi
3 anni e dal clima familiare che si è creato, oltre ai pattern relazionali che il PÀ ha installato con loro, basati sul poco aggancio emotivo. Volendo provare a rintracciare tale motivazione pare che da un lato si sentirebbe ferita dai comportamenti del Per_3 padre rivolti inizialmente verso la mamma (CTU: tu mo è un anno che non lo vedi, come mai hai deciso di non vederlo più?/M: perché/Ctu: hai deciso tu di non vederlo più?/M: si però anche lui non si fa sentire. Io c'ho il telefono, c'ha il telefono, lo vediamo Per_2 per strada perché comunque NO quella è, e non si fa vedere, non si fa sentire, a Natale non mi ha fatto gli auguri, a Pasqua non mi ha fatto gli auguri/CTU: e tu come mai neanche tu?/M: perché io non voglio vederlo. Si è comportato talmente male, dei comportamenti che sono inaccettabili, ma proprio non perché è mamma, ma proprio comportamenti di una persona non si fa così assolutamente/CTU: qual è la cosa che ti ha fatto più male?/M: il fatto che lui picchiasse mamma, a parte picchiare io sentivo, sentivamo tutti quanti le parolacce che diceva a casa e secondo me una persona non può essere aggredita verbalmente in questo modo, cioè non esiste, non esiste proprio, io non tollero questi comportamenti da nessuno/CTU: il fatto che picchiasse mamma tu è una cosa che hai visto anche tu?/M: sisi più volte abbiamo visto non una volta./CTU: ma nell'ultimo periodo?/M: nell'ultimo periodo, prima non ho mai visto che PÀ alzasse le mani. È stato sempre una persona ferma mentalmente, questo sempre, però che alzasse le mani no come nell'ultimo periodo io per questo ho deciso di non vederlo più, perché per me certi comportamenti non esistono proprio.). Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che poSS dirsi raggiunta sia la prova della infedeltà della moglie che del generalizzato clima veSStorio e offensivo della dignità dell'altro coniuge serbato dal marito all'indomani della scoperta del tradimento della moglie. E tanto tenendo conto della peculiare rilevanza che riveste la prova delle vicende, che avvengono nel ristretto ambito domestico. indiziaria nell'ambito delle controversie familiari, in considerazione del carattere intimo
Trova allora in questo caso applicazione il consolidato orientamento della Corte di CaSSzione secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze (sia fisiche che morali e verbali) perpetrate dall'altro costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche la violenza fisica si concreti in un unico episodio di percosse con lievi conseguenze sull'incolumità fisica –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconneSS incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. per tutte CaSSzione civile, sez. I, ordinanza 29 novembre2024, n. 30721). Può dirsi, pertanto, che è stata la rabbiosa reazione del marito a sconvolgere in maniera irreversibile l'equilibrio relazionale della coppia e ad avere nel contempo conseguenze negative sull'equilibrio delle giovani figlie, compromettendo fortemente il rapporto filiale con il padre. Il che implica l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla convenuta e il rigetto di quella proposta dal ricorrente.
***
4 3. Per quanto concerne il regime di affidamento della minore (dodicenne ed Per_1 affetta da sclerosi tuberosa), non appaiono sussistere le condizioni per l'affidamento condiviso nel superiore interesse morale e materiale della prole. Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, neceSSrio l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso in esame permane la situazione di incomunicabilità tra i coniugi, che ora risulta acuita dal rinvio a giudizio del marito in sede penale, il che rende impossibile quella collaborazione tra i coniugi nella gestione della vita quotidiana dei figli in cui si sostanzia l'affidamento condiviso. Inoltre, dal monitoraggio espletato dai Servizi Sociali di NO, da ultimo in data 02/07/2024, risulta che la minore esprime ancora Per_1 in tempi recenti un rifiuto persistente nel ristabilire un contatto con il padre. Anche nella relazione finale sul percorso di sostegno alla responsabilità genitoriale eseguito da
è segnalato che “le figlie […] hanno manifestato una resistenza Parte_1 emotiva che ha reso impossibile qualsiasi tentativo di riavvicinamento”. Ne consegue che, sebbene il padre sia apparso motivato a ricucire i rapporti affettivi con la minore, l'affidamento condiviso in questo momento sarebbe nocivo per quest'ultima, complicando la gestione della sua quotidiana, finendo per acuire il suo disagio verso la figura paterna. D'altronde, dalla relazione peritale elaborata dalla Ctu incaricata, la Dr.SS , Persona_4 è emerso che il rapporto padre-figlie è stato fortemente influenzato dal conflitto connaturante la relazione coniugale ( “La modalità di collocazione più idonea per le minori sarebbe presso la madre. Sarebbe neceSSrio preservare il rapporto con la figura paterna, prima attraverso una preparazione ed elaborazione sia delle minori rispetto ai loro vissuti, sia i genitori rispetto alle loro aspettative, poi sarebbe neceSSrio l'attivazione di uno spazio neutro che grazie alla presenza di una figura psicoeducativa poSS favorire tale incontro”) sicché nel momento in cui le parti in causa sono anche contrapposte nel giudizio penale, in cui viene contestata al padre da condotta di maltrattamenti in presenza delle figlie minori, appare fortemente sconsigliato l'affidamento condiviso. Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo (con collocazione presso la madre) appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale. L'età della minore, dodicenne, e la rilevata capacità di autodeterminazione, consentono di prevedere che gli incontri padre-figlia avvengano in uno spazio neutro innanzi ai Servizi Sociali di NO (cui si demanda di monitorare la relazione padre-figlia), sempre che si poSS raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre. Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra la minore ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni a cura dei Servizi Sociali preposti.
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, parte ricorrente è appuntato della Guardia di NZ (documentazione fiscale aggiornata prodotta: modello 730 - redditi 2023- reddito imponibile pari ad euro 37.055,00); parte convenuta, invece, è docente di sostegno (documentazione fiscale
5 aggiornata prodotta: CU 2025, anno d'imposta 2024-redditi da lavoro dipendente pari ad euro 24.985,63) e percepisce un emolumento assistenziale Inps pari ad euro 300,00 a beneficio della minore. Inoltre, entrambi i coniugi allo stato percepiscono l'assegno unico per i figli a carico in pari misura. Tanto premesso, pacifico che anche le figlie maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, si ritiene congruo rideterminare in euro 650,00 l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di , somma soggetta Parte_1 alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4366/2021, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di parte Parte_1 convenuta e accoglie la domanda di addebito formulata da nei Controparte_1 confronti di parte ricorrente;
2) dispone l'affido esclusivo della figlia , con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo che gli incontri avvengano in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali di NO (cui si demanda di monitorare il nucleo familiare e in particolare la relazione padre-figlia minore), sempre che si poSS raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre;
4)dispone comunicarsi la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di NO per la prosecuzione del monitoraggio;
6) dispone che versi ad , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 delle figlie e , la somma di € 650,00 da versarsi entro il giorno Per_2 Per_3 Per_1
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Per_2 Per_3 Per_1 Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali competenti. Così deciso in Nola in data 23/05/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4366 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Masi, come da procura in atti;
ricorrente
, nata a [...] il [...], parte rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Elena Serino, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte convenuta, chiedendo, inoltre: - disporsi l'affido condiviso della figlia
, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita Per_1 paterno;
- determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.
Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte ricorrente, chiedendo, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo di a suo favore, Per_1 regolamentando il regime di frequentazione con il genitore non collocatario;
- determinarsi in euro 1.000 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/07/2021, parte ricorrente , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 06/10/2001 (atto Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO al n.124, Parte II, Serie A, Anno 2001), dalla cui unione nascevano tre figlie - nata a [...] il Per_2 06/07/2002, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]- Per_3 Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole a suo favore, ovvero in via gradata disporsi l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, e regolamentarsi, altresì, il diritto di
1 visita della madre;
- determinarsi l'assegno di mantenimento della prole da porsi a carico di , oltre la corresponsione alle spese extra assegno da ripartirsi in pari Controparte_1 misura fra i coniugi. In via del tutto subordinata, laddove si fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre, il ricorrente chiedeva determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento a suo carico per le figlie. Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: -disporsi l'affido esclusivo delle minori a suo favore, regolamentando il diritto di visita della figura paterna;
-determinarsi in euro 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento a favore delle figlie, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese extra assegno. In via del tutto subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori, e solo in tal caso, disporsi che l'assegno unico universale venisse percepito nella misura del 50% dai coniugi. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali preposti e nominato un CTU, la dr. , che depositava Persona_4 relazione peritale in data 15/06/2022), con ordinanza del 27/6/2022, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido condiviso delle minori e con domiciliazione presso Per_3 Per_1 la resistente e facoltà per il ricorrente di Controparte_1 Parte_1 incontrarle per mesi sei presso spazio neutro dei SS di NO, anche presso struttura convenzionata indicata dal servizio, con presenza di una figura psicoeducativa che poSS favorire tale incontro , disponendo che contestualmente entrambe le parti svolgano percorso di sostegno alla genitorialità e le minori siano indirizzate a percorso psicoterapeutico per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlie; dopo tale periodo di mesi sei , purché i percorsi indicati hanno avuto esito positivo;
-il ricorrente potrà incontrare le minori liberamente due volte a settimana previo accordo dalle 17.00 alle 21,00 nonché sabato /domenica alternati con lo stesso orario nonché festività natalizie alternate, comprese le vigilie , in orari da concordare in caso di disaccordo dalle h.10.00 alle h.21.00, nonché festività pasquali alternate Pasqua e Lunedì in Albis, stessi orari, nonché 7 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno;
- determina in complessivi euro 750,00 il contributo per il mantenimento delle tre figlie a carico del ricorrente […], con contribuzione nella misura Parte_1 del 50% alle spese straordinarie a favore della prole […]”. In corso di causa venivano acquisite agli atti le relazioni aggiornate degli enti demandati, ai quali il Giudice istruttore affidava la vigilanza sulla condotta genitoriale e sull'andamento dei rapporti familiari e dei percorsi di sostegno alla genitorialità (disponeva, in particolare, la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei Servizi Sociali di NO;
affidava all'ASL di competenza Parte_1 per il percorso di sostegno psicologico). Esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., veniva pronunciata la sentenza n.3381/2024 sulla sola questione di stato e poi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimeSS al collegio per la decisione sulle ulteriori domande.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.3381/2024 sullo status, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulle domande di addebito formulate da entrambe le parti del giudizio. Occorre premettere che il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
2 dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. La pronuncia di addebito presuppone, pertanto, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi: detta valutazione deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. Tanto premesso, così può essere ricostruita nel caso in esame, sulla base degli atti acquisiti, l'insorgenza della crisi coniugale che ha reso intollerabile la convivenza tra i coniugi. Entrambe le parti nei propri scritti difensivi collocano nell'anno 2018 (quando il nucleo familiare, dopo un trasferimento a Bari, il rientro successivo della madre e delle figlie in NO, con pendolarismo del marito, si ricongiungeva in NO in concomitanza con la diagnosi di sclerosi tuberosa a carico dell'ultima figlia, diagnosi che consentiva al ricorrente, militare della Guarda di NZ, di avvalersi dei benefici concessi dalla L. 104/92) l'insorgenza di una forte situazione di contrapposizione tra i coniugi, scatenata dalla confessione, fatta dalla moglie al marito, di una relazione extraconiugale con un vicino di casa a Bari, il quale era solito recarsi anche presso la loro abitazione quando il ricorrente non era in casa. La circostanza della relazione extraconiugale è stata ammeSS dalla convenuta fin dal primo atto difensivo (Dopo la confessione della moglie, il ha iniziato a far Parte_1 vivere alla moglie un vero e proprio tormento quotidiano …), risulta dalla meSSgistica depositata dalla difesa del marito ed è stata riconosciuta anche nel corso dei colloqui con la CTU dr. . Si riporta per completezza il punto di interesse della relazione Persona_4 tecnica: L'equilibrio di coppia è stato, poi, scosso dal 2018, anche dalla confessione di tradimento della signora che a suo dire avrebbe rilevato con l'intento di poter dare una nuova veste trasformativa alla coppia ed essere sincera totalmente con il marito, visto la scoperta della malattia della minore (sclerosi tubolare) e che finalmente il Per_1 signor aveva avuto il trasferimento a Napoli. Tale evento è stato vissuto con Parte_1 grande sofferenza dal signor , e ha portato incomprensioni e il chiedere Parte_1 continuamente spiegazioni in merito, al punto da contattare l'amante della vecchia relazione. La scoperta dell'infedeltà della moglie ha condotto il marito ad un esasperato atteggiamento di rabbia, che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il 22.4.2021 presso la stazione dei C.C. di NO, nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei Servizi sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei colloqui svolti dalla figlia all'epoca minorenne, nell'ambito dell'indagine tecnica Per_3 Per_ eseguita dalla dr. . A riguardo, si riportano i punti salienti della relazione scritta della CTU (pag. 28): Inoltre, dai racconti di si potrebbero identificare alcuni motivi Per_3 del suo rifiuto, nati fondamentalmente da quello che le minori hanno vissuto negli ultimi
3 anni e dal clima familiare che si è creato, oltre ai pattern relazionali che il PÀ ha installato con loro, basati sul poco aggancio emotivo. Volendo provare a rintracciare tale motivazione pare che da un lato si sentirebbe ferita dai comportamenti del Per_3 padre rivolti inizialmente verso la mamma (CTU: tu mo è un anno che non lo vedi, come mai hai deciso di non vederlo più?/M: perché/Ctu: hai deciso tu di non vederlo più?/M: si però anche lui non si fa sentire. Io c'ho il telefono, c'ha il telefono, lo vediamo Per_2 per strada perché comunque NO quella è, e non si fa vedere, non si fa sentire, a Natale non mi ha fatto gli auguri, a Pasqua non mi ha fatto gli auguri/CTU: e tu come mai neanche tu?/M: perché io non voglio vederlo. Si è comportato talmente male, dei comportamenti che sono inaccettabili, ma proprio non perché è mamma, ma proprio comportamenti di una persona non si fa così assolutamente/CTU: qual è la cosa che ti ha fatto più male?/M: il fatto che lui picchiasse mamma, a parte picchiare io sentivo, sentivamo tutti quanti le parolacce che diceva a casa e secondo me una persona non può essere aggredita verbalmente in questo modo, cioè non esiste, non esiste proprio, io non tollero questi comportamenti da nessuno/CTU: il fatto che picchiasse mamma tu è una cosa che hai visto anche tu?/M: sisi più volte abbiamo visto non una volta./CTU: ma nell'ultimo periodo?/M: nell'ultimo periodo, prima non ho mai visto che PÀ alzasse le mani. È stato sempre una persona ferma mentalmente, questo sempre, però che alzasse le mani no come nell'ultimo periodo io per questo ho deciso di non vederlo più, perché per me certi comportamenti non esistono proprio.). Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che poSS dirsi raggiunta sia la prova della infedeltà della moglie che del generalizzato clima veSStorio e offensivo della dignità dell'altro coniuge serbato dal marito all'indomani della scoperta del tradimento della moglie. E tanto tenendo conto della peculiare rilevanza che riveste la prova delle vicende, che avvengono nel ristretto ambito domestico. indiziaria nell'ambito delle controversie familiari, in considerazione del carattere intimo
Trova allora in questo caso applicazione il consolidato orientamento della Corte di CaSSzione secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze (sia fisiche che morali e verbali) perpetrate dall'altro costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche la violenza fisica si concreti in un unico episodio di percosse con lievi conseguenze sull'incolumità fisica –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconneSS incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. per tutte CaSSzione civile, sez. I, ordinanza 29 novembre2024, n. 30721). Può dirsi, pertanto, che è stata la rabbiosa reazione del marito a sconvolgere in maniera irreversibile l'equilibrio relazionale della coppia e ad avere nel contempo conseguenze negative sull'equilibrio delle giovani figlie, compromettendo fortemente il rapporto filiale con il padre. Il che implica l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla convenuta e il rigetto di quella proposta dal ricorrente.
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4 3. Per quanto concerne il regime di affidamento della minore (dodicenne ed Per_1 affetta da sclerosi tuberosa), non appaiono sussistere le condizioni per l'affidamento condiviso nel superiore interesse morale e materiale della prole. Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, neceSSrio l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso in esame permane la situazione di incomunicabilità tra i coniugi, che ora risulta acuita dal rinvio a giudizio del marito in sede penale, il che rende impossibile quella collaborazione tra i coniugi nella gestione della vita quotidiana dei figli in cui si sostanzia l'affidamento condiviso. Inoltre, dal monitoraggio espletato dai Servizi Sociali di NO, da ultimo in data 02/07/2024, risulta che la minore esprime ancora Per_1 in tempi recenti un rifiuto persistente nel ristabilire un contatto con il padre. Anche nella relazione finale sul percorso di sostegno alla responsabilità genitoriale eseguito da
è segnalato che “le figlie […] hanno manifestato una resistenza Parte_1 emotiva che ha reso impossibile qualsiasi tentativo di riavvicinamento”. Ne consegue che, sebbene il padre sia apparso motivato a ricucire i rapporti affettivi con la minore, l'affidamento condiviso in questo momento sarebbe nocivo per quest'ultima, complicando la gestione della sua quotidiana, finendo per acuire il suo disagio verso la figura paterna. D'altronde, dalla relazione peritale elaborata dalla Ctu incaricata, la Dr.SS , Persona_4 è emerso che il rapporto padre-figlie è stato fortemente influenzato dal conflitto connaturante la relazione coniugale ( “La modalità di collocazione più idonea per le minori sarebbe presso la madre. Sarebbe neceSSrio preservare il rapporto con la figura paterna, prima attraverso una preparazione ed elaborazione sia delle minori rispetto ai loro vissuti, sia i genitori rispetto alle loro aspettative, poi sarebbe neceSSrio l'attivazione di uno spazio neutro che grazie alla presenza di una figura psicoeducativa poSS favorire tale incontro”) sicché nel momento in cui le parti in causa sono anche contrapposte nel giudizio penale, in cui viene contestata al padre da condotta di maltrattamenti in presenza delle figlie minori, appare fortemente sconsigliato l'affidamento condiviso. Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo (con collocazione presso la madre) appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale. L'età della minore, dodicenne, e la rilevata capacità di autodeterminazione, consentono di prevedere che gli incontri padre-figlia avvengano in uno spazio neutro innanzi ai Servizi Sociali di NO (cui si demanda di monitorare la relazione padre-figlia), sempre che si poSS raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre. Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra la minore ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni a cura dei Servizi Sociali preposti.
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, parte ricorrente è appuntato della Guardia di NZ (documentazione fiscale aggiornata prodotta: modello 730 - redditi 2023- reddito imponibile pari ad euro 37.055,00); parte convenuta, invece, è docente di sostegno (documentazione fiscale
5 aggiornata prodotta: CU 2025, anno d'imposta 2024-redditi da lavoro dipendente pari ad euro 24.985,63) e percepisce un emolumento assistenziale Inps pari ad euro 300,00 a beneficio della minore. Inoltre, entrambi i coniugi allo stato percepiscono l'assegno unico per i figli a carico in pari misura. Tanto premesso, pacifico che anche le figlie maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, si ritiene congruo rideterminare in euro 650,00 l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di , somma soggetta Parte_1 alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4366/2021, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di parte Parte_1 convenuta e accoglie la domanda di addebito formulata da nei Controparte_1 confronti di parte ricorrente;
2) dispone l'affido esclusivo della figlia , con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo che gli incontri avvengano in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali di NO (cui si demanda di monitorare il nucleo familiare e in particolare la relazione padre-figlia minore), sempre che si poSS raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre;
4)dispone comunicarsi la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di NO per la prosecuzione del monitoraggio;
6) dispone che versi ad , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 delle figlie e , la somma di € 650,00 da versarsi entro il giorno Per_2 Per_3 Per_1
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Per_2 Per_3 Per_1 Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali competenti. Così deciso in Nola in data 23/05/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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